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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/02/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott.
Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per responsabilità professionale iscritta al n. 6126/2017 R.G.
TRA
sito alla Via Catania 18 di Messina, in persona Parte_1
dell'Amm.re p.t., dott. , con studio in Messina, al Viale San Parte_2
Martino is. 14, n. 381, C.F. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Messina alla Via Mario Giurba n° 27, presso lo Studio dell'Avv. Alessandro
Ardiri, C.F.: , che lo rappresenta e difende C.F._1
ATTORE
E
), nato a [...] il [...], e ivi CP_1 CodiceFiscale_2
residente in C/da Macchia – Zafferia, Cpl. , rappresentato e Parte_3 difeso dall'Avv. Massimo Mastroeni, presso il cui studio in Messina (ME),
Via F. Todaro, 11 is. 206, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a , il CP_1 Parte_1
sito alla Via Catania 18, Messina, in persona dell'Amministratore
[...]
1 pro tempore, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti domande: 1) Accertare e dichiarare le gravi responsabilità ed inadempienze del rag. nella gestione del Condominio is. 45 di Messina, come meglio CP_1 descritte in narrativa, la distrazione parziale delle quote condominiali incassate e
l'esposizione debitoria causata. 2) Accertare, ritenere e dichiarare la acclarata responsabilità per mala gestio ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1130-1710 c.c., ravvisabile per più in capo al Rag. , giusta CP_1 premessa. 3) Per l'effetto, condannare il Rag. al versamento, in favore CP_1 del Condominio is. 45, della somma di € 24.502,70, di cui € 13.638,86 a titolo di restituzione delle quote condominiali incassate e non spese, ed € 10.863,84 a titolo di risarcimento danni per l'esposizione debitoria conseguente alle omissioni ed inadempienze gestionali già accertate, come meglio descritte in narrativa, o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa. 4) Condannare, altresì, il al pagamento, in favore del Condominio is. 45, delle somme relative CP_1 all'omesso versamento contributi portiere anno 2013 (contributi, sanzioni, interessi etc.) nella misura in cui verranno liquidate dagli Enti competenti e precisate in corso di causa, oltre alle eventuali ulteriori somme che dovessero emergere, o, in ogni caso, a tenere indenne il predetto Condominio da tutti gli esborsi subiti e ricollegabili al periodo di gestione condominiale del convenuto … 7) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Costituitosi in giudizio, contestava le deduzioni di parte CP_1
avversa e chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Con ordinanza del 9.07.2019 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Con decreto del Presidente di Sezione del 10.03.2020 la causa veniva assegnata a questo giudice.
Depositata la relazione peritale, parte attrice ne contestava le risultanze e, con ordinanza del 6.07.2020, il CTU veniva invitato a fornire i chiarimenti richiesti.
2 Depositati i chiarimenti del CTU e conclusa la fase istruttoria, all'udienza del 20 giugno 2024, parte attrice insisteva nell'ulteriore richiamo del CTU, mentre il convenuto si opponeva e chiedeva che la causa venisse assunta in decisione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 20.06.2024 la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
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All'amministrazione del condominio si applicano le norme sul mandato con rappresentanza. L'amministratore deve esercitare il mandato con la diligenza prevista dall'art. 1176 c.c. In caso di inadempimento nello svolgimento dell'incarico, l'amministratore risponde dei danni a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del condominio. L'amministratore incorre in responsabilità nei confronti del condominio qualora violi i doveri che riguardano lo svolgimento del proprio incarico di gestione e amministrazione, la tenuta della contabilità, i rapporti con eventuali dipendenti e fornitori del condominio, la tenuta dei bilanci, delle scritture e degli adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali, la riscossione e gestione delle quote condominiali, la custodia del conto corrente condominiale. La responsabilità dell'amministratore deve valutarsi alla stregua di quella del professionista di media attenzione e preparazione, che
“non corrisponde ad un professionista “mediocre”, ma ad un professionista
“bravo”, ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte» ( Cass. 13777/2018;
Cass. 24213/2015, Cass. 10289/2015). Occorre verificare se il Condominio abbia subito un danno riconducibile al non corretto adempimento dell'attività professionale dell'amministratore e infine, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, se il condominio avrebbe evitato il pregiudizio lamentato, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista, commissiva o omissiva, ed il risultato derivatone.
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Ricorre la responsabilità per mala gestio e per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali dell'amministratore condominiale, in relazione agli artt.
1710 e 1713 c.c. ed all'art. 1129 c.c., per aver tenuto, nell'esercizio del mandato conferito, una contabilità non ordinata, non intellegibile ed in ogni caso non corrispondente alla reale situazione patrimoniale condominiale e per non aver consegnato la gran parte della documentazione amministrativa/contabile del
Condominio, rendendo impossibile una corretta ricostruzione dei rapporti dare- avere nei confronti dei fornitori, conseguendone la necessità di resistere nei procedimenti giudiziari, e quindi di sostenere le relative spese per la propria difesa e per la rifusione dei ricorrenti, che devono essere risarcite, nonché per il nocumento subito il ristoro liquidato in via equitativa (Tribunale Monza sez. II,
17/12/2015, n.3103).
Deve precisarsi che contro l'amministratore è possibile agire per far valere la responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ. anche dopo l'approvazione del rendiconto.
L'azione di responsabilità avverso l'amministratore è ammissibile anche qualora la delibera di approvazione del bilancio consuntivo sia divenuta definitiva per il decorso del termine di impugnazione. «Non potrebbe, infatti, ammettersi che qualsiasi maggioranza ed anche il voto unanime dell'assemblea condominiale possa trasformare un atto gestorio illecito in lecito;
per conseguenza diretta, deve ritenersi possibile un'azione di responsabilità contro l'amministratore successiva all'approvazione del bilancio consuntivo» (Tribunale di Roma sent.
3580 del 7 marzo 2022). Nello stesso senso si è espresso anche il Tribunale di Milano ( sentenza n. 7460/2005): «La delibera assembleare di approvazione del rendiconto non preclude la contestazione in sede di proposizione di azione risarcitoria da parte del Condominio contro l'ex amministratore, sia per il carattere dichiarativo e confessorio dell'atto di approvazione del conto, revocabile o modificabile in caso di dolo o colpa grave del mandatario (ex art. 1713 c.c.), sia perché l'assemblea (ex art. 1130 n. 3 e 1135 c.c.) può approvare e autorizzare pagamenti soltanto ove si riferiscano a spese effettivamente erogate per la manutenzione delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni"),
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con la conseguenza che, ove difetti tale inerenza, l'ex amministratore non può farsi schermo della delibera condominiale per sottrarsi alla sua responsabilità».
È riconosciuta da parte convenuta la tardività dell'approvazione dei rendiconti contestati. Ciò costituisce una grave irregolarità ai sensi dell'art. 1129 c.c., indipendentemente dalla correttezza o meno del documento.
Il CTU, con relazione peritale depositata in data 11.03.2020, accertatava che, negli esercizi presi in esame nella presente C.T.U. vi è una esposizione infedele del saldo di cassa» (cfr. pag. 5, righe 4-5, bozza del 20.1.20) e che, all'epoca della cessazione dell'incarico vi erano ammanchi di cassa. Tuttavia, considerando le somme successivamente versate dal resistente, il CTU riteneva non solo saldato il credito del Condominio nei confronti di , ma evidenziava un CP_1 credito di quest'ultimo nei confronti del Condominio per la somma di €.
1.487,16.
In parziale accoglimento delle critiche dell'attore alla relazione peritale, il
CTU, con relazione integrativa alla perizia, dopo avere considerato i pagamenti documentati dal per la somma di €. 35.709,16, concludeva CP_1
che il Condominio è creditore verso per un totale di €. CP_1
16.139,08. In particolare, il consulente ha considerato il pagamento in contanti effettuato da in data 13.02.2012, per il quale è stata fornita CP_1 quietanza. Per le altre critiche, come quelle relative ai pagamenti degli assegni e alla manutenzione degli ascensori, il CTU ha spiegato le sue ragioni ed ha mantenuto le sue conclusioni originali, che questo giudice ritiene di condividere e alle quali rinvia.
Pertanto, risulta accertata la responsabilità per mala gestio di , CP_1
posto che sono stati accertati ammanchi di cassa e altre irregolarità nella gestione contabile che hanno arrecato un danno al Condominio quantificato in €. 16.139,08.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato
5 in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6126/2017 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accerta la responsabilità di per i danni arrecati al CP_1
sito alla Via Catania 18 di Messina nell'espletamento Parte_1
dell'incarico professionale e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento in favore del sito alla Via Catania 18 di Parte_1
Messina, in persona del legale rappresentante p.t., della somma di €.
16.139,08; rigetta ogni altra domanda;
condanna , al pagamento, in favore del CP_1 Parte_1 sito alla Via Catania 18 di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in €. 5.077,00, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a.; pone le spese di CTU a carico di . CP_1
Messina, 25.02.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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