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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti) nella causa iscritta al n. 7501 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto: Vendita di cose mobili vertente
TRA
(C.F. , società di Parte_1 P.IVA_1
diritto austriaco, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. MARCOCCIO GAETANO, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato in Casagiove
(CE) alla via Arcivescovo Pontillo n. 75 presso il difensore avv.
MARCOCCIO GAETANO,
PARTE OPPONENTE
e
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. FALCIONE
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Salita
Arenella n. 25 giusta procura in calce alla comparsa di risposta,
Proc. n. 7501 /2020 R.G – Sentenza Pagina 1 di 12 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 24/04/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo europeo n.
[...]
1293/2020 (R.G. n°3188/2020) emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 17.03.2020 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 13.107,84, oltre interessi e spese.
L'opponente ha dunque eccepito l'inesistenza del credito portato ad ingiunzione, di cui non è stata fornita la prova scritta;
ha inoltre contestato di aver mai intrattenuto con l'opposta alcun rapporto contrattuale, per avere, in realtà, intessuto rapporti commerciali esclusivamente con la società GUGLIELMO G. S.L. con sede in
Barcellona; ha precisato di aver commissionato alla GUGLIELMO G.
S.L. la fornitura di capi di abbigliamento ed accessori per cerimonia, tra cui quelli relativi all'ordine del 30.05.2017, oggetto delle presunte fatture emesse dalla società opposta, ed ancora che “la merce ordinata veniva spedita presso la sede della società opponente e all'atto della consegna la GUGLIELMO G. S.L. procedeva all'emissione delle relative fatture commerciali”; ha infine eccepito di aver debitamente saldato tutte le fatture commerciali emesse dalla GUGLIELMO G. S.L., detratti gli importi non dovuti in virtù delle note di credito emesse per la
Proc. n. 7501 /2020 R.G – Sentenza Pagina 2 di 12 restituzione della merce risultata difettata e non conforme all'ordine; ha concluso, quindi, per la revoca del provvedimento monitorio emesso, con il favore delle spese di lite e condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
Si è regolarmente costituita in giudizio Controparte_1
contrastando l'avversa domanda ed insistendo per la conferma del provvedimento monitorio. Più nello specifico, l'opposta ha rappresentato: - di essere una società di produzione e confezionamento di abiti, prodotti e accessori per l'abbigliamento; - di aver concluso, nel mese di marzo 2018, un accordo con la Controparte_2
specializzata nella distribuzione e vendita di abiti da cerimonia nel
[...]
mondo, per la produzione di capi di alta sartoria relativi alla collezione
Primavera – Estate 2018; - che la alla luce Controparte_2
delle proprie difficoltà economiche, proponeva alla opposta di suddividersi il fatturato;
- che, in particolare, la Controparte_2
avrebbe contatto i suoi clienti finali, tra cui anche la odierna opponente
Società , affinchè, alla ricezione della Parte_1
merce, quest'ultimi pagassero con rimessa diretta alla , Controparte_1
il tutto fino ad un importo totale di Euro 11.340,00, iva esclusa, quale valore della produzione;
- che tale soluzione era accettata dall'opposta;
- che, tuttavia, emesse le fatt.re nr. 103 del 13 marzo 2018 (per l'importo di Euro 1.512,00), 104 del 13 marzo 2018 (per l'importo di Euro
1.788,00) e 190 data 12 aprile 2018 (per l'importo di Euro 8.040,00) non riceveva alcun pagamento.
L'opponente ha quindi eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di forma e per tardività ed ha concluso come di seguito esposto:
Proc. n. 7501 /2020 R.G – Sentenza Pagina 3 di 12 “Voglia l'on. Giudice adito contrariis reiectis:
1. in via preliminare
l'acquisizione del fascicolo monitorio;
2. ancora in via preliminare concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
1293/2020 (R.G. n°3188/2020);
3. sempre in via preliminare dichiarare inammissibile l'odierna opposizione per i motivi sopra menzionati: inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato. Procedura errata;
inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato.
Notifica oltre i termini di legge;
inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato. Mancata attestazione di conformità;
4. nel merito rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il predetto decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari al suddetto procuratore che si dichiara antistatario”.
La controversia, attesa la sua pacifica natura documentale, veniva immediatamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 22/01/2024 e, tuttavia, rimessa sul ruolo, avendo il precedente giudicante sollevato la questione del difetto di giurisdizione del giudice italiano adito in favore di quello austriaco, con particolare riferimento al luogo di consegna della merce.
Onde, subentrato lo scrivente nella gestione del ruolo, lette le deduzioni delle parti sulla questione officiosamente sollevata, veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 24/04/2025, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Proc. n. 7501 /2020 R.G – Sentenza Pagina 4 di 12 ***
In via preliminare, si osserva come la questione dell'inammissibilità dell'opposizione per intempestività risulti superata in forza del decreto del precedente giudicante reso l'11.01.2021.
Ad ogni modo, è noto che, ai sensi dell'art. 16, nn. 1 e 2 del Regolamento
(CE) n. 1896/2006 che disciplina l'IPE, è previsto che “il termine per l'invio dell'opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto”.
Il computo del termine avviene secondo quanto previsto dal
Regolamento CE 1182/1971. recante le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini e, pertanto, il termine di 30 giorni inizia a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l'ingiunzione è stata notificata sicchè non si calcola la data di effettuazione della notifica e comprende i sabati, le domeniche e i giorni festivi (art. 3 reg. citato) e se la scadenza del termine cade in un giorno festivo, di sabato o domenica, il termine scade allo scadere dell'ultima ora del giorno lavorativo seguente.
In merito ai giorni festivi (art. 2 c. 1 Reg. 1182/1971) rilevano solo i giorni festivi previsti come tali nello Stato membro dell'organo giurisdizionale che ha emesso l'ingiunzione di pagamento europea.
Nella fattispecie l'opposizione risulta proposta con atto di citazione notificato il 08/08/2020 mentre il provvedimento monitorio è stato notificato, per stessa ammissione dell'opposta, in data 12.07.2020 ed è pertanto tempestiva.
Rispetto alle altre questioni sollevate dalle parti, assume carattere
Proc. n. 7501 /2020 R.G – Sentenza Pagina 5 di 12 assorbente la questione del difetto di giurisdizione del giudice italiano adito.
Ed invero, a prescindere quindi di alcun rilievo delle parti, occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 6 Regolamento 1896/2006, la giurisdizione viene determinata seguendo le disposizioni contenute nel
Regolamento 44/2001 (cd. Bruxelles I), ora sostituito dal Regolamento
(UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 (cd. Bruxelles I bis) concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Ora, secondo il citato regolamento per principio di carattere generale “le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro” (art. 4) e “possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo”
(art. 5). A norma dell'art. 63 del citato Regolamento Bruxelles I-bis “Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova: la sua sede statutaria;
b) la sua amministrazione centrale;
oppure c) il suo centro
d'attività principale”.
Per quanto maggiormente interessa nel caso in esame, “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa
Proc. n. 7501 /2020 R.G – Sentenza Pagina 6 di 12 convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, — nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)”.
Indi per cui, il foro generale è dunque costituito dal domicilio del convenuto al quale si affiancano i fori speciali in materia contrattuale.
Uno di questi è quello del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, criterio che risponde ad un obiettivo di prossimità ed è fondato sull'esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne (Corte Giust., 3 maggio 2007, causa C-
386/05; Cass. civ., Sez. U., n. 26147/2017).
In particolare, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è considerato: “nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto” (art. 7 lett. b prima parte del Reg.
Bruxelles I bis), sempre che tale criterio sia sufficientemente individuabile e salvo che la controversia riguardi un contratto con un consumatore, la competenza giurisdizionale spetta allo Stato membro in cui egli è domiciliato (in forza degli artt. 17 e ss. del citato
Regolamento).
Premesso che “obbligazione dedotta in giudizio” si intende non quella fatta valere dall'attore, ma sempre e solo l'obbligazione caratterizzante
Proc. n. 7501 /2020 R.G – Sentenza Pagina 7 di 12 il contratto e, perciò, nei contratti di compravendita di beni, quella della consegna del bene, il fattore di localizzazione è, quindi, il luogo in cui i beni sono stati consegnati o avrebbero dovuto esserlo secondo il contratto.
Sul punto è stato precisato che “per luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio”, e segnatamente “per luogo in cui
i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”, luogo avanti alla cui autorità giudiziaria la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta, deve intendersi il luogo dove va eseguita la prestazione che, in base a criteri economici, può ritenersi principale, tale insomma da caratterizzare l'intero rapporto, con la precisazione che il foro così individuato opera qualunque sia l'oggetto della domanda, ivi compreso, dunque, il caso in cui si faccia giudizialmente valere l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria di pagamento del prezzo;
che per luogo di consegna deve intendersi quello in cui questa è stata effettuata, con effetto liberatorio per il venditore, oppure, ove la consegna non sia ancora avvenuta, il luogo pattiziamente stabilito dalle parti;
che, in mancanza di previsione contrattuale, luogo di consegna è il luogo di recapito finale della merce, quello cioè in cui i beni compravenduti entrano nella disponibilità materiale, e non solo giuridica dell'acquirente
(Cass. civ., Sez. U., 27/11/2015, n. 24244; si veda anche Cass., Sez. Un.,
n. 6598 del 2009; Cass., Sez. Un., n. 1134 del 2014).
In definitiva, quindi, ai fini applicativi del criterio di competenza giurisdizionale in esame, qualora il contratto abbia ad oggetto merci da
Proc. n. 7501 /2020 R.G – Sentenza Pagina 8 di 12 trasportare, il “luogo di consegna” va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e come luogo di consegna principale va riconosciuto quello ove è convenuta l'esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici - ossia il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell'acquirente -, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati (principio costantemente affermato a partire da Cass. civ., Sez. U., 05/10/2009, n. 21191 e seguito successivamente da: Cass., SS.UU. n. 1134 del 2014; n. 24279 del 2014;
n. 3558 del 2017; n. 2840/2019; n. 29179/2020).
Il “luogo di consegna della merce” deve essere individuato, in definitiva, in base a criteri economici ed in relazione al recapito finale della merce, che ne segna l'acquisizione della disponibilità materiale, e non soltanto giuridica, da parte dell'acquirente (cfr. da ultimo, in massima e in motivazione Cass. civ., Sez. U., 10/02/2017, n. 3558; v. anche Corte di giustizia UE 25 febbraio 2010 n. 381 e 9 giugno 2011).
Per cui, in difetto di una pattuizione idonea all'univoca individuazione del luogo di consegna, opera il criterio attributivo della giurisdizione di cui all'art. 7, punto 1, lett. b), del Reg. UE n. 1215/2012 in capo al giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, conformemente alla previsione del foro generale del convenuto individuata nell'art. 4 dello stesso Regolamento UE (Cass. civ., Sez. U.,
28/06/2022, n. 20633).
Proc. n. 7501 /2020 R.G – Sentenza Pagina 9 di 12 Tirando le fila del discorso, a partire dalla pronuncia Sez. Un. del 5 ottobre 2009 n. 21191, la giurisprudenza, mediante l'enunciazione di un principio cui si intende prestare adesione, ha affermato che, in tema di vendita internazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci da trasportare, il “luogo di consegna” va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e come
“luogo di consegna principale” va riconosciuto quello ove è convenuta l'esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici, ossia il luogo di recapito finale della merce ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell'acquirente. Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati (Cass., Sez. Un., n. 17566 del 2019).
Alla luce dei principi che precedono, si osserva che, nel caso di specie, il credito oggetto della domanda monitoria è il pagamento del prezzo di vendita di beni mobili consegnati in Austria. Tale circostanza trova riscontro nei documenti di spedizione allegati in atti, dai quali può agevolmente inferirsi che la merce risulta consegnata a
[...]
Ne consegue che ai sensi dell'art. 7 punto 1 lett. a) e b) del CP_3
citato Regolamento, la cognizione del giudizio sulla domanda appartiene al giudice austriaco, né, per altro verso, a diverso esito può giungersi in applicazione del criterio di collegamento del domicilio della parte convenuta, intendendosi per tale il debitore opponente, che conduce ancora una volta al difetto di giurisdizione in favore del giudice
Proc. n. 7501 /2020 R.G – Sentenza Pagina 10 di 12 austriaco, avendo l'opponente , società Parte_1
di diritto austriaco, sede in RANDEGG (AT) alla Via RENDEGG n.34.
Va, pertanto, dichiarato ex art. 6 del Regolamento (CE) N. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda avanzata dalla parte attrice e va affermata la giurisdizione del giudice austriaco.
Non è necessario disporre la revoca dell'IPE poiché la presente opposizione ha già, come diretta conseguenza, il venir meno dell'ingiunzione nei confronti della parte opponente, con la previsione del proseguimento del giudizio sulla domanda proposta ex art. 17 del
Regolamento n. 1896/2006.
***
Le spese seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisoria
(con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata) secondo lo scaglione sino ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Parte_1
contro così
[...] Controparte_1
provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano per appartenere la cognizione della causa al giudice austriaco;
2) condanna al pagamento delle Controparte_1
Proc. n. 7501 /2020 R.G – Sentenza Pagina 11 di 12 spese di lite che qui si liquidano in euro 145,50 per esborsi ed euro
2.547,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa il 11/07/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
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