CASS
Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
Massime • 1
Il graduato delle Forze armate in posizione di aspettativa per infermità non riveste la qualifica di "militare in servizio alle armi" - a differenza degli ufficiali e dei sottufficiali di carriera, considerati dalla legge in servizio anche in costanza di aspettativa - e, pertanto, non è assoggettabile alla legge penale militare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2024, n. 23410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23410 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
23410-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 269-224 ST MO Filippo Casa UP - 06/03/2024 Relatore - R.G.N. 43177/2023 ES Centofanti ST IL EL CI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GI EL, nato a [...] 1'08/06/1981 avverso la sentenza del 04/04/2023 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ES Centofanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare GI IA MI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Riccardo Caramello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello ha confermato la sentenza del Tribunale militare di Verona pronunciata il 12 ottobre 2022, nella parte in cui l'appuntato scelto dei Carabinieri EL GI era stato dichiarato colpevole dei reati di violazione di corrispondenza commessa da militare incaricato del recapito della stessa (art. 129 cod. pen. mil. pace) e di disobbedienza (art. 173 dello stesso codice), entrambi aggravati dall'essere l'imputato militare rivestito di un grado.
2. Secondo quanto giudizialmente ricostruito, GI, già collocato in aspettativa per infermità, aveva ricevuto dal luogotenente IO IN, suo diretto superiore, un plico sigillato, contenente documentazione sanitaria riservata, come tale contrassegnata, da consegnare alla Commissione medico- ospedaliera della Spezia, che avrebbe dovuto rinnovare la visita di idoneità al servizio. Rientrato in sede a Genova dopo la visita, effettuata il 25 febbraio 2021, l'imputato aveva riferito a IN di essere stato giudicato idoneo;
aveva riconsegnato il plico, aperto, accompagnato da una relazione di servizio a propria firma contenente l'elencazione dei documenti ivi contenuti;
aveva dichiarato che la Commissione medica, dopo averli visionati, li aveva ritenuti non rilevanti e glieli aveva restituiti. Era viceversa emerso, dalle dichiarazioni di numerosi testimoni, giudicati perfettamente attendibili, che l'imputato non avesse mai consegnato il plico alla Commissione medica. Né l'imputato aveva mai negato che il plico gli fosse stato consegnato chiuso e che egli lo avesse riconsegnato aperto.
2. GI ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, con il ministero del suo difensore di fiducia, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 3 e 5 cod. pen. mil. pace e vizio della motivazione, sostenendo che, trovandosi egli, all'epoca dei fatti, in aspettativa per infermità, non era certamente un «militare in servizio», ai sensi del citato art.
3. Essendo inoltre un semplice graduato, non poteva neppure definirsi «militare da considerare in servizio», ai sensi del successivo art. 5, perché i militari in aspettativa apparterrebbero a quest'ultima categoria solo se rivestiti del grado di ufficiale o di sottufficiale. Egli non sarebbe stato, pertanto, destinatario dei precetti della legge penale militare.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 192 e 253 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, lamentando il mancato sequestro subn del corpo di reato rappresentato dal plico di corrispondenza. Il sequestro sarebbe stato, invece, atto dovuto e nient'affatto superfluo a fini probatori. Poiché la ricostruzione dei fatti fornita dai testimoni destava serie perplessità, solo la conoscenza delle modalità di apertura della busta avrebbe permesso di fare luce sul reale responsabile di una tale azione.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità dei testimoni, che avrebbe dovuto essere condotta con particolare rigore stante la forte inimicizia che contrapponeva costoro all'imputato.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione, che sarebbe di puro stile, assertiva e priva di efficacia dimostrativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. L'art. 1 cod. pen. mil. pace designa le persone soggette alla legge penale militare, includendovi primariamente i «militari in servizio alle armi» e «quelli considerati tali», e facendo salva l'applicazione della legge stessa rispetto a categorie ulteriori di soggetti (militari in congedo, militari assimilati, iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e altre persone estranee all'istituzione militare) nei limiti sanciti dalle altre norme del medesimo titolo o da disposizioni particolari. Espressione del carattere di personalità della legge penale militare, la disposizione di esordio non svolge una funzione solo definitoria, ma è volta a delimitare la sfera di validità soggettiva della legge stessa, necessariamente più ristretta di quella della legge penale comune e, se del caso, in rapporto di specialità con quest'ultima (Sez. 1, n. 6676 del 08/05/2000, D'Agostino, Rv. 216162-01; Sez. 1, n. 9800 del 30/06/1994, Quartarone, Rv. 199281-01). La disposizione, di diritto penale sostantivo, è inoltre termine di riferimento, che, nella sua prima parte, vale a perimetrare l'ambito della giurisdizione penale militare. È noto che la Costituzione della Repubblica ha inteso restringere entro confini rigorosi l'operatività dei tribunali militari in tempo di pace, limitandola ai soli reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate», nell'accezione ristretta di cittadini organicamente e attualmente inseriti nell'istituzione militare. I «militari in servizio alle armi», e «quelli considerati tali», sono appunto le categorie assoggettabili alla giurisdizione speciale (Corte cost., sentenza n. 429 del 1992, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 263 cod. pen. mil. pace); per gli altri destinatari dei precetti della legge penale wh militare, la cognizione delle relative violazioni spetta alla giurisdizione ordinaria (Sez. 1, n. 7353 del 20/12/2006, dep. 2007, Tartarotti, Rv. 236238-01).
3. I militari «in servizio alle armi» sono individuati dall'art. 3 cod. pen. mil. pace. Vi rientrano gli ufficiali dal momento della notificazione del provvedimento di nomina, fino al giorno della notificazione del provvedimento che li colloca fuori del servizio;
e gli altri militari, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui, inviati in congedo, si presentano all'Autorità competente del comune di residenza da essi prescelto, ovvero, se sottufficiali di carriera, fino al momento della notificazione del provvedimento che li colloca fuori del servizio. Per tutti costoro il rapporto di servizio alle armi non è potenziale, né pregresso, ma effettivo, e riveste carattere di professionalità o di continuità. I militari considerati in servizio alle armi» sono, invece, quelli identificati dall'art. 5 cod. pen. mil. pace: gli ufficiali in servizio permanente, che siano collocati in aspettativa o sospesi dall'impiego; i sottufficiali di carriera in aspettativa;
i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione, mancanza alla chiamata o assenza arbitraria dal servizio;
i militari in congedo che scontano una pena detentiva militare, o in stato di custodia cautelare in carcere militare per reato soggetto alla giurisdizione militare. Tali diverse figure di militari si caratterizzano per l'assenza dal servizio effettivo, e al tempo stesso per la permanenza di un legame organico con la Forze armate, che il legislatore ha inteso legittimamente valorizzare, in modo compatibile con la nozione costituzionale di «appartenenza» all'istituzione delineata dall'art. 103 della Carta, ai fini della soggezione al diritto penale militare, materiale e formale.
4. L'art. 5 cod. pen. mil. pace menziona, quale indice di persistente legame con l'istituzione militare, l'istituto giuridico dell'aspettativa.
4.1. L'aspettativa «è la posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste» dalla legge (art. 884, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare). Essa può conseguire, tra l'altro, ad «infermità temporanee» (art. 884, cit., comma 2, lett. b). L'aspettativa è disposta con provvedimento formale (per gli appuntati dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Comandante generale), come prevede l'art. 913, comma 2, cod. ord. mil., ed è tale da incidere sulla posizione di stato. Durante l'aspettativa, infatti, il militare rimane in servizio permanente, ma è fuori dal servizio effettivo, come si ricava dagli artt. 875 (che distingue le due сы ipotesi), 905, commi 5 e 6 (che regolano il richiamo in servizio effettivo del militare infermo in aspettativa, che torni idoneo al servizio stesso, e specularmente la sua cessazione dal servizio effettivo in caso di persistente inidoneità allo scadere del termine massimo di aspettativa), e 913, comma 5, cod. ord. mil. (che, in combinato disposto con l'art. 883, prevede la speciale fattispecie del rientro in servizio «a disposizione»).
4.2. Il militare in aspettativa, quale che ne sia la causa, non è pertanto in attualità di servizio alle armi. L'art. 5 cod. pen. mil. pace lo equipara al militare in servizio, lo considera tale», ma solo se appartenente al ruolo degli ufficiali o a quello dei sottufficiali di carriera. -Il che significa, di riflesso, che diversamente dagli ufficiali, e dai sottufficiali di carriera, considerati tutti in servizio anche in costanza di aspettativa - i militari cui non sono attribuite tali qualifiche (militari di truppa e graduati), se in aspettativa, non essendo in effettività di servizio durante il relativo periodo, neppure sono parificati ai militari in servizio ai fini della legge penale militare, rimanendo esentati dalla sua applicazione (così come ne sono esentati i sottufficiali sospesi dal servizio, posto che l'art. 5 cod. pen. mil. pace assoggetta alla legge penale militare i militari sospesi solo se essi rivestono il grado di ufficiale: Sez. 1, n. 51398 del 13/09/2016, Marras, Rv. 268840-01).
5. Non vale richiamare, in contrario, la previsione normativa contenuta nel secondo comma dell'art. 3 cod. pen. mil. pace, a mente della quale «(I)'assenza del militare dal servizio alle armi [...] per infermità [...] non esclude l'applicazione della legge penale militare». La previsione si riferisce alle situazioni di malattia che, in quanto di entità e/o durata inferiore ai limiti di legge, legittimano la concessione della corrispondente licenza straordinaria dal servizio, prevista dal codice dell'ordinamento militare e dalle relative norme regolamentari. Il militare in licenza straordinaria per tale causa è sollevato dal servizio durante il periodo della licenza, che tuttavia non modifica la sua posizione di stato, non attenua gli obblighi di servizio (se non nella misura correlata alla momentanea impossibilità di rendere la prestazione lavorativa) e non costituisce mai causa sospensiva della qualità di militare ai fini penali. Diversa è la posizione del militare in aspettativa, quand'anche quest'ultima sia determinata da ragioni di salute. Lo stato giuridico del militare in aspettativa è inevitabilmente condizionato dal suo allontanamento, ancorché temporaneo, dal servizio effettivo e il codice militare ha avvertito la necessità di regolare in modo apposito, nell'art. 5, la relativa situazione. M 6. E' utile, a questo punto, interrogarsi sulla genesi di questa disposizione. Quando l'art. 5 cod. pen. mil. pace fu dettato, esisteva la leva obbligatoria e solo i quadri e i vertici delle Forze armate avevano struttura e organizzazione professionale. L'aspettativa, quale istituto che presuppone l'esistenza del rapporto d'impiego, poteva trovare in quel tempo applicazione rispetto ai soli militari di professione. Solo a questi ultimi aveva senso riferire una previsione diretta ad estendere, e non certo a restringere, la sfera di applicazione della legge penale militare. Che questa fosse l'intenzione del legislatore storico è testimoniato anche dai lavoratori preparatori del codice. Nella Relazione al Re, che accompagna la stesura definitiva, e dà conto delle modificazioni apportate al progetto preliminare, si specifica, a proposito dell'art. 5, che «(f)ra i vari casi, nei quali, mancando l'attualità del servizio alle armi, la legge considera come esistente tale condizione ai fini dell'applicazione della legge penale militare si è aggiunto quelle concernente i sottufficiali di carriera in aspettativa», giacché «(a)nche per questa categoria di militari [...] le norme che ne regolano lo stato prevedono la posizione dell'aspettativa, conseguente al conferimento di un impiego, analoga a quella preveduta per gli ufficiali in servizio permanente effettivo. Non sarebbe stata, pertanto, né logica né opportuna una diversità di trattamento, non essendo sostanzialmente dissimili i rapporti che si determinano fra i militari predetti e l'Amministrazione, così nei riflessi disciplinari, come in quelli del servizio».
7. L'organizzazione delle Forze armate si è nel frattempo profondamente evoluta, in particolare a decorrere dalla XIII legislatura repubblicana. In attuazione della delega prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, è stato infatti approvato il d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale. Il disegno è stato poi sviluppato attraverso ulteriori interventi normativi, che hanno realizzato la graduale sostituzione del servizio obbligatorio di leva con quello volontario, composto da personale, in ferma prefissata o a tempo indeterminato, che instaura con l'Amministrazione militare un ordinario rapporto d'impiego ed è soggetto alle comuni norme concernenti lo stato giuridico dei dipendenti militari dello Stato. L'art. 5 cod. pen. mil. pace non è stato mai adeguato al nuovo assetto. Esso continua a prevedere, rispetto ai militari per cui manchi l'effettività del servizio in quanto collocati in aspettativa, l'applicazione estensiva della legge penale militare solo a partire dal grado di sottufficiale. La lettera della disposizione è univoca. Né è possibile far riferimento, in via correttiva, alla "volontà del legislatore", come risultante dall'origine storica e dai lavori preparatori. Nella giurisprudenza penale di legittimità si è reiteratamente sottolineato (da ultimo, Sez. U, n. 19357 del 29/02/2024, Mazzarella, § 4.1. del Considerato in diritto) come «"l'intenzione del legislatore" - che, ai sensi dell'art. 12 preleggi, rappresenta uno dei molteplici criteri per l'interpretazione di una norma di legge costituisca un canone sussidiario e recessivo rispetto al criterio della interpretazione letterale»; pur intesa la formula in senso oggettivo, dunque espressivo del significato immanente della disposizione legislativa, il principale criterio interpretativo della legge resta quello letterale, che costituisce il limite alla operatività di ogni altro criterio utilizzabile nell'ermeneutica di un testo normativo. -«E' certamente corretto»> così Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, non massimata sul punto - «l'assunto per il quale, in base all'art. 12 disp. prel. [cod. civ.], nell'applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e della intenzione del legislatore;
tuttavia, non può certo negarsi che proprio l'intenzione del legislatore deve essere "estratta" dall'involucro verbale ("le parole"), attraverso il quale è resa nota ai destinatari e all'interprete [in quanto è fuor di dubbio] che detta intenzione non si identifichi con quella dell'organo o dell'ufficio che ha predisposto il testo, ma vada ricercata nella volontà statuale, finalisticamente intesa». Neppure dunque l'interpretazione dell'art. 5 cod. pen. mil. pace si sottrae al primato del criterio letterale, che, per il suo carattere di oggettività e per il suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e palese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge e concorre alla definizione del suo significato in termini di certezza, determinatezza e tassatività della fattispecie.
8. Tale ragionamento è valido, a maggior ragione, in ambito penale, ove i citati attributi della legge rispondono anche al principio di stretta legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., e al divieto di applicazione analogica in malam partem delle disposizioni di settore (1 cod. pen., art. 14 disp. prel. cod. civ.), che riguarda sia le disposizioni incriminatrici e le previsioni sanzionatorie (esemplificativamente, v. Sez. 6, n. 38127 del 24/05/2023, Bastardi, Rv. 285274-01; Sez. 4, n. 25767 del 18/06/2021, Farah, Rv. 281495-01; Sez. 5, n. 10438 del 07/02/2019, Figlioli, Rv. 276503-01), sia le disposizioni definitorie che fondano le ragioni della punibilità e ne determinano i presupposti (Sez. 5, n. 42309 del 02/05/2016, Clemente, Rv. 268460-01). 541 7 Con la professionalizzazione delle Forze armate si è certamente determinata una parziale lacuna legislativa in tema di soggezione alla legge penale militare dei dipendenti dell'istituzione, che risultino privi dell'attualità del servizio perché in posizione di aspettativa. Tale lacuna è frutto dell'anacronismo dell'art. 5 cod. pen. mil. pace, cui il solo interprete non è tuttavia in grado di rimediare con gli strumenti ermeneutici a sua disposizione.
9. Tale conclusione si impone anche alla luce del diritto sovranazionale. Basti ricordare che la sufficiente determinatezza delle fattispecie penali incriminatrici, e di quelle che ne definiscono la portata, nonché la prevedibilità delle conseguenze applicative, sono valori specificamente tutelati dall'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (tra le molte, Corte EDU, GC, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia;
31 dicembre 2019, MA e BA c. Turchia;
17 ottobre 2017, VA c. Russia). L'integrazione, in via interpretativa, delle norme delimitative della sfera di applicazione della legge penale militare, a fronte di un dato testuale che espressamente enuclea le categorie in tale sfera ricomprese, lascerebbe la legge stessa esposta a un deficit di chiarezza, precisione e predicibilità degli esiti, che si tradurrebbe in un vizio di qualità avente sicuro rilievo convenzionale. 10. GI, al tempo delle condotte di cui in imputazione, non era dunque semplicemente «assente per infermità». Egli era stato collocato in «aspettativa per infermità»>, non era in attualità di servizio (ne costituisce plastica conferma la circostanza che egli avesse riconsegnato la tessera identificativa e l'arma d'ordi- nanza, come risulta dalla sentenza impugnata) e · ferma la qualità di militare e - fermi gli obblighi disciplinari e di dipendenza gerarchica - il suo assoggettamento alla legge penale militare deve essere escluso, nei termini sopra illustrati, alla stregua del vigente art. 5 cod. pen. mil. pace. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, in accoglimento del primo motivo, non essendo configurabili, sotto il profilo obiettivo, i reati militari all'imputato ascritti. I motivi ulteriori restano assorbiti. Annulla senza rinvio la sentenza Così deciso il 06/03/2024 Il Consigliere estensore ES Centofanti
P.Q.M.
impugnata perché il fatto non sussiste. Il Presidente ST MO Aloping CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi 11 GIU. 2024... Roma, li IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Mar 0
udita la relazione svolta dal consigliere ES Centofanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare GI IA MI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Riccardo Caramello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello ha confermato la sentenza del Tribunale militare di Verona pronunciata il 12 ottobre 2022, nella parte in cui l'appuntato scelto dei Carabinieri EL GI era stato dichiarato colpevole dei reati di violazione di corrispondenza commessa da militare incaricato del recapito della stessa (art. 129 cod. pen. mil. pace) e di disobbedienza (art. 173 dello stesso codice), entrambi aggravati dall'essere l'imputato militare rivestito di un grado.
2. Secondo quanto giudizialmente ricostruito, GI, già collocato in aspettativa per infermità, aveva ricevuto dal luogotenente IO IN, suo diretto superiore, un plico sigillato, contenente documentazione sanitaria riservata, come tale contrassegnata, da consegnare alla Commissione medico- ospedaliera della Spezia, che avrebbe dovuto rinnovare la visita di idoneità al servizio. Rientrato in sede a Genova dopo la visita, effettuata il 25 febbraio 2021, l'imputato aveva riferito a IN di essere stato giudicato idoneo;
aveva riconsegnato il plico, aperto, accompagnato da una relazione di servizio a propria firma contenente l'elencazione dei documenti ivi contenuti;
aveva dichiarato che la Commissione medica, dopo averli visionati, li aveva ritenuti non rilevanti e glieli aveva restituiti. Era viceversa emerso, dalle dichiarazioni di numerosi testimoni, giudicati perfettamente attendibili, che l'imputato non avesse mai consegnato il plico alla Commissione medica. Né l'imputato aveva mai negato che il plico gli fosse stato consegnato chiuso e che egli lo avesse riconsegnato aperto.
2. GI ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, con il ministero del suo difensore di fiducia, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 3 e 5 cod. pen. mil. pace e vizio della motivazione, sostenendo che, trovandosi egli, all'epoca dei fatti, in aspettativa per infermità, non era certamente un «militare in servizio», ai sensi del citato art.
3. Essendo inoltre un semplice graduato, non poteva neppure definirsi «militare da considerare in servizio», ai sensi del successivo art. 5, perché i militari in aspettativa apparterrebbero a quest'ultima categoria solo se rivestiti del grado di ufficiale o di sottufficiale. Egli non sarebbe stato, pertanto, destinatario dei precetti della legge penale militare.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 192 e 253 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, lamentando il mancato sequestro subn del corpo di reato rappresentato dal plico di corrispondenza. Il sequestro sarebbe stato, invece, atto dovuto e nient'affatto superfluo a fini probatori. Poiché la ricostruzione dei fatti fornita dai testimoni destava serie perplessità, solo la conoscenza delle modalità di apertura della busta avrebbe permesso di fare luce sul reale responsabile di una tale azione.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità dei testimoni, che avrebbe dovuto essere condotta con particolare rigore stante la forte inimicizia che contrapponeva costoro all'imputato.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione, che sarebbe di puro stile, assertiva e priva di efficacia dimostrativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. L'art. 1 cod. pen. mil. pace designa le persone soggette alla legge penale militare, includendovi primariamente i «militari in servizio alle armi» e «quelli considerati tali», e facendo salva l'applicazione della legge stessa rispetto a categorie ulteriori di soggetti (militari in congedo, militari assimilati, iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e altre persone estranee all'istituzione militare) nei limiti sanciti dalle altre norme del medesimo titolo o da disposizioni particolari. Espressione del carattere di personalità della legge penale militare, la disposizione di esordio non svolge una funzione solo definitoria, ma è volta a delimitare la sfera di validità soggettiva della legge stessa, necessariamente più ristretta di quella della legge penale comune e, se del caso, in rapporto di specialità con quest'ultima (Sez. 1, n. 6676 del 08/05/2000, D'Agostino, Rv. 216162-01; Sez. 1, n. 9800 del 30/06/1994, Quartarone, Rv. 199281-01). La disposizione, di diritto penale sostantivo, è inoltre termine di riferimento, che, nella sua prima parte, vale a perimetrare l'ambito della giurisdizione penale militare. È noto che la Costituzione della Repubblica ha inteso restringere entro confini rigorosi l'operatività dei tribunali militari in tempo di pace, limitandola ai soli reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate», nell'accezione ristretta di cittadini organicamente e attualmente inseriti nell'istituzione militare. I «militari in servizio alle armi», e «quelli considerati tali», sono appunto le categorie assoggettabili alla giurisdizione speciale (Corte cost., sentenza n. 429 del 1992, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 263 cod. pen. mil. pace); per gli altri destinatari dei precetti della legge penale wh militare, la cognizione delle relative violazioni spetta alla giurisdizione ordinaria (Sez. 1, n. 7353 del 20/12/2006, dep. 2007, Tartarotti, Rv. 236238-01).
3. I militari «in servizio alle armi» sono individuati dall'art. 3 cod. pen. mil. pace. Vi rientrano gli ufficiali dal momento della notificazione del provvedimento di nomina, fino al giorno della notificazione del provvedimento che li colloca fuori del servizio;
e gli altri militari, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui, inviati in congedo, si presentano all'Autorità competente del comune di residenza da essi prescelto, ovvero, se sottufficiali di carriera, fino al momento della notificazione del provvedimento che li colloca fuori del servizio. Per tutti costoro il rapporto di servizio alle armi non è potenziale, né pregresso, ma effettivo, e riveste carattere di professionalità o di continuità. I militari considerati in servizio alle armi» sono, invece, quelli identificati dall'art. 5 cod. pen. mil. pace: gli ufficiali in servizio permanente, che siano collocati in aspettativa o sospesi dall'impiego; i sottufficiali di carriera in aspettativa;
i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione, mancanza alla chiamata o assenza arbitraria dal servizio;
i militari in congedo che scontano una pena detentiva militare, o in stato di custodia cautelare in carcere militare per reato soggetto alla giurisdizione militare. Tali diverse figure di militari si caratterizzano per l'assenza dal servizio effettivo, e al tempo stesso per la permanenza di un legame organico con la Forze armate, che il legislatore ha inteso legittimamente valorizzare, in modo compatibile con la nozione costituzionale di «appartenenza» all'istituzione delineata dall'art. 103 della Carta, ai fini della soggezione al diritto penale militare, materiale e formale.
4. L'art. 5 cod. pen. mil. pace menziona, quale indice di persistente legame con l'istituzione militare, l'istituto giuridico dell'aspettativa.
4.1. L'aspettativa «è la posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste» dalla legge (art. 884, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare). Essa può conseguire, tra l'altro, ad «infermità temporanee» (art. 884, cit., comma 2, lett. b). L'aspettativa è disposta con provvedimento formale (per gli appuntati dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Comandante generale), come prevede l'art. 913, comma 2, cod. ord. mil., ed è tale da incidere sulla posizione di stato. Durante l'aspettativa, infatti, il militare rimane in servizio permanente, ma è fuori dal servizio effettivo, come si ricava dagli artt. 875 (che distingue le due сы ipotesi), 905, commi 5 e 6 (che regolano il richiamo in servizio effettivo del militare infermo in aspettativa, che torni idoneo al servizio stesso, e specularmente la sua cessazione dal servizio effettivo in caso di persistente inidoneità allo scadere del termine massimo di aspettativa), e 913, comma 5, cod. ord. mil. (che, in combinato disposto con l'art. 883, prevede la speciale fattispecie del rientro in servizio «a disposizione»).
4.2. Il militare in aspettativa, quale che ne sia la causa, non è pertanto in attualità di servizio alle armi. L'art. 5 cod. pen. mil. pace lo equipara al militare in servizio, lo considera tale», ma solo se appartenente al ruolo degli ufficiali o a quello dei sottufficiali di carriera. -Il che significa, di riflesso, che diversamente dagli ufficiali, e dai sottufficiali di carriera, considerati tutti in servizio anche in costanza di aspettativa - i militari cui non sono attribuite tali qualifiche (militari di truppa e graduati), se in aspettativa, non essendo in effettività di servizio durante il relativo periodo, neppure sono parificati ai militari in servizio ai fini della legge penale militare, rimanendo esentati dalla sua applicazione (così come ne sono esentati i sottufficiali sospesi dal servizio, posto che l'art. 5 cod. pen. mil. pace assoggetta alla legge penale militare i militari sospesi solo se essi rivestono il grado di ufficiale: Sez. 1, n. 51398 del 13/09/2016, Marras, Rv. 268840-01).
5. Non vale richiamare, in contrario, la previsione normativa contenuta nel secondo comma dell'art. 3 cod. pen. mil. pace, a mente della quale «(I)'assenza del militare dal servizio alle armi [...] per infermità [...] non esclude l'applicazione della legge penale militare». La previsione si riferisce alle situazioni di malattia che, in quanto di entità e/o durata inferiore ai limiti di legge, legittimano la concessione della corrispondente licenza straordinaria dal servizio, prevista dal codice dell'ordinamento militare e dalle relative norme regolamentari. Il militare in licenza straordinaria per tale causa è sollevato dal servizio durante il periodo della licenza, che tuttavia non modifica la sua posizione di stato, non attenua gli obblighi di servizio (se non nella misura correlata alla momentanea impossibilità di rendere la prestazione lavorativa) e non costituisce mai causa sospensiva della qualità di militare ai fini penali. Diversa è la posizione del militare in aspettativa, quand'anche quest'ultima sia determinata da ragioni di salute. Lo stato giuridico del militare in aspettativa è inevitabilmente condizionato dal suo allontanamento, ancorché temporaneo, dal servizio effettivo e il codice militare ha avvertito la necessità di regolare in modo apposito, nell'art. 5, la relativa situazione. M 6. E' utile, a questo punto, interrogarsi sulla genesi di questa disposizione. Quando l'art. 5 cod. pen. mil. pace fu dettato, esisteva la leva obbligatoria e solo i quadri e i vertici delle Forze armate avevano struttura e organizzazione professionale. L'aspettativa, quale istituto che presuppone l'esistenza del rapporto d'impiego, poteva trovare in quel tempo applicazione rispetto ai soli militari di professione. Solo a questi ultimi aveva senso riferire una previsione diretta ad estendere, e non certo a restringere, la sfera di applicazione della legge penale militare. Che questa fosse l'intenzione del legislatore storico è testimoniato anche dai lavoratori preparatori del codice. Nella Relazione al Re, che accompagna la stesura definitiva, e dà conto delle modificazioni apportate al progetto preliminare, si specifica, a proposito dell'art. 5, che «(f)ra i vari casi, nei quali, mancando l'attualità del servizio alle armi, la legge considera come esistente tale condizione ai fini dell'applicazione della legge penale militare si è aggiunto quelle concernente i sottufficiali di carriera in aspettativa», giacché «(a)nche per questa categoria di militari [...] le norme che ne regolano lo stato prevedono la posizione dell'aspettativa, conseguente al conferimento di un impiego, analoga a quella preveduta per gli ufficiali in servizio permanente effettivo. Non sarebbe stata, pertanto, né logica né opportuna una diversità di trattamento, non essendo sostanzialmente dissimili i rapporti che si determinano fra i militari predetti e l'Amministrazione, così nei riflessi disciplinari, come in quelli del servizio».
7. L'organizzazione delle Forze armate si è nel frattempo profondamente evoluta, in particolare a decorrere dalla XIII legislatura repubblicana. In attuazione della delega prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, è stato infatti approvato il d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale. Il disegno è stato poi sviluppato attraverso ulteriori interventi normativi, che hanno realizzato la graduale sostituzione del servizio obbligatorio di leva con quello volontario, composto da personale, in ferma prefissata o a tempo indeterminato, che instaura con l'Amministrazione militare un ordinario rapporto d'impiego ed è soggetto alle comuni norme concernenti lo stato giuridico dei dipendenti militari dello Stato. L'art. 5 cod. pen. mil. pace non è stato mai adeguato al nuovo assetto. Esso continua a prevedere, rispetto ai militari per cui manchi l'effettività del servizio in quanto collocati in aspettativa, l'applicazione estensiva della legge penale militare solo a partire dal grado di sottufficiale. La lettera della disposizione è univoca. Né è possibile far riferimento, in via correttiva, alla "volontà del legislatore", come risultante dall'origine storica e dai lavori preparatori. Nella giurisprudenza penale di legittimità si è reiteratamente sottolineato (da ultimo, Sez. U, n. 19357 del 29/02/2024, Mazzarella, § 4.1. del Considerato in diritto) come «"l'intenzione del legislatore" - che, ai sensi dell'art. 12 preleggi, rappresenta uno dei molteplici criteri per l'interpretazione di una norma di legge costituisca un canone sussidiario e recessivo rispetto al criterio della interpretazione letterale»; pur intesa la formula in senso oggettivo, dunque espressivo del significato immanente della disposizione legislativa, il principale criterio interpretativo della legge resta quello letterale, che costituisce il limite alla operatività di ogni altro criterio utilizzabile nell'ermeneutica di un testo normativo. -«E' certamente corretto»> così Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, non massimata sul punto - «l'assunto per il quale, in base all'art. 12 disp. prel. [cod. civ.], nell'applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e della intenzione del legislatore;
tuttavia, non può certo negarsi che proprio l'intenzione del legislatore deve essere "estratta" dall'involucro verbale ("le parole"), attraverso il quale è resa nota ai destinatari e all'interprete [in quanto è fuor di dubbio] che detta intenzione non si identifichi con quella dell'organo o dell'ufficio che ha predisposto il testo, ma vada ricercata nella volontà statuale, finalisticamente intesa». Neppure dunque l'interpretazione dell'art. 5 cod. pen. mil. pace si sottrae al primato del criterio letterale, che, per il suo carattere di oggettività e per il suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e palese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge e concorre alla definizione del suo significato in termini di certezza, determinatezza e tassatività della fattispecie.
8. Tale ragionamento è valido, a maggior ragione, in ambito penale, ove i citati attributi della legge rispondono anche al principio di stretta legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., e al divieto di applicazione analogica in malam partem delle disposizioni di settore (1 cod. pen., art. 14 disp. prel. cod. civ.), che riguarda sia le disposizioni incriminatrici e le previsioni sanzionatorie (esemplificativamente, v. Sez. 6, n. 38127 del 24/05/2023, Bastardi, Rv. 285274-01; Sez. 4, n. 25767 del 18/06/2021, Farah, Rv. 281495-01; Sez. 5, n. 10438 del 07/02/2019, Figlioli, Rv. 276503-01), sia le disposizioni definitorie che fondano le ragioni della punibilità e ne determinano i presupposti (Sez. 5, n. 42309 del 02/05/2016, Clemente, Rv. 268460-01). 541 7 Con la professionalizzazione delle Forze armate si è certamente determinata una parziale lacuna legislativa in tema di soggezione alla legge penale militare dei dipendenti dell'istituzione, che risultino privi dell'attualità del servizio perché in posizione di aspettativa. Tale lacuna è frutto dell'anacronismo dell'art. 5 cod. pen. mil. pace, cui il solo interprete non è tuttavia in grado di rimediare con gli strumenti ermeneutici a sua disposizione.
9. Tale conclusione si impone anche alla luce del diritto sovranazionale. Basti ricordare che la sufficiente determinatezza delle fattispecie penali incriminatrici, e di quelle che ne definiscono la portata, nonché la prevedibilità delle conseguenze applicative, sono valori specificamente tutelati dall'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (tra le molte, Corte EDU, GC, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia;
31 dicembre 2019, MA e BA c. Turchia;
17 ottobre 2017, VA c. Russia). L'integrazione, in via interpretativa, delle norme delimitative della sfera di applicazione della legge penale militare, a fronte di un dato testuale che espressamente enuclea le categorie in tale sfera ricomprese, lascerebbe la legge stessa esposta a un deficit di chiarezza, precisione e predicibilità degli esiti, che si tradurrebbe in un vizio di qualità avente sicuro rilievo convenzionale. 10. GI, al tempo delle condotte di cui in imputazione, non era dunque semplicemente «assente per infermità». Egli era stato collocato in «aspettativa per infermità»>, non era in attualità di servizio (ne costituisce plastica conferma la circostanza che egli avesse riconsegnato la tessera identificativa e l'arma d'ordi- nanza, come risulta dalla sentenza impugnata) e · ferma la qualità di militare e - fermi gli obblighi disciplinari e di dipendenza gerarchica - il suo assoggettamento alla legge penale militare deve essere escluso, nei termini sopra illustrati, alla stregua del vigente art. 5 cod. pen. mil. pace. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, in accoglimento del primo motivo, non essendo configurabili, sotto il profilo obiettivo, i reati militari all'imputato ascritti. I motivi ulteriori restano assorbiti. Annulla senza rinvio la sentenza Così deciso il 06/03/2024 Il Consigliere estensore ES Centofanti
P.Q.M.
impugnata perché il fatto non sussiste. Il Presidente ST MO Aloping CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi 11 GIU. 2024... Roma, li IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Mar 0