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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1226/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
CELENTANO PAOLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15446/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza San Giacomo 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci N.66 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci N.66 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80100 Napoli NA
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026939349000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 412/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.7.2025 e depositato il 9.9.2025 è impugnata la intimazione di pagamento indicata in epigrafe n. 071 2025 9026939349/000, notificata il 21.5.2025 con cui veniva richiesto il pagamento della complessiva somma (comprensiva di interessi, sanzioni e spese) di € 76.333,91 per le seguenti cartelle esattoriali:
1. Cartella 071 2005 038211764 3000 notificata il 8/2/2007 di € 8.322,87 (tassa rifiuti 2004);
2. Cartella 071 2006 025862120 9000 notificata il 21/11/2006 di € 8.409,28 (tassa rifiuti 2005);
3. Cartella 071 2007 020777172 1000 notificata il 15/5/2008 di € 8.054,93 (tassa rifiuti 2006);
4. Cartella 071 2008 017957986 1000 notificata il 18/11/2008 di € 7.858,95 (tassa rifiuti 2007);
5. Cartella 071 2009 022507058 8000 notificata il 26/2/2011 di € 7.323,77 (tassa rifiuti 2008);
6. Cartella 071 2011 004348260 0000 notificata il 22/2/2011 di € 11.775,20 (tassa rifiuti 2009);
7. Cartella 071 2012 002292876 7000 notificata il 22/5/2012 di € 12.012,35 (tassa rifiuti 2010);
8. Cartella 071 2013 007793026 3000 notificata il 2/4/2013 di € 12.576,56 (tassa rifiuti 2011).
Parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: omessa notifica delle cartelle riportate nella gravata intimazione, decadenza, prescrizione per decorso del termine di 5 anni, omessa attivazione del potere di autotutela obbligatoria in ragione della palese illegittimità della gravata azione impositiva.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepisce la carenza di legittimazione passiva in merito alle censure che attengono all'attività dell'ente impositore;
nel merito assume la tempestiva notifica delle cartelle sottostanti alla gravata intimazione mediante consegna del plico ad un addetto alla ricezione degli atti ovvero, nel caso della cartella n. 071 2009 022507058 800, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. o, quanto alla cartella 071 2013 007793026 3000, con consegna diretta al destinatario.
Quanto alla contestata prescrizione, la resistente rappresenta di aver proceduto alla notifica di successivi atti di intimazione, con valore di interruzione del termine di prescrizione. Resiste in giudizio il Comune di Napoli che oppone la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, conclude per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il concessionario per la riscossione ha fornito la prova della notifica, tra l'altro, della intimazione n. 071 2020
9017126225 000 riferita alle medesime cartelle in contestazione, notificata a mezzo pec alla società ricorrente in data 6.4.2024 la quale, tuttavia, non è stata impugnata.
Ebbene, la mancata impugnazione dell'atto prodromico nel termine di decadenza ha cristallizzato la pretesa erariale di cui alle citate cartelle, così da escludere, ai sensi dell'art. 19, co.3, del D.Lgs.n. 546/1992, che detta pretesa possa essere rimessa in discussione nell'odierna sede dalla controparte.
Al riguardo, va infatti richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, n.
6436 del 2025) secondo cui “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50
D.P.R. n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), DLgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”.
In altri termini, secondo i giudici di legittimità, il contribuente ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere eventuali profili di illegittimità che non può contestare avverso successivi atti consequenziali;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella (o all'avviso) che si assume non notificata.
Nel caso in esame tale intimazione (che riveste anche efficacia interruttiva del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.) non risulta impugnata con la conseguenza che risulta precluso l'esame delle censure attinenti al merito della pretesa impositiva, ivi compresa la presunta decadenza della pretesa impositiva e la prescrizione maturata precedentemente alla notifica dell'atto interruttivo;
difatti, qualsivoglia vizio, come quello di decadenza o prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica, era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
In conclusione il ricorso va rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alla regolazione delle spese di giudizio liquidate in dispositivo, commisurate al valore della causa e, quanto al Comune di Napoli, tenendo conto della riduzione del 20 per cento del compenso ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies del D.Lgs. n.
546/1992. In riferimento ad Agenzia delle Entrate Riscossione va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario che ha avanzato rituale istanza in calce all'atto difensivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in 4.000,00
€, in favore del Comune di Napoli, oltre spese generali, e 5.000,00 €, oltre spese generali, nonchè cpa ed
IVA, se dovuti, a favore Ag.entrate - Riscossione - Napoli.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
CELENTANO PAOLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15446/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza San Giacomo 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci N.66 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci N.66 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80100 Napoli NA
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026939349000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 412/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.7.2025 e depositato il 9.9.2025 è impugnata la intimazione di pagamento indicata in epigrafe n. 071 2025 9026939349/000, notificata il 21.5.2025 con cui veniva richiesto il pagamento della complessiva somma (comprensiva di interessi, sanzioni e spese) di € 76.333,91 per le seguenti cartelle esattoriali:
1. Cartella 071 2005 038211764 3000 notificata il 8/2/2007 di € 8.322,87 (tassa rifiuti 2004);
2. Cartella 071 2006 025862120 9000 notificata il 21/11/2006 di € 8.409,28 (tassa rifiuti 2005);
3. Cartella 071 2007 020777172 1000 notificata il 15/5/2008 di € 8.054,93 (tassa rifiuti 2006);
4. Cartella 071 2008 017957986 1000 notificata il 18/11/2008 di € 7.858,95 (tassa rifiuti 2007);
5. Cartella 071 2009 022507058 8000 notificata il 26/2/2011 di € 7.323,77 (tassa rifiuti 2008);
6. Cartella 071 2011 004348260 0000 notificata il 22/2/2011 di € 11.775,20 (tassa rifiuti 2009);
7. Cartella 071 2012 002292876 7000 notificata il 22/5/2012 di € 12.012,35 (tassa rifiuti 2010);
8. Cartella 071 2013 007793026 3000 notificata il 2/4/2013 di € 12.576,56 (tassa rifiuti 2011).
Parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: omessa notifica delle cartelle riportate nella gravata intimazione, decadenza, prescrizione per decorso del termine di 5 anni, omessa attivazione del potere di autotutela obbligatoria in ragione della palese illegittimità della gravata azione impositiva.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepisce la carenza di legittimazione passiva in merito alle censure che attengono all'attività dell'ente impositore;
nel merito assume la tempestiva notifica delle cartelle sottostanti alla gravata intimazione mediante consegna del plico ad un addetto alla ricezione degli atti ovvero, nel caso della cartella n. 071 2009 022507058 800, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. o, quanto alla cartella 071 2013 007793026 3000, con consegna diretta al destinatario.
Quanto alla contestata prescrizione, la resistente rappresenta di aver proceduto alla notifica di successivi atti di intimazione, con valore di interruzione del termine di prescrizione. Resiste in giudizio il Comune di Napoli che oppone la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, conclude per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il concessionario per la riscossione ha fornito la prova della notifica, tra l'altro, della intimazione n. 071 2020
9017126225 000 riferita alle medesime cartelle in contestazione, notificata a mezzo pec alla società ricorrente in data 6.4.2024 la quale, tuttavia, non è stata impugnata.
Ebbene, la mancata impugnazione dell'atto prodromico nel termine di decadenza ha cristallizzato la pretesa erariale di cui alle citate cartelle, così da escludere, ai sensi dell'art. 19, co.3, del D.Lgs.n. 546/1992, che detta pretesa possa essere rimessa in discussione nell'odierna sede dalla controparte.
Al riguardo, va infatti richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, n.
6436 del 2025) secondo cui “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50
D.P.R. n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), DLgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”.
In altri termini, secondo i giudici di legittimità, il contribuente ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere eventuali profili di illegittimità che non può contestare avverso successivi atti consequenziali;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella (o all'avviso) che si assume non notificata.
Nel caso in esame tale intimazione (che riveste anche efficacia interruttiva del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.) non risulta impugnata con la conseguenza che risulta precluso l'esame delle censure attinenti al merito della pretesa impositiva, ivi compresa la presunta decadenza della pretesa impositiva e la prescrizione maturata precedentemente alla notifica dell'atto interruttivo;
difatti, qualsivoglia vizio, come quello di decadenza o prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica, era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
In conclusione il ricorso va rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alla regolazione delle spese di giudizio liquidate in dispositivo, commisurate al valore della causa e, quanto al Comune di Napoli, tenendo conto della riduzione del 20 per cento del compenso ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies del D.Lgs. n.
546/1992. In riferimento ad Agenzia delle Entrate Riscossione va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario che ha avanzato rituale istanza in calce all'atto difensivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in 4.000,00
€, in favore del Comune di Napoli, oltre spese generali, e 5.000,00 €, oltre spese generali, nonchè cpa ed
IVA, se dovuti, a favore Ag.entrate - Riscossione - Napoli.