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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 21/07/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 470/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/02/2025 da
1) Pt_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]5 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. MODUGNO MIRIAM presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. GRUNER INGRID presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il giorno 07/09/2006 (atto n. 282, P. 1, anno
2006) In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- nato a [...] il [...]; Persona_1
- nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
Sulla casa coniugale:
2. Nella casa familiare sita in Trieste, Via dei Gropada n.5, rimane a vivere la sig.ra e con essa Pt_1 Per_ residenti i due figli minori e . La casa familiare di Via Gropada n.5 rimane assegnata in Per_1 Pt_ godimento esclusivo alla sig.ra
3. Gli oneri di mutuo e l'assicurazione gravanti sulla casa familiare (entrambe obbligazioni cointestate ai coniugi), vengono pagati al 50% ciascuno dai due coniugi.
4. I coniugi si accordano che le spese relative alle utenze casa e la tassa TARI relativa all'immobile familiare vengono ripartite rispettivamente nella quota di 1/4 a carico di e di 3/4 a carico di Parte_2 Pt_1
Le parti concordano che – qualora non ancora intestati a nome di – i contratti di utenza della casa Pt_1 familiare verranno volturati a nome di entro e non oltre 10 giorni a far data dalla pubblicazione Pt_1 della sentenza di separazione.
5. I coniugi concordano che le spese di manutenzione della casa familiare e le spese inerenti la caldaia, in quanto trattasi di oneri che ineriscono alla proprietà, vengono divise al 50% tra i comproprietari Pt_1
e Parte_2
Sull'affido dei figli e regime di visite Per_ 6. -Affidamento dei figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre e residenza anagrafica con essa.
7. Il figlio , che frequenta il liceo scientifico sportivo a VI, infrasettimanalmente vive presso il Per_1 convitto della scuola, fermo restando che nei fine settimana ed in genere ogni qual volta se ne presenti l'occasione fa rientro presso il domicilio familiare dove mantiene la residenza anagrafica. Per_ 8. La IA , che continua a vivere stabilmente con la madre nell'alloggio familiare, vedrà il padre 2 giornate, che possono essere infrasettimanali oppure coincidenti con il week-end, da concordarsi tra i genitori compatibilmente con i turni di lavoro del padre e con gli impegni della IA. Fermo restando che se la IA lo vorrà il padre si rende disponibile ad accompagnare la IA negli impegni quotidiani. I Per_ genitori concordano che i tempi di permanenza della IA con il padre verranno rimessi all'accordo tra i genitori nell'individuazione delle due giornate di visita, tenendo conto dei bisogni e delle richieste della IA, nel rispetto della sua età e dei suoi impegni ed esigenze di studio ed extra scolastiche, oltre che dei turni di lavoro del padre, garantendo la bi-genitorialità e la facoltà della IA di godere della presenza di ciascun genitore. Il figlio attesa l'età e tenuto conto che vive una realtà scolastica particolare che Per_1 gli impone scelte abitative diverse dall'ordinaria e continuativa convivenza con il genitore collocatario, vedrà il genitore non collocatario (il padre) secondo i tempi che tra di loro concorderanno direttamente, avuta premura comunque di concordarli con la madre collocataria e previo accordo con essa.
9. I genitori concordano che i figli possano trascorrere con ciascun genitore le ferie, sia natalizie che estive, con tempi e turnazione che di volta in volta le parti decideranno insieme ai figli e tra di loro, accordandosi sui periodi specifici in modo da garantire un'alternanza ed una compresenza con ciascun genitore, salva la libertà dei figli, in quanto adolescenti, di decidere autonomamente con chi trascorrere le vacanze. Il tutto sarà regolamentato compatibilmente alle esigenze dei genitori e sempre garantendo gli interessi dei figli.
10. Le parti si impegnano a confrontarsi e a concordare tra loro ogni decisione inerente la crescita,
l'educazione, lo sviluppo e l'istruzione dei figli, ed in genere su ogni scelta di particolare importanza da effettuarsi nell'interesse degli stessi, ferma l'autonomia decisionale del genitore collocatario per ciò che concerne la gestione ordinaria e quotidiana dei figli.
11. I genitori si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia propri che autonomi per i figli.
Aspetti economici di mantenimento figli e gestione spese casa:
12. In ragione delle diverse disponibilità economiche e di reddito dei genitori, e tenuto altresì conto del Per_ prevalente collocamento della IA presso la madre, i coniugi si accordano nei seguenti termini:
a) l'assegno unico universale per i figli, attualmente ammontante ad € 320 mensili, verrà diviso al 50% tra i genitori, come prevede la legge. La madre, allorquando verrà omologata la separazione, presenterà nuova domanda ISEE, svincolato da quello del marito, ed il padre si aggancerà nella domanda presentata dalla Pt_ sig.ra indicando il proprio IBAN e ciascuno dei genitori, quindi, incasserà la metà quota dell'assegno unico.
b) Mantenimento figlio attualmente, frequentando la scuola a VI, le spese alloggiative e di Per_1 studio sono fisse, cioè tengono conto della spesa per il convitto a VI (il cui onere ammonta ad € 3.600 annui per l'anno scolastico in corso), e dell'attività agonistica (la cui spesa ora ammonta ad € 2.600 annui
+ contributo volontario di € 250 annui). A queste spese fisse si aggiungono tutte le altre spese connesse al percorso di studi del ragazzo (es: skipass stagionale, trasferte, attrezzatura sportiva). Quindi, i genitori concordano che per il figlio tutte le spese connesse al suo percorso di studi (dicasi spese ordinarie, Per_1 cioè scuola agonistica e relativi costi + spese connesse allo sport) vanno divise al 50% a carico di ciascun genitore. Al momento perciò rimane ferma la divisione al 50% tra i genitori di tutti e di ogni onere di spesa inerente il percorso di studi del figlio e delle relative spese alloggiative che devono intendersi rientranti nel mantenimento ordinario del figlio attesa la specifica tipologia di percorso di studi intrapreso. Allo stesso modo vanno divise al 50% ciascuno tra i genitori anche le spese straordinarie di (es: mediche, Per_1 scolastiche e con ciò dicasi materiale didattico e gite e ripetizioni ecc, ed altri eventuali sport al di fuori del piano didattico), in generale tutte le spese previste e regolamentate dal Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di Trieste il 18/5/2015 che le parti dichiarano di aver visionato e quindi accettato. Per_ c) Mantenimento IA : la IA continua a vivere prevalentemente con la madre e, tenuto conto che l'assegno unico rimane al 50% a ciascuno dei genitori e che il padre al momento documenta di vivere presso l'alloggio di proprietà di lui e della sorella, ciascuno al 50%, utilizzando come propria abitazione il detto bene in forza di un contratto di comodato d'uso, le parti concordando che il sig. versi alla Parte_2 sig.ra , quale contributo di mantenimento per i due figli la somma di € 400 mensili, riv. Istat, per i Pt_1 due figli. Tenuto conto delle precisazioni fatte per le spese di , le parti concordano che dei 400 € Per_1 mensili che il sig si obbliga a versare per il mantenimento per i due figli la quota di € 300 mensili sia Pt_2 Per_ da imputarsi quale contributo per e la quota di € 100 mensili sia da imputarsi quale contributo per salvo per i mesi di pausa scolastica (es: mesi estivi o settimane di vacanze natalizie) in cui Per_1 Per_1 interrompe la sua permanenza in convitto e fa rientro presso il domicilio familiare e, convivendo ì prevalentemente con la madre, è quest'ultima che ne sostiene in misura prevalente gli oneri di mantenimento. A fronte di un tanto, per i mesi di luglio, agosto e dicembre, le parti convengono che il contributo complessivo mensile a carico del padre per il mantenimento dei figli ammonti ad € 500 mensili.
Tenuto conto che per gravano a parte su entrambi i genitori le spese alloggiative del convitto a Per_1
VI, la quota di mantenimento ordinario qui individuata in € 100 mensili è considerata quale contributo da corrispondersi in favore della madre per far fronte agli oneri di mantenimento per i fine settimana in cui è previsto che il figlio rientri al domicilio familiare, oltre al 50% delle spese extra Per_1 Per_ come previste dal Protocollo di Intesa dd.18/5/2015 per entrambi i figli (perciò anche per i genitori si divideranno a metà ciascuno le spese relative allo sport, alla scuola, nonché l'abbonamento bus e le spese mediche). Il contributo fisso mensile di € 400 mensili verrà corrisposto in via anticipata, entro il giorno 5 di ciascun mese, e sarà soggetto a rivalutazione annuale ex indici Istat come previsto per legge.
d) I genitori concordano di dividersi al 50% ciascuno anche le spese dei trasporti per entrambi i figli che non sempre sono gratuite in forza dei benefit lavorativi del padre. Perciò, qualora fossero a pagamento dette spese vanno divise al 50% a carico di entrambi i genitori.
e) Le spese straordinarie sono quelle regolamentate e previste dal Protocollo di Intesa sottoscritto dal
Tribunale di Trieste in data 18/5/2015 a cui le parti si richiamano dichiarando di averne preso visione e di aver accettato di fare riferimento alla elencazione di spese ivi richiamata. Per_ f) Ciascun coniuge detrarrà fiscalmente le spese dei due figli e nella misura del 50% ciascuno. Per_1
Altri aspetti economici:
13) Le parti nulla pretendono l'una dall'altra a titolo di mantenimento dandosi atto della reciproca autosufficienza economica, perciò nessun contributo di mantenimento reciproco viene previsto tra i coniugi.
14) Le parti concordano qui di definire le rispettive titolarità sui beni mobili registrati attualmente cointestati (autovettura) e di regolarizzare la situazione di affido degli animali regolarmente registrati all'anagrafe canina, l'un cane a nome del marito e l'altro a nome della moglie.
Le parti si accordano che l'autovettura Berlingo - immatricolata nel 2013 e cointestata ai coniugi (targata
EA726RH) - rimane di esclusiva proprietà del sig. il quale perciò provvederà, entro la data di Parte_2 sottoscrizione del presente accordo o al più tardi entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a formalizzare il passaggio di proprietà a suo nome dell'autovettura e a versare contestualmente ad – quale prezzo corrispettivo della metà quota – la somma di € 1.750 (tenuto Pt_1 conto che il valore dell'autovettura è stimato in complessivi € 3.500). Il sig. quindi si accolla ogni Pt_2 onere di spesa relativamente alla detta autovettura e alla formalizzazione dei costi di cessione proprietà.
Si dà atto che la formale intestazione di proprietà dell'autovettura Berlingo, di cui al presente accordo, trova causa esclusiva nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi nascenti dal matrimonio e conseguenti all'intervenuta separazione personale dei coniugi e perciò le parti chiedono l'esonero da ogni tassa e/o imposta ove dovuta per la relativa formalità di esclusiva intestazione presso gli uffici competenti. Il detto trasferimento troverà quindi formale titolo nel provvedimento di omologa di separazione consensuale dei coniugi, e le parti beneficeranno di tutte le esenzioni e benefici fiscali previsti per legge.
15) I coniugi si accordano che dei due cani, attualmente iscritti all'anagrafe canina l'uno (HAPPY) a nome di e l'altro ( ) a nome di spetti, ciascuno dei coniugi rimane proprietario esclusivo Pt_1 Per_3 Pt_2 dell'animale domestico di cui è già intestatario, e perciò ognuno si tiene il proprio cane (perciò Pt_1 rimane affidataria del suo cane HAPPY;
rimane affidatario del suo cane MIRA) e ciascuno si Parte_2 accollerà ogni onere di cura e mantenimento del proprio cane, compresi gli oneri di assicurazione RC danni verso terzi.
16) Le spese legali del presente procedimento restano compensate integralmente tra le parti.
17) Sottoscrivono i procuratori delle parti anche per rinuncia alla solidarietà ex L.P.
18) Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Voler ordinare all'ufficiale di stato civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza.”.
All'udienza del 1° luglio 2025 le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Pt_1 Parte_2 matrimonio in Trieste il 07/09/2006;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 18 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/02/2025 da
1) Pt_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]5 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. MODUGNO MIRIAM presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. GRUNER INGRID presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il giorno 07/09/2006 (atto n. 282, P. 1, anno
2006) In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- nato a [...] il [...]; Persona_1
- nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
Sulla casa coniugale:
2. Nella casa familiare sita in Trieste, Via dei Gropada n.5, rimane a vivere la sig.ra e con essa Pt_1 Per_ residenti i due figli minori e . La casa familiare di Via Gropada n.5 rimane assegnata in Per_1 Pt_ godimento esclusivo alla sig.ra
3. Gli oneri di mutuo e l'assicurazione gravanti sulla casa familiare (entrambe obbligazioni cointestate ai coniugi), vengono pagati al 50% ciascuno dai due coniugi.
4. I coniugi si accordano che le spese relative alle utenze casa e la tassa TARI relativa all'immobile familiare vengono ripartite rispettivamente nella quota di 1/4 a carico di e di 3/4 a carico di Parte_2 Pt_1
Le parti concordano che – qualora non ancora intestati a nome di – i contratti di utenza della casa Pt_1 familiare verranno volturati a nome di entro e non oltre 10 giorni a far data dalla pubblicazione Pt_1 della sentenza di separazione.
5. I coniugi concordano che le spese di manutenzione della casa familiare e le spese inerenti la caldaia, in quanto trattasi di oneri che ineriscono alla proprietà, vengono divise al 50% tra i comproprietari Pt_1
e Parte_2
Sull'affido dei figli e regime di visite Per_ 6. -Affidamento dei figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre e residenza anagrafica con essa.
7. Il figlio , che frequenta il liceo scientifico sportivo a VI, infrasettimanalmente vive presso il Per_1 convitto della scuola, fermo restando che nei fine settimana ed in genere ogni qual volta se ne presenti l'occasione fa rientro presso il domicilio familiare dove mantiene la residenza anagrafica. Per_ 8. La IA , che continua a vivere stabilmente con la madre nell'alloggio familiare, vedrà il padre 2 giornate, che possono essere infrasettimanali oppure coincidenti con il week-end, da concordarsi tra i genitori compatibilmente con i turni di lavoro del padre e con gli impegni della IA. Fermo restando che se la IA lo vorrà il padre si rende disponibile ad accompagnare la IA negli impegni quotidiani. I Per_ genitori concordano che i tempi di permanenza della IA con il padre verranno rimessi all'accordo tra i genitori nell'individuazione delle due giornate di visita, tenendo conto dei bisogni e delle richieste della IA, nel rispetto della sua età e dei suoi impegni ed esigenze di studio ed extra scolastiche, oltre che dei turni di lavoro del padre, garantendo la bi-genitorialità e la facoltà della IA di godere della presenza di ciascun genitore. Il figlio attesa l'età e tenuto conto che vive una realtà scolastica particolare che Per_1 gli impone scelte abitative diverse dall'ordinaria e continuativa convivenza con il genitore collocatario, vedrà il genitore non collocatario (il padre) secondo i tempi che tra di loro concorderanno direttamente, avuta premura comunque di concordarli con la madre collocataria e previo accordo con essa.
9. I genitori concordano che i figli possano trascorrere con ciascun genitore le ferie, sia natalizie che estive, con tempi e turnazione che di volta in volta le parti decideranno insieme ai figli e tra di loro, accordandosi sui periodi specifici in modo da garantire un'alternanza ed una compresenza con ciascun genitore, salva la libertà dei figli, in quanto adolescenti, di decidere autonomamente con chi trascorrere le vacanze. Il tutto sarà regolamentato compatibilmente alle esigenze dei genitori e sempre garantendo gli interessi dei figli.
10. Le parti si impegnano a confrontarsi e a concordare tra loro ogni decisione inerente la crescita,
l'educazione, lo sviluppo e l'istruzione dei figli, ed in genere su ogni scelta di particolare importanza da effettuarsi nell'interesse degli stessi, ferma l'autonomia decisionale del genitore collocatario per ciò che concerne la gestione ordinaria e quotidiana dei figli.
11. I genitori si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia propri che autonomi per i figli.
Aspetti economici di mantenimento figli e gestione spese casa:
12. In ragione delle diverse disponibilità economiche e di reddito dei genitori, e tenuto altresì conto del Per_ prevalente collocamento della IA presso la madre, i coniugi si accordano nei seguenti termini:
a) l'assegno unico universale per i figli, attualmente ammontante ad € 320 mensili, verrà diviso al 50% tra i genitori, come prevede la legge. La madre, allorquando verrà omologata la separazione, presenterà nuova domanda ISEE, svincolato da quello del marito, ed il padre si aggancerà nella domanda presentata dalla Pt_ sig.ra indicando il proprio IBAN e ciascuno dei genitori, quindi, incasserà la metà quota dell'assegno unico.
b) Mantenimento figlio attualmente, frequentando la scuola a VI, le spese alloggiative e di Per_1 studio sono fisse, cioè tengono conto della spesa per il convitto a VI (il cui onere ammonta ad € 3.600 annui per l'anno scolastico in corso), e dell'attività agonistica (la cui spesa ora ammonta ad € 2.600 annui
+ contributo volontario di € 250 annui). A queste spese fisse si aggiungono tutte le altre spese connesse al percorso di studi del ragazzo (es: skipass stagionale, trasferte, attrezzatura sportiva). Quindi, i genitori concordano che per il figlio tutte le spese connesse al suo percorso di studi (dicasi spese ordinarie, Per_1 cioè scuola agonistica e relativi costi + spese connesse allo sport) vanno divise al 50% a carico di ciascun genitore. Al momento perciò rimane ferma la divisione al 50% tra i genitori di tutti e di ogni onere di spesa inerente il percorso di studi del figlio e delle relative spese alloggiative che devono intendersi rientranti nel mantenimento ordinario del figlio attesa la specifica tipologia di percorso di studi intrapreso. Allo stesso modo vanno divise al 50% ciascuno tra i genitori anche le spese straordinarie di (es: mediche, Per_1 scolastiche e con ciò dicasi materiale didattico e gite e ripetizioni ecc, ed altri eventuali sport al di fuori del piano didattico), in generale tutte le spese previste e regolamentate dal Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di Trieste il 18/5/2015 che le parti dichiarano di aver visionato e quindi accettato. Per_ c) Mantenimento IA : la IA continua a vivere prevalentemente con la madre e, tenuto conto che l'assegno unico rimane al 50% a ciascuno dei genitori e che il padre al momento documenta di vivere presso l'alloggio di proprietà di lui e della sorella, ciascuno al 50%, utilizzando come propria abitazione il detto bene in forza di un contratto di comodato d'uso, le parti concordando che il sig. versi alla Parte_2 sig.ra , quale contributo di mantenimento per i due figli la somma di € 400 mensili, riv. Istat, per i Pt_1 due figli. Tenuto conto delle precisazioni fatte per le spese di , le parti concordano che dei 400 € Per_1 mensili che il sig si obbliga a versare per il mantenimento per i due figli la quota di € 300 mensili sia Pt_2 Per_ da imputarsi quale contributo per e la quota di € 100 mensili sia da imputarsi quale contributo per salvo per i mesi di pausa scolastica (es: mesi estivi o settimane di vacanze natalizie) in cui Per_1 Per_1 interrompe la sua permanenza in convitto e fa rientro presso il domicilio familiare e, convivendo ì prevalentemente con la madre, è quest'ultima che ne sostiene in misura prevalente gli oneri di mantenimento. A fronte di un tanto, per i mesi di luglio, agosto e dicembre, le parti convengono che il contributo complessivo mensile a carico del padre per il mantenimento dei figli ammonti ad € 500 mensili.
Tenuto conto che per gravano a parte su entrambi i genitori le spese alloggiative del convitto a Per_1
VI, la quota di mantenimento ordinario qui individuata in € 100 mensili è considerata quale contributo da corrispondersi in favore della madre per far fronte agli oneri di mantenimento per i fine settimana in cui è previsto che il figlio rientri al domicilio familiare, oltre al 50% delle spese extra Per_1 Per_ come previste dal Protocollo di Intesa dd.18/5/2015 per entrambi i figli (perciò anche per i genitori si divideranno a metà ciascuno le spese relative allo sport, alla scuola, nonché l'abbonamento bus e le spese mediche). Il contributo fisso mensile di € 400 mensili verrà corrisposto in via anticipata, entro il giorno 5 di ciascun mese, e sarà soggetto a rivalutazione annuale ex indici Istat come previsto per legge.
d) I genitori concordano di dividersi al 50% ciascuno anche le spese dei trasporti per entrambi i figli che non sempre sono gratuite in forza dei benefit lavorativi del padre. Perciò, qualora fossero a pagamento dette spese vanno divise al 50% a carico di entrambi i genitori.
e) Le spese straordinarie sono quelle regolamentate e previste dal Protocollo di Intesa sottoscritto dal
Tribunale di Trieste in data 18/5/2015 a cui le parti si richiamano dichiarando di averne preso visione e di aver accettato di fare riferimento alla elencazione di spese ivi richiamata. Per_ f) Ciascun coniuge detrarrà fiscalmente le spese dei due figli e nella misura del 50% ciascuno. Per_1
Altri aspetti economici:
13) Le parti nulla pretendono l'una dall'altra a titolo di mantenimento dandosi atto della reciproca autosufficienza economica, perciò nessun contributo di mantenimento reciproco viene previsto tra i coniugi.
14) Le parti concordano qui di definire le rispettive titolarità sui beni mobili registrati attualmente cointestati (autovettura) e di regolarizzare la situazione di affido degli animali regolarmente registrati all'anagrafe canina, l'un cane a nome del marito e l'altro a nome della moglie.
Le parti si accordano che l'autovettura Berlingo - immatricolata nel 2013 e cointestata ai coniugi (targata
EA726RH) - rimane di esclusiva proprietà del sig. il quale perciò provvederà, entro la data di Parte_2 sottoscrizione del presente accordo o al più tardi entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a formalizzare il passaggio di proprietà a suo nome dell'autovettura e a versare contestualmente ad – quale prezzo corrispettivo della metà quota – la somma di € 1.750 (tenuto Pt_1 conto che il valore dell'autovettura è stimato in complessivi € 3.500). Il sig. quindi si accolla ogni Pt_2 onere di spesa relativamente alla detta autovettura e alla formalizzazione dei costi di cessione proprietà.
Si dà atto che la formale intestazione di proprietà dell'autovettura Berlingo, di cui al presente accordo, trova causa esclusiva nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi nascenti dal matrimonio e conseguenti all'intervenuta separazione personale dei coniugi e perciò le parti chiedono l'esonero da ogni tassa e/o imposta ove dovuta per la relativa formalità di esclusiva intestazione presso gli uffici competenti. Il detto trasferimento troverà quindi formale titolo nel provvedimento di omologa di separazione consensuale dei coniugi, e le parti beneficeranno di tutte le esenzioni e benefici fiscali previsti per legge.
15) I coniugi si accordano che dei due cani, attualmente iscritti all'anagrafe canina l'uno (HAPPY) a nome di e l'altro ( ) a nome di spetti, ciascuno dei coniugi rimane proprietario esclusivo Pt_1 Per_3 Pt_2 dell'animale domestico di cui è già intestatario, e perciò ognuno si tiene il proprio cane (perciò Pt_1 rimane affidataria del suo cane HAPPY;
rimane affidatario del suo cane MIRA) e ciascuno si Parte_2 accollerà ogni onere di cura e mantenimento del proprio cane, compresi gli oneri di assicurazione RC danni verso terzi.
16) Le spese legali del presente procedimento restano compensate integralmente tra le parti.
17) Sottoscrivono i procuratori delle parti anche per rinuncia alla solidarietà ex L.P.
18) Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Voler ordinare all'ufficiale di stato civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza.”.
All'udienza del 1° luglio 2025 le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Pt_1 Parte_2 matrimonio in Trieste il 07/09/2006;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 18 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli