TAR Milano, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 935
TAR
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2024
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TAR
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge ed in particolare dell’art. 6 comma 1 l.401/89 e successive modifiche in relazione all’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’irrogazione della misura interdittiva

    La condotta non collaborativa del ricorrente è considerata scriminata dal pericolo di danneggiamento del proprio mezzo di sostentamento e dall'esposizione a pericolo di soggetti estranei ai tafferugli. Le parole ingiuriose, sebbene utilizzate, non sono valutabili nell'ambito di un giudizio di pericolosità della condotta ai fini del Daspo sportivo.

  • Accolto
    Violazione di legge ex artt. 3 e 10 l. 241/90 ed eccesso di Potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore e difetto di pericolosità per l'ordine pubblico dei comportamenti censurati

    La condotta non collaborativa del ricorrente è considerata scriminata dal pericolo di danneggiamento del proprio mezzo di sostentamento e dall'esposizione a pericolo di soggetti estranei ai tafferugli. Le parole ingiuriose, sebbene utilizzate, non sono valutabili nell'ambito di un giudizio di pericolosità della condotta ai fini del Daspo sportivo.

  • Accolto
    Violazione di legge ex art. 6 l. 401/89 ed eccesso di potere per difetto ed indeterminatezza dei luoghi sottratti all’accesso

    La condotta non collaborativa del ricorrente è considerata scriminata dal pericolo di danneggiamento del proprio mezzo di sostentamento e dall'esposizione a pericolo di soggetti estranei ai tafferugli. Le parole ingiuriose, sebbene utilizzate, non sono valutabili nell'ambito di un giudizio di pericolosità della condotta ai fini del Daspo sportivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 935
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 935
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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