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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2436/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato da nata a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
e nato a [...] in data [...], Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati dall'avv. Serena Iagher;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e trattazione di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
premesso
-Che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in località Imer (TN) in data 24.05.2014, scegliendo il regime della separazione dei beni, (atto di
1 matrimonio iscritto nel registro del Comune di Imer (TN), Atto N. 1 parte 1 - anno
2014)
-Che dall'unione coniugale non sono nati figli.
-Che con ricorso congiunto, dd. 27.05.2024, iscritto al ruolo in pari data, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione personale e, decorso il termine previsto dalla legge per lo scioglimento del matrimonio e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, la successiva pronuncia della sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., alle seguenti condizioni: “Pronunciare sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
nel Comune di Imer (TN), trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio di detto Comune al n. 1/p.1/2014;
2. ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Imer (TN) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio;
3. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Imer (TN) Via Monte Pavione n. 24 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, con eccezione di quanto concordato tra le parti di proprietà della sig. e dallo stesso interamente già asportato, Pt_2 resterà nella disponibilità e proprietà della sig.ra ; Parte_1
4. nulla disporre in punto contributo ad assegno divorzile, alimenti o altro, essendo
i coniugi economicamente autosufficienti;
5. I ricorrenti dichiarano fin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza
e chiedono che la stessa venga dichiarata passata in giudicato.”
***
Pertanto, in data 26.06.2024 veniva emessa sentenza n. 179/2024 non definitiva di accoglimento della domanda di separazione consensuale, pubblicata in data
29.06.2024, e la causa veniva rimessa sul ruolo per proseguire l'istruttoria ai fini della domanda di divorzio;
con ordinanza del 27.06.2024 depositata in data
29.06.2024 il Giudice fissava l'udienza del 05.02.2025 per la prosecuzione.
Con istanza del 04.12.2024 le parti chiedevano potersi celebrare l'udienza fissata per il 05.02.2025 nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs.
n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
Con provvedimento dell'08.12.2024 il Giudice revocava l'udienza in presenza fissata per il 05.02.2025 e autorizzava il deposito di note scritte con termine entro la data dell'udienza.
2 Con note autorizzate del 23.12.2024, le parti insistevano nelle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo. La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51
c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Premesso che la domanda di divorzio va correttamente qualificata come richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio, si rappresenta la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento di tale domanda.
Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con la sentenza nr.
179/2024 del 26.06.2024, pubblicata in data 29.06.2024, emessa nell'ambito del presente giudizio, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria di data
10.02.2025, con deposito di note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza di comparizione personale in data 23.12.2024.
Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b di tale legge.
È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, poiché conformi all'ordine pubblico.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del
27.05.2024 iscritto al ruolo in pari data, così provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Imer (TN) in data
24.05.2014, (atto di matrimonio iscritto nel registro del Comune di Imer (TN),
Atto N. 1 parte 1 - anno 2014), da , nata a [...] Parte_1
(VE) in data 13.09.1964 e , nato a [...] Parte_2
ON (FG) in data 24.01.1957, alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi qui integralmente trascritte;
3 b) Dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 05/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Niccolò Cogliati Dezza dott.ssa Laura Di Bernardi
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