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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/07/2025, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 12993/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 12993/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. Parte_1
), in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Assunta Raimondo P.IVA_1
(C.F. ), domiciliato come in atti;
C.F._1
- ATTORE –
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Antonio Di Lernia (C.F. ), C.F._2
domiciliata come in atti;
-CONVENUTO –
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 17.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 9.12.2022 il Parte_1
ha convenuto in giudizio al fine di sentir dichiarare, in via principale, la nullità Controparte_1
1 e/o l'inefficacia per simulazione assoluta dell'atto di cessione di ramo di azienda del 1.3.2019, per notar , rep. 84977, racc. 17622, con cui ha ceduto a Persona_1 Parte_1
il ramo di azienda, comprensivo di tutti i beni mobili, impianti, attrezzature e Controparte_1
del bene immobile sito nel Comune di Arzachena (SS) e riportato nel catasto fabbricati di detto comune al figlio 10, part. 935 sub 7.
In via subordinata ha chiesto la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei propri confronti del suddetto atto di cessione, con la condanna, per entrambe le domande, alla restituzione dei beni oggetto di trasferimento o, in caso di impossibilità di restituzione, al loro controvalore economico.
Il fallimento attore, dichiarato con sentenza del 15.9.2021 del Tribunale di Napoli Nord, ha rappresentato in prima battuta che la cessione del 1.3.2019 sarebbe un atto simulato (in particolare una simulazione assoluta) perché alcuna somma sarebbe stata corrisposta tra le parti o comunque la relativa provvista sarebbe stata fittiziamente da loro creata. In particolare il prezzo della cessione sarebbe stato determinato nella somma di € 58.000, così calcolato: € 3.000 per beni mobili, impianti e attrezzature, € 400.000 per i beni immobili, € 45.000 per l'avviamento commerciale, meno €
390.000 di debiti verso la società Gap s.r.l. accollati dalla cessionaria. A tal riguardo la curatela ha rilevato l'incongruità del prezzo rispetto al valore di mercato e l'anomalia della previsione contrattuale dell'accollo di un debito di ingente importo, per il quale nemmeno vi sarebbe prova della liberazione del debitore originario da parte dell'accollato.
Pertanto, sostenendo che il trasferimento avrebbe avuto il solo scopo di far apparire uscito dal patrimonio dell'apparente alienante il bene immobile, per evitare aggressioni da parte dei creditori,
e che non vi è prova del pagamento da parte della cessionaria del debito da questa accollato, ha ritenuto sussistenti i presupposti della simulazione assoluta.
In seconda battuta ha ritenuto sussistenti i presupposti per la revocatoria dell'impugnato atto di cessione, ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Si è costituita eccependo in via preliminare il mancato esperimento del Controparte_1
tentativo obbligatorio di mediazione, dal momento che la domanda di simulazione assoluta avrebbe ad oggetto il diritto reale di proprietà del bene immobile sito in Arzachena. Nel merito ha contestato la sussistenza dei presupposti delle avverse domande, rilevando: che la determinazione del corrispettivo di cessione è stata liberamente concordata dalle parti;
che la non era CP_1 legittimata a sindacare l'esistenza e l'ammontare del debito vantato da Gap e oggetto di accollo;
che il prezzo di € 58.000 è stato correttamente versato tramite assegni;
che il debito accollato sarebbe stato estinto a mezzo di successivo atto di cessione di ramo d'azienda del 16.12.2021 tra
[...]
e Gap e che quest'ultima avrebbe attestato la liberazione di dal CP_1 Parte_1
debito.
2 Ha quindi concluso per il rigetto delle avverse domande perché infondate in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della e all'udienza del 17.4.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata CP_1
trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 co.1 c.p.c.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione con cui la convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Se è vero che il d.lgs. 28/2010 all'art. 5, nella formulazione applicabile ratione temporis, impone di esperire il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale quando questa ha ad oggetto controversie, tra le altre, in materia di diritti reali, è anche vero che l'azione di simulazione proposta non ha come oggetto immediato e diretto il riconoscimento di un diritto reale sul bene immobile oggetto di causa. Analogamente all'azione revocatoria ex art. 2901
c.c., proposta in via subordinata e che ha funzione reintegrativa della garanzia patrimoniale, l'azione di simulazione assoluta è un'azione contrattuale anche quando sia volta a privare di efficacia tra le parti un negozio traslativo di un diritto reale ex art. 1414 c.c., ragion per cui la tutela giurisdizionale domandata in via diretta appare di tipo contrattuale e non reale né di tipo possessorio né petitorio, mentre la mediazione obbligatoria nell'intento del legislatore deve riguardare le cause inerenti direttamente la proprietà, il possesso, o diritti reali minori quali diritti assoluti e non quali pretese restitutorie (Tribunale di Civitavecchia 12.1.2024).
Infatti “nel nostro ordinamento concorsuale, invero, è pacifico che le azioni promosse dalla curatela per la dichiarazione d'inefficacia di atti di disposizione patrimoniale compiuti dal fallito mirano non ad ottenere il sovvertimento, sul piano della validità, degli effetti traslativi degli atti compiuti e dunque il ripristino in capo alla massa dei creditori esattamente del medesimo titolo già disposto dal fallito, cioè regolato negozialmente in modo ex post dichiarato giudizialmente inefficace, bensì «la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori» (Cass.
9584/2015) mediante la «assoggettabilità ad esecuzione» del medesimo bene che ne sia stato oggetto;
con il successo della domanda, dunque, il fallito non ridiventa titolare in senso dominicale dell'identico bene oggetto dell'atto dichiarato inefficace, bensì accade che sia l'organo concorsuale
a poter disporne esecutivamente” (Cass. 23485/2021).
Essendo l'azione volta in via diretta ed immediata a sentire dichiarare l'inefficacia, ex art. 1414 c.c.
e comunque la revocabilità ex art. 2901 c.c. del negozio di cessione di ramo d'azienda stipulato tra le parti, l'eccezione preliminare della convenuta è destituita di fondamento
Nel merito la domanda di simulazione assoluta è infondata e non può trovare accoglimento.
3 Com'è noto gli artt. 1414 e ss. c.c. disciplinano il fenomeno simulatorio, che si verifica quando le parti, d'accordo, realizzano deliberatamente dichiarazioni difformi dal volere interno. In particolare la simulazione è assoluta quando le parti pongono in essere un negozio ma in realtà non ne vogliono nessuno;
in tal caso, ai sensi dell'art. 1414 c.c., il contratto simulato non produce alcun effetto tra le parti. Nei confronti dei terzi la regola è fissata dall'art.1415 c.c.: “la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione”. I terzi, però, ivi compresi i creditori del simulato alienante, possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti (art. 1415 co. 2 e 1416 co.1 c.c.) Infine, ai sensi dell'art. 1417 c.c., la prova della simulazione può essere data con ogni mezzo da parte dei terzi (questo perché per essi è un mero fatto, e non un contratto, e inoltre perché i terzi non sono in grado di procurarsi la controdichiarazione), mentre soggiace ai limiti degli articoli 2721 e ss. c.c. se proposta dalle parti.
Ciò premesso, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “ad integrare gli estremi della simulazione di un negozio, non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla. Resta inoltre insuperabile il principio secondo il quale in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico” (Cass. 25490/2008, ma anche, più recentemente,
Cass. 13345/2015).
Nel caso di specie, però, parte attrice – che può senza dubbio assumere la veste di terzo - non ha fornito elementi concreti da cui desumere che l'atto di compravendita sia stato del tutto fittizio e che in realtà le parti non abbiamo effettivamente inteso stipulare alcunché, dissimulando lo status quo.
In particolare non è in alcun modo dimostrata, nemmeno in via presuntiva, la retentio possessionis ad opera dell'apparente alienante e, dunque, la constatazione che lo stesso abbia mantenuto la disponibilità del bene apparentemente trasferito, continuando ad utilizzare l'azienda ceduta. A tal proposito infatti il fallimento si è limitato ad affermare tale circostanza senza fornire alcun elemento probatorio a suo sostegno. Né d'altronde l'astratto carattere pregiudizievole del negozio è
4 sufficiente ad individuare il motivo concreto per il quale le parti hanno posto in essere il negozio che si assume meramente apparente.
Anche i capi di prova testimoniale articolati in merito da parte attrice appaiono generici e di contenuto valutativo (cfr. ad es. il capo “o” articolato nella memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c.).
Pertanto, in difetto di specifici elementi di prova, financo presuntivi, atti a dimostrare la natura simulata in via assoluta dell'atto dispositivo, la domanda deve essere rigettata
La domanda subordinata di revocatoria è invece fondata e può trovare accoglimento.
Come è noto, i presupposti per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria sono costituiti dalla sussistenza del credito del revocante, dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (eventus damni) e dalla conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni).
Con riferimento all'azione revocatoria promossa dal fallimento, è stato più volte ribadito che “il curatore fallimentare che promuova l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” (Cass. 2253/2015, nonché Cass. 19515/2019, Cass. 3871/2019, Cass.
2336/2018, Cass. 1366/2017, Cass. 1902/2015; Cass. 8931/2013, Cass. 26331/2008 e Cass.
9092/1998).
Inoltre, più di recente, la Suprema corte ha ulteriormente precisato che “quando si tratti di azione proposta dal curatore ai sensi dell'art. 66 l. fall., è infatti necessario accertare, da un lato, se al momento del compimento dell'atto di disposizione sussistevano ragioni creditorie insoddisfatte, e, dall'altro, se il relativo credito era stato ammesso allo stato passivo della procedura”. (Cass.
11296/2025, Cass. 26331/2008).
Nel caso di specie poi, essendo l'atto revocando un negozio pacificamente oneroso, trova applicazione l'ulteriore requisito di cui all'art. 2901 co.1 n.2 c.c., e cioè la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo.
Ciò premesso, con riferimento alla consistenza dei crediti ammessi al passivo, e alla loro preesistenza rispetto al compimento dell'atto revocando, parte attrice ha depositato le domande di
5 ammissione allo stato passivo tempestive e tardive, il verbale dell'udienza di verifica delle domande tempestive e lo stato passivo esecutivo delle domande tempestive.
Orbene, da tale documentazione può ricavarsi che sono stati ammessi al passivo dal fallimento crediti per complessivi € 432.464,06 (di cui € 374.888,65 in privilegio ed € 57.575,41 al chirografo)
e che tali crediti sono sorti antecedentemente all'atto di cessione revocando del 1.3.2019. Infatti anche il solo credito di ammesso al passivo (e che costituisce Controparte_2
una parte preponderante del passivo totale) si basa su tributi riferiti alle annualità 2015-2018.
Quanto al verificarsi del presupposto dell'eventus damni è poi necessario che la curatela dimostri non solo il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto revocando, ma anche che quest'ultimo abbia oggettivamente reso più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori. A tal proposito deve aggiungersi che “in tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'"eventus damni", incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere
l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. Ne consegue che in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori” (Cass. 9565/2018, Cass. 19515/2019, Cass. 8931/2013).
Nel caso di specie il fallimento attore ha compiutamente adempiuto a tale onere probatorio.
Infatti se è vero, come sostenuto dalla convenuta, che al momento della stipula dell'atto revocando l' era proprietaria di un ulteriore complesso immobiliare sito in Abetone Parte_1
Cutigliano (PT), è anche vero, come dimostrato documentalmente dalla curatela, che su tali beni grava sin dal 2002 ipoteca volontaria per oltre quattro milioni di euro, che questi sono stati ceduti a terzi pochi mesi dopo la cessione del ramo di azienda di Arzachena (e precisamente il 21.6.2019), e che sono stati anche sottoposti a procedura esecutiva immobiliare, con aggiudicazione avvenuta il
7.9.2022.
A ciò deve aggiungersi che alla data della dichiarazione di fallimento, intervenuta il 15.9.2021, il patrimonio della società fallita era costituito unicamente da un veicolo di valore incerto.
Pertanto, considerando che alla luce dell'importo dell'ipoteca e della successiva cessione, non vi era possibilità di soddisfazione sui beni siti in Abetone Cutigliano, e che non risulta l'esistenza in capo
6 alla società di ulteriori beni di valore apprezzabile agevolmente aggredibili, deve senz'altro ritenersi che l'atto di cessione d'azienda oggetto di revocatoria ha frustrato le possibilità di soddisfacimento dei creditori sociali.
Quanto alla scientia damni, essa consiste nella consapevolezza del debitore di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore, tenendo presente che nel caso di specie, trattandosi di atto a titolo oneroso, trova applicazione il disposto dell'art. 2901 co.1 n.2 c.c., con la conseguente necessità delrequisito della consapevolezza del terzo.
Inoltre la prova di tale requisito può essere fornita anche mediante presunzioni. È infatti stato precisato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie […] e la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass. 27546/2014, Cass. 17867/2007).
Ad avviso del Tribunale il requisito soggettivo può dirsi presumibilmente sussistente tanto in capo al cedente quanto in capo al cessionario convenuto, sulla base della particolare pattuizione relativa al prezzo di vendita dell'azienda.
Esso infatti risulta determinato scomputando dal valore dell'azienda, comprensivo dei beni immobili, il debito che aveva nei confronti di Gap s.r.l., pari ad € 390.000 e Parte_1
che la cessionaria si è accollata, sicché il prezzo effettivamente pagato da quest'ultima è stato di €
58.000.
Nell'atto di cessione è stato infatti espressamente pattuito, al punto 3, che “la presente cessione comprende inoltre, oltre alla già citata autorizzazione amministrativa, l'avviamento commerciale ed i debiti meglio dettagliati nell'allegato “C” del presente atto, con esclusione di ogni altro credito e debito”. L'allegato C dell'atto di cessione consiste in una scrittura in cui sono semplicemente indicati i valori dell'attivo ceduto (€ 3.000 per i beni mobili, € 45.000 per l'avviamento, € 400.000 per gli immobili), cui è algebricamente sottratto il debito verso Gap s.r.l. di
€ 390.000, con indicazione finale del prezzo di cessione di € 58.000. Trattasi evidentemente di accollo interno, senza partecipazione del creditore e senza liberazione del debitore.
Sulla base di tale documentazione emerge che la , al momento della stipula, si è CP_1
limitata a recepire supinamente l'indicazione del debito oggetto di accollo interno fatta della cedente, senza in alcun modo verificare la sua sussistenza e il suo concreto ammontare. Né risultano allegate all'atto di cessione la documentazione attestante tale debitoria o le scritture contabili della cedente. A tal proposito, l'art. 2560 co.2 c.c. stabilisce che nel trasferimento di un'azienda
7 commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
A ciò deve aggiungersi la particolare contiguità tra le compagini sociali della e della CP_1
Gap al momento della stipula dell'atto: infatti Gap dal 4.10.2018 è stata socia unica di
[...]
mentre amministratore di Gap dal 22.3.2019 al 9.12.2020, è stato CP_1 Controparte_3
amministratore di dal 2018 al 16.9.2021 (cfr. visure in atti). CP_1
Sul punto ha sostenuto di aver estinto il debito verso Gap, oggetto di accollo, con CP_1
successivo atto di cessione tra loro stipulato il 16.12.2021: in tale operazione, tra l'altro successiva al fallimento della e alla prima diffida inviata dal curatore a il Parte_1 CP_1
29.11.2021, si dà però solamente e genericamente atto dell'esistenza di debiti nei confronti della
Gap per ben € 983.000 (cfr. all. all'atto di cessione del 16.12.2021 allegato alla comparsa di risposta), senza che vi siano elementi da cui ricavare che in tale importo sia ricompreso anche il debito originariamente vantato nei confronti di e oggetto di accollo interno. Parte_1
E' invece plausibile che e Gap avessero frequenti e abituali rapporti commerciali, CP_1
anche alla luce della contiguità delle compagini sociali, e che il dichiarato debito di € 983.000 derivasse da tali rapporti e non dal suddetto accollo.
Anche le cambiali prodotte in atti da , la cui riconsegna da parte della Gap CP_1
dimostrerebbe, secondo la convenuta, l'adempimento del debito accollato, non appaiono sufficienti a dimostrare l'esistenza e il pagamento di tale debito, in quanto:
- risultano in primo luogo relative ad un importo ampiamente inferiore (circa la metà) rispetto al debito accollato;
- sono state emesse nel 2015 e hanno tutte scadenza anteriore alla cessione;
- risultano emesse in favore di tale e non di Gap;
Persona_2
- nessuna delle cambiali risulta girata a Gap, recando tutte una prima girata alla società Ap.
CP_ Tov. e le prime tre una seconda girata a Parte_2
Non può essere di contro valorizzata, alla luce della sovrapponibilità delle compagini sociali di Gap
e della convenuta, la comunicazione, resa il 3.4.2023 e quindi in corso di causa, con cui Gap ha affermato di considerare estinto il debito oggetto di accollo e di non aver più nulla a pretendere dalla società attrice.
Alla luce di tali elementi, unitariamente considerati, emergono forti dubbi sulla sussistenza e sull'ammontare del debito di € 390.000 nei confronti di Gap e ciò, ad avviso del tribunale, consente di ritenere presuntivamente sussistente il requisito soggettivo dell'azione revocatoria proposta.
Tali conclusioni non possono essere superate dalle risultanze degli estratti del libro giornale della e da questa prodotti in atti, in quanto tali scritture non possono fare prova ai Controparte_1
8 sensi dell'art. 2710 c.c. La citata disposizioneinfatti subordina l'efficacia probatoria tra imprenditori delle scritture contabili al fatto che siano bollate, vidimate e regolarmente tenute;
nel caso di specie però gli estratti del libro giornale prodotti recano dichiarazione scritta del notaio, datata 11.7.2023, che attesta la conformità delle scritture prodotte in copia all'originale del libro giornale “non bollato né vidimato ai sensi della legge n.383 del 18 ottobre 2001”. Se è vero che la disposizione di legge da ultimo richiamata ha soppresso l'obbligo di bollatura e vidimazione, è anche vero che tali adempimenti, alla luce del disposto dell'art. 2710 c.c., risultano comunque necessari per avvalersi dello speciale regime probatorio previsto da tale norma. Nel caso di specie, non essendo il libro giornale prodotto in atti né bollato né vidimato, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 2710 c.c.
Né può essere ammessa la prova testimoniale articolata dalla convenuta, in quanto vertente su fatti da provarsi documentalmente.
Da ultimo deve respingersi anche la richiesta ex art. 210 c.p.c. con cui la convenuta ha chiesto ordinarsi alla Gap l'esibizione delle sue scritture contabili.
Premesso che “l'emanazione dell'ordine di esibizione è discrezionale, e la valutazione di indispensabilità neppure deve essere esplicitata nella motivazione;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell'istanza è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale” (Cass. 4504/2017), esso richiede, quale requisito di ammissibilità, che la parte che lo invochi abbia dimostrato di non avere altro mezzo (o di avere invano esperito altri mezzi) per dimostrare quei fatti e che non possano essere acquisiti aliunde
(Cass. 9522/2012). Tale dimostrazione non è stata fornita, e nemmeno allegata, da parte della convenuta sicché, a parziale modifica delle motivazioni espresse con l'ordinanza del 24.6.2024, la richiesta non può essere accolta.
In chiusura è opportuno precisare che l'azione revocatoria fruttuosamente esperita dal curatore fallimentare richiede, ai fini dell'attuazione dei suoi effetti mediante l'assoggettamento del bene revocando all'attivo fallimentare e la liquidazione relativa in sede concorsuale, il recupero del bene sottratto a tale garanzia (in tal senso Trib. Nola 18.10.2011, Trib. di Rimini 30.3.2001; Trib. Napoli
30.7.1996). In altre parole in caso di esito vittorioso dell' azione revocatoria esperita dal fallimento il bene deve essere necessariamente e materialmente acquisito dall'ufficio fallimentare ai fini della sua liquidazione nell'ambito della pendente esecuzione concorsuale, e ciò non come effetto eventuale e successivo, come avviene in caso di revocatoria esperita vittoriosamente contro il debitore non fallito, alla quale dovrà far seguito l'espropriazione forzata e dunque lo
9 spossessamento dei beni, ma come effetto naturale e necessario del rientro di detti beni nella disponibilità della massa.
Peraltro, a prescindere dalla domanda della curatela nel giudizio di revocatoria, ordinaria e fallimentare, la sentenza dichiarativa di inefficacia spiega un automatico effetto di apprensione al patrimonio del fallito che è immanente al presupposto generale delle azioni revocatorie intraprese dalla curatela, vale a dire l'apertura della procedura concorsuale. In altri termini, laddove nella revocatoria esperita contro il debitore non fallito, il pignoramento segue l'azione revocatoria, nelle procedure concorsuali il fallimento produce di per sé gli effetti di un pignoramento generale dei beni del fallito consentendone la vendita, pur in assenza di espresse statuizioni restitutorie e senza il compimento di ulteriori atti prodromici, sia che si tratti di beni già presenti nel patrimonio del fallito al momento dell'apertura della procedura, sia che si tratti di beni pervenuti successivamente, anche a seguito del vittorio esperimento di azioni giudiziali.
Quanto infine alla domanda, invero formulata in via subordinata, con cui il fallimento ha chiesto il pagamento del controvalore dei beni oggetto dell'operazione in caso di impossibilità della loro restituzione, essa non può trovare accoglimento.
Infatti se è vero che nel caso di specie “non solo la condanna al pagamento dell'equivalente monetario ben può essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio d'appello, in quanto non nuova” (Cass. 26425/2017), è però anche vero che il fallimento attore non ha allegato né provato la sussistenza del requisito dell'impossibilità della restituzione dei beni (che pur legittimerebbe la condanna al pagamento dell'equivalente monetario), né ha indicato circostanze per le quali la retrocessione aziendale non sarebbe più economicamente operabile.
Per i motivi sopra profusi la domanda subordinata di revocatoria può essere accolta con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 e considerando il valore della controversia come indeterminabile (Cass. 1276/2016).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
10 - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti del l'atto di cessione di ramo di azienda Parte_1
del 1.3.2019 per notar rep. 84977 racc. 17622 con cui Persona_1 Parte_1
ha ceduto a il ramo di azienda sito in Arzachena (SS)
[...] Controparte_1
comprensivo di tutti i beni mobili, impianti, attrezzature e del bene immobile riportato nel catasto fabbricati del Comune di Arzachena (SS) al figlio 10, part. 935 sub 7.
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 [...]
, liquidate in complessivi € 10.000, oltre spese Parte_1
generali, CPA e IVA come per legge.
Aversa, 22/07/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 12993/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. Parte_1
), in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Assunta Raimondo P.IVA_1
(C.F. ), domiciliato come in atti;
C.F._1
- ATTORE –
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Antonio Di Lernia (C.F. ), C.F._2
domiciliata come in atti;
-CONVENUTO –
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 17.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 9.12.2022 il Parte_1
ha convenuto in giudizio al fine di sentir dichiarare, in via principale, la nullità Controparte_1
1 e/o l'inefficacia per simulazione assoluta dell'atto di cessione di ramo di azienda del 1.3.2019, per notar , rep. 84977, racc. 17622, con cui ha ceduto a Persona_1 Parte_1
il ramo di azienda, comprensivo di tutti i beni mobili, impianti, attrezzature e Controparte_1
del bene immobile sito nel Comune di Arzachena (SS) e riportato nel catasto fabbricati di detto comune al figlio 10, part. 935 sub 7.
In via subordinata ha chiesto la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei propri confronti del suddetto atto di cessione, con la condanna, per entrambe le domande, alla restituzione dei beni oggetto di trasferimento o, in caso di impossibilità di restituzione, al loro controvalore economico.
Il fallimento attore, dichiarato con sentenza del 15.9.2021 del Tribunale di Napoli Nord, ha rappresentato in prima battuta che la cessione del 1.3.2019 sarebbe un atto simulato (in particolare una simulazione assoluta) perché alcuna somma sarebbe stata corrisposta tra le parti o comunque la relativa provvista sarebbe stata fittiziamente da loro creata. In particolare il prezzo della cessione sarebbe stato determinato nella somma di € 58.000, così calcolato: € 3.000 per beni mobili, impianti e attrezzature, € 400.000 per i beni immobili, € 45.000 per l'avviamento commerciale, meno €
390.000 di debiti verso la società Gap s.r.l. accollati dalla cessionaria. A tal riguardo la curatela ha rilevato l'incongruità del prezzo rispetto al valore di mercato e l'anomalia della previsione contrattuale dell'accollo di un debito di ingente importo, per il quale nemmeno vi sarebbe prova della liberazione del debitore originario da parte dell'accollato.
Pertanto, sostenendo che il trasferimento avrebbe avuto il solo scopo di far apparire uscito dal patrimonio dell'apparente alienante il bene immobile, per evitare aggressioni da parte dei creditori,
e che non vi è prova del pagamento da parte della cessionaria del debito da questa accollato, ha ritenuto sussistenti i presupposti della simulazione assoluta.
In seconda battuta ha ritenuto sussistenti i presupposti per la revocatoria dell'impugnato atto di cessione, ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Si è costituita eccependo in via preliminare il mancato esperimento del Controparte_1
tentativo obbligatorio di mediazione, dal momento che la domanda di simulazione assoluta avrebbe ad oggetto il diritto reale di proprietà del bene immobile sito in Arzachena. Nel merito ha contestato la sussistenza dei presupposti delle avverse domande, rilevando: che la determinazione del corrispettivo di cessione è stata liberamente concordata dalle parti;
che la non era CP_1 legittimata a sindacare l'esistenza e l'ammontare del debito vantato da Gap e oggetto di accollo;
che il prezzo di € 58.000 è stato correttamente versato tramite assegni;
che il debito accollato sarebbe stato estinto a mezzo di successivo atto di cessione di ramo d'azienda del 16.12.2021 tra
[...]
e Gap e che quest'ultima avrebbe attestato la liberazione di dal CP_1 Parte_1
debito.
2 Ha quindi concluso per il rigetto delle avverse domande perché infondate in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della e all'udienza del 17.4.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata CP_1
trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 co.1 c.p.c.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione con cui la convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Se è vero che il d.lgs. 28/2010 all'art. 5, nella formulazione applicabile ratione temporis, impone di esperire il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale quando questa ha ad oggetto controversie, tra le altre, in materia di diritti reali, è anche vero che l'azione di simulazione proposta non ha come oggetto immediato e diretto il riconoscimento di un diritto reale sul bene immobile oggetto di causa. Analogamente all'azione revocatoria ex art. 2901
c.c., proposta in via subordinata e che ha funzione reintegrativa della garanzia patrimoniale, l'azione di simulazione assoluta è un'azione contrattuale anche quando sia volta a privare di efficacia tra le parti un negozio traslativo di un diritto reale ex art. 1414 c.c., ragion per cui la tutela giurisdizionale domandata in via diretta appare di tipo contrattuale e non reale né di tipo possessorio né petitorio, mentre la mediazione obbligatoria nell'intento del legislatore deve riguardare le cause inerenti direttamente la proprietà, il possesso, o diritti reali minori quali diritti assoluti e non quali pretese restitutorie (Tribunale di Civitavecchia 12.1.2024).
Infatti “nel nostro ordinamento concorsuale, invero, è pacifico che le azioni promosse dalla curatela per la dichiarazione d'inefficacia di atti di disposizione patrimoniale compiuti dal fallito mirano non ad ottenere il sovvertimento, sul piano della validità, degli effetti traslativi degli atti compiuti e dunque il ripristino in capo alla massa dei creditori esattamente del medesimo titolo già disposto dal fallito, cioè regolato negozialmente in modo ex post dichiarato giudizialmente inefficace, bensì «la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori» (Cass.
9584/2015) mediante la «assoggettabilità ad esecuzione» del medesimo bene che ne sia stato oggetto;
con il successo della domanda, dunque, il fallito non ridiventa titolare in senso dominicale dell'identico bene oggetto dell'atto dichiarato inefficace, bensì accade che sia l'organo concorsuale
a poter disporne esecutivamente” (Cass. 23485/2021).
Essendo l'azione volta in via diretta ed immediata a sentire dichiarare l'inefficacia, ex art. 1414 c.c.
e comunque la revocabilità ex art. 2901 c.c. del negozio di cessione di ramo d'azienda stipulato tra le parti, l'eccezione preliminare della convenuta è destituita di fondamento
Nel merito la domanda di simulazione assoluta è infondata e non può trovare accoglimento.
3 Com'è noto gli artt. 1414 e ss. c.c. disciplinano il fenomeno simulatorio, che si verifica quando le parti, d'accordo, realizzano deliberatamente dichiarazioni difformi dal volere interno. In particolare la simulazione è assoluta quando le parti pongono in essere un negozio ma in realtà non ne vogliono nessuno;
in tal caso, ai sensi dell'art. 1414 c.c., il contratto simulato non produce alcun effetto tra le parti. Nei confronti dei terzi la regola è fissata dall'art.1415 c.c.: “la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione”. I terzi, però, ivi compresi i creditori del simulato alienante, possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti (art. 1415 co. 2 e 1416 co.1 c.c.) Infine, ai sensi dell'art. 1417 c.c., la prova della simulazione può essere data con ogni mezzo da parte dei terzi (questo perché per essi è un mero fatto, e non un contratto, e inoltre perché i terzi non sono in grado di procurarsi la controdichiarazione), mentre soggiace ai limiti degli articoli 2721 e ss. c.c. se proposta dalle parti.
Ciò premesso, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “ad integrare gli estremi della simulazione di un negozio, non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla. Resta inoltre insuperabile il principio secondo il quale in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico” (Cass. 25490/2008, ma anche, più recentemente,
Cass. 13345/2015).
Nel caso di specie, però, parte attrice – che può senza dubbio assumere la veste di terzo - non ha fornito elementi concreti da cui desumere che l'atto di compravendita sia stato del tutto fittizio e che in realtà le parti non abbiamo effettivamente inteso stipulare alcunché, dissimulando lo status quo.
In particolare non è in alcun modo dimostrata, nemmeno in via presuntiva, la retentio possessionis ad opera dell'apparente alienante e, dunque, la constatazione che lo stesso abbia mantenuto la disponibilità del bene apparentemente trasferito, continuando ad utilizzare l'azienda ceduta. A tal proposito infatti il fallimento si è limitato ad affermare tale circostanza senza fornire alcun elemento probatorio a suo sostegno. Né d'altronde l'astratto carattere pregiudizievole del negozio è
4 sufficiente ad individuare il motivo concreto per il quale le parti hanno posto in essere il negozio che si assume meramente apparente.
Anche i capi di prova testimoniale articolati in merito da parte attrice appaiono generici e di contenuto valutativo (cfr. ad es. il capo “o” articolato nella memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c.).
Pertanto, in difetto di specifici elementi di prova, financo presuntivi, atti a dimostrare la natura simulata in via assoluta dell'atto dispositivo, la domanda deve essere rigettata
La domanda subordinata di revocatoria è invece fondata e può trovare accoglimento.
Come è noto, i presupposti per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria sono costituiti dalla sussistenza del credito del revocante, dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (eventus damni) e dalla conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni).
Con riferimento all'azione revocatoria promossa dal fallimento, è stato più volte ribadito che “il curatore fallimentare che promuova l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” (Cass. 2253/2015, nonché Cass. 19515/2019, Cass. 3871/2019, Cass.
2336/2018, Cass. 1366/2017, Cass. 1902/2015; Cass. 8931/2013, Cass. 26331/2008 e Cass.
9092/1998).
Inoltre, più di recente, la Suprema corte ha ulteriormente precisato che “quando si tratti di azione proposta dal curatore ai sensi dell'art. 66 l. fall., è infatti necessario accertare, da un lato, se al momento del compimento dell'atto di disposizione sussistevano ragioni creditorie insoddisfatte, e, dall'altro, se il relativo credito era stato ammesso allo stato passivo della procedura”. (Cass.
11296/2025, Cass. 26331/2008).
Nel caso di specie poi, essendo l'atto revocando un negozio pacificamente oneroso, trova applicazione l'ulteriore requisito di cui all'art. 2901 co.1 n.2 c.c., e cioè la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo.
Ciò premesso, con riferimento alla consistenza dei crediti ammessi al passivo, e alla loro preesistenza rispetto al compimento dell'atto revocando, parte attrice ha depositato le domande di
5 ammissione allo stato passivo tempestive e tardive, il verbale dell'udienza di verifica delle domande tempestive e lo stato passivo esecutivo delle domande tempestive.
Orbene, da tale documentazione può ricavarsi che sono stati ammessi al passivo dal fallimento crediti per complessivi € 432.464,06 (di cui € 374.888,65 in privilegio ed € 57.575,41 al chirografo)
e che tali crediti sono sorti antecedentemente all'atto di cessione revocando del 1.3.2019. Infatti anche il solo credito di ammesso al passivo (e che costituisce Controparte_2
una parte preponderante del passivo totale) si basa su tributi riferiti alle annualità 2015-2018.
Quanto al verificarsi del presupposto dell'eventus damni è poi necessario che la curatela dimostri non solo il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto revocando, ma anche che quest'ultimo abbia oggettivamente reso più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori. A tal proposito deve aggiungersi che “in tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'"eventus damni", incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere
l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. Ne consegue che in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori” (Cass. 9565/2018, Cass. 19515/2019, Cass. 8931/2013).
Nel caso di specie il fallimento attore ha compiutamente adempiuto a tale onere probatorio.
Infatti se è vero, come sostenuto dalla convenuta, che al momento della stipula dell'atto revocando l' era proprietaria di un ulteriore complesso immobiliare sito in Abetone Parte_1
Cutigliano (PT), è anche vero, come dimostrato documentalmente dalla curatela, che su tali beni grava sin dal 2002 ipoteca volontaria per oltre quattro milioni di euro, che questi sono stati ceduti a terzi pochi mesi dopo la cessione del ramo di azienda di Arzachena (e precisamente il 21.6.2019), e che sono stati anche sottoposti a procedura esecutiva immobiliare, con aggiudicazione avvenuta il
7.9.2022.
A ciò deve aggiungersi che alla data della dichiarazione di fallimento, intervenuta il 15.9.2021, il patrimonio della società fallita era costituito unicamente da un veicolo di valore incerto.
Pertanto, considerando che alla luce dell'importo dell'ipoteca e della successiva cessione, non vi era possibilità di soddisfazione sui beni siti in Abetone Cutigliano, e che non risulta l'esistenza in capo
6 alla società di ulteriori beni di valore apprezzabile agevolmente aggredibili, deve senz'altro ritenersi che l'atto di cessione d'azienda oggetto di revocatoria ha frustrato le possibilità di soddisfacimento dei creditori sociali.
Quanto alla scientia damni, essa consiste nella consapevolezza del debitore di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore, tenendo presente che nel caso di specie, trattandosi di atto a titolo oneroso, trova applicazione il disposto dell'art. 2901 co.1 n.2 c.c., con la conseguente necessità delrequisito della consapevolezza del terzo.
Inoltre la prova di tale requisito può essere fornita anche mediante presunzioni. È infatti stato precisato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie […] e la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass. 27546/2014, Cass. 17867/2007).
Ad avviso del Tribunale il requisito soggettivo può dirsi presumibilmente sussistente tanto in capo al cedente quanto in capo al cessionario convenuto, sulla base della particolare pattuizione relativa al prezzo di vendita dell'azienda.
Esso infatti risulta determinato scomputando dal valore dell'azienda, comprensivo dei beni immobili, il debito che aveva nei confronti di Gap s.r.l., pari ad € 390.000 e Parte_1
che la cessionaria si è accollata, sicché il prezzo effettivamente pagato da quest'ultima è stato di €
58.000.
Nell'atto di cessione è stato infatti espressamente pattuito, al punto 3, che “la presente cessione comprende inoltre, oltre alla già citata autorizzazione amministrativa, l'avviamento commerciale ed i debiti meglio dettagliati nell'allegato “C” del presente atto, con esclusione di ogni altro credito e debito”. L'allegato C dell'atto di cessione consiste in una scrittura in cui sono semplicemente indicati i valori dell'attivo ceduto (€ 3.000 per i beni mobili, € 45.000 per l'avviamento, € 400.000 per gli immobili), cui è algebricamente sottratto il debito verso Gap s.r.l. di
€ 390.000, con indicazione finale del prezzo di cessione di € 58.000. Trattasi evidentemente di accollo interno, senza partecipazione del creditore e senza liberazione del debitore.
Sulla base di tale documentazione emerge che la , al momento della stipula, si è CP_1
limitata a recepire supinamente l'indicazione del debito oggetto di accollo interno fatta della cedente, senza in alcun modo verificare la sua sussistenza e il suo concreto ammontare. Né risultano allegate all'atto di cessione la documentazione attestante tale debitoria o le scritture contabili della cedente. A tal proposito, l'art. 2560 co.2 c.c. stabilisce che nel trasferimento di un'azienda
7 commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
A ciò deve aggiungersi la particolare contiguità tra le compagini sociali della e della CP_1
Gap al momento della stipula dell'atto: infatti Gap dal 4.10.2018 è stata socia unica di
[...]
mentre amministratore di Gap dal 22.3.2019 al 9.12.2020, è stato CP_1 Controparte_3
amministratore di dal 2018 al 16.9.2021 (cfr. visure in atti). CP_1
Sul punto ha sostenuto di aver estinto il debito verso Gap, oggetto di accollo, con CP_1
successivo atto di cessione tra loro stipulato il 16.12.2021: in tale operazione, tra l'altro successiva al fallimento della e alla prima diffida inviata dal curatore a il Parte_1 CP_1
29.11.2021, si dà però solamente e genericamente atto dell'esistenza di debiti nei confronti della
Gap per ben € 983.000 (cfr. all. all'atto di cessione del 16.12.2021 allegato alla comparsa di risposta), senza che vi siano elementi da cui ricavare che in tale importo sia ricompreso anche il debito originariamente vantato nei confronti di e oggetto di accollo interno. Parte_1
E' invece plausibile che e Gap avessero frequenti e abituali rapporti commerciali, CP_1
anche alla luce della contiguità delle compagini sociali, e che il dichiarato debito di € 983.000 derivasse da tali rapporti e non dal suddetto accollo.
Anche le cambiali prodotte in atti da , la cui riconsegna da parte della Gap CP_1
dimostrerebbe, secondo la convenuta, l'adempimento del debito accollato, non appaiono sufficienti a dimostrare l'esistenza e il pagamento di tale debito, in quanto:
- risultano in primo luogo relative ad un importo ampiamente inferiore (circa la metà) rispetto al debito accollato;
- sono state emesse nel 2015 e hanno tutte scadenza anteriore alla cessione;
- risultano emesse in favore di tale e non di Gap;
Persona_2
- nessuna delle cambiali risulta girata a Gap, recando tutte una prima girata alla società Ap.
CP_ Tov. e le prime tre una seconda girata a Parte_2
Non può essere di contro valorizzata, alla luce della sovrapponibilità delle compagini sociali di Gap
e della convenuta, la comunicazione, resa il 3.4.2023 e quindi in corso di causa, con cui Gap ha affermato di considerare estinto il debito oggetto di accollo e di non aver più nulla a pretendere dalla società attrice.
Alla luce di tali elementi, unitariamente considerati, emergono forti dubbi sulla sussistenza e sull'ammontare del debito di € 390.000 nei confronti di Gap e ciò, ad avviso del tribunale, consente di ritenere presuntivamente sussistente il requisito soggettivo dell'azione revocatoria proposta.
Tali conclusioni non possono essere superate dalle risultanze degli estratti del libro giornale della e da questa prodotti in atti, in quanto tali scritture non possono fare prova ai Controparte_1
8 sensi dell'art. 2710 c.c. La citata disposizioneinfatti subordina l'efficacia probatoria tra imprenditori delle scritture contabili al fatto che siano bollate, vidimate e regolarmente tenute;
nel caso di specie però gli estratti del libro giornale prodotti recano dichiarazione scritta del notaio, datata 11.7.2023, che attesta la conformità delle scritture prodotte in copia all'originale del libro giornale “non bollato né vidimato ai sensi della legge n.383 del 18 ottobre 2001”. Se è vero che la disposizione di legge da ultimo richiamata ha soppresso l'obbligo di bollatura e vidimazione, è anche vero che tali adempimenti, alla luce del disposto dell'art. 2710 c.c., risultano comunque necessari per avvalersi dello speciale regime probatorio previsto da tale norma. Nel caso di specie, non essendo il libro giornale prodotto in atti né bollato né vidimato, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 2710 c.c.
Né può essere ammessa la prova testimoniale articolata dalla convenuta, in quanto vertente su fatti da provarsi documentalmente.
Da ultimo deve respingersi anche la richiesta ex art. 210 c.p.c. con cui la convenuta ha chiesto ordinarsi alla Gap l'esibizione delle sue scritture contabili.
Premesso che “l'emanazione dell'ordine di esibizione è discrezionale, e la valutazione di indispensabilità neppure deve essere esplicitata nella motivazione;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell'istanza è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale” (Cass. 4504/2017), esso richiede, quale requisito di ammissibilità, che la parte che lo invochi abbia dimostrato di non avere altro mezzo (o di avere invano esperito altri mezzi) per dimostrare quei fatti e che non possano essere acquisiti aliunde
(Cass. 9522/2012). Tale dimostrazione non è stata fornita, e nemmeno allegata, da parte della convenuta sicché, a parziale modifica delle motivazioni espresse con l'ordinanza del 24.6.2024, la richiesta non può essere accolta.
In chiusura è opportuno precisare che l'azione revocatoria fruttuosamente esperita dal curatore fallimentare richiede, ai fini dell'attuazione dei suoi effetti mediante l'assoggettamento del bene revocando all'attivo fallimentare e la liquidazione relativa in sede concorsuale, il recupero del bene sottratto a tale garanzia (in tal senso Trib. Nola 18.10.2011, Trib. di Rimini 30.3.2001; Trib. Napoli
30.7.1996). In altre parole in caso di esito vittorioso dell' azione revocatoria esperita dal fallimento il bene deve essere necessariamente e materialmente acquisito dall'ufficio fallimentare ai fini della sua liquidazione nell'ambito della pendente esecuzione concorsuale, e ciò non come effetto eventuale e successivo, come avviene in caso di revocatoria esperita vittoriosamente contro il debitore non fallito, alla quale dovrà far seguito l'espropriazione forzata e dunque lo
9 spossessamento dei beni, ma come effetto naturale e necessario del rientro di detti beni nella disponibilità della massa.
Peraltro, a prescindere dalla domanda della curatela nel giudizio di revocatoria, ordinaria e fallimentare, la sentenza dichiarativa di inefficacia spiega un automatico effetto di apprensione al patrimonio del fallito che è immanente al presupposto generale delle azioni revocatorie intraprese dalla curatela, vale a dire l'apertura della procedura concorsuale. In altri termini, laddove nella revocatoria esperita contro il debitore non fallito, il pignoramento segue l'azione revocatoria, nelle procedure concorsuali il fallimento produce di per sé gli effetti di un pignoramento generale dei beni del fallito consentendone la vendita, pur in assenza di espresse statuizioni restitutorie e senza il compimento di ulteriori atti prodromici, sia che si tratti di beni già presenti nel patrimonio del fallito al momento dell'apertura della procedura, sia che si tratti di beni pervenuti successivamente, anche a seguito del vittorio esperimento di azioni giudiziali.
Quanto infine alla domanda, invero formulata in via subordinata, con cui il fallimento ha chiesto il pagamento del controvalore dei beni oggetto dell'operazione in caso di impossibilità della loro restituzione, essa non può trovare accoglimento.
Infatti se è vero che nel caso di specie “non solo la condanna al pagamento dell'equivalente monetario ben può essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio d'appello, in quanto non nuova” (Cass. 26425/2017), è però anche vero che il fallimento attore non ha allegato né provato la sussistenza del requisito dell'impossibilità della restituzione dei beni (che pur legittimerebbe la condanna al pagamento dell'equivalente monetario), né ha indicato circostanze per le quali la retrocessione aziendale non sarebbe più economicamente operabile.
Per i motivi sopra profusi la domanda subordinata di revocatoria può essere accolta con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 e considerando il valore della controversia come indeterminabile (Cass. 1276/2016).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
10 - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti del l'atto di cessione di ramo di azienda Parte_1
del 1.3.2019 per notar rep. 84977 racc. 17622 con cui Persona_1 Parte_1
ha ceduto a il ramo di azienda sito in Arzachena (SS)
[...] Controparte_1
comprensivo di tutti i beni mobili, impianti, attrezzature e del bene immobile riportato nel catasto fabbricati del Comune di Arzachena (SS) al figlio 10, part. 935 sub 7.
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 [...]
, liquidate in complessivi € 10.000, oltre spese Parte_1
generali, CPA e IVA come per legge.
Aversa, 22/07/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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