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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4516/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202400034383277000 TARSU/TIA 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7374/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC e depositato in data 09/06/2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 000343832 77 000, notificatagli in data 24/04/2025, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di € 1.629,88 a titolo di Tassa per la Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani
(TARSU) per le annualità dal 2008 al 2012, oltre interessi e sanzioni.
A fondamento del ricorso, il contribuente ha eccepito: 1) la nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti;
2) l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
3) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto formato e sottoscritto da soggetto privo di legittimazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito della pretesa, afferenti all'operato dell'ente impositore, chiedendo di essere tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole, anche in punto spese.
Si è altresì costituita la Società d'Ambito ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, la quale, con le proprie controdeduzioni, ha dichiarato di aver provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, emettendo un provvedimento di sgravio totale per l'intera somma iscritta a ruolo. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2025, svoltasi con collegamento da remoto, il difensore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha preso atto dello sgravio effettuato dall'ente impositore. Assenti le altre parti.
La causa è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
In via preliminare, questa Corte rileva che, nel corso del giudizio, l'ente creditore ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione ha provveduto all'annullamento integrale in autotutela della pretesa tributaria oggetto della cartella di pagamento impugnata. Tale circostanza è stata dedotta e documentata dalla stessa società resistente mediante il deposito del provvedimento di sgravio per tutte le annualità contestate (2008-2012).
L'annullamento dell'atto impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria in pendenza del processo determina la cessazione della materia del contendere, facendo venir meno l'interesse del ricorrente a una pronuncia di merito sull'illegittimità dell'atto, ormai rimosso dall'ordinamento con efficacia *ex tunc*.
Resta da statuire, tuttavia, sul governo delle spese di lite, che non possono essere automaticamente compensate, ma devono essere regolate secondo il principio della "soccombenza virtuale". Tale principio impone al giudice di valutare, sulla base degli atti e delle allegazioni delle parti, quale sarebbe stato l'esito probabile del giudizio qualora la causa non si fosse estinta. Nel caso di specie, l'annullamento in autotutela è stato motivato dalla "mancata evidenza notifica intimazione poste", ossia dalla mancata prova della notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento. Tale circostanza coincide con il primo e principale motivo di ricorso sollevato dal sig. Ricorrente_1, il quale lamentava proprio la nullità della cartella per non essere stata preceduta dalla notifica degli atti impositivi.
L'operato dell'ente impositore, che ha ritirato la pretesa riconoscendone implicitamente l'illegittimità procedurale, costituisce un'evidente ammissione della fondatezza delle doglianze del ricorrente. Ne consegue che, in un'analisi di soccombenza virtuale, il ricorso sarebbe stato con ogni probabilità accolto per il vizio assorbente dell'omessa notifica degli atti prodromici.
In applicazione del principio di causalità, la parte che ha dato ingiustamente causa al giudizio, costringendo la controparte a intraprendere un'azione legale per tutelare i propri diritti, è tenuta a rifonderne le spese. In questo caso, è stata la ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione a formare un ruolo e a richiedere la riscossione di un credito basato su un procedimento viziato, rendendo necessaria l'impugnazione da parte del contribuente.
Pertanto, la ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, quale parte virtualmente soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, come richieste e da distrarsi in favore del procuratore antistatario che si liquidano in €.650,00 oltre agli oneri accessori di legge ed alla rifusione del CUT se assolto.
Quanto alla posizione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, essa ha agito quale mero agente della riscossione, sulla base di un ruolo esecutivo formato dall'ente creditore, ed ha correttamente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sui vizi di merito della pretesa. La sua partecipazione al giudizio è stata necessitata dall'impugnazione di un atto da essa emesso, ma la responsabilità della lite è ascrivibile unicamente all'ente impositore. Si ritiene pertanto equo disporre la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese come da motivazione. Così deciso in
Messina,lì 12.12.2025
Il Giudice
OL LE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4516/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202400034383277000 TARSU/TIA 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7374/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC e depositato in data 09/06/2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 000343832 77 000, notificatagli in data 24/04/2025, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di € 1.629,88 a titolo di Tassa per la Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani
(TARSU) per le annualità dal 2008 al 2012, oltre interessi e sanzioni.
A fondamento del ricorso, il contribuente ha eccepito: 1) la nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti;
2) l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
3) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto formato e sottoscritto da soggetto privo di legittimazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito della pretesa, afferenti all'operato dell'ente impositore, chiedendo di essere tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole, anche in punto spese.
Si è altresì costituita la Società d'Ambito ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, la quale, con le proprie controdeduzioni, ha dichiarato di aver provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, emettendo un provvedimento di sgravio totale per l'intera somma iscritta a ruolo. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2025, svoltasi con collegamento da remoto, il difensore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha preso atto dello sgravio effettuato dall'ente impositore. Assenti le altre parti.
La causa è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
In via preliminare, questa Corte rileva che, nel corso del giudizio, l'ente creditore ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione ha provveduto all'annullamento integrale in autotutela della pretesa tributaria oggetto della cartella di pagamento impugnata. Tale circostanza è stata dedotta e documentata dalla stessa società resistente mediante il deposito del provvedimento di sgravio per tutte le annualità contestate (2008-2012).
L'annullamento dell'atto impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria in pendenza del processo determina la cessazione della materia del contendere, facendo venir meno l'interesse del ricorrente a una pronuncia di merito sull'illegittimità dell'atto, ormai rimosso dall'ordinamento con efficacia *ex tunc*.
Resta da statuire, tuttavia, sul governo delle spese di lite, che non possono essere automaticamente compensate, ma devono essere regolate secondo il principio della "soccombenza virtuale". Tale principio impone al giudice di valutare, sulla base degli atti e delle allegazioni delle parti, quale sarebbe stato l'esito probabile del giudizio qualora la causa non si fosse estinta. Nel caso di specie, l'annullamento in autotutela è stato motivato dalla "mancata evidenza notifica intimazione poste", ossia dalla mancata prova della notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento. Tale circostanza coincide con il primo e principale motivo di ricorso sollevato dal sig. Ricorrente_1, il quale lamentava proprio la nullità della cartella per non essere stata preceduta dalla notifica degli atti impositivi.
L'operato dell'ente impositore, che ha ritirato la pretesa riconoscendone implicitamente l'illegittimità procedurale, costituisce un'evidente ammissione della fondatezza delle doglianze del ricorrente. Ne consegue che, in un'analisi di soccombenza virtuale, il ricorso sarebbe stato con ogni probabilità accolto per il vizio assorbente dell'omessa notifica degli atti prodromici.
In applicazione del principio di causalità, la parte che ha dato ingiustamente causa al giudizio, costringendo la controparte a intraprendere un'azione legale per tutelare i propri diritti, è tenuta a rifonderne le spese. In questo caso, è stata la ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione a formare un ruolo e a richiedere la riscossione di un credito basato su un procedimento viziato, rendendo necessaria l'impugnazione da parte del contribuente.
Pertanto, la ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, quale parte virtualmente soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, come richieste e da distrarsi in favore del procuratore antistatario che si liquidano in €.650,00 oltre agli oneri accessori di legge ed alla rifusione del CUT se assolto.
Quanto alla posizione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, essa ha agito quale mero agente della riscossione, sulla base di un ruolo esecutivo formato dall'ente creditore, ed ha correttamente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sui vizi di merito della pretesa. La sua partecipazione al giudizio è stata necessitata dall'impugnazione di un atto da essa emesso, ma la responsabilità della lite è ascrivibile unicamente all'ente impositore. Si ritiene pertanto equo disporre la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese come da motivazione. Così deciso in
Messina,lì 12.12.2025
Il Giudice
OL LE