Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/06/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile
Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Caterina Macchi Presidente Dott. Luisa Vasile Giudice rel.est. Dott. Vincenza Agnese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. 508/2025 Pre-Liquidazione Giudiziale promosso su istanza depositata in data 11-4-2025 DA
(c.f. , con sede Parte_1 P.IVA_1
l le ra ott. Pt_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Marcucci, presso il cui studio sito in , viale Pt_2 Pt_1
Nero n. 66, è elettivamente domiciliata NEI CONFRONTI DI
[C.F. Controparte_1
], con sede legale in Milano (Mi) Via Bottoni Piero n. 15, non costituito C.F._1
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso in data 11-4-25 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa , Controparte_1 vantando credito complessivo portato da decreto ingiuntivo per €.8.543,60;
• fissata udienza con decreto dell'11-4-25, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, notifica avvenuta in data 17- 4-25, mediante pec di cancelleria;
• la resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;
osservato che sussiste ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in e non ricorrono elementi per localizzare Pt_1 una eventuale sede diversa.
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art.121 CCII, occorre preliminarmente precisare che
“le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2 co.1 lettera d) e che siano in stato di insolvenza” (art. 121 ccii) ciò comportando che gravi sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta, l'onere di provare il mancato superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 co.1 lett.d) (ossia, è impresa minore l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività
SEZIONE II CIVILE
se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
• Nella specie, tale onere probatorio non è stato assolto da Controparte_1
, che non si è costituito, né è comparso e
[...]
• Il credito della ricorrente non risulta, per quanto sopra, inficiato da alcuna contestazione ed è documentato da decreto ingiuntivo n. 2183/2024 (doc. 7).
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 8.543,60 (cfr. doc. 8) e che risultano dagli atti altri debiti verso terzi (INPS e INAIL) per € 29.193,76 (doc. 9).
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che l'art. 2 co 1 lett.b) CCII definisce stato di insolvenza del debitore quello che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Lo stato di insolvenza è il presupposto ex art.121 CCII per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e ben può desumersi sulla base di parametri quali: perdite di esercizio: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura di liquidazione giudiziale;
pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti da parte istante (cfr. doc. 8);
2) dalla molteplicità delle obbligazioni, di natura previdenziale, che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 28/03/2001).
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. L'individuazione del Curatore, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII.
P.Q.M.
1) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
[C.F. ], con sed
[...] C.F._1
15, quale procedura principale di insolvenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;
2) nomina Giudice Delegato la dott. Luisa Vasile
3) nomina Curatore Dott. Persona_1
4) ordina al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
5) fissa per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 5 novembre 2025 ore 11:30 , innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile, stanza 34 piano II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
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SEZIONE II CIVILE
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
f) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;
g) invita il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
h) ordina ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
i) dispone la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 22/05/2025. Il Giudice Dott. Luisa Vasile
Il Presidente Dott. Caterina Macchi
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