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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/12/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1. dott. Biagio Politano Presidente
2. dott. Pietro Scuteri Consigliere est.
3. dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1832/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'08 ottobre 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 32, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Marisa Angotti che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall' Avv. Sergio Campise ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in , Via Alessandro Turco 71; CP_1
APPELLATA
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “…piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- Nel merito: in riforma della sentenza n. 662/2021, emessa dal Tribunale di Catanzaro, nella persona della Dr.ssa Cataudo, in data 16.12.2020, depositata in cancelleria in data 26.04.2021, non notificata, resa nella causa iscritta al n. 3913/2008 R.G.A.C, accogliere la domanda risarcitoria svolta dal sig. in quanto fondata in fatto e diritto per tutti i motivi di cui Parte_1 in narrativa e dichiarare la responsabilità civile degli operatori sanitari dell'Asp di Catanzaro, Divisione di Ortopedia del P.O. di Soveria Mannelli, a causa dell'errata condotta tenuta dai medesimi in data 12.05.2000; per l'effetto, condannare l' Controparte_2
, (P.Iva e c.f. ) in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al
[...] P.IVA_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore, nella misura di danno biologico pari al 7% di I.P oltre ai giorni di ITT E DI ITP da calcolare sulla scorta delle cartelle cliniche e dei documenti medici prodotti in atti, oltre ogni altro danno, e/o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo. …”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc. ma Corte adìta, contrariis reiectis, così provvedere: In Via sempre preliminare Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso spiegato, per palese violazione dell'art. 342 c.p.c., per tutti i motivi dedotti in premessa, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di lite;
Nel merito Sull'an debeatur In via principale, confermare la Sentenza n. 622/2021 emessa dal Tribunale di Catanzaro, e per l'effetto, accertare e dichiarare che la domanda spiegata dall'attore appellante è infondata in fatto ed in diritto sia sull'an che sul quantum debeatur;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale dello spiegato gravame, accogliere tutte le eccezioni, richieste istruttorie e conclusioni per come rassegnate nel giudizio di primo grado da intendersi tutte qui riportate e trascritte;
Sul quantum debeatur
- Rigettare e respingere la richiesta di controparte relativamente a tutti i presunti danni richiesti perché infondata, eccessiva e non suffragata da prova alcuna;
In via istruttoria Ci si oppone fermamente alla richiesta di produzione di nuova documentazione nonché alla ammissione di tutte le richieste istruttorie avanzate da parte appellante in quanto inammissibili nel presente grado di giudizio
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'ASP di Parte_1
Catanzaro, al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a causa del comportamento negligente ed imperito dei sanitari del reparto di ortopedia dell'ospedale di Soveria Mannelli, in occasione dell'intervento di
“osteotomia valgizzante tibia destra e legamentoplastica del crociato anteriore” a cui l'attore si
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è sottoposto in data 12.05.2000 e all'esito del quale ha riportato limitazioni alla funzionalità della gamba destra.
Instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'
[...]
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendone l'integrale Controparte_1 rigetto.
Istruita la causa documentalmente e mediante l'espletamento di una CTU, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con la sentenza n. 622/2021, pubblicata il 26/04/2021, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda sul presupposto che l'attore non avesse allegato, né provato, che i danni da lui lamentati fossero diretta conseguenza della condotta attiva o omissiva dei medici e/o della struttura sanitaria. Il Giudice di prime cure ha poi compensato integralmente le spese di lite e ha posto a carico dell'attore le spese di CTU.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 19/11/2021, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza in parola per i motivi che si esamineranno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/01/2023, si è costituita in giudizio l'ASP di Catanzaro, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto.
Accolta la richiesta di rinnovazione della CTU, la Corte, a seguito del deposito della relazione peritale in data 29/11/2023, ha più volte rinviato per la precisazione delle conclusioni, da ultimo all'udienza dell'8 ottobre 2025.
In tale data, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ridotti di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Appellato e appellante hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
§ 3. Le questioni preliminari
3.1 Preliminarmente va rigettata, poiché infondata, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata.
Invero, nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/20171. L'atto di appello, infatti, risulta
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motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: gli appellanti hanno specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
§ 4. Le valutazioni della Corte
4.1 Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'attore non avesse provato la sussistenza del nesso causale tra l'asseritamente inadeguato trattamento diagnostico ricevuto presso l' Controparte_3 nel maggio 2000 – sia nella fase dell'intervento chirurgico che in quella post-operatoria
[...]
– e i danni lamentati.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure, nel formulare il proprio giudizio, da un lato, non ha applicato il principio del “più probabile che non” ai fini della ricostruzione dell'efficienza eziologica della condotta della convenuta, chiedendo, invece, un insolito grado di certezza nella causazione dell'evento; dall'altro, ha omesso di valutare ogni risultanza documentale e ha, al contrario, aderito integralmente alla più volte contestata CTU, individuando delle ipotetiche concause o cause alternative al conclamato stato di salute ed al peggioramento del dopo Pt_1
l'intervento.
Invero, nel caso di specie, il ha prodotto idonea documentazione attestante lo stato di salute Pt_1 pregresso all'operazione e diagnosticato dagli stessi medici, l'intervento effettuato e la fase post- operatoria, nonché una consulenza a firma del Dott. , secondo cui la lesione lamentata Per_1 sarebbe stata riconducibile all'operato del Dott. . Per_2
Da tali elementi emergerebbe, dunque, come l'intervento e l'opera dei medici non solo non abbia apportato alcun miglioramento al paziente ma abbia causato, per via di un errore, un aggravamento delle sue condizioni di salute. A fronte di ciò, era onere di parte convenuta dimostrare che l'inadempimento del medico non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, nonostante il comportamento biasimevole tenuto dal consulente tecnico durante tutta la durata dell'incarico, non ha dichiarato la nullità della CTU né ne ha disposto la rinnovazione, ma, al contrario, ha integralmente aderito alle sue conclusioni.
particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (conf. Cass. civ., 23 marzo 2018, n. 7332).
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Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha omesso ogni motivazione sul rigetto della richiesta di rimessione in termini per l'acquisizione di documentazione – cartelle cliniche – indispensabile per la decisione.
4.2 Ragioni di ordine logico giuridico impongono l'esame congiunto dei motivi di appello.
Preliminarmente, si ritiene priva di fondamento la censura relativa all'omessa motivazione circa il rigetto della richiesta di rimessione in termini per il deposito di ulteriore documentazione, effettuata dall'attore con memoria del 24.04.2014.
Nella specie, l'implicita decisione di rigetto operata dal Tribunale non può che essere confermata anche in tale sede, stante, da un lato, la mancata dimostrazione da parte dell'attore – odierno appellante – di essere incorso nella decadenza prevista per causa a lui non imputabile, considerato che, non costituendo le cartelle cliniche (datate 13.07.2000 e 06.10.01) documentazione sopravvenuta, ben avrebbe potuto depositarle tempestivamente, dall'altro, che tale documentazione non è in ogni caso indispensabile ai fini della decisione.
Ciò posto, risultano altresì infondate le censure prospettate con i primi due motivi di appello, con i quali, in estrema sintesi, l'appellante lamenta un'errata applicazione dei principi in punto di riparto dell'onere probatorio e un'ingiustificata adesione alla CTU, nonostante gli elementi probatori dallo stesso forniti.
Ebbene, come correttamente sostenuto dal Tribunale, l'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma lo stesso rimane, in ogni caso, tenuto a dimostrare la sussistenza del credito, il danno subito ed il nesso causale tra l'inadempimento e il danno. Al riguardo, difatti, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che “In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra
l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili.” (ex multiis Cass. Civ.
Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024).
In applicazione dei suddetti principi, nel caso che qui ci occupa il avrebbe, dunque, dovuto Pt_1 fornire la prova che i danni dallo stesso lamentati fossero stati una diretta conseguenza della cattiva esecuzione da parte dei medici dell' dell'intervento Controparte_3 chirurgico subito. Tale prova, tuttavia, non può dirsi raggiunta, ritenendo qui condivisibile quanto già sostenuto dal Giudice di prime cure, corroborato ancor di più dalla seconda consulenza espletata.
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Al riguardo, difatti, appare dirimente per la risoluzione del caso di specie la consulenza tecnica espletata in rinnovazione nel presente grado di giudizio, la quale ha ribadito la totale assenza di responsabilità del personale sanitario per i danni qui lamentati.
Non è superfluo rammentare come la consulenza tecnica d'ufficio costituisca un importante ausilio per il giudicante attesa l'innegabilità delle conoscenze specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità.
La consulenza tecnica può presentare, infatti, carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al perito non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova. Secondo la Suprema Corte: “La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti
(consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche”. (Cass.
Civ. ord. 3717/2019).
La giurisprudenza non esclude, dunque, che la CTU possa assumere la funzione di fonte oggettiva di prova, quando comporti la rilevazione e la descrizione di fatti, non percepibili per la loro intrinseca natura, se non con le conoscenze o gli strumenti tecnici di cui il Giudice non dispone.
Nel caso che qui ci occupa, dunque, non vi è ragione per cui discostarsi dall'elaborato peritale, il quale non solo può ritenersi affidabile in quanto preciso, ben argomentato ed esaustivo su ogni quesito, ma rappresenta, altresì, una conferma di quanto già sostenuto nella consulenza espletata in primo grado.
In particolare, il Consulente, alla domanda su quali conseguenze negative fossero derivate dall'operato dei sanitari, è stato chiaro nello specificare che “…la comparsa di un tessuto sclero ialino nel contesto di un nervo periferico sensitivo è una evenienza PREVEDIBILE E NON
PREVENIBILE, non è possibile eseguire una incisione chirurgica della cute e del sottocute senza recidere i nervi sensitivi che sono nel contesto del primo e secondo strato”, giungendo, infine, all'esplicita conclusione che “…Non si riscontra nell'operato del medico operatore violazione dei doveri di diligenza, prudenza e perizia.
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Non vi è stato errore nella diagnosi, le cure sono state tempestive, gli interventi chirurgici sono stati effettuati correttamente secondo i protocolli dell'epoca, gli interventi chirurgici effettuati nei tempi previsti non hanno avuto complicazioni.”.
Di conseguenza, appare evidente come, alla luce delle due consulenze redatte, gli elementi di natura strettamente documentale forniti dall'appellante non possano ritenersi idonei a confutare quanto emerso dalle perizie e a dimostrare né l'errore del medico, né tantomeno la sussistenza di un nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta tenuta dal personale sanitario in fase operatoria e/o post-operatoria.
Pertanto, l'appello si dichiara infondato e come tale dev'essere rigettato.
§ 5. Le spese processuali
5.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra €5.200,01 e €26.000,00 e alla tariffa media prevista dal D.M. n.
147 del 13 agosto 2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 per tutte le fasi della controversia.
5.2 Le spese di CTU vanno poste a carico di parte soccombente.
5.3 Sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla , nei confronti di Parte_1 [...]
, con atto di citazione notificato in data 19/11/2021, avverso Controparte_1 la sentenza n. 622/2021 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 26/04/2021 e non notificata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 5.809,00,00 oltre rimborso forfetario nella
[...] misura del 15%, CPA e IVA, come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di parte soccombente le spese di CTU;
4) Dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Pietro Scuteri dott. Biagio Politano
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Cass. Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1. dott. Biagio Politano Presidente
2. dott. Pietro Scuteri Consigliere est.
3. dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1832/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'08 ottobre 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 32, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Marisa Angotti che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall' Avv. Sergio Campise ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in , Via Alessandro Turco 71; CP_1
APPELLATA
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “…piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- Nel merito: in riforma della sentenza n. 662/2021, emessa dal Tribunale di Catanzaro, nella persona della Dr.ssa Cataudo, in data 16.12.2020, depositata in cancelleria in data 26.04.2021, non notificata, resa nella causa iscritta al n. 3913/2008 R.G.A.C, accogliere la domanda risarcitoria svolta dal sig. in quanto fondata in fatto e diritto per tutti i motivi di cui Parte_1 in narrativa e dichiarare la responsabilità civile degli operatori sanitari dell'Asp di Catanzaro, Divisione di Ortopedia del P.O. di Soveria Mannelli, a causa dell'errata condotta tenuta dai medesimi in data 12.05.2000; per l'effetto, condannare l' Controparte_2
, (P.Iva e c.f. ) in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al
[...] P.IVA_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore, nella misura di danno biologico pari al 7% di I.P oltre ai giorni di ITT E DI ITP da calcolare sulla scorta delle cartelle cliniche e dei documenti medici prodotti in atti, oltre ogni altro danno, e/o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo. …”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc. ma Corte adìta, contrariis reiectis, così provvedere: In Via sempre preliminare Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso spiegato, per palese violazione dell'art. 342 c.p.c., per tutti i motivi dedotti in premessa, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di lite;
Nel merito Sull'an debeatur In via principale, confermare la Sentenza n. 622/2021 emessa dal Tribunale di Catanzaro, e per l'effetto, accertare e dichiarare che la domanda spiegata dall'attore appellante è infondata in fatto ed in diritto sia sull'an che sul quantum debeatur;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale dello spiegato gravame, accogliere tutte le eccezioni, richieste istruttorie e conclusioni per come rassegnate nel giudizio di primo grado da intendersi tutte qui riportate e trascritte;
Sul quantum debeatur
- Rigettare e respingere la richiesta di controparte relativamente a tutti i presunti danni richiesti perché infondata, eccessiva e non suffragata da prova alcuna;
In via istruttoria Ci si oppone fermamente alla richiesta di produzione di nuova documentazione nonché alla ammissione di tutte le richieste istruttorie avanzate da parte appellante in quanto inammissibili nel presente grado di giudizio
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'ASP di Parte_1
Catanzaro, al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a causa del comportamento negligente ed imperito dei sanitari del reparto di ortopedia dell'ospedale di Soveria Mannelli, in occasione dell'intervento di
“osteotomia valgizzante tibia destra e legamentoplastica del crociato anteriore” a cui l'attore si
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è sottoposto in data 12.05.2000 e all'esito del quale ha riportato limitazioni alla funzionalità della gamba destra.
Instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'
[...]
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendone l'integrale Controparte_1 rigetto.
Istruita la causa documentalmente e mediante l'espletamento di una CTU, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con la sentenza n. 622/2021, pubblicata il 26/04/2021, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda sul presupposto che l'attore non avesse allegato, né provato, che i danni da lui lamentati fossero diretta conseguenza della condotta attiva o omissiva dei medici e/o della struttura sanitaria. Il Giudice di prime cure ha poi compensato integralmente le spese di lite e ha posto a carico dell'attore le spese di CTU.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 19/11/2021, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza in parola per i motivi che si esamineranno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/01/2023, si è costituita in giudizio l'ASP di Catanzaro, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto.
Accolta la richiesta di rinnovazione della CTU, la Corte, a seguito del deposito della relazione peritale in data 29/11/2023, ha più volte rinviato per la precisazione delle conclusioni, da ultimo all'udienza dell'8 ottobre 2025.
In tale data, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ridotti di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Appellato e appellante hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
§ 3. Le questioni preliminari
3.1 Preliminarmente va rigettata, poiché infondata, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata.
Invero, nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/20171. L'atto di appello, infatti, risulta
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: gli appellanti hanno specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
§ 4. Le valutazioni della Corte
4.1 Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'attore non avesse provato la sussistenza del nesso causale tra l'asseritamente inadeguato trattamento diagnostico ricevuto presso l' Controparte_3 nel maggio 2000 – sia nella fase dell'intervento chirurgico che in quella post-operatoria
[...]
– e i danni lamentati.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure, nel formulare il proprio giudizio, da un lato, non ha applicato il principio del “più probabile che non” ai fini della ricostruzione dell'efficienza eziologica della condotta della convenuta, chiedendo, invece, un insolito grado di certezza nella causazione dell'evento; dall'altro, ha omesso di valutare ogni risultanza documentale e ha, al contrario, aderito integralmente alla più volte contestata CTU, individuando delle ipotetiche concause o cause alternative al conclamato stato di salute ed al peggioramento del dopo Pt_1
l'intervento.
Invero, nel caso di specie, il ha prodotto idonea documentazione attestante lo stato di salute Pt_1 pregresso all'operazione e diagnosticato dagli stessi medici, l'intervento effettuato e la fase post- operatoria, nonché una consulenza a firma del Dott. , secondo cui la lesione lamentata Per_1 sarebbe stata riconducibile all'operato del Dott. . Per_2
Da tali elementi emergerebbe, dunque, come l'intervento e l'opera dei medici non solo non abbia apportato alcun miglioramento al paziente ma abbia causato, per via di un errore, un aggravamento delle sue condizioni di salute. A fronte di ciò, era onere di parte convenuta dimostrare che l'inadempimento del medico non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, nonostante il comportamento biasimevole tenuto dal consulente tecnico durante tutta la durata dell'incarico, non ha dichiarato la nullità della CTU né ne ha disposto la rinnovazione, ma, al contrario, ha integralmente aderito alle sue conclusioni.
particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (conf. Cass. civ., 23 marzo 2018, n. 7332).
4 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha omesso ogni motivazione sul rigetto della richiesta di rimessione in termini per l'acquisizione di documentazione – cartelle cliniche – indispensabile per la decisione.
4.2 Ragioni di ordine logico giuridico impongono l'esame congiunto dei motivi di appello.
Preliminarmente, si ritiene priva di fondamento la censura relativa all'omessa motivazione circa il rigetto della richiesta di rimessione in termini per il deposito di ulteriore documentazione, effettuata dall'attore con memoria del 24.04.2014.
Nella specie, l'implicita decisione di rigetto operata dal Tribunale non può che essere confermata anche in tale sede, stante, da un lato, la mancata dimostrazione da parte dell'attore – odierno appellante – di essere incorso nella decadenza prevista per causa a lui non imputabile, considerato che, non costituendo le cartelle cliniche (datate 13.07.2000 e 06.10.01) documentazione sopravvenuta, ben avrebbe potuto depositarle tempestivamente, dall'altro, che tale documentazione non è in ogni caso indispensabile ai fini della decisione.
Ciò posto, risultano altresì infondate le censure prospettate con i primi due motivi di appello, con i quali, in estrema sintesi, l'appellante lamenta un'errata applicazione dei principi in punto di riparto dell'onere probatorio e un'ingiustificata adesione alla CTU, nonostante gli elementi probatori dallo stesso forniti.
Ebbene, come correttamente sostenuto dal Tribunale, l'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma lo stesso rimane, in ogni caso, tenuto a dimostrare la sussistenza del credito, il danno subito ed il nesso causale tra l'inadempimento e il danno. Al riguardo, difatti, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che “In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra
l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili.” (ex multiis Cass. Civ.
Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024).
In applicazione dei suddetti principi, nel caso che qui ci occupa il avrebbe, dunque, dovuto Pt_1 fornire la prova che i danni dallo stesso lamentati fossero stati una diretta conseguenza della cattiva esecuzione da parte dei medici dell' dell'intervento Controparte_3 chirurgico subito. Tale prova, tuttavia, non può dirsi raggiunta, ritenendo qui condivisibile quanto già sostenuto dal Giudice di prime cure, corroborato ancor di più dalla seconda consulenza espletata.
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Al riguardo, difatti, appare dirimente per la risoluzione del caso di specie la consulenza tecnica espletata in rinnovazione nel presente grado di giudizio, la quale ha ribadito la totale assenza di responsabilità del personale sanitario per i danni qui lamentati.
Non è superfluo rammentare come la consulenza tecnica d'ufficio costituisca un importante ausilio per il giudicante attesa l'innegabilità delle conoscenze specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità.
La consulenza tecnica può presentare, infatti, carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al perito non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova. Secondo la Suprema Corte: “La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti
(consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche”. (Cass.
Civ. ord. 3717/2019).
La giurisprudenza non esclude, dunque, che la CTU possa assumere la funzione di fonte oggettiva di prova, quando comporti la rilevazione e la descrizione di fatti, non percepibili per la loro intrinseca natura, se non con le conoscenze o gli strumenti tecnici di cui il Giudice non dispone.
Nel caso che qui ci occupa, dunque, non vi è ragione per cui discostarsi dall'elaborato peritale, il quale non solo può ritenersi affidabile in quanto preciso, ben argomentato ed esaustivo su ogni quesito, ma rappresenta, altresì, una conferma di quanto già sostenuto nella consulenza espletata in primo grado.
In particolare, il Consulente, alla domanda su quali conseguenze negative fossero derivate dall'operato dei sanitari, è stato chiaro nello specificare che “…la comparsa di un tessuto sclero ialino nel contesto di un nervo periferico sensitivo è una evenienza PREVEDIBILE E NON
PREVENIBILE, non è possibile eseguire una incisione chirurgica della cute e del sottocute senza recidere i nervi sensitivi che sono nel contesto del primo e secondo strato”, giungendo, infine, all'esplicita conclusione che “…Non si riscontra nell'operato del medico operatore violazione dei doveri di diligenza, prudenza e perizia.
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Non vi è stato errore nella diagnosi, le cure sono state tempestive, gli interventi chirurgici sono stati effettuati correttamente secondo i protocolli dell'epoca, gli interventi chirurgici effettuati nei tempi previsti non hanno avuto complicazioni.”.
Di conseguenza, appare evidente come, alla luce delle due consulenze redatte, gli elementi di natura strettamente documentale forniti dall'appellante non possano ritenersi idonei a confutare quanto emerso dalle perizie e a dimostrare né l'errore del medico, né tantomeno la sussistenza di un nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta tenuta dal personale sanitario in fase operatoria e/o post-operatoria.
Pertanto, l'appello si dichiara infondato e come tale dev'essere rigettato.
§ 5. Le spese processuali
5.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra €5.200,01 e €26.000,00 e alla tariffa media prevista dal D.M. n.
147 del 13 agosto 2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 per tutte le fasi della controversia.
5.2 Le spese di CTU vanno poste a carico di parte soccombente.
5.3 Sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla , nei confronti di Parte_1 [...]
, con atto di citazione notificato in data 19/11/2021, avverso Controparte_1 la sentenza n. 622/2021 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 26/04/2021 e non notificata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 5.809,00,00 oltre rimborso forfetario nella
[...] misura del 15%, CPA e IVA, come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di parte soccombente le spese di CTU;
4) Dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Pietro Scuteri dott. Biagio Politano
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Cass. Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di