Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1226
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle sottostanti

    Il concessionario ha fornito prova della notifica di una intimazione precedente, non impugnata, che ha cristallizzato la pretesa erariale. La mancata impugnazione dell'atto prodromico rende inammissibile la contestazione dei vizi relativi alle cartelle sottostanti.

  • Rigettato
    Decadenza

    La mancata impugnazione dell'intimazione precedente, che ha efficacia interruttiva della prescrizione, preclude l'esame della decadenza maturata precedentemente a tale atto.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La mancata impugnazione dell'intimazione precedente, che ha efficacia interruttiva della prescrizione, preclude l'esame della prescrizione maturata precedentemente a tale atto.

  • Rigettato
    Omessa attivazione del potere di autotutela

    La domanda è assorbita dal rigetto delle altre censure, in quanto basata sulla presunta illegittimità dell'azione impositiva che non è stata ritenuta sussistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1226
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1226
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo