Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2024, n. 23410
CASS
Sentenza 6 marzo 2024

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 23410-24 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, il 6 marzo 2024. L'imputato, un militare in aspettativa per infermità, era stato condannato per violazione di corrispondenza e disobbedienza. Le richieste delle parti includevano, da un lato, il rigetto del ricorso da parte del Pubblico Ministero, e dall'altro, l'accoglimento del ricorso da parte del difensore dell'imputato, il quale sosteneva che il suo assistito non fosse soggetto alla giurisdizione penale militare in quanto non in servizio attivo.

Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso, argomentando che l'imputato, essendo in aspettativa, non rientrava tra i "militari in servizio" ai sensi del codice penale militare. La Corte ha sottolineato che la legge penale militare si applica solo a militari effettivamente in servizio, e che l'aspettativa per infermità escludeva tale condizione. Inoltre, il giudice ha evidenziato che l'interpretazione letterale della norma non consentiva di estendere l'applicazione della legge penale militare a militari in aspettativa, confermando così l'assenza di reati militari nel caso specifico. Pertanto, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, assorbendo i motivi ulteriori.

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Massime1

Il graduato delle Forze armate in posizione di aspettativa per infermità non riveste la qualifica di "militare in servizio alle armi" - a differenza degli ufficiali e dei sottufficiali di carriera, considerati dalla legge in servizio anche in costanza di aspettativa - e, pertanto, non è assoggettabile alla legge penale militare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2024, n. 23410
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23410
    Data del deposito : 6 marzo 2024

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