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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 3482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3482 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3677 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Via Duca D'Aosta 8, Firenze, presso lo C.F._2
studio dell'avv. BARDELLI PAOLA dai quali sono rappresentati e difesi;
ATTORI
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Via CP_1 C.F._3 della Cernaia 20, Firenze, presso lo studio dell'avv. CRIFÓ SABRINA dalla quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTA
avente per OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso “affinché l'ecc.mo Tribunale di Firenze Voglia rigettare le eccezioni preliminari avversarie ed accertare e dichiarare l'avveramento della condizione di cui al testamento del 27.6.2018, pubblicato a cura del Notaio di Persona_1
Firenze in data 20.4.2021, disponendo il prosieguo della causa di merito. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Parte convenuta ha concluso “in via preliminare per l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei Sigg.ri e nel presente Parte_1 Parte_2 procedimento e in ogni caso per il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori, TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
concludendo altresì anche in via istruttoria per ammissione di tutte le prove richieste e non ammesse, in ogni caso con vittoria di spese e competenze.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 26.03.2024, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio al fine di far accertare e
[...] CP_1 dichiarare l'annullamento e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dei testamenti olografi datati
15.09.2018 e 18.05.2019, entrambi riconducibili alla sig.ra e, Persona_2 conseguentemente, accertare la loro qualità di eredi in forza del testamento olografo redatto il 27.6.2018 dalla de cuius.
In particolare, hanno esposto che , attraverso artifizi e raggiri, CP_1 avrebbe captato la volontà della , inducendola a redigere i testamenti del 15.09.2018 e Per_2
del 18.05.2019, sfruttando le condizioni di salute fragili nonché lo stato di grave decadimento cognitivo in cui la de cuius si trovava.
Secondo gli attori, già dal 2018, in seguito alla morte del marito, le condizioni di salute e le capacità cognitive della , ormai novantaseienne, sarebbero peggiorate Per_2 rapidamente, portandola ad un aggravamento del quadro clinico caratterizzato da vuoti di memoria a breve termine ed episodi e momenti di disorientamento spazio-temporale.
La convenuta avrebbe, pertanto, sfruttato questa situazione di fragilità della de cuius per ridurne la capacità di autodeterminarsi liberamente e consapevolmente, tramite un progressivo isolamento della stessa ed un condizionamento psicologico continuo.
In altre parole, gli atteggiamenti della convenuta sarebbero stati il frutto di un'attività fraudolenta scientemente posta in essere da quest'ultima per assicurarsi il lascito ereditario ed indurre la sig.ra a redigere i testamenti de quibus. Per_2
In conclusione, parte attrice, ha chiesto l'annullamento e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dei testamenti redatti dalla de cuius in data 15.09.2018 e 18.05.2019 in favore della convenuta
– con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione dei beni ereditari trattenuti indebitamente ed al pagamento di un importo a titolo di somme e di crediti caduti in successioni e nel frattempo riscossi, nonché dei frutti e/o dei proventi percepiti o percipiendi
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
con riguardo ai beni caduti in successione – e, per l'effetto, l'accertamento della qualità di eredi di n forza del testamento del 27.06.2018. Parte_1 Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.05.2024, si è costituita in giudizio contestando integralmente tutto quanto dedotto ed eccepito da CP_1
parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, la convenuta, oltre ad eccepire in via preliminare il difetto di legittimazione attiva degli attori, ha contestato la ricostruzione dei fatti esposta da parte attrice ed ha argomentato in ordine alla validità dei testamenti de quibus, sostenendo che non solo non ci sarebbe alcuna certificazione coeva alla redazione testamentaria che dimostri una patologia a carico della de cuius determinante una incapacità di intendere e di volere della stessa, ma che non sarebbe stata provata neanche l'attività captatoria posta in essere da ai danni della . CP_1 Per_2
Pertanto, parte convenuta, stante l'assenza di certificazione in atti che attesti l'incapacità di intendere e volere della de cuius nonché la mancanza di una prova degli artifizi e raggiri volti a manipolare psicologicamente la volontà di quest'ultima, ha concluso per il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori.
La causa è stata istruita mediante espletamento della prova per testi, effettuata all'udienza del 28.01.2025 con l'escussione dei sigg. , , Testimone_1 Testimone_2
e . Testimone_3 Tes_4 Tes_5 Parte_3
Dopo aver rinviato il procedimento, fissando udienza di discussione orale e concedendo un termine per il deposito di note conclusive, il Giudice, al termine dell'udienza del 14.10.2025, ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Preliminarmente, occorre affrontare l'eccezione del difetto di legittimazione attiva di sollevata da . Parte_1 Parte_2 CP_1
Secondo parte convenuta, gli attori non sarebbero legittimati a rivendicare in giudizio la massa ereditaria della sig.ra poiché, oltre a non essere stati istituiti eredi con Per_2
l'ultimo testamento redatto dalla de cuius in ordine di tempo, non risulterebbe provato
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
l'avveramento della condizione contenuta nel testamento redatto in loro favore, né avrebbero effettuato alcuna accettazione dell'eredità.
Orbene, tale eccezione deve essere disattesa in quanto, ai sensi degli artt. 591 e 624
c.c., chiunque vi abbia interesse può impugnare un testamento.
Più nello specifico, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sono legittimati a chiedere l'annullamento di una disposizione testamentaria tutti coloro i quali possano vantare un diritto successorio in dipendenza del venir meno del testamento impugnato (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. 13 luglio 2017, n. 17392).
Ora, alla luce dell'escussione dei testi avvenuta all'udienza del 28.01.2025, si è accertato come i fratelli bbiano effettivamente Parte_1 Parte_2 provveduto ad occuparsi della finché questa era in vita, anche in merito alla gestione Per_2
delle faccende quotidiane.
Pertanto, si ritiene che sia stato provato l'avveramento della condizione a cui è sottoposto il testamento redatto dalla de cuius in favore degli attori in data 27.06.2018, e pubblicato a cura del Notaio di Firenze il 20.04.2021, e, Persona_1 segnatamente, della parte in cui la sig.ra ha nominato eredi universali i Persona_2
fratelli purché essi mi accudiscano per il resto della mia vita”. Pt_1
Nel caso di specie, appare perciò evidente l'interesse di e Parte_1
ad impugnare i testamenti oggetto di causa, redatti in data 15.09.2018 e Parte_2
18.05.2019, poiché, in caso di accertamento della loro invalidità, si vedrebbero nominati quali eredi universali in virtù del testamento del 27.06.2018.
L'eccezione del difetto di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta deve essere, pertanto, rigettata.
Passando ad esaminare nel merito la causa, si osserva quanto segue.
Gli attori hanno precisato di aver impugnato i testamenti oggetto di causa ai sensi dell'art. 624 c.c., e non ai sensi dell'art. 591 c.c., circoscrivendo pertanto il thema decidendum del presente giudizio all'accertamento dell'attività captatoria posta in essere da CP_1
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
AD ai danni della per alterarne, tramite artifizi e raggiri, la volontà Persona_2 testamentaria.
Ebbene, a tal proposito, si rammenta che la recente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di annullamento del testamento per effetto di dolo ai sensi dell'art. 624
c.c., occorre dimostrare la captazione testamentaria tramite “la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata” (Cass. civ., sez. II, sent. 31 agosto 2023, n. 25521).
Sempre secondo la Suprema Corte, in tema di captazione, l'idoneità dei mezzi usati deve essere, inoltre, valutata con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, per l'età avanzata o per la malattia, sia più facilmente predisposto a subire l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui trascorre la maggior parte delle sue giornate (cfr. Cass. civ., sez. VI
– 2, ord. 17 ottobre 2022, n. 30424).
La prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve però fondarsi “su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività di condizionamento e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore” (Cass. civ., sez. II, sent. 11 ottobre 2024, n. 26519).
Nel caso di specie, tali fatti non sono stati debitamente provati da parte attrice.
Difatti, è compito del Giudice analizzare i fatti noti e, fondandosi su una pluralità di indizi che devono rivestire i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza, valutare complessivamente tutti gli elementi indiziari a disposizione e verificare se la loro convergenza sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ricostruire, sulla base di un ragionamento probabilistico, l'attività di condizionamento sulla volontà della testatrice
(cfr. Cass. civ., sez. II, ord. 21 marzo 2022, n. 9054).
Orbene, dagli elementi a disposizione non è possibile inferire che i testamenti redatti dalla de cuius il 15.09.2018 ed il 18.05.2019 siano stati il risultato di un'attività captatoria
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
della convenuta, in quanto le gli elementi forniti in giudizio dagli attori non sono gravi precisi e concordanti.
È vero che la de cuius, ormai rimasta vedova e ultranovantenne al momento della redazione dei testamenti impugnati, era affetta da deficit cognitivo, così come affermato anche dal suo medico curante, dott. . Persona_3
Tuttavia, tale circostanza, unitamente al fatto che i testamenti de quibus sono stati inseriti in una stessa busta contenente anche un certificato medico, non basta da sola a costituire la prova dell'avvenuta captazione testamentaria.
Né è possibile dare rilevanza alcuna all'utilizzo di una parola (“rievedo”), che sembrerebbe non avere nessun significato in rumeno, né agli errori grammaticali ed ortografici presenti nei testamenti, poiché non costituenti prova certa che questi siano stati redatti sotto dettatura, ma che potrebbero invece essere compatibili con la scrittura di una persona di 96 anni affetta da deficit cognitivo.
Peraltro, la ricostruzione offerta da parte attrice muove dal presupposto secondo cui l'attività captatoria posta in essere da , determinante sul processo CP_1 formativo della volontà della sig.ra , è avvenuta “attraverso un progressivo isolamento Per_2
della stessa ed una conseguente manipolazione/condizionamento psicologico continuo” (cfr. atto di citazione).
Tuttavia, tale ricostruzione non trova supporto nelle risultanze istruttorie che, al contrario, hanno dimostrato come e abbiano Parte_1 Parte_2
avuto un contatto continuo con la de cuius e, anche alla luce della loro vicinanza con quest'ultima dovuta al fatto che le terrazze dei rispettivi appartamenti erano comunicanti, la abbiano assistita fino agli ultimi giorni della sua vita (cfr. atto di citazione, nel quale si riporta che “gli attori sono stati una presenza costante nella vita della RA ”). Per_2
Ed anzi, è proprio su una siffatta circostanza che è stata ritenuta sussistente la legittimazione attiva degli attori, accertando l'avveramento della condizione testamentaria apposta in loro favore (v. supra).
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Inoltre, è stato chiarito in sede istruttoria come la presenza di in CP_1 casa di non fosse costante ed ininterrotta, bensì saltuaria ed occasionale Persona_2
(cfr. esame della teste “Io so che la andava 3 volte la settimana ma l'orario Tes_4 CP_1 preciso non lo so”; ed esame del teste : “la signora AD faceva a ore […] Io non Pt_3
sapevo gli orari della Radu non ho mai fatto caso del suo orario. Lei andava due tre ore la mattina e poi andava via e dopo tornava nel pomeriggio”).
A tal proposito, dato lo stretto rapporto intercorrente tra i fratelli la sig.ra Pt_1
(tanto che gli stessi venivano considerati come dei nipoti da quest'ultima), si ritiene Per_2 che la de cuius – in quanto capace di intendere e di volere, benché affetta da deficit cognitivo
– fosse nelle condizioni di riferire agli attori un eventuale tentativo da parte della di CP_1 coartare la propria volontà facendole redigere una molteplicità di testamenti sotto dettatura o costrizione.
Infine, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, pur tenendo ben presente la distinzione tra responsabilità penale e civile, questo Giudice può avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, al fine di trarne indizi idonei a fornire utili elementi di giudizio necessari alla dimostrazione o meno di un fatto determinato (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 19 luglio 2019, n. 19521).
A tal proposito, il GIP del Tribunale di Firenze, , in data 16.12.2022 ha accolto la richiesta di archiviazione del PM nel procedimento penale avviato dagli attori a carico della convenuta, poiché “la perizia in atti ha evidenziato la genuinità di tutti i testamenti in atti riferibili alla de cuius. Per quanto attiene alla inabilità, incapacità della po o alle sue condizioni di salute non sussistono elementi per sostenere che si sia versato in situazioni tali da ricondurle alla fattispecie del profittamento dell'incapace da parte del beneficiario dei testamenti, poiché il materiale acquisito appare sufficientemente completo e quanto sollecitato dalle po non riuscirebbe per la natura delle prove generiche e l'impossibilità di ricostruire la precisa condizione della donna sotto il profilo psichico, ad apportare un contributo che possa superare la soglia del ragionevole dubbio nel giudizio di merito”.
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Alla luce di quanto precede, si ritiene dunque che gli elementi a disposizione di questo
Giudice non siano sufficienti a provare l'attività captatoria posta in essere dalla convenuta, poiché, in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, non è possibile risalire al fatto controverso.
Ne consegue che le domande di parte attrice devono essere rigettate.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico degli attori, in solido, e avuto riguardo all'entità della causa, parametrandola ai medi tariffari, ed alle questioni trattate, liquidate in favore della convenuta in complessivi €10.860,00, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
AD: Parte_1 Parte_2 CP_1
1. Rigetta le domande proposte da e Parte_1 Pt_2
ontro per le motivazioni esposte in parte narrativa;
[...] CP_1
2. Condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese processuali in favore di , che quantifica in CP_1
complessivi €10.860,00, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 30.10.2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Sturiale
8
Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3677 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Via Duca D'Aosta 8, Firenze, presso lo C.F._2
studio dell'avv. BARDELLI PAOLA dai quali sono rappresentati e difesi;
ATTORI
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Via CP_1 C.F._3 della Cernaia 20, Firenze, presso lo studio dell'avv. CRIFÓ SABRINA dalla quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTA
avente per OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso “affinché l'ecc.mo Tribunale di Firenze Voglia rigettare le eccezioni preliminari avversarie ed accertare e dichiarare l'avveramento della condizione di cui al testamento del 27.6.2018, pubblicato a cura del Notaio di Persona_1
Firenze in data 20.4.2021, disponendo il prosieguo della causa di merito. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Parte convenuta ha concluso “in via preliminare per l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei Sigg.ri e nel presente Parte_1 Parte_2 procedimento e in ogni caso per il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori, TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
concludendo altresì anche in via istruttoria per ammissione di tutte le prove richieste e non ammesse, in ogni caso con vittoria di spese e competenze.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 26.03.2024, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio al fine di far accertare e
[...] CP_1 dichiarare l'annullamento e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dei testamenti olografi datati
15.09.2018 e 18.05.2019, entrambi riconducibili alla sig.ra e, Persona_2 conseguentemente, accertare la loro qualità di eredi in forza del testamento olografo redatto il 27.6.2018 dalla de cuius.
In particolare, hanno esposto che , attraverso artifizi e raggiri, CP_1 avrebbe captato la volontà della , inducendola a redigere i testamenti del 15.09.2018 e Per_2
del 18.05.2019, sfruttando le condizioni di salute fragili nonché lo stato di grave decadimento cognitivo in cui la de cuius si trovava.
Secondo gli attori, già dal 2018, in seguito alla morte del marito, le condizioni di salute e le capacità cognitive della , ormai novantaseienne, sarebbero peggiorate Per_2 rapidamente, portandola ad un aggravamento del quadro clinico caratterizzato da vuoti di memoria a breve termine ed episodi e momenti di disorientamento spazio-temporale.
La convenuta avrebbe, pertanto, sfruttato questa situazione di fragilità della de cuius per ridurne la capacità di autodeterminarsi liberamente e consapevolmente, tramite un progressivo isolamento della stessa ed un condizionamento psicologico continuo.
In altre parole, gli atteggiamenti della convenuta sarebbero stati il frutto di un'attività fraudolenta scientemente posta in essere da quest'ultima per assicurarsi il lascito ereditario ed indurre la sig.ra a redigere i testamenti de quibus. Per_2
In conclusione, parte attrice, ha chiesto l'annullamento e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dei testamenti redatti dalla de cuius in data 15.09.2018 e 18.05.2019 in favore della convenuta
– con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione dei beni ereditari trattenuti indebitamente ed al pagamento di un importo a titolo di somme e di crediti caduti in successioni e nel frattempo riscossi, nonché dei frutti e/o dei proventi percepiti o percipiendi
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
con riguardo ai beni caduti in successione – e, per l'effetto, l'accertamento della qualità di eredi di n forza del testamento del 27.06.2018. Parte_1 Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.05.2024, si è costituita in giudizio contestando integralmente tutto quanto dedotto ed eccepito da CP_1
parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, la convenuta, oltre ad eccepire in via preliminare il difetto di legittimazione attiva degli attori, ha contestato la ricostruzione dei fatti esposta da parte attrice ed ha argomentato in ordine alla validità dei testamenti de quibus, sostenendo che non solo non ci sarebbe alcuna certificazione coeva alla redazione testamentaria che dimostri una patologia a carico della de cuius determinante una incapacità di intendere e di volere della stessa, ma che non sarebbe stata provata neanche l'attività captatoria posta in essere da ai danni della . CP_1 Per_2
Pertanto, parte convenuta, stante l'assenza di certificazione in atti che attesti l'incapacità di intendere e volere della de cuius nonché la mancanza di una prova degli artifizi e raggiri volti a manipolare psicologicamente la volontà di quest'ultima, ha concluso per il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori.
La causa è stata istruita mediante espletamento della prova per testi, effettuata all'udienza del 28.01.2025 con l'escussione dei sigg. , , Testimone_1 Testimone_2
e . Testimone_3 Tes_4 Tes_5 Parte_3
Dopo aver rinviato il procedimento, fissando udienza di discussione orale e concedendo un termine per il deposito di note conclusive, il Giudice, al termine dell'udienza del 14.10.2025, ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Preliminarmente, occorre affrontare l'eccezione del difetto di legittimazione attiva di sollevata da . Parte_1 Parte_2 CP_1
Secondo parte convenuta, gli attori non sarebbero legittimati a rivendicare in giudizio la massa ereditaria della sig.ra poiché, oltre a non essere stati istituiti eredi con Per_2
l'ultimo testamento redatto dalla de cuius in ordine di tempo, non risulterebbe provato
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
l'avveramento della condizione contenuta nel testamento redatto in loro favore, né avrebbero effettuato alcuna accettazione dell'eredità.
Orbene, tale eccezione deve essere disattesa in quanto, ai sensi degli artt. 591 e 624
c.c., chiunque vi abbia interesse può impugnare un testamento.
Più nello specifico, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sono legittimati a chiedere l'annullamento di una disposizione testamentaria tutti coloro i quali possano vantare un diritto successorio in dipendenza del venir meno del testamento impugnato (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. 13 luglio 2017, n. 17392).
Ora, alla luce dell'escussione dei testi avvenuta all'udienza del 28.01.2025, si è accertato come i fratelli bbiano effettivamente Parte_1 Parte_2 provveduto ad occuparsi della finché questa era in vita, anche in merito alla gestione Per_2
delle faccende quotidiane.
Pertanto, si ritiene che sia stato provato l'avveramento della condizione a cui è sottoposto il testamento redatto dalla de cuius in favore degli attori in data 27.06.2018, e pubblicato a cura del Notaio di Firenze il 20.04.2021, e, Persona_1 segnatamente, della parte in cui la sig.ra ha nominato eredi universali i Persona_2
fratelli purché essi mi accudiscano per il resto della mia vita”. Pt_1
Nel caso di specie, appare perciò evidente l'interesse di e Parte_1
ad impugnare i testamenti oggetto di causa, redatti in data 15.09.2018 e Parte_2
18.05.2019, poiché, in caso di accertamento della loro invalidità, si vedrebbero nominati quali eredi universali in virtù del testamento del 27.06.2018.
L'eccezione del difetto di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta deve essere, pertanto, rigettata.
Passando ad esaminare nel merito la causa, si osserva quanto segue.
Gli attori hanno precisato di aver impugnato i testamenti oggetto di causa ai sensi dell'art. 624 c.c., e non ai sensi dell'art. 591 c.c., circoscrivendo pertanto il thema decidendum del presente giudizio all'accertamento dell'attività captatoria posta in essere da CP_1
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
AD ai danni della per alterarne, tramite artifizi e raggiri, la volontà Persona_2 testamentaria.
Ebbene, a tal proposito, si rammenta che la recente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di annullamento del testamento per effetto di dolo ai sensi dell'art. 624
c.c., occorre dimostrare la captazione testamentaria tramite “la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata” (Cass. civ., sez. II, sent. 31 agosto 2023, n. 25521).
Sempre secondo la Suprema Corte, in tema di captazione, l'idoneità dei mezzi usati deve essere, inoltre, valutata con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, per l'età avanzata o per la malattia, sia più facilmente predisposto a subire l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui trascorre la maggior parte delle sue giornate (cfr. Cass. civ., sez. VI
– 2, ord. 17 ottobre 2022, n. 30424).
La prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve però fondarsi “su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività di condizionamento e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore” (Cass. civ., sez. II, sent. 11 ottobre 2024, n. 26519).
Nel caso di specie, tali fatti non sono stati debitamente provati da parte attrice.
Difatti, è compito del Giudice analizzare i fatti noti e, fondandosi su una pluralità di indizi che devono rivestire i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza, valutare complessivamente tutti gli elementi indiziari a disposizione e verificare se la loro convergenza sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ricostruire, sulla base di un ragionamento probabilistico, l'attività di condizionamento sulla volontà della testatrice
(cfr. Cass. civ., sez. II, ord. 21 marzo 2022, n. 9054).
Orbene, dagli elementi a disposizione non è possibile inferire che i testamenti redatti dalla de cuius il 15.09.2018 ed il 18.05.2019 siano stati il risultato di un'attività captatoria
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
della convenuta, in quanto le gli elementi forniti in giudizio dagli attori non sono gravi precisi e concordanti.
È vero che la de cuius, ormai rimasta vedova e ultranovantenne al momento della redazione dei testamenti impugnati, era affetta da deficit cognitivo, così come affermato anche dal suo medico curante, dott. . Persona_3
Tuttavia, tale circostanza, unitamente al fatto che i testamenti de quibus sono stati inseriti in una stessa busta contenente anche un certificato medico, non basta da sola a costituire la prova dell'avvenuta captazione testamentaria.
Né è possibile dare rilevanza alcuna all'utilizzo di una parola (“rievedo”), che sembrerebbe non avere nessun significato in rumeno, né agli errori grammaticali ed ortografici presenti nei testamenti, poiché non costituenti prova certa che questi siano stati redatti sotto dettatura, ma che potrebbero invece essere compatibili con la scrittura di una persona di 96 anni affetta da deficit cognitivo.
Peraltro, la ricostruzione offerta da parte attrice muove dal presupposto secondo cui l'attività captatoria posta in essere da , determinante sul processo CP_1 formativo della volontà della sig.ra , è avvenuta “attraverso un progressivo isolamento Per_2
della stessa ed una conseguente manipolazione/condizionamento psicologico continuo” (cfr. atto di citazione).
Tuttavia, tale ricostruzione non trova supporto nelle risultanze istruttorie che, al contrario, hanno dimostrato come e abbiano Parte_1 Parte_2
avuto un contatto continuo con la de cuius e, anche alla luce della loro vicinanza con quest'ultima dovuta al fatto che le terrazze dei rispettivi appartamenti erano comunicanti, la abbiano assistita fino agli ultimi giorni della sua vita (cfr. atto di citazione, nel quale si riporta che “gli attori sono stati una presenza costante nella vita della RA ”). Per_2
Ed anzi, è proprio su una siffatta circostanza che è stata ritenuta sussistente la legittimazione attiva degli attori, accertando l'avveramento della condizione testamentaria apposta in loro favore (v. supra).
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Inoltre, è stato chiarito in sede istruttoria come la presenza di in CP_1 casa di non fosse costante ed ininterrotta, bensì saltuaria ed occasionale Persona_2
(cfr. esame della teste “Io so che la andava 3 volte la settimana ma l'orario Tes_4 CP_1 preciso non lo so”; ed esame del teste : “la signora AD faceva a ore […] Io non Pt_3
sapevo gli orari della Radu non ho mai fatto caso del suo orario. Lei andava due tre ore la mattina e poi andava via e dopo tornava nel pomeriggio”).
A tal proposito, dato lo stretto rapporto intercorrente tra i fratelli la sig.ra Pt_1
(tanto che gli stessi venivano considerati come dei nipoti da quest'ultima), si ritiene Per_2 che la de cuius – in quanto capace di intendere e di volere, benché affetta da deficit cognitivo
– fosse nelle condizioni di riferire agli attori un eventuale tentativo da parte della di CP_1 coartare la propria volontà facendole redigere una molteplicità di testamenti sotto dettatura o costrizione.
Infine, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, pur tenendo ben presente la distinzione tra responsabilità penale e civile, questo Giudice può avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, al fine di trarne indizi idonei a fornire utili elementi di giudizio necessari alla dimostrazione o meno di un fatto determinato (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 19 luglio 2019, n. 19521).
A tal proposito, il GIP del Tribunale di Firenze, , in data 16.12.2022 ha accolto la richiesta di archiviazione del PM nel procedimento penale avviato dagli attori a carico della convenuta, poiché “la perizia in atti ha evidenziato la genuinità di tutti i testamenti in atti riferibili alla de cuius. Per quanto attiene alla inabilità, incapacità della po o alle sue condizioni di salute non sussistono elementi per sostenere che si sia versato in situazioni tali da ricondurle alla fattispecie del profittamento dell'incapace da parte del beneficiario dei testamenti, poiché il materiale acquisito appare sufficientemente completo e quanto sollecitato dalle po non riuscirebbe per la natura delle prove generiche e l'impossibilità di ricostruire la precisa condizione della donna sotto il profilo psichico, ad apportare un contributo che possa superare la soglia del ragionevole dubbio nel giudizio di merito”.
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Alla luce di quanto precede, si ritiene dunque che gli elementi a disposizione di questo
Giudice non siano sufficienti a provare l'attività captatoria posta in essere dalla convenuta, poiché, in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, non è possibile risalire al fatto controverso.
Ne consegue che le domande di parte attrice devono essere rigettate.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico degli attori, in solido, e avuto riguardo all'entità della causa, parametrandola ai medi tariffari, ed alle questioni trattate, liquidate in favore della convenuta in complessivi €10.860,00, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
AD: Parte_1 Parte_2 CP_1
1. Rigetta le domande proposte da e Parte_1 Pt_2
ontro per le motivazioni esposte in parte narrativa;
[...] CP_1
2. Condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese processuali in favore di , che quantifica in CP_1
complessivi €10.860,00, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 30.10.2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Sturiale
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