Ordinanza cautelare 9 dicembre 2024
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00935/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02910/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2910 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Fortunati, Simone Bonaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura della Provincia di Monza e della Brianza, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- adottato dalla Questura di Monza il 23.08.2024 e notificato il 29.08.2024 con il quale veniva inibito al ricorrente il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di anni tre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. BE Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento amministrativo adottato dalla Questura della Provincia di Monza e della Brianza n. -OMISSIS- – D, in data 23.08.2024 e notificato in data 29.08.2024 con il quale veniva ordinato il divieto “di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di
calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell’Unione europea per la durata di anni due.”
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1) Violazione di legge ed in particolare dell’art. 6 comma 1 l.401/89 e successive modifiche in relazione all’insussistenza-dei presupposti di fatto e di diritto per l’irrogazione della misura interdittiva.
Il ricorrente lamenta che il diniego dell’accesso agli atti risulta assolutamente pretestuoso
ed immotivato considerato che gli stessi atti (che vengono trasmessi in via telematica) potevano essere rilasciati con particolare facilità dalla Questura che negandoli ha posto in essere una grave violazione del diritto di difesa garantito dalla costituzione ex art. 24.
Il ricorrente afferma di essere titolare della Società “-OMISSIS- S.r.l.s. con sede in -OMISSIS-, -OMISSIS-, che svolge attività di noleggio di veicoli (auto, Pullman, Minivan) con o senza conducente su tutto il territorio nazionale (Doc. 2) e di essere stato contattato da un dirigente della squadra -OMISSIS-, che è la squadra giovanile dove militano ragazzi giovani
ancora minorenni che solitamente si recano ad assistere alle partite della squadra maggiore sia in casa che in trasferta. Tra i passeggeri quindi dell’Autobus dell’odierno ricorrente vi erano principalmente i giovani giocatori di -OMISSIS- con le rispettive famiglie ed alcuni facenti parte dello -OMISSIS- della squadra (giovanile) ma non vi era alcuna presenza di “ultras” che si trovavano a viaggiare a bordo di alcuni Minivan.
Al termine della gara un gruppo di tifosi di casa cercava di avvicinarsi al perimetro che delimita l’area esterna adibita al parcheggio dei mezzi dei tifosi ospiti dove si trovavano circa sette Minivan ed il Pullman del Sig. -OMISSIS-, armati di cinture e bottiglie con l’obbiettivo di provocare i tifosi avversari invitandoli allo scontro. A quel punto un gruppo di tifosi del -OMISSIS- cercava a sua volta di raggiungere il gruppetto di Ultras del -OMISSIS- e ne scaturiva un lancio di oggetti da entrambe le parti.
Un funzionario dei Carabinieri in tale frangente si avvicinava alla portiera del pullman del Sig. -OMISSIS- invitando quest’ultimo ad avanzare portandosi in prima fila rispetto agli altri mezzi in procinto di uscire dall’area parcheggio ma il ricorrente si rifiutava in quanto non i tifosi violenti non erano i suoi clienti ed il suo pulmino portava minorenni. Ammette di essersi rivolto in maniera inadeguata nei confronti di un graduato dei Carabinieri.
2) Violazione di legge ex artt. 3 e 10 l. 241/90 ed eccesso di Potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore e difetto di pericolosità per l'ordine pubblico dei comportamenti censurati.
Nella censurata condotta dell’interessato manca in toto l’idoneità a porre in pericolo la sicurezza pubblica che, invece, rappresenta uno dei presupposti per l’applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, trattandosi di una misura di natura preventiva a tutela della sicurezza pubblica, e non sanzionatoria del disvalore della specifica condotta del singolo, ove la stessa risulti avulsa da un contesto di minaccia all’ordine pubblico.
3) Violazione di legge ex art. 6 l. 401/89 ed eccesso di potere per difetto ed indeterminatezza dei luoghi sottratti all’accesso.
Il ricorrente lamenta che il divieto gli impedirebbe di svolgere la sua attività lavorativa in quanto con il suo pulmino accompagna anche gruppi di tifosi che si recano presso gli stadi e ritiene il divieto impugnato generico nell’indicazione dei luoghi vietati.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto il ricorrente si è rifiutato di eseguire gli ordini impartiti personale dei Carabinieri in servizio di O.P. ed ha usato parole irriguardose nei confronti delle Forze dell’Ordine.
All’udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti risulta che la condotta tenuta dal ricorrente è stata determinata dal pericolo che lo spostamento del mezzo di sua proprietà potesse essere oggetto di danneggiamento a seguito dello scontro che stava per realizzarsi tra i tifosi della squadra di -OMISSIS- di -OMISSIS- e di -OMISSIS- quanto l’ordine di avanzamento avrebbe avvicinato il mezzo al luogo degli scontri.
A ciò si aggiunge che non vi è prova che l’ordine impartito fosse quello di spostare il mezzo al fine di far salire i tifosi che avevano preso a noleggio il mezzo stesso, con la conseguenza che la salita sul mezzo di tifosi estranei pronti allo scontro con la tifoseria locale avrebbe aumentato il pericolo di danno al mezzo che costituisce l’unico sostentamento del ricorrente.
Ne consegue che la condotta non collaborativa del ricorrente può considerarsi quantomeno scriminata in quanto la riduzione od il contenimento del pericolo per l’ordine pubblico non può correttamente perseguirsi mediante l’utilizzo di mezzi privati e l’esposizione al pericolo di soggetti chiaramente estranei ai tafferugli.
Per quanto attiene poi alle parole ingiuriose utilizzate occorre rilevare che trattasi di elementi non valutabili nell’ambito di un giudizio di pericolosità della condotta e quindi non punibili da sole con un provvedimento di Daspo sportivo.
3. In definitiva quindi il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per le spese processuali, oltre I.V.A., c.p.a. e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT IN, Presidente
BE Di MA, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE Di MA | NT IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.