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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5109 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2098/2021
All'udienza collegiale del giorno 16/09/2025 ore 11:45
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Relatore Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SARDELLITTI ALESSANDRA avv. Centanni in sost
Avv. LIOI ROSITA
Appellato/i
CP_1
Avv. PERLINI ITALICO avv. Leonti in sost
Avv. CAPPUCCI GAETANO
Avv. PRO GIOVANNI
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR Alberto Tilocca
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere rel. dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 16.9.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2098 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sardellitti Alessandra, Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e Lioi Rosita (C.F. ), in forza di procura in atti, C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in piazza Caduti di via Fani, 32 a Frosinone;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa sia congiuntamente che CP_1 C.F._3 disgiuntamente dagli Avv. ti Perlini Italico (C.F. , Cappucci ET (C.F. C.F._4
) e RO NN (C.F. , e presso di loro C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliata in Roma, Via Guido d'Arezzo, 2, in virtù di delega in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha ottenuto dal Tribunale di Roma nei confronti di il decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo n. 1051/2016 dell'11.10.2016 per la somma di € 6.911,40, oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dall'11.1.2013 al saldo, e spese della fase monitoria. La pretesa creditoria si fondava su un rapporto di vendita, fornitura, installazione, configurazione e assistenza hardware e software di apparati e sistemi operativi.
La ha proposto opposizione, eccependo: - la prescrizione presuntiva ex art. 1955 n. 5 c.c. del CP_1 credito azionato dall'opposta, fondato prevalentemente su un contratto di compravendita di materiale hardware e sistemi software, acquistati per fine diverso dal commercio;
- di aver svolto in favore della società opposta negli anni 2006, 2007, 2008, e 2009 prestazioni professionali di tenuta della contabilità, ricostruzione e verifica dei bilanci, buste paga, dichiarazioni fiscali, per cui aveva emesso la fattura n. 13 del 21.7.2006 dell'importo netto di € 3.353,60 e la notula n. 39 del 4.11.2011 dell'importo netto di € 6.144,19; - che, nell'ambito dei reciproci rapporti professionali e commerciali, la dott.ssa e la avevano convenuto la compensazione dei reciproci crediti, per cui, in CP_1 Pt_1 conseguenza di detto accordo di compensazione, il credito di € 3.844,20 vantato dalla in Pt_1 virtù delle fatture n. 17/2006 per € 2.620,80 e n. 273/2006 per € 1.223,40, doveva ritenersi compensato con il credito di € 3.353,60 portato dalla fattura n. 13 del 21.7.2006, con un residuo a favore della di € 490,60, che, unitamente al credito di € 3.067,20 portato dalla fattura n. Pt_1
148/2011, doveva ritenersi compensato con il credito di € 6.144,19 di cui alla notula n. 39 del
4.11.2011, con un residuo credito a favore della dott.ssa di € 2.589,39; - che, inoltre, con CP_1 raccomandata del 9.1.2013 la , tramite avvocato, le aveva comunicato la disponibilità ad una Pt_1 definizione bonaria della questione delle pendenze per la somma complessiva di € 5.000,00, riconoscendo il credito portato dalla notula n. 39. Ciò premesso, la parte opponente ha chiesto al tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, e, in via riconvenzionale, di condannare l'opposta al pagamento della somma di € 2.589,39.
La si è costituita in giudizio, e, a sua volta, ha eccepito: - l'infondatezza dell'eccezione di Pt_1 prescrizione presuntiva, perché le fatture erano relative sia alla fornitura di beni che alla prestazione di servizi di installazione, configurazione e assistenza, e, comunque, i beni erano destinati all'attività professionale svolta dalla - la prescrizione del credito fondato sulla fattura n. 13 del 21.7.2006; CP_1
- la mancanza di prova dei crediti vantati dall'opponente, non essendo sufficienti a tal fine la fattura e la notula;
- che non vi era mai stato alcun riconoscimento di debito, in quanto la missiva del
9.1.2013, peraltro sottoscritta dal solo legale, era stata inviata a meri fini transattivi. Ciò premesso,
l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Con ordinanza del 10.9.2017 il giudice istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 105/2021, pubblicata in data 2/02/2021, così statuiva: “- revoca il decreto ingiuntivo n. 1051/2016 emesso dal Tribunale di Frosinone in data 11.10.2016, e condanna la dott.ssa a pagare alla l'importo di € 88,80, oltre interessi con la CP_1 Parte_1 decorrenza e nella misura di cui al decreto ingiuntivo;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.”. Avverso tale sentenza ha proposto appello, formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, In via preliminare Previo accoglimento dell'istanza dell'art. 283 c.p.c., formulata con il presente atto, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata, sussistendone i presupposti di legge;
Nel merito In via principale Riformare, per i motivi esposti con il presente atto, la sentenza n. 105/21- R.G. 4329/2016, emessa dal Tribunale di
Frosinone, Dott.ssa Maria Ciccolo in data 28.01.2021. Con vittoria di spese ed onorari di ogni fase e grado di giudizio, da distrarsi in via antistataria a favore dei procuratori costituiti”. nel costituirsi ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte CP_1
D'Appello adita, rigettare l'appello proposto da e confermare la sentenza impugnata e Parte_1 per l'effetto condannare la società appellante a restituire alla sig.ra la somma di € CP_1
10.411,20, oltre interessi e rivalutazione, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
La Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti,
e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in quattro motivi diretti a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“2. Sulla domanda azionata in sede monitoria.
La domanda azionata dalla parte opposta con ricorso per decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'inadempimento della controparte all'obbligazione di versare il corrispettivo pattuito per la vendita, installazione, configurazione e assistenza hardware e software di apparati e sistemi operativi, corrispettivo portato da tre fatture, la n. 17 del 31.1.2006 di € 2.620,80, n. 273 del 30.9.2006 di €
1.223,40, e n. 148 del 14.9.2011 di € 3.067,20.
Vertendosi in materia di inadempimento contrattuale, deve trovare applicazione, in punto di riparto dell'onere della prova, il principio, enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 13533/2001, per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Nel caso di specie, il titolo del credito vantato dalla parte opposta in sede monitoria è provato, stante l'espresso riconoscimento dell'esistenza del rapporto contenuto nell'atto di opposizione e la mancanza di contestazioni sul quantum della pretesa.
3. Sui motivi di opposizione e sulla domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente.
La parte opponente, nella sostanza, ha eccepito: 1) la prescrizione presuntiva del credito;
2)
l'esistenza di un accordo tra le parti per la compensazione de rispettivi crediti, in particolare con il credito da lei vantato per l'espletamento di attività professionale (tenuta della contabilità, ricostruzione e verifica dei bilanci, buste paga, dichiarazioni fiscali) in favore dell'opposta negli anni
2006, 2007, 2008 e 2009, per cui aveva emesso la fattura n. 13 del 21.7.2006 di € 3.353,60, e la notula n. 39 del 4.11.2011 di € 6.144,19, e, comunque, la compensazione tra i crediti.
Quanto all'eccezione di prescrizione presuntiva, si osserva che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “La prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955, n. 5, cod. civ., in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza”
(Cass. n. 24759/2013).
Detti presupposti non sussistono nel caso di specie, in cui, come emerge dalle fatture e dai rapporti di intervento depositati dall'opposta, il credito vantato dall'opposta trova titolo in un rapporto fornitura di materiali (materiali hardware e sistemi software) e prestazioni di servizi (installazione di software, backup, assistenza di vario tipo) di natura tale da far presumere che l'opponente ne abbia usufruito nello svolgimento della propria attività professionale e, comunque, non riconducibili alla tipologia “alienazioni al minuto” cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità.
Tale presunzione ha trovato conferma nell'istruttoria orale espletata: la teste sig.ra
[...]
, moglie del legale rappresentante della , ha dichiarato di aver collaborato Testimone_1 Pt_1 all'attività del marito svolgendo funzioni di segretaria, e, inoltre, di essersi avvalsa sino al 2012 della consulenza della dott.ssa che curava la sua dichiarazione dei redditi. La teste ha riferito che CP_1 lo studio della dott.ssa si trovava all'interno dell'abitazione della stessa in Frosinone, via CP_1
Colle Iannini, al piano sottotetto, ed era collegato all'abitazione da una scala interna, ma anche che le attrezzature fornite dalla si trovavano proprio nello studio. Analoghe dichiarazioni sono Pt_1 state rese dal testimone sig. , tecnico informatico dipendente della dal Testimone_2 Pt_1 giugno 2010, il quale ha riferito di aver eseguito interventi di assistenza in favore della dott.ssa che gli apparati su cui è intervenuto si trovavano in una stanza adibita esclusivamente a CP_1 studio, e che i computer su cui aveva operato contenevano programmi gestionali relativi all'attività di commercialista. Anche il testimone sig. tecnico informatico libero Testimone_3 professionista e collaboratore della nel 2011 e nel 2012, e anche negli anni precedenti, ha Pt_1 dichiarato di aver installato sistemi operativi sui computer presenti nello studio della dott.ssa CP_1 che i computer si trovavano in una stanza adibita ad ufficio, in cui vi erano tutte le attrezzature solitamente utilizzate in un ufficio.
Dunque, le risultanze della prova testimoniale confermano che l'attività della in favore Pt_1 dell'opponente non è consistita nella fornitura di beni di largo consumo e al dettaglio tipici dei rapporti della vita quotidiana, bensì nella fornitura di sistemi hardware e software e nella prestazione di servizi di installazione e assistenza necessari per l'esercizio dell'attività professionale svolta dal cliente.
Pertanto, l'eccezione va respinta.
Quanto al credito eccepito in compensazione, si precisa che l'opponente ha dedotto l'esistenza di un accordo di compensazione, e, comunque, ha chiesto al giudice di operare detta compensazione, e di condannare la controparte al pagamento di quanto risultante in suo favore all'esito della compensazione.
Con riferimento a tale ultima domanda, occorre premettere che la compensazione giudiziale presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere
(Cass. n. 23225/2016) e ciò a maggior ragione quando il credito illiquido non sia semplicemente opposto in compensazione al solo fine di paralizzare la domanda della controparte, ma in relazione al medesimo sia stata proposta domanda riconvenzionale (Cass. n. 13244/2016).
Preliminarmente, non può ravvisarsi un riconoscimento di debito, come vorrebbe l'opponente, nella raccomandata del 9.1.2013, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità “La ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore, e senza altro scopo se non quest'ultimo” (Cass. n. 14993/2016) e “Il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore”
(Cass. n. 23822/2010) e, nel caso di specie, dal tenore della missiva non emerge la volontà inequivoca di riconoscere il debito, e, anzi, quanto richiesto dalla dott.ssa nella notula è richiamato “a CP_1 soli fini transattivi”.
Ciò detto, l'opposta ha eccepito la prescrizione del credito portato dalla fattura n. 13 del 21.7.2006,
e la mancanza di prova dello stesso e di quello oggetto della notula n. 39 del 4.11.2011.
Va, anzitutto, rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opposta quanto alle prestazioni asseritamente eseguite nell'anno 2016, per due ordini di ragioni. In primis, perché, come si dirà, è stata raggiunta prova sufficiente del fatto che alla fine dell'anno
2006 fu raggiunto un accordo tra le parti per la compensazione del credito portato dalla fattura n.
13 del 21.7.2006 con quelli portati dalle fatture n. 17 del 31.1.2006 e n. 273 del 30.9.2006, per cui i crediti devono ritenersi estinti per compensazione dal momento dell'accordo.
In ogni caso, posto che l'incarico conferito per la prestazione d'opera professionale può avvenire in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e la relativa dimostrazione può aver luogo con qualsiasi mezzo probatorio, a prescindere da quanto si dirà circa l'esistenza e l'entità delle prestazioni asseritamente eseguite non è obiettivamente confutabile, alla luce di tutte le emergenze istruttorie, che la dott.ssa iscritta all'albo dei dottori commercialisti, fra il 2006 e CP_1 il 2010 abbia svolto attività professionale per conto della . Orbene, come affermato dalla Pt_1 giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 4951/2016) in tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, l'attività svolta va considerata unitariamente, sicché il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico,
e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale.
Venendo, quindi, alle specifiche richieste, per quanto riguarda l'anno 2006, l'opponente ha prodotto una fattura di € 3.353,60, sostenendo che la stessa era stata, su accordo delle parti, compensata con le due fatture della n. 17 del 31.1.2006 di € 2.620,80 e n. 273 del 30.9.2006 di € 1.223,40. Pt_1
L'opposta ha contestato la circostanza, la quale, però, trova conferma sia nelle deposizioni testimoniali sia nelle risultanze del libro giornale della , nel quale sono indicati sia il credito Pt_1 vantato dalla dott.ssa sia quello indicato dalla ditta nei confronti della prima. CP_1
In particolare, il sig. marito dell'odierna opponente, sentito come testimone ha riferito Testimone_4 che alla fine dell'anno 2006 la dott.ssa e il sig. amministratore della CP_1 Testimone_5
, fecero un resoconto del dare e dell'avere, che si chiuse quasi a zero, e raggiunsero un Pt_1 accordo per la compensazione. La circostanza è stata confermata dalla sig.ra Tes_6 commercialista, la quale ha riferito di lavorare con la dott.ssa presso lo studio di questa due CP_1
o tre volte alla settimana, che la ha prestato attività in favore della dal 2006 al 2010, CP_1 Pt_1 che la al contempo forniva materiali e assistenza, ed emetteva fatture periodiche che
Pt_1 consegnava una volta l'anno; la teste ha riconosciuto i documenti prodotti dall'opponente in allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. come relativi alla contabilità della , e, quanto
Pt_1 al documento n. 21, ha spiegato che si tratta del libro giornale dell'anno 2006, nel quale è riportata un'operazione di compensazione dell'importo della fattura n. 13 emessa dalla dott.ssa con le CP_1 fatture n. 17 e n. 273 emesse dalla , che il dettaglio dell'operazione è riportato nel partitario,
Pt_1 che lei aveva stampato e inviato alla .
Pt_1
È del tutto plausibile, quindi, che vi sia stata una compensazione volontaria, istituto previsto dall'art. 1252 c.c., giacché non si comprendono le ragioni per cui la società, dopo aver iscritto il debito nei confronti della dott.ssa non abbia fornito prova, nonostante il lungo tempo trascorso, né del CP_1 pagamento né di contestazioni del mancato pagamento.
A seguito di tale compensazione il credito della si riduceva ad € 490,60. Pt_1
Per quel che riguarda le annualità dal 2007 al 2009, l'opponente ha prodotto in giudizio la notula n. 39 del 4.11.2011 per complessivi € 6.144,19.
Occorre ricordare che il professionista, che agisce per ottenere il soddisfacimento dei crediti inerenti all'attività asseritamente prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso, senza potersi giovare della parcella da lui stesso unilateralmente predisposta, essendo questa priva di rilevanza probatoria (Cass. n. 3024/2002; Cass. n. 5138/2019).
Nel caso di specie, la prova del conferimento dell'incarico può evincersi sia della stessa natura della documentazione prodotta dall'opponente in allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
(copie dei libri giornali, libri i.v.a., bilanci, cedolini, modelli unici 770 della per gli anni Pt_1
2007, 2008 e 2009), che dalle risultanze della prova testimoniale.
Quanto a queste ultime, che la dott.ssa abbia prestato attività professionale in favore della CP_1
nel periodo in questione è stato confermato dalla sig.ra come già detto, e dal Pt_1 Tes_6 sig. il quale ha riferito che dal 2006 al 2010 la moglie si occupò della contabilità Testimone_7 della , e che l'oggetto della consulenza era soprattutto l'organizzazione del lavoro, Pt_1
l'inquadramento gestionale dell'attività, oltre alla classica attività dei commercialisti per le aziende.
La parte opposta ha confutato il valore probatorio della documentazione in quanto mere stampate estratte da un computer, e ne ha disconosciuto l'autenticità.
Sennonché, in tema di riproduzioni informatiche, la Corte di cassazione (Cass. n. 19155/2019; Cass.
n. 23902/2017) ha ammesso il relativo valore probatorio e, quanto al disconoscimento, ha affermato
– come anche con riguardo al disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale
- che lo stesso deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, e comunque non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri elementi di prova, comprese le presunzioni. Nel caso di specie, il disconoscimento è generico, non essendo stato specificato in cosa consisterebbe la difformità, ed inoltre l'autenticità dei documenti può obiettivamente presumersi dal loro stesso contenuto, non essendo neanche ipotizzabile una loro alterazione finalizzata a conseguire compensi non dovuti, considerato anche che all'epoca della redazione i rapporti tra le parti erano tutt'altro che conflittuali (sia la teste che il teste Tes_6 Tes_4 hanno detto che tra le parti si era instaurato negli anni un rapporto di amicizia). Sulla base di tale documentazione, vanno, quindi, valutate le richieste specificate nella notula dall'opponente. A norma dell'art. 2233 c.c., in mancanza di prova di un accordo sul compenso, occorre fare riferimento, per le ragioni dette, alle tariffe professionali dei commercialisti, contenute ratione temporis nel d.P.R. n. 645/1994.
Di conseguenza, appaiono meritevoli di accoglimento le richieste di onorari per gli anni 2007, 2008
e 2009, la somma di € 500,00 riguardante la predisposizione dei modelli fiscali, nonché la somma di
€ 450,00 per il deposito dei bilanci, in quanto attività previste nelle tariffe, e in quanto gli importi sono conformi a quelli indicati nelle stesse.
Non possono essere liquidate le altre voci, o perché già comprese in quelle precedenti o perché non specificate nelle tariffe o perché riguardanti soggetti diversi dall'attuale opposta, o, infine, perché non sono stati forniti elementi idonei alla loro quantificazione.
Ricapitolando, quindi, tenuto conto della compensazione relativa ai crediti dell'anno 2006, dalla quale residua un credito della di € 490,60, e del credito portato dalla fattura n. 148 del Pt_1
14.9.2011 per € 3.067,20, e, quindi, considerato il credito residuo della di € 3.557,80, che, Pt_1 maggiorato degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dall'11.1.2013 come riconosciuti nel decreto ingiuntivo, ammonta ad oggi ad € 5.594,30, e il credito della dott.ssa accertato per CP_1
l'ammontare di € 5.505,50 i.v.a. compresa, per il quale non sono stati domandati interessi, risulta un credito residuo in favore della di € 88,80, oltre interessi sino al saldo. Pt_1
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, e l'opponente va condannata pagare all'opposta la somma di € 88,80, oltre interessi nella misura e con la decorrenza di cui al decreto ingiuntivo.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti”.
Con il primo motivo l'appellante deduce l'“illegittimità delle sentenza per falsa applicazione di norme di legge e falsa ricostruzione fattuale relativamente al capo della sentenza in cui il giudice ritiene i crediti estinti per compensazione e dichiara l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della fattura n. 13/06 di parte opponente”. Secondo l'appellante il giudice di primo grado non ha correttamente interpretato e valutato le risultanze processuali, ritenendo raggiunta la prova di un accordo di compensazione volontaria dei crediti e, per l'effetto, dichiarata l'estinzione dal momento dell'accordo e, in secundis, non ha correttamente applicato le norme poste a fondamento dell'eccezione di prescrizione, che andava, invece, accolta. Gli elementi acquisiti non consentono di ritenere raggiunta la prova della volontà dell'appellante di voler compensare le proprie fatture con eventuali crediti di controparte. Peraltro anche i testi non hanno riferito di un accordo di compensazione;
erroneamente sono state valutate le dichiarazioni rese. Non si è quindi sostanziato l'accordo con conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione. Inoltre erroneamente la prescrizione è stata ritenuta dal 2010, senza valutare la specificità delle prestazioni;
e nel caso di specie l'importo di € 3.200,00 era riferibile ad una singola prestazione che aveva esaurito l'incarico.
La censura relativa al ritenuto accordo di compensazione si fonda sull'errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali dalle quali non risulterebbe siffatto accordo e dei documenti prodotti.
In linea di fatto per quanto attiene all'accordo di compensazione sono stati sentiti due testi.
commercialista che ha lo studio con l'appellata, ha reso la seguente dichiarazione: Tes_6
Sul Cap. A) “vero che negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 la Dott.ssa ha effettuato in CP_1 favore della prestazioni professionali relative alla tenuta della contabilità, ricostruzione Parte_1 verifica e redazione bilanci, predisposizione buste paga, dichiarazioni fiscali, tenuta del libro giornale e del libro IVA, il tutto evidenziato dai documenti da 1 a 19 allegati alla II memoria ex art. 183 cpc di parte opponente, che si mostrano al teste”, ha dichiarato “è vero a conferma ci sono le dichiarazioni fiscali inviate in via telematica;
lo so anche perché la aiutavo nella redazione dei documenti fiscali preciso che io non ho avuto alcun rapporto lavorativo con la ma che Pt_1 collaboravo con nel senso che io non ho mai fatturato alcuna prestazione nei CP_1 confronti della invece la sì dal 2006 al 2010”. Pt_1 CP_1
Sul Cap. B) “vero che nel medesimo periodo di cui sopra la ha fornito alcuni servizi Parte_1 informatici alla Dott.ssa consistenti in prevalenza nella vendita di materiale hardware (pc, CP_1 monitors, hard disk, scheda grafica. toners, cartucce per stampanti, cinghia dentata per plotter) e di sistemi software (windows, office)”, ha dichiarato “è vero si tratta di fornitura materiale assistenza preciso che non è mai stato fatto un contatto con la ma erano emesse fatture periodiche non Pt_1 ricordo con che periodicità che ci consegnava una volta all'anno; quando veniva compilava dei fogli di intervento poi emetteva le fatture che ci portava una volta all'anno”.
Sul Cap. C) “vero che nell'ambito dei rapporti professionali e commerciali tra la loro intercorsi, la
Dott.ssa e la pattuivano la compensazione dei reciproci crediti in modo tale che CP_1 Parte_1 le fatture e le notule emesse da entrambi dovevano intendersi come annullate, salvo eventuali residui a favore dell'una o dell'altra parte una volta effettuata la compensazione”, ha dichiarato “è vero della veniva in prevalenza raramente il ragazzo che lavorava per lui, prima Pt_1 Tes_5 Tes_3 mi pare e poi un altro di cui non ricordo il nome;
ricordo in particolare di aver assistito Tes_3 un incontro tra e la a studio della ci si era rotta la stampante ed avevano Tes_5 CP_1 CP_1 urgenza, lui venne a portarci la stampante nuova e e si dissero che avrebbero CP_1 Tes_5 compensato rispettivi crediti con riferimento alla stampante però avevo la sensazione che era un modus operandi usuale, c'era un rapporto di amicizia però che io sappia i conti non li hanno mai fatti quantomeno non li ho visti io”. La teste ha riconosciuto i documenti prodotti dall'appellata come relativi alla contabilità della (allegati alla seconda memoria); quanto al doc 21 ha precisato Pt_1 che si tratta del libro giornale dell'anno 2006 nel quale si vede un'operazione di compensazione dell'importo della fattura 13 emessa da con le fatture 17 e 273 della;
che il CP_1 Pt_1 documento 21 è composto anche dai paritari, o scheda contabile, con il dettaglio del conto;
che questi ultimi sono stati stampati da lei e mandati alla;
che in particolare il paritario in esame Pt_1 riguarda l'operazione di compensazione con la . La teste ha dichiarato che questa è l'unica Pt_1 compensazione registrata nel 2006, non ricordandosi quanto agli altri anni ma non credo. Ha riferito che i documenti 17, 18 e 19 sono i modelli unici di Miconi persona fisica.
marito di ha reso la seguente dichiarazione. Testimone_7 CP_1
Sul Cap. A) (su indicato), ha dichiarato “posso confermare che dal 2006 al 2010 c'è stato questo rapporto di consulenza con la dottoressa premetto che io e mia moglie siamo entrambi liberi CP_1 professionisti abbiamo studi comunicanti lo stesso piano e l'abitazione al piano sottostante per cui siamo a conoscenza dei rispettivi clienti;
a volte portava dei documenti per mia Testimone_5 moglie e li consegnava a me;
oppure a studio io vedevo sul tavolo di mia moglie dei documenti intestati a , poi ovviamente non guardavo il contenuto per cui non posso scendere nel Pt_1 dettaglio;
l'oggetto della consulenza era soprattutto l'organizzazione del lavoro perché Tes_5 quando venne da noi secondo me non era molto organizzato e mia moglie gli elaborò tutto l'inquadramento gestionale della sua attività oltre alla classica attività di commercialista per l'azienda”.
Sul Cap. B) (su indicato) ha dichiarato “è vero”.
Sul Cap C) (su indicato) ha dichiarato “preciso che so che nel 2006 fecero un accordo alla fine dell'anno, fecero un resoconto del dare e dell'avere se ricordo bene si chiuse quasi a zero, negli anni successivi si era stabilito un rapporto di amicizia con il per cui si parlava sempre di Tes_5 compensazione con la solita frase “non ti preoccupare” nel senso che quando la faceva un Pt_1 intervento o mia moglie produceva documenti contabili o c'erano scadenze fiscali che lei gestiva, il tutto si chiudeva con la fase “non ti preoccupare”; molte volte effettuava questi interventi a Tes_5 fine mattinata e a volte data la nostra ospitalità lo ospitavamo a pranzo e a pranzo parlavo di questa compensazione, del lavoro in genere, e si diceva che il dare e l'avere sarebbero stati compensati, era un discorso generale;
mi pare che questo rapporto sia durato 5 anni dal 2006 al 2010 non c'è stato alcun problema, quando nel 2011 ha cambiato atteggiamento ci ha colto di sorpresa, visto il Tes_5 rapporto che c'era stato in precedenza. Non si sono mai seduti a un tavolo a fare i conti, per quello che so io nel senso che non mi risulta che periodicamente siano stati fatti i conti precisi e sia stato pagato il surplus rispetto alla compensazione”.
Il doc. 21 prodotto dall'appellata attiene a un estratto (di due pagine) del libro giornale della Pt_1 del 2006 in cui risulta una operazione di compensazione dell'importo della fattura n. 13 emessa dalla con le fatture n. 17 e 273 emesse dalla . CP_1 Pt_1
Relativamente alla valenza di tale documento, così come degli ulteriori documenti prodotti dall'appellata in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., a fronte del fatto che il giudice di primo grado ha ritenuto la contestazione effettuata dall'appellante generica, questi deduce che viceversa la contestazione era specifica, trattandosi di una mera stampa del pc, non essendovi certezza circa la formazione e la non manipolazione.
In relazione a tale documento, l'appellante nella memoria ex art. 183, comma VI n. 3, c.p.c.
(successiva alla produzione di tale documento), rilevava come “i documenti prodotti dalla difesa della
Dott.ssa in sede di memorie istruttorie, vengono impropriamente definite copie, in realtà non CP_1 sono neppure delle copie fotostatiche degli originali, quanto piuttosto delle mere stampate estratte forse da un computer. Non è dato sapere con certezza la loro origine, il loro autore né la loro autenticità, potendo benissimo essere state manomesse. In considerazione, dunque, dell'assenza di un'intestazione, di un timbro, di una conformità se ne disconosce formalmente, la conformità di ogni singolo estratto al proprio originale” e come “in ordine alla ulteriore documentazione prodotta da parte opponente – allegato n. 21 della memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. - se ne contesta in toto la validità probatoria. Quanto al presunto estratto del libro giornale relativo all'anno Parte_1
2006 - che consta, in effetti di un solo foglio, relativo al periodo dal 28.09.2006 al 30.09.2006 – dalla lettura del medesimo, in assenza di una specifica indicazione della società cui si riferisce e di altri elementi che possano avvalorarne la veridicità, se ne contesta formalmente la conformità all'originale”; “In realtà, in considerazione della produzione assolutamente deficitaria e monca, nel presunto estratto non è dato neppure rinvenire la fattura n. 17/2006, citata da controparte a sostegno dell'asserita compensazione”; “Inoltre, è appena il caso di evidenziare come, nell'estratto dare/avere tra le parti e relativo alla suddetta compensazione (all. 21 parte opponente), siano riportati numeri di documenti, quali n. 17/00, 179/00 e 131/00, che non solo non corrispondono affatto ai numeri delle fatture tra cui avrebbe operato la compensazione stessa, ma di cui è impossibile comprendere l'importo e la natura. Numeri buttati a casaccio”.
Ciò premesso le censure dell'appellante non sono condivisibili.
Innanzitutto il fatto che il documento in questione è estratto dal pc non fa venir meno la natura di copia quale riproduzione dell'atto.
In diritto secondo pacifico orientamento della S.C. “in tema di prova documentale, il disconoscimento della conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio deve essere esplicito e specifico, indicando in modo chiaro e inequivoco gli elementi di differenza tra la copia e l'originale. La contestazione generica o non dettagliata della copia non è sufficiente per ridimensionarne l'efficacia probatoria. Il giudice può valutare la conformità della copia all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, non essendo vincolato al solo disconoscimento della parte coinvolta” (Cass. n. 3171/2025); “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'articolo 2719 del Cc, impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass. n.
29658/2024).
Il giudice di primo grado si è quindi condivisibilmente conformato all'orientamento della S.C., atteso che a fronte della produzione della copia del libro giornale della società (che sia riferibile all'appellante è desumibile dalla indicazione del nominativo in alto), l'appellante non ha nella memoria in esame specificato in cosa differisce la copia dall'originale, limitandosi ad affermare che poteva essere manomesso e che risultano dei numeri che non corrispondono alle fatture per cui è stata effettuata la compensazione. Tra l'altro, trattandosi di un libro dell'appellante, lo stesso ne aveva la disponibilità e quindi la possibilità di contestare specificamente le difformità. Ma così non è stato. Né
a tal fine rileva la normativa fiscale, attinente propriamente ai rapporti con l'amministrazione e non ai rapporti tra le parti (non potendo l'appellante considerarsi terzo).
Ulteriormente, l'assunto dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado non ha correttamente verificato la conformità di tale documento all'originale si scontra con il fatto che al contrario il giudice ha dato conto di come la conformità può essere valutata anche attraverso altri mezzi di prova e nel caso di specie la teste ha confermato il doc. 21, precisando che c'erano anche dai paritari, Tes_6 con il dettaglio del conto e di averli stampati e mandati la . Pt_1
Pertanto condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto la valenza probatoria del documento in esame dal quale si evince come la fattura n. 13 in questione è indicata sia come voce di dare che di avere a dimostrazione della compensazione di cui alla allegata scheda contabile. Chiaramente trattandosi di libro contabile non riporta l'indicazione delle prestazioni.
L'esistenza di un accordo di compensazione è quindi desumibile innanzitutto dal libro giornale dell'appellante. Né vale in senso contrario il fatto che sia stato predisposto dall'appellata, atteso che tale operazione risulta dal documento contabile dell'appellante, che quindi ha fatto propria l'operazione.
Tale documento è poi confermato dalle dichiarazioni dei testi sopra indicate. Il teste Testimone_8 ha dichiarato di un accordo di compensazione a fine 2006. Pertanto l'assunto dell'appellante secondo cui tale accordo non è stato confermato da nessuno non è fondato. Quanto poi al rilievo secondo cui nulla il teste ha specificato in ordine ai termini di tale accordo, va evidenziato come questo è desumibile dal libro giornale.
Se la teste ha riferito della compensazione relativa ad una (unica) operazione relativa alla Tes_6 stampante – al di là delle mere sensazioni, che non paiono di rilevanti -, ciò comunque conferma che venivano operate compensazioni. Il fatto che la teste abbia dichiarato di non ricordarsi di altre operazioni di compensazione oltre a quella del 2006 e abbia nel contempo fatto riferimento di una compensazione relativa alla stampante non appare contraddittorio, atteso che mentre il primo aspetto attiene al riscontro contabile della compensazione, il secondo afferisce ad un accordo di compensazione a cui ha assistito. Quanto poi al rilievo che implausibilmente la teste non ha saputo riferire nulla sugli anni 2007-2011 ricordandosi quanto avvenuto nel 2006, va osservato come solo quanto avvenuto nel 2006 trova un riscontro documentale.
Infine, infondato è anche il rilievo secondo cui il giudice si è limitato a ritenere “plausibile” l'accordo,
e quindi non certo.
Invero, è evidente che il giudice di primo grado nell'indicare come “plausibile” l'accordo non ha voluto dire che era possibile e non certo, bensì che il complesso degli elementi probatori portano a ritenere provato un accordo. E la valutazione degli elementi probatori va effettuata nel complesso degli elementi acquisiti e quindi anche valutando la loro congruenza logica;
questo tenuto conto dell'assenza di prova scritta in ordine all'accordo. In tal senso gli ottimi rapporti tra le parti riferiti dai testi rendono logicamente credibile l'accordo. A ciò si aggiunga che, come rilevato dal giudice di primo grado, appare implausibile che a fronte dell'iscrizione del debito a favore dell'appellata non vi sia stata alcuna contestazione né il pagamento.
Pertanto le censure dell'appellante relative all'accordo di compensazione sono infondate. Ne consegue l'assorbimento delle censure attinenti al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione (stante l'accordo di compensazione avvenuto nel 2006).
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'“illegittimità delle sentenza per falsa applicazione di norme di legge e falsa ricostruzione fattuale relativamente al capo della sentenza in cui il giudice ritiene autentici i documenti prodotti da parte opponente disconosciuti dall'opposta”.
Secondo l'appellante erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto il disconoscimento dei documenti prodotti da controparte generico, considerando che era stato puntualmente evidenziato come gli stessi, che venivano impropriamente definite copie, in realtà non fossero neppure delle copie fotostatiche degli originali, ma risultavano essere delle stampate estratte evidentemente da un computer, senza che fosse possibile risalire con certezza a chi le avesse formate e, soprattutto, se le stesse potessero aver subito delle manomissioni. Erroneamente il giudice di primo grado ha dato rilevanza alle dichiarazioni testimoniali, senza effettuare alcun ulteriore accertamento sui documenti prodotti. Il motivo è infondato.
Va richiamato quanto rilevato nel primo motivo di appello specificatamente in relazione al doc. 21 e che può essere esteso anche all'ulteriore documentazione prodotta, considerato che in generale sui doc. da 1 a 21 prodotti l'appellante in sede di memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c. (dopo la produzione) ha rilevato come “i documenti prodotti dalla difesa della Dott.ssa in sede di CP_1 memorie istruttorie, vengono impropriamente definite copie, in realtà non sono neppure delle copie fotostatiche degli originali, quanto piuttosto delle mere stampate estratte forse da un computer. Non
è dato sapere con certezza la loro origine, il loro autore né la loro autenticità, potendo benissimo essere state manomesse. In considerazione, dunque, dell'assenza di un'intestazione, di un timbro, di una conformità se ne disconosce formalmente, la conformità di ogni singolo estratto al proprio originale”. Per quanto sopra considerato la contestazione è generica ed inoltre il teste ha Tes_6 confermato tale documentazione come relativa all'appellante. Né, a fronte di una contestazione generica, rileva l'assunto secondo cui non è stato effettuato alcun accertamento in ordine alla regolarità della tenuta dei documenti fiscali (attenendo comunque la normativa ai rapporti con l'amministrazione finanziaria e non ai rapporti interni, considerato che chiaramente l'appellante aveva la disponibilità della propria documentazione fiscale). Del pari irrilevante appare la mancata produzione della contabilità dell'appellata (ad ulteriore riscontro).
Con il terzo motivo l'appellante deduce l'“illegittimità delle sentenza per falsa applicazione di norme di legge e falsa ricostruzione fattuale relativamente capo della sentenza in cui il giudice ritiene dovuti i compensi richiesti con la notula n. 39 del 04.11.2011”. Secondo l'appellante erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto provate le prestazioni di cui viene chiesto il compenso e valutato congruo il compenso, in assenza di prova.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, non contestato che l'appellata sia stata la commercialista dell'appellante, condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto che “la prova del conferimento dell'incarico può evincersi sia della stessa natura della documentazione prodotta dall'opponente in allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. (copie dei libri giornali, libri i.v.a., bilanci, cedolini, modelli unici 770 della per gli anni 2007, 2008 e 2009), che dalle risultanze della prova Pt_1 testimoniale”. E su tale documentazione vale quanto osservato nei precedenti motivi di appello.
Inoltre da tale documentazione è chiaramente evincibile la natura delle prestazioni eseguite per cui si chiede il pagamento. Tale documentazione trova poi conferma nelle dichiarazioni testimoniali su riportate (e sul punto condivisibilmente il giudice di primo grado ha evidenziato come “Quanto a queste ultime, che la dott.ssa abbia prestato attività professionale in favore della nel CP_1 Pt_1 periodo in questione è stato confermato dalla sig.ra come già detto, e dal sig. Tes_6 Tes_7 il quale ha riferito che dal 2006 al 2010 la moglie si occupò della contabilità della ,
[...] Pt_1
e che l'oggetto della consulenza era soprattutto l'organizzazione del lavoro, l'inquadramento gestionale dell'attività, oltre alla classica attività dei commercialisti per le aziende”).
Pertanto l'assunto dell'appellante secondo cui non è dato evincere le prestazioni per cui si chiede il compenso è smentito dalla documentazione prodotta.
Il rilievo per cui i documenti prodotti non fossero riferibili solo all'appellante non tiene conto del fatto che i compensi per attività non riferibili all'appellante sono stati espunti. E l'appellante non fornisce alcun elemento per ritenere che la valutazione effettuata dal giudice di primo grado è errata
(limitandosi ad affermare che non si può escludere che gli onorari riconosciuti non fossero riferibili ad altri soggetti).
Quanto poi alla somma riconosciuta per il deposito dei bilanci, va osservato come tale somma è stata riconosciuta per il deposito dei bilanci, sicché non pare rilevante il fatto che non sia stato documentato l'invio del bilancio 2006, questo considerando che l'istruttoria ha dimostrato che l'appellata ha tenuto la contabilità dell'appellante tra il 2006 -2010 comprensiva dei bilanci (d'altronde che l'appellata sia stata la commercialista dell'appellante non è contestato). Inoltre la teste ha confermato Tes_6
l'esecuzione di tutte le prestazioni attinenti alla contabilità in questione, e quindi anche quelle relative al bilancio.
Infine, è da evidenziare come il giudice di primo grado ha applicato le tariffe professionali e sul punto non è stata formulata alcuna specifica censura dell'appellante (sulla non corrispondenza alle tariffe).
Con il quarto motivo l'appellante deduce l'“illegittimità delle sentenza per falsa applicazione di norme di legge e falsa ricostruzione fattuale relativamente al capo della sentenza in cui il giudice opera la compensazione giudiziale tra i crediti portati dalla notula n. 39 di parte opponente e la fattura n. 148 di parte opposta”. Erroneamente il giudice di primo grado ha operato la compensazione, non risultando il credito di controparte provato nell'an e nel quantum. Il giudice ha errato nell'operare la compensazione giudiziale tra un credito certo, quale era quello della Parte_1
e un credito non certo.
[...]
Il motivo è infondato.
Per quanto attiene all'an e al quantum del credito posto in compensazione della si rinvia ai CP_1 precedenti motivi d'appello, dovendo al contrario ritenersi provato.
Relativamente alla possibilità di operare la compensazione, il fatto che vi sia stata contestazione del credito non preclude la compensazione nel caso in cui come quello in esame il controcredito sia stato accertato in giudizio. Infatti presupposto della compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.p.c.
è proprio quell'accertamento del credito che è stato effettuato nel caso di specie (cfr. Cass. n.
27113/2024, che esclude la compensazione nell'ipotesi in cui il credito in compensazione debba essere deciso in altro giudizio).
In definitiva l'appello è infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 26.000, valori tra i minimi e i medi stante l'effettivi risultato conseguiti, e riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la limitata attività svolta).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
Infine, va dichiarata inammissibile la domanda della di restituzione della differenza di quanto CP_1 corrisposto in esecuzione del DI e quanto statuito in primo grado atteso che in assenza di prova dell'ammontare la richiesta risulta generica.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 105/2021 del Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna alla refusione a favore di delle spese del grado che liquida Parte_1 CP_1 in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Roma, così deciso nella camera di consiglio 16.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Spadaro Alberto Tilocca