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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/07/2025, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5160 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Parte_1 Parte_2
Palumbo, come da mandato in atti
Attori
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Toia, Controparte_1
come da mandato in atti
Convenuta
All'udienza del 2 luglio 2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI per parte attrice:“ conclude come da atto di citazione;
in via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter n.2 cpc.” parte convenuta:” conclude come da comparsa di costituzione e risposta, con distrazione delle spese e competenze, opponendosi alle istanze istruttorie di controparte come da memoria ex art-171 ter
n.3 cpc. “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, Pt_2
1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: “A) Condannare la Sig.ra (cf: Controparte_1
residente a [...]
Cinelli n. 8, al pagamento della somma pari ad € 57.000,00 o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia: - in tesi: in restituzione della somma ricevuta a titolo di mutuo dai Sig.ri Parte_1
e ed indebitamente trattenuta dalla convenuta;
- in
[...] Parte_2
ipotesi: a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.; - in ipotesi subordinata: a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.; B) In ipotesi ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in tesi, in ipotesi ed in ipotesi subordinata, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, voglia accertare il prestito effettuato in favore della convenuta, per i motivi tutti indicati nella premessa in fatto ed in diritto del presente atto, e, conseguentemente, fissare alla Sig.ra un Controparte_1
termine adeguato per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione della somma data a prestito, oltre agli interessi legali dalla data della messa in mora, ai Sig.ri e Parte_1 Parte_2
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa”.
A sostegno delle domande spiegate parte attrice ha dedotto che:
a) “Dal 2010 al 2013, i Sig.ri e Parte_1 Parte_2
prestavano al figlio e alla nuora Parte_3 CP_1 CP_1
la somma complessiva di € 114.000,00, mediante n. 4
[...]
bonifici bancari eseguiti dal conto corrente cointestato degli attori”, ciò al fine di consentire ai Sig.ri e Parte_3 [...]
l'acquisto di un immobile in Borgo San Lorenzo, CP_1
rientrante nello stesso complesso di immobili in costruzione;
2 b) “Per tale acquisto, nel 2010, i Sig.ri e Parte_3 [...]
versavano con bonifico bancario del 17/12/2009 CP_1
la somma di € 10.000 per l'impegnativa dell'immobile e con bonifico bancario del 11/5/2010 la somma di € 130.000 ricavata dalla vendita dell'abitazione di proprietà nella frazione di Rabatta del comune di Borgo San Lorenzo, una volta detratto l'importo dovuto per il mutuo da estinguere e aperto per l'acquisto di tale abitazione (doc. 4); mentre gli odierni attori prestavano € 50.000, versando tale somma a titolo di acconto direttamente alla cooperativa assegnante, Coop.
Della CA sce, con bonifico bancario del 15/10/2010 (doc. 1
e 4), oltre ad € 10.000 tramite bonifico bancario del 23/7/2010 ed € 20.000 tramite bonifico bancario del 29/7/2010 in favore del figlio per le prime necessità di arredo e Parte_3
cucina”;
c) nel 2013, i Sig.ri e Parte_3 Controparte_1
eseguivano alcuni lavori sull'immobile acquistato in Borgo San
Lorenzo;
d) “Per il pagamento di tali lavori, gli odierni attori prestavano ulteriori somme corrispondenti ai versamenti, di seguiti descritti, sul c/c cointestato ai Sig.ri fratello di Persona_1
e amministratore delegato dell'impresa Parte_3
costruttrice e a Controparte_2 Persona_2
moglie di i quali avevano anticipato il pagamento Persona_1
della impresa costruttrice”;
e) in particolare, gli attori effettuavano i seguenti bonifici: bonifico bancario del 28/3/2013 di € 10.000; bonifico bancario del
3 2/4/2013 di € 36.000; bonifico bancario del 3/4/2013 di €
18.000 (doc. 3);
f) “Con lettera raccomandata A/R del 9/4/2019, ricevuta regolarmente in data 18/4/2019, gli attori, per il tramite dell'Avv. Palumbo, chiedevano alla Sig.ra la restituzione CP_1
della somma prestata in suo favore e pari alla quota del 50% degli importi sopra descritti, corrispondente ad € 57.000,00”;
g) nessun pagamento è intervenuto anche a dopo tale missiva;
h) la pretesa restitutoria è azionata in relazione al contratto di mutuo, in subordine ai sensi dell'art. 2033 c.c., trattandosi di
“pagamento non dovuto”, in ulteriore subordine “a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.”.
Si è costituita la convenuta, la quale ha contestato integralmente ogni domanda avversaria, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita unicamente in via documentale.
2. Quanto alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, è necessario richiamare il provvedimento di rigetto adottato all'udienza del 2 luglio 2025, allorquando non è stata ammessa “la prova orale richiesta da parte attrice, trattandosi di capitoli formulati in modo generico o valutativo, od inerenti a circostanze irrilevanti o già documentate”, fatte salve le ulteriori precisazioni che verranno svolte nel paragrafo che segue.
3. Per quanto concerne la pretesa azionata dagli attori in relazione all'asserito contratto di mutuo, in primo luogo va evidenziato che non è stata prodotta alcuna documentazione relativa alla stipula del negozio, la cui esistenza è stata contestata dalla convenuta in comparsa di costituzione.
4 Ciò posto, come è noto, la parte che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare la consegna di dette somme ed il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione (cfr. in tal senso Cass. n. 3642 del 24/02/2004, la quale ha precisato che
“l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova”).
Orbene, nel caso di specie risulta per tabulas che le somme di cui gli attori hanno richiesto la restituzione non sono state consegnate alla convenuta, posto che dagli estratti conto prodotti sub docc.
1-3 in allegato all'atto di citazione si evince che i quattro bonifici in questione sono stati effettuati in favore di Cooperativa Della CA
(cfr. punto b) che precede), nonché di (cfr. punte d) ed Persona_2
e) ), moglie di (fratello di . Persona_1 Parte_3
È pur vero che un orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. tra le altre Cass. n. 11116 del 12/10/1992, Cass. n. 8634 del
13/08/1999, Cass. n. 17211 del 28/08/2004) considera come equipollente della consegna di una determinata quantità di danaro
("traditio") anche il conseguimento da parte del mutuatario della giuridica disponibilità della medesima, la quale, tuttavia, può
5 ritenersi sussistente unicamente allorquando, con apposita pattuizione, il mutuatario abbia incaricato il mutuante di impiegare la somma mutuata (in tutto o in parte) per soddisfare un suo interesse.
Nel caso in cui il mutuante sia stato incaricato di destinare la somma per il pagamento di un debito del mutuatario, si verifica, quindi, un duplice trasferimento della somma mutuata, prima dal mutuante al mutuatario, nel cui patrimonio è entrata, e poi da questi al terzo, ma ciò solo in forza dello specifico accordo intervenuto tra mutuatario e mutuante.
Tanto premesso, nel caso in esame la domanda attorea non può che essere considerata carente sul piano delle allegazioni.
Gli attori nell'atto introduttivo del presente giudizio si sono limitati, invero, a far riferimento genericamente alla circostanza di aver
“prestato” somme di denaro alla nuora, senza allegare in modo specifico, riguardo ai quattro bonifici in questione effettuati in favore di terzi, l'esistenza di un incarico che l'odierna convenuta avrebbe conferito agli asseriti mutuanti di impiegare le somme mutuate per soddisfare un proprio interesse, tramite il pagamento di propri asseriti debiti nei confronti di Cooperativa Della CA e CI
MO.
Tale carenza si riverbera anche nei capitoli di prova orale articolati da parte attrice nella memoria ex art.171 ter n.2 cpc., al fine di fornire la dimostrazione dell'intervenuta conclusione del contratto di mutuo de quo1, trattandosi di capitoli che non recano alcun riferimento ad incarichi attribuiti dalla convenuta agli attori circa l'impiego delle asserite somme mutuate e che comunque risultano a monte formulati in modo generico, stante la mancata puntuale indicazione del giorno e del luogo in cui sarebbe stato concluso l'accordo contrattuale in discussione (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 20997 del 12/10/2011:”La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa”).
l'acquisto dell'immobile in Borgo San Lorenzo, identificato al Catasto CP_1
Fabbricati nel foglio di mappa 74 e part. 1724, sub. 500 e sub. 501 (docc. 1-3) e di eseguire lavori su detto immobile al fine di apportare migliorie”;
Cfr. cap. 7:” DCV che, nel 2013, per il pagamento dei lavori descritti al capitolo 6, gli odierni attori prestarono ai Sig.ri e ulteriori somme Parte_3 Controparte_1 corrispondenti ai versamenti mediante bonifico bancario del 28/3/2013 di € 10.000, come da doc. 2 che vi si mostra, bonifico bancario del 2/4/2013 di € 36.000, come da doc. 3 che vi si mostra, bonifico bancario del 3/4/2013 di € 18.000, come da doc. 3 che vi si mostra, sul c/c cointestato ai Sig.ri fratello di e Persona_1 Parte_3 amministratore delegato dell'impresa costruttrice e Controparte_2 Per_2 moglie di i quali avevano anticipato il pagamento della impresa
[...] Persona_1 costruttrice”.
7 In definitiva, non può essere considerata provata la stipula del contatto di mutuo, non avendo gli attori dimostrato, rispetto alle somme di cui chiedono la restituzione, la traditio alla convenuta e neppure di aver fatto acquisire la giuridica disponibilità di dette somme a quest'ultima.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda di restituzione fondata sulla esistenza di un rapporto di mutuo deve, dunque, essere rigettata.
4. Parimenti deve essere respinta la domanda di restituzione per indebito oggettivo ex art. 2033 cc.
Invero, premesso che “Rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c.” (cfr. Cass. n. 25170 del
07/12/2016), nella specie la convenuta non può evidentemente essere considerata l'accipiens delle somme elencate in atto di citazione, per le ragioni esposte al paragrafo che precede.
In via gradata, mette conto rilevare che la domanda non potrebbe comunque trovare accoglimento, risultando fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Il termine decennale di prescrizione decorrente dai pagamenti delle somme in questione non è stato, d'altra parte, interrotto con la raccomandata di messa in mora del 9 aprile 2019 (cfr. doc. 6 fasc. parte attrice) ricevuta dalla sig.ra considerato che in detta CP_1
lettera il diritto fatto valere è unicamente quello della restituzione in conseguenza dell'asserito prestito e nulla viene affermato in merito all'indebito oggettivo.
8 5. Risulta altresì fondata l'eccezione di prescrizione volta a paralizzare la domanda ex art. 2041 c.c., dovendosi ribadire che con la raccomandata appena menzionata gli attori hanno unicamente richiesto la restituzione alla sig.ra della somma di € 57.000,00 CP_1
a titolo di mutuo, senza dunque evocare l'ingiustificato arricchimento
(cfr. Cass. n. 11938 del 03/05/2024:”La domanda giudiziale volta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione derivante da un contratto non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa, difettando il requisito della pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta
(identificata in base al "petitum" ed alla "causa petendi"), in quanto la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti
"eterodeterminati", per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale”).
Anche questa domanda deve, pertanto, essere respinta.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale, vanno poste a carico degli attori in ragione della loro soccombenza.
PQM
9 Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. rigetta ogni domanda attorea;
2. condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e Cpa.
3. dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dell'avv. Antonio Toia, il quale si è dichiarato antistatario.
Firenze, 13 luglio 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. cap 1:”D.C.V. che dal 2010 al 2013, i Sig.ri e prestavano Parte_1 Parte_2 al figlio e alla nuora la somma complessiva di € Parte_3 Controparte_1
114.000,00, mediante n. 4 bonifici bancari, che vi si mostrano ai docc. 1-3, eseguiti dal conto corrente cointestato degli attori per permettere ai Sig.ri e Parte_3 CP_1
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5160 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Parte_1 Parte_2
Palumbo, come da mandato in atti
Attori
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Toia, Controparte_1
come da mandato in atti
Convenuta
All'udienza del 2 luglio 2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI per parte attrice:“ conclude come da atto di citazione;
in via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter n.2 cpc.” parte convenuta:” conclude come da comparsa di costituzione e risposta, con distrazione delle spese e competenze, opponendosi alle istanze istruttorie di controparte come da memoria ex art-171 ter
n.3 cpc. “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, Pt_2
1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni: “A) Condannare la Sig.ra (cf: Controparte_1
residente a [...]
Cinelli n. 8, al pagamento della somma pari ad € 57.000,00 o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia: - in tesi: in restituzione della somma ricevuta a titolo di mutuo dai Sig.ri Parte_1
e ed indebitamente trattenuta dalla convenuta;
- in
[...] Parte_2
ipotesi: a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.; - in ipotesi subordinata: a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.; B) In ipotesi ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in tesi, in ipotesi ed in ipotesi subordinata, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, voglia accertare il prestito effettuato in favore della convenuta, per i motivi tutti indicati nella premessa in fatto ed in diritto del presente atto, e, conseguentemente, fissare alla Sig.ra un Controparte_1
termine adeguato per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione della somma data a prestito, oltre agli interessi legali dalla data della messa in mora, ai Sig.ri e Parte_1 Parte_2
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa”.
A sostegno delle domande spiegate parte attrice ha dedotto che:
a) “Dal 2010 al 2013, i Sig.ri e Parte_1 Parte_2
prestavano al figlio e alla nuora Parte_3 CP_1 CP_1
la somma complessiva di € 114.000,00, mediante n. 4
[...]
bonifici bancari eseguiti dal conto corrente cointestato degli attori”, ciò al fine di consentire ai Sig.ri e Parte_3 [...]
l'acquisto di un immobile in Borgo San Lorenzo, CP_1
rientrante nello stesso complesso di immobili in costruzione;
2 b) “Per tale acquisto, nel 2010, i Sig.ri e Parte_3 [...]
versavano con bonifico bancario del 17/12/2009 CP_1
la somma di € 10.000 per l'impegnativa dell'immobile e con bonifico bancario del 11/5/2010 la somma di € 130.000 ricavata dalla vendita dell'abitazione di proprietà nella frazione di Rabatta del comune di Borgo San Lorenzo, una volta detratto l'importo dovuto per il mutuo da estinguere e aperto per l'acquisto di tale abitazione (doc. 4); mentre gli odierni attori prestavano € 50.000, versando tale somma a titolo di acconto direttamente alla cooperativa assegnante, Coop.
Della CA sce, con bonifico bancario del 15/10/2010 (doc. 1
e 4), oltre ad € 10.000 tramite bonifico bancario del 23/7/2010 ed € 20.000 tramite bonifico bancario del 29/7/2010 in favore del figlio per le prime necessità di arredo e Parte_3
cucina”;
c) nel 2013, i Sig.ri e Parte_3 Controparte_1
eseguivano alcuni lavori sull'immobile acquistato in Borgo San
Lorenzo;
d) “Per il pagamento di tali lavori, gli odierni attori prestavano ulteriori somme corrispondenti ai versamenti, di seguiti descritti, sul c/c cointestato ai Sig.ri fratello di Persona_1
e amministratore delegato dell'impresa Parte_3
costruttrice e a Controparte_2 Persona_2
moglie di i quali avevano anticipato il pagamento Persona_1
della impresa costruttrice”;
e) in particolare, gli attori effettuavano i seguenti bonifici: bonifico bancario del 28/3/2013 di € 10.000; bonifico bancario del
3 2/4/2013 di € 36.000; bonifico bancario del 3/4/2013 di €
18.000 (doc. 3);
f) “Con lettera raccomandata A/R del 9/4/2019, ricevuta regolarmente in data 18/4/2019, gli attori, per il tramite dell'Avv. Palumbo, chiedevano alla Sig.ra la restituzione CP_1
della somma prestata in suo favore e pari alla quota del 50% degli importi sopra descritti, corrispondente ad € 57.000,00”;
g) nessun pagamento è intervenuto anche a dopo tale missiva;
h) la pretesa restitutoria è azionata in relazione al contratto di mutuo, in subordine ai sensi dell'art. 2033 c.c., trattandosi di
“pagamento non dovuto”, in ulteriore subordine “a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.”.
Si è costituita la convenuta, la quale ha contestato integralmente ogni domanda avversaria, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita unicamente in via documentale.
2. Quanto alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, è necessario richiamare il provvedimento di rigetto adottato all'udienza del 2 luglio 2025, allorquando non è stata ammessa “la prova orale richiesta da parte attrice, trattandosi di capitoli formulati in modo generico o valutativo, od inerenti a circostanze irrilevanti o già documentate”, fatte salve le ulteriori precisazioni che verranno svolte nel paragrafo che segue.
3. Per quanto concerne la pretesa azionata dagli attori in relazione all'asserito contratto di mutuo, in primo luogo va evidenziato che non è stata prodotta alcuna documentazione relativa alla stipula del negozio, la cui esistenza è stata contestata dalla convenuta in comparsa di costituzione.
4 Ciò posto, come è noto, la parte che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare la consegna di dette somme ed il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione (cfr. in tal senso Cass. n. 3642 del 24/02/2004, la quale ha precisato che
“l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova”).
Orbene, nel caso di specie risulta per tabulas che le somme di cui gli attori hanno richiesto la restituzione non sono state consegnate alla convenuta, posto che dagli estratti conto prodotti sub docc.
1-3 in allegato all'atto di citazione si evince che i quattro bonifici in questione sono stati effettuati in favore di Cooperativa Della CA
(cfr. punto b) che precede), nonché di (cfr. punte d) ed Persona_2
e) ), moglie di (fratello di . Persona_1 Parte_3
È pur vero che un orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. tra le altre Cass. n. 11116 del 12/10/1992, Cass. n. 8634 del
13/08/1999, Cass. n. 17211 del 28/08/2004) considera come equipollente della consegna di una determinata quantità di danaro
("traditio") anche il conseguimento da parte del mutuatario della giuridica disponibilità della medesima, la quale, tuttavia, può
5 ritenersi sussistente unicamente allorquando, con apposita pattuizione, il mutuatario abbia incaricato il mutuante di impiegare la somma mutuata (in tutto o in parte) per soddisfare un suo interesse.
Nel caso in cui il mutuante sia stato incaricato di destinare la somma per il pagamento di un debito del mutuatario, si verifica, quindi, un duplice trasferimento della somma mutuata, prima dal mutuante al mutuatario, nel cui patrimonio è entrata, e poi da questi al terzo, ma ciò solo in forza dello specifico accordo intervenuto tra mutuatario e mutuante.
Tanto premesso, nel caso in esame la domanda attorea non può che essere considerata carente sul piano delle allegazioni.
Gli attori nell'atto introduttivo del presente giudizio si sono limitati, invero, a far riferimento genericamente alla circostanza di aver
“prestato” somme di denaro alla nuora, senza allegare in modo specifico, riguardo ai quattro bonifici in questione effettuati in favore di terzi, l'esistenza di un incarico che l'odierna convenuta avrebbe conferito agli asseriti mutuanti di impiegare le somme mutuate per soddisfare un proprio interesse, tramite il pagamento di propri asseriti debiti nei confronti di Cooperativa Della CA e CI
MO.
Tale carenza si riverbera anche nei capitoli di prova orale articolati da parte attrice nella memoria ex art.171 ter n.2 cpc., al fine di fornire la dimostrazione dell'intervenuta conclusione del contratto di mutuo de quo1, trattandosi di capitoli che non recano alcun riferimento ad incarichi attribuiti dalla convenuta agli attori circa l'impiego delle asserite somme mutuate e che comunque risultano a monte formulati in modo generico, stante la mancata puntuale indicazione del giorno e del luogo in cui sarebbe stato concluso l'accordo contrattuale in discussione (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 20997 del 12/10/2011:”La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa”).
l'acquisto dell'immobile in Borgo San Lorenzo, identificato al Catasto CP_1
Fabbricati nel foglio di mappa 74 e part. 1724, sub. 500 e sub. 501 (docc. 1-3) e di eseguire lavori su detto immobile al fine di apportare migliorie”;
Cfr. cap. 7:” DCV che, nel 2013, per il pagamento dei lavori descritti al capitolo 6, gli odierni attori prestarono ai Sig.ri e ulteriori somme Parte_3 Controparte_1 corrispondenti ai versamenti mediante bonifico bancario del 28/3/2013 di € 10.000, come da doc. 2 che vi si mostra, bonifico bancario del 2/4/2013 di € 36.000, come da doc. 3 che vi si mostra, bonifico bancario del 3/4/2013 di € 18.000, come da doc. 3 che vi si mostra, sul c/c cointestato ai Sig.ri fratello di e Persona_1 Parte_3 amministratore delegato dell'impresa costruttrice e Controparte_2 Per_2 moglie di i quali avevano anticipato il pagamento della impresa
[...] Persona_1 costruttrice”.
7 In definitiva, non può essere considerata provata la stipula del contatto di mutuo, non avendo gli attori dimostrato, rispetto alle somme di cui chiedono la restituzione, la traditio alla convenuta e neppure di aver fatto acquisire la giuridica disponibilità di dette somme a quest'ultima.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda di restituzione fondata sulla esistenza di un rapporto di mutuo deve, dunque, essere rigettata.
4. Parimenti deve essere respinta la domanda di restituzione per indebito oggettivo ex art. 2033 cc.
Invero, premesso che “Rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c.” (cfr. Cass. n. 25170 del
07/12/2016), nella specie la convenuta non può evidentemente essere considerata l'accipiens delle somme elencate in atto di citazione, per le ragioni esposte al paragrafo che precede.
In via gradata, mette conto rilevare che la domanda non potrebbe comunque trovare accoglimento, risultando fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Il termine decennale di prescrizione decorrente dai pagamenti delle somme in questione non è stato, d'altra parte, interrotto con la raccomandata di messa in mora del 9 aprile 2019 (cfr. doc. 6 fasc. parte attrice) ricevuta dalla sig.ra considerato che in detta CP_1
lettera il diritto fatto valere è unicamente quello della restituzione in conseguenza dell'asserito prestito e nulla viene affermato in merito all'indebito oggettivo.
8 5. Risulta altresì fondata l'eccezione di prescrizione volta a paralizzare la domanda ex art. 2041 c.c., dovendosi ribadire che con la raccomandata appena menzionata gli attori hanno unicamente richiesto la restituzione alla sig.ra della somma di € 57.000,00 CP_1
a titolo di mutuo, senza dunque evocare l'ingiustificato arricchimento
(cfr. Cass. n. 11938 del 03/05/2024:”La domanda giudiziale volta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione derivante da un contratto non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa, difettando il requisito della pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta
(identificata in base al "petitum" ed alla "causa petendi"), in quanto la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti
"eterodeterminati", per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale”).
Anche questa domanda deve, pertanto, essere respinta.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale, vanno poste a carico degli attori in ragione della loro soccombenza.
PQM
9 Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. rigetta ogni domanda attorea;
2. condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e Cpa.
3. dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dell'avv. Antonio Toia, il quale si è dichiarato antistatario.
Firenze, 13 luglio 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. cap 1:”D.C.V. che dal 2010 al 2013, i Sig.ri e prestavano Parte_1 Parte_2 al figlio e alla nuora la somma complessiva di € Parte_3 Controparte_1
114.000,00, mediante n. 4 bonifici bancari, che vi si mostrano ai docc. 1-3, eseguiti dal conto corrente cointestato degli attori per permettere ai Sig.ri e Parte_3 CP_1
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