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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 40075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40075 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE TI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/08/2025 del Tribunale di Salerno visti gli atti, letto il ricorso dell’Avv. Angelo Di Santo e il provvedimento impugnato;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NN OL;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. 611, commi 1 e 1- bis cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40075 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 25/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. SE TI, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza del 08/08/2025 del Tribunale di Salerno che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza della 2^ Sezione penale n. 26920/2025) e, in riforma del provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva applicato al ricorrente la misura della custodia in carcere, ha disposto nei suoi confronti quella degli arresti domiciliari in ordine ai reati di cui ai capi 1, 19, 23, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater della rubrica (associazione per delinquere semplice, intestazione fittizia di beni, truffa aggravata e emissione di fatture per operazioni inesistenti). 2. La difesa affida il ricorso ad otto motivi enunciati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per inosservanza del principio di conformità al rinvio in cassazione;
vizio di motivazione per eccesso dei poteri conferiti dal rinvio limitato. 2.2. Vizio di motivazione in ordine all’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza stante l’attribuzione al ricorrente di qualifiche soggettive ontologicamente incompatibili e che si escludono reciprocamente, oscillando tra quella di “procacciatore e referente del prestanome” e quella di “gestore di fatto” per le medesime società, senza fornire alcuna spiegazione logica per tale incompatibile attribuzione. 2.3. Mancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza per i capi 24, 25-bis, 25-ter e 25-quater; violazione dell’obbligo di motivazione sui presupposti cautelari. 2.4. Mancanza di motivazione sui presupposti della partecipazione all’associazione per delinquere, con compromissione dell’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza e della valutazione delle esigenze cautelari. 2.5. Vizio di motivazione nell’attribuzione al ricorrente della qualificazione giuridica della partecipazione associativa nonostante il ruolo subordinato allo stesso attribuito. 2.6. Nullità per motivazione mancante sulle esigenze cautelari, con impossibilità di integrazione e violazione del divieto di reformatio in peius. 2.7. Violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari e al rispetto del principio del “tempo silente”; violazione del principio di specificità e concretezza delle esigenze cautelari. 2.8. Violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e omessa specifica motivazione sull’inadeguatezza delle misure meno afflittive. Si lamenta la mancata verifica di misure gradate tenuto conto che i fatti contestati risalgono al 2021- 3 2022, che l’indagato non ha commesso ulteriori reati, che il Tribunale riconosce la sua capacità di autocontrollo e che non sussistono elementi di attualità del pericolo di fuga. 3. Con atto del 18 novembre 2025, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione chiedendo che non venga inflitta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa per le ammende. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La rinuncia dell’imputato al ricorso determina, infatti, l'inammissibilità dell’impugnazione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. L’art. 616 cod. proc. pen. non distingue, infatti, tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921). Nel caso in esame non può escludersi del tutto la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria, considerato che la rinunzia è intervenuta a ridosso dell’udienza fissata per la trattazione del ricorso. Ciò non toglie, tuttavia, che per ragioni di equità, la somma dovuta possa determinarsi nella misura contenuta di euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa per le ammende. Così deciso, li 25 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NN OL EA PE
Udita la relazione svolta dal Consigliere NN OL;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. 611, commi 1 e 1- bis cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40075 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 25/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. SE TI, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza del 08/08/2025 del Tribunale di Salerno che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza della 2^ Sezione penale n. 26920/2025) e, in riforma del provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva applicato al ricorrente la misura della custodia in carcere, ha disposto nei suoi confronti quella degli arresti domiciliari in ordine ai reati di cui ai capi 1, 19, 23, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater della rubrica (associazione per delinquere semplice, intestazione fittizia di beni, truffa aggravata e emissione di fatture per operazioni inesistenti). 2. La difesa affida il ricorso ad otto motivi enunciati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per inosservanza del principio di conformità al rinvio in cassazione;
vizio di motivazione per eccesso dei poteri conferiti dal rinvio limitato. 2.2. Vizio di motivazione in ordine all’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza stante l’attribuzione al ricorrente di qualifiche soggettive ontologicamente incompatibili e che si escludono reciprocamente, oscillando tra quella di “procacciatore e referente del prestanome” e quella di “gestore di fatto” per le medesime società, senza fornire alcuna spiegazione logica per tale incompatibile attribuzione. 2.3. Mancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza per i capi 24, 25-bis, 25-ter e 25-quater; violazione dell’obbligo di motivazione sui presupposti cautelari. 2.4. Mancanza di motivazione sui presupposti della partecipazione all’associazione per delinquere, con compromissione dell’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza e della valutazione delle esigenze cautelari. 2.5. Vizio di motivazione nell’attribuzione al ricorrente della qualificazione giuridica della partecipazione associativa nonostante il ruolo subordinato allo stesso attribuito. 2.6. Nullità per motivazione mancante sulle esigenze cautelari, con impossibilità di integrazione e violazione del divieto di reformatio in peius. 2.7. Violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari e al rispetto del principio del “tempo silente”; violazione del principio di specificità e concretezza delle esigenze cautelari. 2.8. Violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e omessa specifica motivazione sull’inadeguatezza delle misure meno afflittive. Si lamenta la mancata verifica di misure gradate tenuto conto che i fatti contestati risalgono al 2021- 3 2022, che l’indagato non ha commesso ulteriori reati, che il Tribunale riconosce la sua capacità di autocontrollo e che non sussistono elementi di attualità del pericolo di fuga. 3. Con atto del 18 novembre 2025, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione chiedendo che non venga inflitta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa per le ammende. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La rinuncia dell’imputato al ricorso determina, infatti, l'inammissibilità dell’impugnazione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. L’art. 616 cod. proc. pen. non distingue, infatti, tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921). Nel caso in esame non può escludersi del tutto la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria, considerato che la rinunzia è intervenuta a ridosso dell’udienza fissata per la trattazione del ricorso. Ciò non toglie, tuttavia, che per ragioni di equità, la somma dovuta possa determinarsi nella misura contenuta di euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa per le ammende. Così deciso, li 25 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NN OL EA PE