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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/07/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3026/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Flavio Tovani ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3026/2024 promossa da:
- , nata a [...] - Regno Unito il 14/03/1986 e residente in 1 Ramblers Way, CP_1
Welwyn Garden City, AL7 27U, Regno Unito;
- , nata a [...] - Regno Unito il 09/07/1988 in proprio e nella qualità di Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale (unitamente al marito , nato il [...], Persona_1
a Watford, Regno Unito) del figlio minore figlio minore , nato il [...], Persona_2
a Londra - Regno Unito, entrambi residenti in 66A Fotheringham Road, Enfield, EN1 1QG, Regno
Unito;
Tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Giulia Ferrari e dall'Avv. Marco Infusino ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Roma, Via D. De Dominicis n. 24, come da procure in calce al ricorso autenticate, tradotte e apostillate.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria,
Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato.
-Resistente costituito-
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 04.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di Controparte_3 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata a [...], il [...] (cfr. doc. in atti n. 1), la Persona_3 quale era emigrata nel Regno Unito ove aveva sposato, in data 06.02.1955, (cfr. Parte_1 doc. in atti n. 2). Dalla loro unione matrimoniale era nata la figlia in data Persona_4
03.07.1957 (cfr. doc. in atti n. 4). L'originaria ava italiana, una volta emigrata nel Regno Unito, non aveva acquistato la cittadinanza britannica per naturalizzazione né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n 3).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che in data 26.07.1981, aveva Persona_4 contratto matrimonio con il signor (cfr. doc. in atti n. 5). Da tale matrimonio erano Persona_5 nate: in data 14/03/1986 la figlia (cfr. doc. in atti n. 6) – odierna ricorrente- e in data CP_1
09/07/1988 la figlia (cfr. doc. in atti n. 7) – odierna ricorrente. Controparte_2
Successivamente, dall'unione della ricorrente con il signor , in Controparte_2 Persona_1 data 30.11.2022, nasceva il figlio (cfr. doc. in atti n. 8) – odierno ricorrente. Persona_2
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna da ava italiana e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano che, vantando il diritto alla cittadinanza iure sanguinis, avrebbero tentato di seguire l'ordinario iter amministrativo, tramite il
Consolato italiano a Londra – Regno Unito, competente per residenza. Tuttavia, i ricorrenti hanno motivato la sussistenza del loro interesse ad agire in giudizio considerato che hanno più volte tentato di accedere alla piattaforma “prenot@mi” che “risulta di fatto inaccessibile in ragione del continuo overbooking di appuntamenti messi a disposizione. Ne deriva che, ad oggi, pur volendo perseguire la via amministrativa e attendere la convocazione per il deposito dei documenti, è preclusa a monte la facoltà per gli interessati di ottenere l'appuntamento presso l'ufficio consolare interpellato e dare così impulso all'avvio del procedimento. A fronte di questa situazione di fatto, è chiaro che la via amministrativa diventa in realtà impraticabile e che si assiste ad una impossibilità oggettiva di
2 esercitare il proprio diritto nella sede deputata, ovverosia il , con conseguente inevitabile Parte_2 appello al giudice affinché accerti direttamente egli stesso il diritto vantato dagli odierni ricorrenti.”
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, il 08 maggio 2025 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Giudice, lette le note scritte depositate, in data 12.06.2025, riservava il deposito della sentenza.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea materna dei ricorrenti da avo italiano, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”, diversamente da quanto eccepito dal nella depositata comparsa di costituzione e CP_3
3 risposta.
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via materna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_3
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di ava italiana deducono di avere tentato invano di formulare la richiesta di cittadinanza presso il Consolato d'Italia a Londra attraverso il portale a ciò dedicato “Prenot@mi”, per come si evince dal documento n. 10 allegato al ricorso, evidenziando l'impossibilità di fissare un appuntamento al fine della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano.
Pertanto, dall'impossibilità di inoltrare la domanda di cittadinanza in via amministrativa deriva
4 l'interesse ad agire della parte ricorrente ex art. 100 c.p.c., non potendo queste contare sulla tempestiva evasione delle proprie richieste nel termine di legge (730 giorni di cui all'art. 3 DPR 362/1994 -
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il che comporta un sostanziale diniego del diritto e giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, correttamente tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenata cittadina e, quindi, la cittadinanza italiana veniva loro trasmessa dall'ava, per via generazionale, senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'ava italiana nata a [...], il [...] (cfr. doc. in atti n. 1), la quale era Persona_3 emigrata nel Regno Unito ove non aveva acquistato la cittadinanza inglese per naturalizzazione né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n 3).
Pertanto, in quanto italiana, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia Persona_3
e ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: , nata a [...] - Regno CP_1
Unito il 14/03/1986; , nata a [...] - Regno Unito il 09/07/1988 e Controparte_2 [...]
, nato il [...], a [...] - Regno Unito, entrambi residenti in 66A Persona_2
Fotheringham Road, Enfield, EN1 1QG, Regno Unito;
il diritto alla cittadinanza italiana stante la
5 sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- Ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 05.07.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani.
6
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Flavio Tovani ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3026/2024 promossa da:
- , nata a [...] - Regno Unito il 14/03/1986 e residente in 1 Ramblers Way, CP_1
Welwyn Garden City, AL7 27U, Regno Unito;
- , nata a [...] - Regno Unito il 09/07/1988 in proprio e nella qualità di Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale (unitamente al marito , nato il [...], Persona_1
a Watford, Regno Unito) del figlio minore figlio minore , nato il [...], Persona_2
a Londra - Regno Unito, entrambi residenti in 66A Fotheringham Road, Enfield, EN1 1QG, Regno
Unito;
Tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Giulia Ferrari e dall'Avv. Marco Infusino ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Roma, Via D. De Dominicis n. 24, come da procure in calce al ricorso autenticate, tradotte e apostillate.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria,
Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato.
-Resistente costituito-
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 04.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di Controparte_3 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata a [...], il [...] (cfr. doc. in atti n. 1), la Persona_3 quale era emigrata nel Regno Unito ove aveva sposato, in data 06.02.1955, (cfr. Parte_1 doc. in atti n. 2). Dalla loro unione matrimoniale era nata la figlia in data Persona_4
03.07.1957 (cfr. doc. in atti n. 4). L'originaria ava italiana, una volta emigrata nel Regno Unito, non aveva acquistato la cittadinanza britannica per naturalizzazione né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n 3).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che in data 26.07.1981, aveva Persona_4 contratto matrimonio con il signor (cfr. doc. in atti n. 5). Da tale matrimonio erano Persona_5 nate: in data 14/03/1986 la figlia (cfr. doc. in atti n. 6) – odierna ricorrente- e in data CP_1
09/07/1988 la figlia (cfr. doc. in atti n. 7) – odierna ricorrente. Controparte_2
Successivamente, dall'unione della ricorrente con il signor , in Controparte_2 Persona_1 data 30.11.2022, nasceva il figlio (cfr. doc. in atti n. 8) – odierno ricorrente. Persona_2
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna da ava italiana e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano che, vantando il diritto alla cittadinanza iure sanguinis, avrebbero tentato di seguire l'ordinario iter amministrativo, tramite il
Consolato italiano a Londra – Regno Unito, competente per residenza. Tuttavia, i ricorrenti hanno motivato la sussistenza del loro interesse ad agire in giudizio considerato che hanno più volte tentato di accedere alla piattaforma “prenot@mi” che “risulta di fatto inaccessibile in ragione del continuo overbooking di appuntamenti messi a disposizione. Ne deriva che, ad oggi, pur volendo perseguire la via amministrativa e attendere la convocazione per il deposito dei documenti, è preclusa a monte la facoltà per gli interessati di ottenere l'appuntamento presso l'ufficio consolare interpellato e dare così impulso all'avvio del procedimento. A fronte di questa situazione di fatto, è chiaro che la via amministrativa diventa in realtà impraticabile e che si assiste ad una impossibilità oggettiva di
2 esercitare il proprio diritto nella sede deputata, ovverosia il , con conseguente inevitabile Parte_2 appello al giudice affinché accerti direttamente egli stesso il diritto vantato dagli odierni ricorrenti.”
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, il 08 maggio 2025 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Giudice, lette le note scritte depositate, in data 12.06.2025, riservava il deposito della sentenza.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea materna dei ricorrenti da avo italiano, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”, diversamente da quanto eccepito dal nella depositata comparsa di costituzione e CP_3
3 risposta.
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via materna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_3
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di ava italiana deducono di avere tentato invano di formulare la richiesta di cittadinanza presso il Consolato d'Italia a Londra attraverso il portale a ciò dedicato “Prenot@mi”, per come si evince dal documento n. 10 allegato al ricorso, evidenziando l'impossibilità di fissare un appuntamento al fine della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano.
Pertanto, dall'impossibilità di inoltrare la domanda di cittadinanza in via amministrativa deriva
4 l'interesse ad agire della parte ricorrente ex art. 100 c.p.c., non potendo queste contare sulla tempestiva evasione delle proprie richieste nel termine di legge (730 giorni di cui all'art. 3 DPR 362/1994 -
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il che comporta un sostanziale diniego del diritto e giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, correttamente tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenata cittadina e, quindi, la cittadinanza italiana veniva loro trasmessa dall'ava, per via generazionale, senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'ava italiana nata a [...], il [...] (cfr. doc. in atti n. 1), la quale era Persona_3 emigrata nel Regno Unito ove non aveva acquistato la cittadinanza inglese per naturalizzazione né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n 3).
Pertanto, in quanto italiana, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia Persona_3
e ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: , nata a [...] - Regno CP_1
Unito il 14/03/1986; , nata a [...] - Regno Unito il 09/07/1988 e Controparte_2 [...]
, nato il [...], a [...] - Regno Unito, entrambi residenti in 66A Persona_2
Fotheringham Road, Enfield, EN1 1QG, Regno Unito;
il diritto alla cittadinanza italiana stante la
5 sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- Ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 05.07.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani.
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