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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1084/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6363/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250021035369000 IVA-ALIQUOTE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 497/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria la Ricorrente_1 S.p.a. ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata emessa a seguito di asserita decadenza dal beneficio della “definizione agevolata degli avvisi bonari” di cui all'art. 1, commi 153 e 155, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
A sostegno del ricorso ha esposto che: la società aveva in essere, già a partire dal 2019, rateizzazione avviso bonario per un totale di n°20 rate e, a partire dalla rata n° 14, si è avvalsa della definizione agevolata per la riduzione delle sanzioni dovute e rideterminate in misura del 3% come previsto dall'art. 1 commi
153-156 della Legge 197/2022; la società ha versato, con un ritardo superiore ai 90 giorni dalla scadenza originaria, la rata n° 20 (ultima rata della rateizzazione avviso bonario); secondo l'Amministrazione finanziaria, il mancato pagamento della rata n. 20 (ultima rata), che ha comportato la decadenza dal piano di rateizzazione dell'avviso bonario, avrebbe fatto contestualmente decadere anche il beneficio dalla definizione agevolata, con conseguente applicazione delle sanzioni in misura piena (30%) su tutte le rate a partire dalla n. 14 (rata a partire dalla quale si è applicato il beneficio della definizione agevolata); che detta ricostruzione è da ritenersi errata e illegittima;
nel caso di specie, la decadenza è intervenuta con la rata n. 20, ossia l'ultima rata del piano, versata oltre i termini previsti;
ne consegue che fino alla rata n. 19, tutte regolarmente pagate nei termini, doveva trovare applicazione la sanzione ridotta al 10% applicata all'atto della notifica degli avvisi bonari;
solo per la rata n. 20, non versata nei termini, può correttamente applicarsi la sanzione ordinaria del
30%; nella cartella non appare chiaro e trasparente (e nemmeno riportato) l'iter che ha portato l'amministrazione procedente al calcolo degli interessi sulla sorte capitale e nemmeno il tasso e/o l'aliquota applicata, rendendo in tal modo difficile, se non impossibile, al contribuente la ricostruzione del calcolo (e quindi della esattezza) degli stessi interessi.
Si è costituito l'ente impositore che ha resistito al ricorso.
All'udienza del 10.02.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso non possa trovare accoglimento.
L'art. 1 comma 156 legge n. 197/2022 prevede che: “Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 155 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione”. Appare evidente come secondo il comma 156, la condizione per conservare i benefici della misura agevolativa
è rappresentata dal pagamento delle rate senza soluzione di continuità; diversamente la stessa definizione agevolata deve essere considerata come mai perfezionata con efficacia ex tunc.
Avendo la parte versato l'ultima rata con un ritardo superiore ai 90 giorni, secondo la disciplina sopra descritta,
i benefici dell'agevolazione vengono meno e, di conseguenza, la definizione agevolata diventa inefficace con effetto retroattivo cioè a partire dalla prima rata in scadenza nel 2023, che ha beneficiato (o avrebbe potuto beneficiare) della riduzione delle sanzioni al 3%.
Tale principio risulta ribadito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 7831/2025 la quale, in tema di definizione agevolata, ha affermato che Il pagamento della prima rata non ha effetto novativo, ma spetta l'Ufficio la verifica dei corretti pagamenti, nei termini previsti e tenuto conto delle sospensioni stabilite dalla legge, di quanto rateizzato. Il mancato pagamento delle rate successive, alle scadenze così individuate, viola le condizioni sulle quali è stata pattuita la definizione agevolata e, per l'effetto, produce la decadenza dai benefici accordati, consentendo l'integrale ripresa a tassazione del dovuto.
In ordine al lamentato difetto di motivazione, va evidenziato che con la sentenza n. 22281/2022 le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione enunciano il seguente principio di diritto: «allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo
».
Nella specie la cartella alla voce “avvertenze” a pag. 6 prevede: “In caso di mancato pagamento nei termini delle somme indicate nella comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, sono iscritti a ruolo gli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento di imposte, indicate nella comunicazione, sono ricalcolate nella misura piena prevista dall'art. 13 del D.lgs. n.
471 del 1997. In particolare, la sanzione è applicata ordinariamente nella misura del 30% dell'imposta non versata o versata in ritardo;
tuttavia, se il versamento dell'imposta è stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà (15%), mentre, se il ritardo è inferiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo (1%) per ciascun giorno di ritardo.
Gli interessi per omesso o tardivo versamento di imposte sono ricalcolati e dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.
P.R. n. 602 del 1973. Inoltre, nelle ipotesi di omesso versamento di imposte, sono dovuti gli ulteriori interessi maturati fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione in caso di mancato pagamento a seguito della comunicazione, ovvero fino alla data del pagamento in caso di tardivo pagamento a seguito della comunicazione. Misura del tasso annuo degli interessi: 4 per cento dal 1° ottobre 2009 (D.M. 21 maggio
2009). Si precisa che l'iscrizione a ruolo delle somme dovute tiene conto dei versamenti eventualmente effettuati parzialmente e/o in ritardo a seguito della comunicazione. In particolare, i versamenti eseguiti con codice tributo 9001 sono imputati proporzionalmente alle diverse somme dovute, mentre i versamenti eseguiti con codice tributo specifico sono imputati alle corrispondenti somme dovute. Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di versare ratealmente gli importi indicati nella comunicazione e sia successivamente decaduto dal beneficio della rateazione, sono iscritti a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi;
le residue sanzioni e i residui interessi sono ricalcolati e dovuti secondo le modalità sopraindicate”.
Alla pag. 6, vengono indicati tutti i versamenti successivi all'ultimo versamento rateale che sono stati scomputati dalle somme dovute a seguito di decadenza.
Alla pagina 5, nel dettaglio degli importi dovuti, viene indicato l'anno d'imposta, il tipo di imposta con il relativo codice tributo, le sanzioni e gli interessi nonché tutti gli elementi dal controllo automatizzato notificato al contribuente, gli importi dovuti a seguito di comunicazione, gli importi versati a seguito di comunicazione e gli importi a ruolo.
Risulta, dunque, soddisfatto l'obbligo di motivazione.
Per tutte le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.
Essendo la decadenza intervenuta all'atto del pagamento dell'ultima rata, sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Reggio Calabria,
10.02.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6363/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250021035369000 IVA-ALIQUOTE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 497/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria la Ricorrente_1 S.p.a. ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata emessa a seguito di asserita decadenza dal beneficio della “definizione agevolata degli avvisi bonari” di cui all'art. 1, commi 153 e 155, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
A sostegno del ricorso ha esposto che: la società aveva in essere, già a partire dal 2019, rateizzazione avviso bonario per un totale di n°20 rate e, a partire dalla rata n° 14, si è avvalsa della definizione agevolata per la riduzione delle sanzioni dovute e rideterminate in misura del 3% come previsto dall'art. 1 commi
153-156 della Legge 197/2022; la società ha versato, con un ritardo superiore ai 90 giorni dalla scadenza originaria, la rata n° 20 (ultima rata della rateizzazione avviso bonario); secondo l'Amministrazione finanziaria, il mancato pagamento della rata n. 20 (ultima rata), che ha comportato la decadenza dal piano di rateizzazione dell'avviso bonario, avrebbe fatto contestualmente decadere anche il beneficio dalla definizione agevolata, con conseguente applicazione delle sanzioni in misura piena (30%) su tutte le rate a partire dalla n. 14 (rata a partire dalla quale si è applicato il beneficio della definizione agevolata); che detta ricostruzione è da ritenersi errata e illegittima;
nel caso di specie, la decadenza è intervenuta con la rata n. 20, ossia l'ultima rata del piano, versata oltre i termini previsti;
ne consegue che fino alla rata n. 19, tutte regolarmente pagate nei termini, doveva trovare applicazione la sanzione ridotta al 10% applicata all'atto della notifica degli avvisi bonari;
solo per la rata n. 20, non versata nei termini, può correttamente applicarsi la sanzione ordinaria del
30%; nella cartella non appare chiaro e trasparente (e nemmeno riportato) l'iter che ha portato l'amministrazione procedente al calcolo degli interessi sulla sorte capitale e nemmeno il tasso e/o l'aliquota applicata, rendendo in tal modo difficile, se non impossibile, al contribuente la ricostruzione del calcolo (e quindi della esattezza) degli stessi interessi.
Si è costituito l'ente impositore che ha resistito al ricorso.
All'udienza del 10.02.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso non possa trovare accoglimento.
L'art. 1 comma 156 legge n. 197/2022 prevede che: “Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 155 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione”. Appare evidente come secondo il comma 156, la condizione per conservare i benefici della misura agevolativa
è rappresentata dal pagamento delle rate senza soluzione di continuità; diversamente la stessa definizione agevolata deve essere considerata come mai perfezionata con efficacia ex tunc.
Avendo la parte versato l'ultima rata con un ritardo superiore ai 90 giorni, secondo la disciplina sopra descritta,
i benefici dell'agevolazione vengono meno e, di conseguenza, la definizione agevolata diventa inefficace con effetto retroattivo cioè a partire dalla prima rata in scadenza nel 2023, che ha beneficiato (o avrebbe potuto beneficiare) della riduzione delle sanzioni al 3%.
Tale principio risulta ribadito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 7831/2025 la quale, in tema di definizione agevolata, ha affermato che Il pagamento della prima rata non ha effetto novativo, ma spetta l'Ufficio la verifica dei corretti pagamenti, nei termini previsti e tenuto conto delle sospensioni stabilite dalla legge, di quanto rateizzato. Il mancato pagamento delle rate successive, alle scadenze così individuate, viola le condizioni sulle quali è stata pattuita la definizione agevolata e, per l'effetto, produce la decadenza dai benefici accordati, consentendo l'integrale ripresa a tassazione del dovuto.
In ordine al lamentato difetto di motivazione, va evidenziato che con la sentenza n. 22281/2022 le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione enunciano il seguente principio di diritto: «allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo
».
Nella specie la cartella alla voce “avvertenze” a pag. 6 prevede: “In caso di mancato pagamento nei termini delle somme indicate nella comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, sono iscritti a ruolo gli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento di imposte, indicate nella comunicazione, sono ricalcolate nella misura piena prevista dall'art. 13 del D.lgs. n.
471 del 1997. In particolare, la sanzione è applicata ordinariamente nella misura del 30% dell'imposta non versata o versata in ritardo;
tuttavia, se il versamento dell'imposta è stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà (15%), mentre, se il ritardo è inferiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo (1%) per ciascun giorno di ritardo.
Gli interessi per omesso o tardivo versamento di imposte sono ricalcolati e dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.
P.R. n. 602 del 1973. Inoltre, nelle ipotesi di omesso versamento di imposte, sono dovuti gli ulteriori interessi maturati fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione in caso di mancato pagamento a seguito della comunicazione, ovvero fino alla data del pagamento in caso di tardivo pagamento a seguito della comunicazione. Misura del tasso annuo degli interessi: 4 per cento dal 1° ottobre 2009 (D.M. 21 maggio
2009). Si precisa che l'iscrizione a ruolo delle somme dovute tiene conto dei versamenti eventualmente effettuati parzialmente e/o in ritardo a seguito della comunicazione. In particolare, i versamenti eseguiti con codice tributo 9001 sono imputati proporzionalmente alle diverse somme dovute, mentre i versamenti eseguiti con codice tributo specifico sono imputati alle corrispondenti somme dovute. Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di versare ratealmente gli importi indicati nella comunicazione e sia successivamente decaduto dal beneficio della rateazione, sono iscritti a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi;
le residue sanzioni e i residui interessi sono ricalcolati e dovuti secondo le modalità sopraindicate”.
Alla pag. 6, vengono indicati tutti i versamenti successivi all'ultimo versamento rateale che sono stati scomputati dalle somme dovute a seguito di decadenza.
Alla pagina 5, nel dettaglio degli importi dovuti, viene indicato l'anno d'imposta, il tipo di imposta con il relativo codice tributo, le sanzioni e gli interessi nonché tutti gli elementi dal controllo automatizzato notificato al contribuente, gli importi dovuti a seguito di comunicazione, gli importi versati a seguito di comunicazione e gli importi a ruolo.
Risulta, dunque, soddisfatto l'obbligo di motivazione.
Per tutte le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.
Essendo la decadenza intervenuta all'atto del pagamento dell'ultima rata, sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Reggio Calabria,
10.02.2026