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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 29/10/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1515/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.10.2025 da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parte_1 C.F._1 delle Medaglie d'Oro n. 50, presso e nello studio dell'Avv. Pier Luigi Guaragna, che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
E da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Atina Controparte_1 C.F._2
(FR), Via dei Volsci n. 177 presso lo studio legale dell'Avv. Maurizio Morelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
“ - dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato il 24.05.2008 tra i signori
e e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Colle Parte_1 Controparte_1 di Tora (RI) con atto Anno 2008 Parte I Serie ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizione;
- assegnare definitivamente la casa coniugale, sita in Colle di Tora (RI), via Parodi n. 6, di proprietà del sig. a questo. La moglie se ne è già allontanata asportando tutti i propri effetti Controparte_1 personali;
1 - stabilire che ciascun coniuge, essendo entrambi autosufficienti, provveda al proprio mantenimento personale;
- i coniugi si dichiarano soddisfatti delle predette condizioni che accettano integralmente e le sottoscrivono ed espressamente dichiarano che tutte le sopra scritte pattuizioni non sono rinunciabili
e/o derogabili per qualsivoglia motivo e dichiarano altresì di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 02.10.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto a Colle Di Tora (RI) in data
24.05.2008, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 1, parte I, serie, anno
2008), optando per il regime della comunione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale non sono figli;
l'ultima residenza comune dei coniugi è stata quella di Colle di Tora (RI), Via Parodi n. 6, presso la casa di proprietà del sig. il matrimonio non ha avuto effetti felici;
la , stante le insanabili Controparte_1 Parte_1 incomprensioni che erano insorte tra i coniugi, ha già da tempo lasciato la dimora familiare;
i coniugi si sono separati consensualmente, giusto decreto di omologazione del 23/11/2020 del Tribunale di
Rieti; da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 16.10.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del Tribunale di Rieti del
23.11.2020 i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti.
2 In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in Colle di Tora (RI) in data 24.05.2008, trascritto nei registri dello stato civile del
[...] predetto Comune (atto n. 1, parte I, serie, anno 2008);
- prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti riportate in epigrafe;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colle di Tora (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.10.2025 da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parte_1 C.F._1 delle Medaglie d'Oro n. 50, presso e nello studio dell'Avv. Pier Luigi Guaragna, che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
E da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Atina Controparte_1 C.F._2
(FR), Via dei Volsci n. 177 presso lo studio legale dell'Avv. Maurizio Morelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
“ - dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato il 24.05.2008 tra i signori
e e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Colle Parte_1 Controparte_1 di Tora (RI) con atto Anno 2008 Parte I Serie ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizione;
- assegnare definitivamente la casa coniugale, sita in Colle di Tora (RI), via Parodi n. 6, di proprietà del sig. a questo. La moglie se ne è già allontanata asportando tutti i propri effetti Controparte_1 personali;
1 - stabilire che ciascun coniuge, essendo entrambi autosufficienti, provveda al proprio mantenimento personale;
- i coniugi si dichiarano soddisfatti delle predette condizioni che accettano integralmente e le sottoscrivono ed espressamente dichiarano che tutte le sopra scritte pattuizioni non sono rinunciabili
e/o derogabili per qualsivoglia motivo e dichiarano altresì di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 02.10.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto a Colle Di Tora (RI) in data
24.05.2008, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 1, parte I, serie, anno
2008), optando per il regime della comunione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale non sono figli;
l'ultima residenza comune dei coniugi è stata quella di Colle di Tora (RI), Via Parodi n. 6, presso la casa di proprietà del sig. il matrimonio non ha avuto effetti felici;
la , stante le insanabili Controparte_1 Parte_1 incomprensioni che erano insorte tra i coniugi, ha già da tempo lasciato la dimora familiare;
i coniugi si sono separati consensualmente, giusto decreto di omologazione del 23/11/2020 del Tribunale di
Rieti; da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 16.10.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del Tribunale di Rieti del
23.11.2020 i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti.
2 In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in Colle di Tora (RI) in data 24.05.2008, trascritto nei registri dello stato civile del
[...] predetto Comune (atto n. 1, parte I, serie, anno 2008);
- prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti riportate in epigrafe;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colle di Tora (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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