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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARACCIOLO GIUSEPPE, Presidente
ZA SA, RE
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 603/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Venezia - San Marco 4137 30174 Venezia VE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920240007043951000 689/81 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 577/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, già legale rappresentante della società Società_1, propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 119 20240007043951000 dell'importo di € 5.598,68, emessa dall'Agenzia delle
Entrate- Riscossione di Venezia, notificata in data 6 maggio 2024, relativa al ruolo n. 2024/001225 del comune di Venezia per sanzioni amministrative relative all'anno 2019.
La cartella di pagamento trae origine:
a) dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 8544/19 intervenuta in data 21.12.21 alla società Società_1 S.r.l., di € 2.022,60, per asserita violazione della norma di cui agli artt. 32 e 49 comma 4 lett. b della L.R.
18.6.13, n. 11 e cioè a titolo di omessa richiesta e conseguente omesso rilascio, per l'anno di imposto 2019, della classificazione prevista dalla normativa richiamata per quanto riguarda l'attività commerciale esercitata, dalla società Società_1, dal 2019, presso il “nome nave_1” ed il nome nave_2”, imbarcazioni entrambe ormeggiate, all'epoca delle contestazioni, presso il Consorzio_1 in luogo_1;
b) dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 8549/19, intervenuta in data 21.12.21 alla società STAR SAIL
S.r.l., per € 2.622,60 per asserita violazione della normativa di cui all'art. 33 e 49 della L.R. 18.6.13 n. 11 e cioè a titolo di omessa segnalazione certificata di inizio Attività per quanto riguarda l'attività commerciale esercitata, dalla società Società_1 , dal 2019, presso il “nome nave_1” ed il nome nave_2 ”, imbarcazioni entrambe ormeggiate, all'epoca delle contestazioni, presso il Consorzio_1
in luogo_1;
c) dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 9525/19, intervenuta in data 21.12.21 alla società STAR SAIL
S.r.l., per € 272,60 per asserita violazione della normativa di cui agli artt. 6/2 lett. D Reg. Imposta Soggiorno,
7 bis D.Lgs 267/2000, 6/2 lett. C Reg. Imposta Soggiorno e 7 bis D.Lgs 267/2000 e cioè a titolo di omessa iscrizione al Portale dei Servizi dell'Imposta di Soggiorno ed omesse dichiarazioni del numero dei pernottamenti imponibili ed esenti per quanto riguarda l'attività commerciale esercitata, dalla società
Società_1, dal 2019, presso il “nome nave_1” ed il nome nave_2”, imbarcazioni entrambe ormeggiate, all'epoca delle contestazioni, presso il Consorzio_1 in luogo_1.
Il ricorrente chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 11920240007043951000 notificata in data
6.5.24. Con vittoria di spese.
Si costituisce tempestivamente il Comune di Venezia ed insiste per l'accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, in quanto la cartella di pagamento è stata notificata per il recupero coattivo esclusivamente di sanzioni amministrative. In subordine, insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto il preteso difetto di legittimazione passiva del sig. Ricorrente_1 avrebbe dovuto essere sollevato sin dalla notificazione delle ordinanze-ingiunzione con le quali sono state irrogate le sanzioni amministrative nei suoi confronti, senza attendere la notifica della cartella di pagamento.
Nel merito, chiede il rigetto del ricorso in quanto radicalmente infondato.
Si costituisce anche l'Agenzia delle entrate–Riscossione (subentrata, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Società_3, ai sensi del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 1° dicembre 2016), rilevando il difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze sollevate dal ricorrente che investono i presupposti stessi dell'imposizione di cui il Comune di Venezia è il dominus.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, prima di entrare nel merito del ricorso, ritiene necessario stabilire la competenza giurisdizionale tenendo conto che la questione afferisce a sanzioni amministrative comminate per:
a) asserita violazione della norma di cui agli artt. 32 e 49 comma 4 lett. b della L.R. 18.6.13, n. 11 e cioè
l'omessa richiesta e conseguente omesso rilascio, per l'anno di imposto 2019, della classificazione prevista dalla normativa richiamata per quanto riguarda l'attività commerciale esercitata;
b) asserita violazione della normativa di cui all'art. 33 e 49 della L.R. 18.6.13 n. 11 e cioè a titolo di omessa segnalazione certificata di inizio Attività per quanto riguarda l'attività commerciale esercitata;
c) asserita violazione della normativa di cui agli artt. 6/2 lett. D Reg. Imposta Soggiorno, 7 bis D.Lgs 267/2000,
6/2 lett. C Reg. Imposta Soggiorno e 7 bis D.Lgs 267/2000 e cioè a titolo di omessa iscrizione al Portale dei
Servizi dell'Imposta di Soggiorno ed omesse dichiarazioni del numero dei pernottamenti imponibili ed esenti per quanto riguarda l'attività commerciale esercitata.
Per determinare a quale giudice, ordinario o tributario, spetta la giurisdizione, il discrimine va ricercato nella natura della sanzione impugnata, se tributaria o meno. Difatti, soltanto le sanzioni aventi natura tributaria rientrano nella giurisdizione del giudice tributario. È quanto emerge dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale appartengono alla giurisdizione tributaria tutte, e soltanto, le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali o comunali, le relative sanzioni, nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
Va, pertanto, esclusa la configurabilità di una competenza del giudice tributario quando si tratta di sanzioni che, seppure irrogate da uffici finanziari, sono conseguenti a violazioni di disposizioni non aventi natura fiscale, perché in tal caso la controversia non ha ad oggetto l'esercizio del potere impositivo, riassumibile nello schema potestà-soggezione (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2017, n. 17114).
Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonché i
Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo. Inoltre, gli stessi Comuni dovranno occuparsi delle funzioni collegate. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
La recente sentenza della Cassazione SS.UU. n. 22891 del 19.08.2024 ha confermato e chiarito in modo inequivocabile che le controversie aventi ad oggetto opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni di prescrizioni di regolamento comunale in materia di tassa di soggiorno attengono al giudice ordinario quando siano rivolte ad assicurare efficacia del sistema telematico dell'imposta medesima attraverso obblighi procedurali afferenti alle modalità di accreditamento delle strutture o di trasmissione della dichiarazione giornaliera dell'identità di chi ha soggiornato. Nel caso di specie, le violazioni contestate attengono tutte all'omissione di condotte doverose rispetto all'attività ovvero: mancata richiesta della classificazione dell'attività ricettiva e mancata presentazione della segnalazione certificata di attività prima dell'avvio dell'attività: artt. 32 e 33 della L.R. Veneto 11/2003; mancata iscrizione al portale dei servizi dell'imposta di soggiorno e mancata dichiarazione dei pernottamenti imponibili ed esenti: art. 6, comma 2, lett. C) e lett. D) del Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno in combinato disposto con l'art. 9, comma 3, il quale rinvia all'art. 7 bis del TUEL.
Pertanto, vi è difetto di giurisdizione del giudie tributario sia per quanto attiene alle sanzioni amministrative pecuniarie sia per quanto attiene alla violazione per norme regionali in materia di turismo sia per la sanzione afferente alla mancata iscrizione al portale dei pernottamenti imponibili ed esenti.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza di cui all'art. 15 del D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
accerta il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo invece competente a decidere il giudice ordinario, avanti al quale le parti potranno riassumere la controversia entro il termine di legge;
condanna la parte ricorrente a rifondere a ciascuna parte resistente le spese di lite di questo grado, liquidate in
€ 1.200,00 omnicomprensivi.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARACCIOLO GIUSEPPE, Presidente
ZA SA, RE
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 603/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Venezia - San Marco 4137 30174 Venezia VE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920240007043951000 689/81 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 577/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, già legale rappresentante della società Società_1, propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 119 20240007043951000 dell'importo di € 5.598,68, emessa dall'Agenzia delle
Entrate- Riscossione di Venezia, notificata in data 6 maggio 2024, relativa al ruolo n. 2024/001225 del comune di Venezia per sanzioni amministrative relative all'anno 2019.
La cartella di pagamento trae origine:
a) dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 8544/19 intervenuta in data 21.12.21 alla società Società_1 S.r.l., di € 2.022,60, per asserita violazione della norma di cui agli artt. 32 e 49 comma 4 lett. b della L.R.
18.6.13, n. 11 e cioè a titolo di omessa richiesta e conseguente omesso rilascio, per l'anno di imposto 2019, della classificazione prevista dalla normativa richiamata per quanto riguarda l'attività commerciale esercitata, dalla società Società_1, dal 2019, presso il “nome nave_1” ed il nome nave_2”, imbarcazioni entrambe ormeggiate, all'epoca delle contestazioni, presso il Consorzio_1 in luogo_1;
b) dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 8549/19, intervenuta in data 21.12.21 alla società STAR SAIL
S.r.l., per € 2.622,60 per asserita violazione della normativa di cui all'art. 33 e 49 della L.R. 18.6.13 n. 11 e cioè a titolo di omessa segnalazione certificata di inizio Attività per quanto riguarda l'attività commerciale esercitata, dalla società Società_1 , dal 2019, presso il “nome nave_1” ed il nome nave_2 ”, imbarcazioni entrambe ormeggiate, all'epoca delle contestazioni, presso il Consorzio_1
in luogo_1;
c) dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 9525/19, intervenuta in data 21.12.21 alla società STAR SAIL
S.r.l., per € 272,60 per asserita violazione della normativa di cui agli artt. 6/2 lett. D Reg. Imposta Soggiorno,
7 bis D.Lgs 267/2000, 6/2 lett. C Reg. Imposta Soggiorno e 7 bis D.Lgs 267/2000 e cioè a titolo di omessa iscrizione al Portale dei Servizi dell'Imposta di Soggiorno ed omesse dichiarazioni del numero dei pernottamenti imponibili ed esenti per quanto riguarda l'attività commerciale esercitata, dalla società
Società_1, dal 2019, presso il “nome nave_1” ed il nome nave_2”, imbarcazioni entrambe ormeggiate, all'epoca delle contestazioni, presso il Consorzio_1 in luogo_1.
Il ricorrente chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 11920240007043951000 notificata in data
6.5.24. Con vittoria di spese.
Si costituisce tempestivamente il Comune di Venezia ed insiste per l'accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, in quanto la cartella di pagamento è stata notificata per il recupero coattivo esclusivamente di sanzioni amministrative. In subordine, insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto il preteso difetto di legittimazione passiva del sig. Ricorrente_1 avrebbe dovuto essere sollevato sin dalla notificazione delle ordinanze-ingiunzione con le quali sono state irrogate le sanzioni amministrative nei suoi confronti, senza attendere la notifica della cartella di pagamento.
Nel merito, chiede il rigetto del ricorso in quanto radicalmente infondato.
Si costituisce anche l'Agenzia delle entrate–Riscossione (subentrata, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Società_3, ai sensi del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 1° dicembre 2016), rilevando il difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze sollevate dal ricorrente che investono i presupposti stessi dell'imposizione di cui il Comune di Venezia è il dominus.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, prima di entrare nel merito del ricorso, ritiene necessario stabilire la competenza giurisdizionale tenendo conto che la questione afferisce a sanzioni amministrative comminate per:
a) asserita violazione della norma di cui agli artt. 32 e 49 comma 4 lett. b della L.R. 18.6.13, n. 11 e cioè
l'omessa richiesta e conseguente omesso rilascio, per l'anno di imposto 2019, della classificazione prevista dalla normativa richiamata per quanto riguarda l'attività commerciale esercitata;
b) asserita violazione della normativa di cui all'art. 33 e 49 della L.R. 18.6.13 n. 11 e cioè a titolo di omessa segnalazione certificata di inizio Attività per quanto riguarda l'attività commerciale esercitata;
c) asserita violazione della normativa di cui agli artt. 6/2 lett. D Reg. Imposta Soggiorno, 7 bis D.Lgs 267/2000,
6/2 lett. C Reg. Imposta Soggiorno e 7 bis D.Lgs 267/2000 e cioè a titolo di omessa iscrizione al Portale dei
Servizi dell'Imposta di Soggiorno ed omesse dichiarazioni del numero dei pernottamenti imponibili ed esenti per quanto riguarda l'attività commerciale esercitata.
Per determinare a quale giudice, ordinario o tributario, spetta la giurisdizione, il discrimine va ricercato nella natura della sanzione impugnata, se tributaria o meno. Difatti, soltanto le sanzioni aventi natura tributaria rientrano nella giurisdizione del giudice tributario. È quanto emerge dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale appartengono alla giurisdizione tributaria tutte, e soltanto, le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali o comunali, le relative sanzioni, nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
Va, pertanto, esclusa la configurabilità di una competenza del giudice tributario quando si tratta di sanzioni che, seppure irrogate da uffici finanziari, sono conseguenti a violazioni di disposizioni non aventi natura fiscale, perché in tal caso la controversia non ha ad oggetto l'esercizio del potere impositivo, riassumibile nello schema potestà-soggezione (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2017, n. 17114).
Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonché i
Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo. Inoltre, gli stessi Comuni dovranno occuparsi delle funzioni collegate. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
La recente sentenza della Cassazione SS.UU. n. 22891 del 19.08.2024 ha confermato e chiarito in modo inequivocabile che le controversie aventi ad oggetto opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni di prescrizioni di regolamento comunale in materia di tassa di soggiorno attengono al giudice ordinario quando siano rivolte ad assicurare efficacia del sistema telematico dell'imposta medesima attraverso obblighi procedurali afferenti alle modalità di accreditamento delle strutture o di trasmissione della dichiarazione giornaliera dell'identità di chi ha soggiornato. Nel caso di specie, le violazioni contestate attengono tutte all'omissione di condotte doverose rispetto all'attività ovvero: mancata richiesta della classificazione dell'attività ricettiva e mancata presentazione della segnalazione certificata di attività prima dell'avvio dell'attività: artt. 32 e 33 della L.R. Veneto 11/2003; mancata iscrizione al portale dei servizi dell'imposta di soggiorno e mancata dichiarazione dei pernottamenti imponibili ed esenti: art. 6, comma 2, lett. C) e lett. D) del Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno in combinato disposto con l'art. 9, comma 3, il quale rinvia all'art. 7 bis del TUEL.
Pertanto, vi è difetto di giurisdizione del giudie tributario sia per quanto attiene alle sanzioni amministrative pecuniarie sia per quanto attiene alla violazione per norme regionali in materia di turismo sia per la sanzione afferente alla mancata iscrizione al portale dei pernottamenti imponibili ed esenti.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza di cui all'art. 15 del D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
accerta il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo invece competente a decidere il giudice ordinario, avanti al quale le parti potranno riassumere la controversia entro il termine di legge;
condanna la parte ricorrente a rifondere a ciascuna parte resistente le spese di lite di questo grado, liquidate in
€ 1.200,00 omnicomprensivi.