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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 448/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
SA VA CR, TO
RICCOBENE GIUSEPPE VA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1267/2022 depositato il 28/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N. 59 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1580 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 1580 del 14/02/2022 per omesso denuncia e contestuale irrogazione delle sanzioni, emesso dal Comune di Canicattì ritenendolo comunicato irritualmente per il tramite di posta privata in data 12/04/2022, con cui veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 1.308,86 di cui € 772,00 a titolo di imposta, quale credito vantato dall'Ente Impositore – Comune di Canicattì – per presunto Tributo TARI risalente all'anno 2016.
Deduceva la illegittimità della cartella di pagamento impugnata affidandosi a diversi motivi come indicati nel ricorso introduttivo.
Si è costituito il Comune di Canicattì sostenendo la legittimità dell'atto impugnato e quindi chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di notifica dell'atto impugnato, è privo di fondamento giuridico.
La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e (salvi i casi di notifica diretta) anche soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio
(valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015, n. 19704).
Con il secondo e terzo motivo si opponeva il difetto di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato.
Il motivo è infondato.
Sul punto gli artt. 11 D. Lgs. 507/93 e 1 co. 692 L. 147/2013, i Comuni sono legittimati a designare un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, quali il potere di sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività, e la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
Nel caso di specie, l'atto impugnato è stato sottoscritto dalla Dott.ssa Nominativo_1, funzionario responsabile del tributo in questione, a seguito di nomina avvenuta tramite la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 12.10.2022, che qui viene prodotta da parte resistente.
Se ne deduce che l'avviso di accertamento è stato sottoscritto da un soggetto legittimato all'esercizio di tale potere.
Parimenti infondato anche il quarto motivo con il quale lamenta il difetto di motivazione.
In linea con l' articolo 7 dello Statuto del contribuente le informazioni che un avviso di accertamento deve tassativamente indicare sono le seguenti: l' ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all' atto notificato;
l' organo competente al riesame dell' atto in sede di autotutela e il giudice cui è possibile ricorrere in caso di impugnazione, con i relativi termini e le modalità per la costituzione in giudizio,
l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
Con il sesto motivo, infine, il ricorrente opponeva l'intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa impositiva.
L'attività impositiva dell'ente non è soggetta a termine di prescrizione, bensì di decadenza, come previsto dall'art. 1 comma 161, della legge 296/2006.
Il termine di decadenza per l'emissione degli avvisi di accertamento è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento o la dichiarazione dove vano essere effettuati.
Ora, rispetto alla TARI 2016, il rispetto del termine di decadenza (fissato al 31 dicembre 2021) è palese:
l'avviso di accertamento è stato spedito il 21.2.2022 ed è stato recapitato al ricorrente il 16.4.202, venendo incontro, la normativa emergenziale, adottata in occasione dell'emergenza sanitaria da COVID 19, ha introdotto una proroga di 85 giorni ai termini di decadenza per l'emissione e la notifica degli avvisi di accertamento.
In ossequio al principio di scissione degli effetti della notificazione, al fine di individuare il dies ad quem per il calcolo dei termini di decadenza occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di consegna.
Come detto, il Comune di Canicattì ha spedito l'atto impugnato il 21.2.2022, e quindi nei termini.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
250,00 oltre spese generali in favore del Comune di Canicattì.
Cosi deciso in Agrigento il 21 Gennaio 2026
Il GIUDICE ESTENSORE Il PRESIDENTE
SA IS AN RE CH
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
SA VA CR, TO
RICCOBENE GIUSEPPE VA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1267/2022 depositato il 28/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N. 59 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1580 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 1580 del 14/02/2022 per omesso denuncia e contestuale irrogazione delle sanzioni, emesso dal Comune di Canicattì ritenendolo comunicato irritualmente per il tramite di posta privata in data 12/04/2022, con cui veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 1.308,86 di cui € 772,00 a titolo di imposta, quale credito vantato dall'Ente Impositore – Comune di Canicattì – per presunto Tributo TARI risalente all'anno 2016.
Deduceva la illegittimità della cartella di pagamento impugnata affidandosi a diversi motivi come indicati nel ricorso introduttivo.
Si è costituito il Comune di Canicattì sostenendo la legittimità dell'atto impugnato e quindi chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di notifica dell'atto impugnato, è privo di fondamento giuridico.
La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e (salvi i casi di notifica diretta) anche soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio
(valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015, n. 19704).
Con il secondo e terzo motivo si opponeva il difetto di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato.
Il motivo è infondato.
Sul punto gli artt. 11 D. Lgs. 507/93 e 1 co. 692 L. 147/2013, i Comuni sono legittimati a designare un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, quali il potere di sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività, e la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
Nel caso di specie, l'atto impugnato è stato sottoscritto dalla Dott.ssa Nominativo_1, funzionario responsabile del tributo in questione, a seguito di nomina avvenuta tramite la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 12.10.2022, che qui viene prodotta da parte resistente.
Se ne deduce che l'avviso di accertamento è stato sottoscritto da un soggetto legittimato all'esercizio di tale potere.
Parimenti infondato anche il quarto motivo con il quale lamenta il difetto di motivazione.
In linea con l' articolo 7 dello Statuto del contribuente le informazioni che un avviso di accertamento deve tassativamente indicare sono le seguenti: l' ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all' atto notificato;
l' organo competente al riesame dell' atto in sede di autotutela e il giudice cui è possibile ricorrere in caso di impugnazione, con i relativi termini e le modalità per la costituzione in giudizio,
l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
Con il sesto motivo, infine, il ricorrente opponeva l'intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa impositiva.
L'attività impositiva dell'ente non è soggetta a termine di prescrizione, bensì di decadenza, come previsto dall'art. 1 comma 161, della legge 296/2006.
Il termine di decadenza per l'emissione degli avvisi di accertamento è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento o la dichiarazione dove vano essere effettuati.
Ora, rispetto alla TARI 2016, il rispetto del termine di decadenza (fissato al 31 dicembre 2021) è palese:
l'avviso di accertamento è stato spedito il 21.2.2022 ed è stato recapitato al ricorrente il 16.4.202, venendo incontro, la normativa emergenziale, adottata in occasione dell'emergenza sanitaria da COVID 19, ha introdotto una proroga di 85 giorni ai termini di decadenza per l'emissione e la notifica degli avvisi di accertamento.
In ossequio al principio di scissione degli effetti della notificazione, al fine di individuare il dies ad quem per il calcolo dei termini di decadenza occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di consegna.
Come detto, il Comune di Canicattì ha spedito l'atto impugnato il 21.2.2022, e quindi nei termini.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
250,00 oltre spese generali in favore del Comune di Canicattì.
Cosi deciso in Agrigento il 21 Gennaio 2026
Il GIUDICE ESTENSORE Il PRESIDENTE
SA IS AN RE CH
Firmato digitalmente Firmato digitalmente