Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00156/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00938/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 938 del 2025, proposto da
AN UL, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cardile, Fabrizio Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Catania, sez. IV, n. 3514/2024 del 28/10/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa PP IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3514/2024 pronunciata da questa Sezione.
L’A.S.P. di Messina non si è costituita, benché ritualmente evocata in giudizio.
Con memoria depositata il 17 ottobre 2025, parte ricorrente ha documentato che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha provveduto ad adempiere parzialmente all’obbligo di ostensione dei
documenti a suo tempo richiesti, contestandone tuttavia l’inadeguatezza al soddisfacimento della pretesa ostensiva, e insistendo per la condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti richiesti nonché al pagamento delle spese di lite, di cui ha chiesto la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
All’udienza camerale del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa del ricorrente fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, che l’Amministrazione abbia integralmente adempiuto a quanto disposto in sentenza.
Risultando osservate le formalità procedurali vigenti, e risultando provato che non risulta essere stato dato esatto adempimento al disposto della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, il ricorso va accolto e va, conseguentemente, ordinato all’ASP intimata di adottare i provvedimenti finalizzati a dare esatto adempimento alla sentenza in epigrafe nel termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa, o notifica di parte se antecedente, della presente pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina Commissario ad acta, anche al fine di prevenire ulteriori esborsi, che potrebbero costituire ipotesi di danno erariale, il Direttore Generale della stessa ASP intimata, perché provveda, entro giorni 60 dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza.
Deve, invece, essere disattesa la domanda di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cpa, atteso che la previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine dei sessanta giorni concessi all’amministrazione, rende non necessaria la previsione di una condanna dell’amministrazione ai sensi della citata disposizione, essendo previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia.
Le spese di lite sono poste a carico della parte intimata secondo il criterio della soccombenza. La relativa liquidazione, come da dispositivo, tiene conto della marcata connotazione seriale del contenzioso in oggetto e della ridotta attività difensiva, anche in considerazione della mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
-lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’ASP di Messina di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel termine indicato in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il Direttore Generale dell’ASP di Messina, senza compenso, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, come indicato in motivazione;
- rigetta la domanda di condanna dell’ASP intimata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cpa;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (se dovuto), con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PP IO, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PP IO |
IL SEGRETARIO