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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/11/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 426/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. PP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 19 luglio 2023 da già Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesco Dalla Pietra che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Controparte_1
NO BR e OS AZ che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellato –
Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 424/22 del Tribunale di Vicenza
In punto: differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 23 ottobre 2025
Conclusioni per parte appellante: “A) NEL MERITO:
- voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione, per ivi così giudicare: In via principale:
- riformare, per i motivi in fatto e in diritto specificati in narrativa, la sentenza n. 424/2022 emessa il 20.01.2023 dal Tribunale di Vicenza, sez. lav., nella causa n. 773/2019 R.G.Lav, pubblicata in data 20.01.2023 e non notificata, conseguentemente:
- rigettarsi tutte le domande proposte dal signor , in Controparte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa. B) In ogni caso:
- con integrale rifusione delle anticipazioni, spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate di giustizia.
- con integrale restituzione di tutte le somme pagate in esecuzione della medesima sentenza, in particolare alla restituzione della somma di euro 3.000,00 oltre spese generali, iva e cpa corrisposte al patrocinio del signor (vd. doc. n. 05). CP_1
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse nel giudizio di primo grado…”
Conclusioni per parte appellata: “1- Previa ogni declaratoria, rigettarsi l'appello de quo perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi l'impugnata sentenza.
2- Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. Quanto alla determinazione delle spese legali, se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018. In via istruttoria […]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 19 luglio 2023
[...]
(addetta al servizio scorta trasporti eccezionali) ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Vicenza indicata in epigrafe, con cui era stato accolto il ricorso proposto da , Controparte_1
dipendente della società dal 1.04.15 al 27.05.18, con mansioni di autista inquadrato come operaio al 4° livello Super del CCNL
Trasporto Merci, avente ad oggetto il pagamento della differenze retributive e indennità di trasferta.
Il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale, ha rilevato che il aveva fornito la prova: di CP_1
aver svolto mansioni di autista di trasporti eccezionali, guidando normalmente di notte;
di venir retribuito a viaggio;
che in caso di rifiuto del trasporto, la datrice di lavoro lasciava a casa i dipendenti per i giorni successivi senza pagarli;
di aver eseguito tutti i viaggi riportati nei prospetti riepilogativi allegati al doc. 3.
Ha ritenuto, invece, che la non avesse fornito prova del Parte_1
rifiuto del a svolgere dei servizi di scorta (che avrebbe CP_1
giustificato la trattenuta in busta paga per ore di assenza non retribuite), evidenziando l'inattendibilità del teste sia in Tes_1
quanto comproprietario della società, sia per aver riferito circostanze riportategli dalla sua compagna, amministratrice della società.
Ha riconosciuto, quindi, il diritto del lavoratore alle differenze retributive e all'indennità di trasferta, derivanti dall'applicazione del
CCNL di riferimento, e ha condannato la società al pagamento della somma lorda di € 12.930,54, come calcolata dal lavoratore nelle note
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia autorizzate e solo genericamente contestata dalla datrice di lavoro.
Propone appello sulla base di cinque motivi: Parte_1
a) Con il primo motivo di appello, censura la sentenza laddove il giudice di prime cure ha ritenuto provati tutti i viaggi illustrati nei prospetti riepilogativi del doc.3 prodotto dall'originario ricorrente. Evidenzia, in particolare, che il non è stato CP_1
in grado di provare, né in via documentale né testimoniale,
l'effettiva esecuzione di tutti i trasporti indicati nei prospetti riepilogativi. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, il teste non avrebbe confermato Tes_2
i viaggi effettuati dal , ma solamente dichiarato che i CP_1
prospetti riepilogativi sono un atto a formazione unilaterale compilato dal lavoratore stesso.
Censura, altresì, la pronuncia di primo grado dove si afferma l'inattendibilità del teste rilevando che lo stesso è Tes_1
proprietario di una quota pari al 5% della società e che, avendo una relazione di convivenza, in regime di separazione dei beni, con la amministratrice, non aveva alcun interesse in causa.
Rileva che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che il teste riferendo che gli autisti potevano Tes_2
rifiutare i trasporti, avrebbe confermato quanto dichiarato dal in merito alla circostanza riferitagli dal responsabile Tes_1
del traffico relativa ai frequenti rifiuti di svolgere trasporti del
. CP_1
Ritiene, inoltre, che dalle dichiarazioni dei testi e Tes_3 Tes_2
non emergerebbe né che il lavoratore veniva pagato in base ai soli viaggi effettuati, né la previsione di alcuna sanzione in caso di rifiuto del trasporto.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
Censura, inoltre, l'attendibilità del teste in quanto Tes_4
quest'ultimo aveva istaurato analogo contenzioso contro la datrice di lavoro, poi conciliato giudizialmente.
Sostiene che il veniva retribuito sulla base delle ore CP_1
Contr risultanti dai prospetti paga integrati dell' , percependo le indennità di trasferta e i rimborsi chilometrici nel rispetto della contrattazione collettiva.
Evidenzia altresì che la collocazione temporale della prestazione era rimessa alla volontà del lavoratore e la società si accordava con i dipendenti per imputare a ferie, permessi o assenze non retribuite le giornate non lavorate.
b) Con il secondo motivo di appello, censura la quantificazione delle differenze retributive, sostenendo di aver specificatamente contestato i conteggi prodotti dal in diverse parti della CP_1
memoria difensiva di primo grado.
c) Con il terzo e il quarto motivo, chiede la rifusione delle spese di lite di primo grado, la liquidazione delle spese del presente grado e la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza appellata.
d) Con il quinto motivo di appello, richiama i propri atti di primo grado e insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse dal giudice di prime cure.
Si è costituito l'originario ricorrente sostenendo la correttezza della sentenza e chiedendo il rigetto dell'appello.
Evidenzia che, contrariamente da quanto sostenuto dall'appellante, i trasporti effettuati e le ore di lavoro effettivamente svolte sono documentate dai prospetti paga depositati dalla società, i quali indicano il numero di giorni lavorati, le ore di assenza non retribuite e le giornate di trasferta indennizzate.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
Rileva che la datrice di lavoro non ha ottemperato alla richiesta del giudice di prime cure relativa alla produzione delle autorizzazioni per il transito del nelle date e tratte riportate nel doc. 3. CP_1
Sostiene, inoltre, che la parte appellante non è stata in grado di giustificare la non corrispondenza tra le giornate che dalle buste paga risultavano lavorate e quelle per le quali era stata erogata l'indennità di trasferta che, alla luce della mansione di autista svolta dal
, avrebbe dovuto essere riconosciuta per tutti i giorni CP_1
lavorativi.
Evidenzia, altresì, che controparte avrebbe dovuto provare la circostanza secondo cui il avrebbe rifiutato in diverse CP_1
occasioni di svolgere il servizio di trasporto.
Richiama quanto dichiarato dal teste laddove ha Tes_1
riconosciuto che la datrice di lavoro retribuiva i dipendenti a viaggio e dunque, in mancanza di servizi da svolgere, non retribuiva gli autisti, fatti figurare come assenti.
Illustra, infine, la correttezza dei conteggi prodotti, contestati solo genericamente dalla datrice di lavoro.
La causa, a seguito di un rinvio per riequilibrio del ruolo, è stata decisa all'udienza 23 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo d'appello è infondato.
1.1 - Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto raggiunta la prova in merito all'effettuazione di tutti i viaggi indicati nei prospetti riepilogativi di cui all'allegato 3 ric..
Il rilievo è tanto infondato quanto non concludente ai fini del decidere.
Il doc. 3 ric. è stato solo genericamente contestato nella memoria
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
difensiva di primo grado atteso che la società ha sostenuto che lo stesso fosse erroneo (pag. 5), ma non ha preso posizione sui singoli viaggi ivi indicati, né ha prodotto dei report alternativi e diversi nonostante sia emersa prova, all'esito dell'istruttoria orale, in merito alla prassi degli autisti di trasmettere alla società dei report mensili sui viaggi effettuati (cfr. teste ). Se ne deduce che la società Tes_5
avrebbe potuto produrre i riepiloghi corretti in suo possesso al fine di contestare specificamente i dati emergenti da quelli prodotti in giudizio dal ricorrente e, in ogni caso, avrebbe potuto contestare in modo puntuale l'effettuazione dei singoli viaggi ivi indicati.
In ogni caso, tali riepiloghi erano esclusivamente funzionali a dimostrare che gli autisti (e il ricorrente in particolare) venivano pagati a viaggio facendo emergere la corrispondenza tra le somme indicate come spettanti nei report e quella poi indicata nella relativa busta paga (il ricorrente, infatti, ha sostenuto che le buste paga venivano adattate al fine di ottenere un importo dovuto pari a quello calcolato “a viaggio” secondo i criteri indicati nel doc. 2). La rivendicazione retributiva avanzata dal lavoratore si fonda sul rilievo che non sarebbe stato rispettato il CCNL Trasporto Merci Logistica applicato dall'azienda a seguito dell'utilizzo di tale peculiare meccanismo di calcolo della retribuzione, che avrebbe determinato un incompleto pagamento delle ore di lavoro contrattuali. Il ricorrente, nella sostanza, sarebbe stato pagato solo per i singoli viaggi effettuati e le ulteriori ore contrattualmente previste sarebbero state imputate a ferie, permessi e assenze non retribuite che, nella prospettazione del ricorrente, erano conseguenza dalla scelta datoriale di non assegnare ulteriori viaggi e, dunque, di non utilizzare la prestazione lavorativa.
Parte appellante, di contro, sostiene che il lavoratore sia stato pagato per le ore di lavoro effettivamente prestate e che, essendo stata
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
concessa agli autisti la possibilità di rifiutare i viaggi assegnati, nei casi di rifiuto della prestazione, le assenze venivano imputate in busta paga a ferie, permessi o assenze non retribuite.
La difesa del lavoratore nulla ha rivendicato in relazione alle ore, comunque retribuite, imputate a ferie o permessi, ma ha rivendicato il diritto alla retribuzione per le ore indicate come di assenza non retribuita atteso che il mancato svolgimento della prestazione lavorativa sarebbe stato imputabile al datore di lavoro. Nella prospettazione della società, invece, le ore di assenza non retribuite sarebbero conseguenza del rifiuto del lavoratore di prestare attività lavorativa.
1.2 – Tanto premesso e chiarito, si rileva che l'originario ricorrente è stato assunto con contratto di lavoro indeterminato e a tempo pieno, con inquadramento al livello 4s del CCNL Trasporto Merci e
Logistica. Nella lettera di assunzione è ben vero che, in relazione all'orario di lavoro, si prevede “dovrà rispettare l'orario di lavoro che le verrà comunicato” ma tale indicazione non determina l'applicazione di un orario settimanale determinato a scelta dal datore di lavoro (ma al più la collocazione temporale di tale orario) atteso che, tramite il richiamo al CCNL Trasporto Merci Logistica (“le saranno assicurate le condizioni normative e retributive del CCNL del settore
”) e in assenza di stipula di un regime Controparte_3
orario part time, il rapporto di lavoro doveva necessariamente considerarsi a tempo pieno. Peraltro, sia la comunicazione Unilav di inizio rapporto, sia le buste paga prodotte danno atto che si tratta di un rapporto a tempo pieno. In base a quanto previsto dal CCNL il regime orario applicabile era di 39 ore settimanali. Tale dato, da ultimo, si ricava dalla lettura delle buste paga ove, sommando le ore complessivamente contabilizzate per ciascuna settimana dal lunedì
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
alla domenica (ore lavorate, ore di ferie e permessi, ore di assenza non retribuita) si giunge ad un totale di 39 ore settimanali.
1.3 – A fronte, dunque, di un orario settimanale di 39 ore contrattuali e della rivendicazione attorea di ottenere la retribuzione per l'orario contrattuale previsto dal CCNL applicato, la società era onerata di dimostrare, quale fatto estintivo della pretesa, il rifiuto del lavoratore di svolgere la prestazione, così da giustificare le trattenute in busta paga per ore di assenza non lavorate. Tale prova non è stata fornita.
1.3.1 – Il teste , la cui dichiarazione non può ritenersi Tes_4
inattendibile solo perché aveva proposto un contenzioso analogo, ha riferito: “Alla sera precedente o poco prima di iniziare un turno se non c'era lavoro ce lo comunicavano solo poco prima dell'inizio del turno e a volte venivamo posti in ferie e/o in permesso non retribuito, in quanto eravamo pagati a viaggio”. Anche il teste ha riferito: Tes_2
“So che faceva l'autista delle scorte ai trasporti CP_1
eccezionali. Le scorte ai trasporti eccezionali si compivano sia di giorno che di notte;
i servizi da effettuare a me venivano comunicati con messaggio ricevuto normalmente il giorno prima;
ADR Non so come funzionasse per il;
posso solo riferire che sia io che i CP_1
colleghi che frequentavo ricevevamo le consegne mediante messaggio.
Se non vi erano trasporti eccezionali io non venivo chiamato;
non ricordo se le ore non lavorate venivano imputate a ferie/permessi e/o assenze non retribuite. Per quanto mi riguarda non ricordo di essere stato messo assente non retribuito, degli altri nulla so”. Ha inoltre, dichiarato che nel periodo successivo all'anno 2013 o 2014 (cioè, nel periodo in cui ha svolto la prestazione anche il ricorrente di primo grado) veniva pagato a viaggio. Il teste ha aggiunto: “preciso Tes_3
che io venivo retribuito a viaggi e/o giornate di lavoro ADR nel caso di rifiuto ad eseguire un trasporto non venivo pagato”.
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
Tali testimonianze confortano la prospettazione di parte qui appellata atteso che risulta dimostrato il metodo di pagamento “a viaggio” e il fatto che gli autisti venivano lasciati inoccupati in caso di mancata assegnazione di viaggi. Inoltre, in base a quanto riferito dal , Tes_4
tali ore non lavorate potevano esse imputate tanto a ferie o permessi, quanto ad assenze non retribuite. Il teste ha confermato di Tes_3
essere stato pagato solo a viaggio o giornate di lavoro effettivo e il teste dando di aver lavorato solo quando chiamato, non ha Tes_2
saputo ricordare se le ore non lavorate venissero imputate ad assenza non retribuita (ma, evidentemente, non l'ha neppure escluso).
Il teste , di contro, si è limitato a dichiarare che Testimone_6
“l'amministratrice mi ha riferito che l'accordo era quello di imputare
i giorni in cui veniva rifiutata la prestazione lavorativa a giorni di assenza non retribuiti” e che “L'amministratrice della società (che è la mia compagna) e il responsabile del traffico Sig. Controparte_4
mi hanno riferito che il sovente si è rifiutato di svolgere i CP_1
trasporti eccezionali”. Come rilevato dal giudice di prime cure tale testimonianza risulta poco attendibile sotto un duplice profilo. Il teste
è socio comproprietario della società (con una quota del 5%), compagno di vita della legale rappresentante ed è stato indicato dal teste come il titolare dell'azienda (ha fatto riferimento a Tes_4
“ quale titolare dell'azienda). Inoltre, si è limitato a riferire Tes_6
circostanze apprese dalla stessa legale rappresentante, rendendo una dichiarazione de relato actoris, sostanzialmente priva di valore probatorio (“In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” Cass. n. 569 del
15/01/2015). Laddove ha fatto riferimento a circostanza appresa non solo dalla legale rappresentante, ma anche dal responsabile del traffico sig. , viene comunque in rilievo una dichiarazione de relato, CP_4
non specificamente riscontrata (non essendo emersa alcuna altra dichiarazione o elemento di prova a supporto del rifiuto del ricorrente a svolgere l'attività lavorativa) e dal contenuto estremamente generico, non essendo neppur possibile individuare o quantificare il numero di ore di assenza che sarebbero da imputare a rifiuto espresso dal lavoratore qui appellato.
1.4 – Anche valorizzando le dichiarazioni testimoniali (il particolare teste ) secondo cui gli autisti potevano rifiutare i viaggi Tes_5
assegnati, in mancanza di prova positiva del rifiuto del a CP_1
svolgere la prestazione lavorativa, risulta ingiustificata l'imputazione ad ore di assenza non retribuita delle ore non lavorate, ma comunque rientranti nell'orario di lavoro a tempo pieno contrattualmente spettante (39 ore settimanali), dovendosi ritenere, alla luce degli elementi raccolti, che il mancato svolgimento dell'intero orario di lavoro sia dipeso dalla scelta datoriale di non servirsi della prestazione lavorativa dell'appellato. Dunque, viene in rilievo una illegittima riduzione unilaterale dell'orario di lavoro.
1.5 – Conseguentemente, risulta fondata la rivendicazione diretta ad ottenere il pagamento delle ore di “assenza non retribuita”. Altrettanto
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
fondata è poi la richiesta di corresponsione dell'indennità di trasferta per tutte le giornate indicate come lavorate in busta paga. È dato pacifico e non contestato tra le parti che l'attività lavorativa del fosse quella di scortare trasporti eccezionali autostradali CP_1
(normalmente notturni); la stessa società, nel costituirsi in giudizio in primo grado ha dichiarato che “il lavoratore veniva retribuito esclusivamente sulla base delle ore effettivamente prestate così come riportato nei prospetti paga allegati percependo anche le relative indennità giornaliere per le trasferte effettuate ed i relativi rimborsi chilometrici” ma non ha preso posizione sulla rivendicazione attorea volta ad ottenere l'indennità di trasferta per ciascuna giornata lavorata
(atteso che nelle buste paga il numero di giorni lavorati è superiore ai giorni per i quali le indennità di trasferta sono state riconosciute). Se, dunque, l'attività lavorativa implicava trasferte e la società riconosce che il lavoratore percepiva le indennità giornaliere per le trasferte, tali indennità vanno riconosciute per ciascun giorno lavorato.
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato. È ben vero che la società aveva svolto in memoria difensiva delle contestazioni ai conteggi inizialmente dimessi dal lavoratore ma, a ben vedere, in parte risultavano del tutto generiche (“Si contestano i conteggi e i documenti avversari allegati in ricorso sub docc 2, 3, 6 e 9 in quanto erronei ed in quanto non tengono conto degli accordi intercorsi rispetto alla modalità di svolgimento del rapporto di lavoro”) e in parte erano riferite alle rivendicazioni per EDR ed elemento aggiuntivo ex art. 38 CCNL che, a ben vedere, non sono stati riconosciuti nella sentenza di primo grado. Il quantum liquidato, infatti, corrisponde alle differenze retributive calcolate sulle ore di assenza indicate in busta paga (ore che, invece, dovevano essere retribuite in mancanza di prova del rifiuto del ricorrente di svolgere
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
attività lavorativa) cui è stata aggiunta la quantificazione delle indennità di trasferta illegittimamente non riconosciute in busta paga.
Tale quantificazione (riconducibile al conteggio sub doc. 10 ric. depositato in vista dell'udienza finale di discussione) neanche in sede d'appello viene specificamente contestato in merito alla sua correttezza matematica.
3 - Gli ulteriori motivi d'appello, terzo e quarto (sulle spese in conseguenza della richiesta riforma della sentenza gravata e sulla ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza) rimangono assorbiti. Entrambi, infatti, presuppongono la riforma della sentenza di primo grado.
4 – Con l'ultimo motivo d'appello si fa rinvio ai precedenti scritti difensivi e alle istanze istruttorie. Le deduzioni svolte in primo grado, qui genericamente riproposte sono disattese alla luce della suesposta motivazione. L'istruttoria svolta, invece, risulta completa ed esaustiva per poter giungere a decisione e, in ogni caso, si deve rilevare come sia stata la società a non ottemperare alle richieste di esibizione documentale formulate dal giudice di primo grado e, pur autorizzata a citare due testi in vista della prima udienza istruttoria, ne ha citato solo uno, senza giustificare la mancata citazione del secondo.
Analogamente, a seguito dell'ordinanza 28.01.21 con cui il giudice di prime cure ha disposto la prosecuzione della prova orale autorizzando la citazione di un teste per parte, la società non ha provveduto a citare alcun teste e all'esito dell'udienza istruttoria in cui è stato escusso il teste attoreo, ha chiesto fissarsi udienza di discussione (ne consegue la decadenza dalla prova orale ex art. 104 disp. att. c.p.c.).
5 – Per le ragioni esposte, l'appello va respinto e confermata la sentenza gravata. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia
vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi Euro 3.966 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dell'appellato dichiaratisi antistatari.
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 23.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
PP AN NL ES
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. PP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 19 luglio 2023 da già Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesco Dalla Pietra che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Controparte_1
NO BR e OS AZ che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellato –
Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 424/22 del Tribunale di Vicenza
In punto: differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 23 ottobre 2025
Conclusioni per parte appellante: “A) NEL MERITO:
- voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione, per ivi così giudicare: In via principale:
- riformare, per i motivi in fatto e in diritto specificati in narrativa, la sentenza n. 424/2022 emessa il 20.01.2023 dal Tribunale di Vicenza, sez. lav., nella causa n. 773/2019 R.G.Lav, pubblicata in data 20.01.2023 e non notificata, conseguentemente:
- rigettarsi tutte le domande proposte dal signor , in Controparte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa. B) In ogni caso:
- con integrale rifusione delle anticipazioni, spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate di giustizia.
- con integrale restituzione di tutte le somme pagate in esecuzione della medesima sentenza, in particolare alla restituzione della somma di euro 3.000,00 oltre spese generali, iva e cpa corrisposte al patrocinio del signor (vd. doc. n. 05). CP_1
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse nel giudizio di primo grado…”
Conclusioni per parte appellata: “1- Previa ogni declaratoria, rigettarsi l'appello de quo perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi l'impugnata sentenza.
2- Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. Quanto alla determinazione delle spese legali, se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018. In via istruttoria […]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 19 luglio 2023
[...]
(addetta al servizio scorta trasporti eccezionali) ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Vicenza indicata in epigrafe, con cui era stato accolto il ricorso proposto da , Controparte_1
dipendente della società dal 1.04.15 al 27.05.18, con mansioni di autista inquadrato come operaio al 4° livello Super del CCNL
Trasporto Merci, avente ad oggetto il pagamento della differenze retributive e indennità di trasferta.
Il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale, ha rilevato che il aveva fornito la prova: di CP_1
aver svolto mansioni di autista di trasporti eccezionali, guidando normalmente di notte;
di venir retribuito a viaggio;
che in caso di rifiuto del trasporto, la datrice di lavoro lasciava a casa i dipendenti per i giorni successivi senza pagarli;
di aver eseguito tutti i viaggi riportati nei prospetti riepilogativi allegati al doc. 3.
Ha ritenuto, invece, che la non avesse fornito prova del Parte_1
rifiuto del a svolgere dei servizi di scorta (che avrebbe CP_1
giustificato la trattenuta in busta paga per ore di assenza non retribuite), evidenziando l'inattendibilità del teste sia in Tes_1
quanto comproprietario della società, sia per aver riferito circostanze riportategli dalla sua compagna, amministratrice della società.
Ha riconosciuto, quindi, il diritto del lavoratore alle differenze retributive e all'indennità di trasferta, derivanti dall'applicazione del
CCNL di riferimento, e ha condannato la società al pagamento della somma lorda di € 12.930,54, come calcolata dal lavoratore nelle note
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia autorizzate e solo genericamente contestata dalla datrice di lavoro.
Propone appello sulla base di cinque motivi: Parte_1
a) Con il primo motivo di appello, censura la sentenza laddove il giudice di prime cure ha ritenuto provati tutti i viaggi illustrati nei prospetti riepilogativi del doc.3 prodotto dall'originario ricorrente. Evidenzia, in particolare, che il non è stato CP_1
in grado di provare, né in via documentale né testimoniale,
l'effettiva esecuzione di tutti i trasporti indicati nei prospetti riepilogativi. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, il teste non avrebbe confermato Tes_2
i viaggi effettuati dal , ma solamente dichiarato che i CP_1
prospetti riepilogativi sono un atto a formazione unilaterale compilato dal lavoratore stesso.
Censura, altresì, la pronuncia di primo grado dove si afferma l'inattendibilità del teste rilevando che lo stesso è Tes_1
proprietario di una quota pari al 5% della società e che, avendo una relazione di convivenza, in regime di separazione dei beni, con la amministratrice, non aveva alcun interesse in causa.
Rileva che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che il teste riferendo che gli autisti potevano Tes_2
rifiutare i trasporti, avrebbe confermato quanto dichiarato dal in merito alla circostanza riferitagli dal responsabile Tes_1
del traffico relativa ai frequenti rifiuti di svolgere trasporti del
. CP_1
Ritiene, inoltre, che dalle dichiarazioni dei testi e Tes_3 Tes_2
non emergerebbe né che il lavoratore veniva pagato in base ai soli viaggi effettuati, né la previsione di alcuna sanzione in caso di rifiuto del trasporto.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
Censura, inoltre, l'attendibilità del teste in quanto Tes_4
quest'ultimo aveva istaurato analogo contenzioso contro la datrice di lavoro, poi conciliato giudizialmente.
Sostiene che il veniva retribuito sulla base delle ore CP_1
Contr risultanti dai prospetti paga integrati dell' , percependo le indennità di trasferta e i rimborsi chilometrici nel rispetto della contrattazione collettiva.
Evidenzia altresì che la collocazione temporale della prestazione era rimessa alla volontà del lavoratore e la società si accordava con i dipendenti per imputare a ferie, permessi o assenze non retribuite le giornate non lavorate.
b) Con il secondo motivo di appello, censura la quantificazione delle differenze retributive, sostenendo di aver specificatamente contestato i conteggi prodotti dal in diverse parti della CP_1
memoria difensiva di primo grado.
c) Con il terzo e il quarto motivo, chiede la rifusione delle spese di lite di primo grado, la liquidazione delle spese del presente grado e la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza appellata.
d) Con il quinto motivo di appello, richiama i propri atti di primo grado e insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse dal giudice di prime cure.
Si è costituito l'originario ricorrente sostenendo la correttezza della sentenza e chiedendo il rigetto dell'appello.
Evidenzia che, contrariamente da quanto sostenuto dall'appellante, i trasporti effettuati e le ore di lavoro effettivamente svolte sono documentate dai prospetti paga depositati dalla società, i quali indicano il numero di giorni lavorati, le ore di assenza non retribuite e le giornate di trasferta indennizzate.
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Rileva che la datrice di lavoro non ha ottemperato alla richiesta del giudice di prime cure relativa alla produzione delle autorizzazioni per il transito del nelle date e tratte riportate nel doc. 3. CP_1
Sostiene, inoltre, che la parte appellante non è stata in grado di giustificare la non corrispondenza tra le giornate che dalle buste paga risultavano lavorate e quelle per le quali era stata erogata l'indennità di trasferta che, alla luce della mansione di autista svolta dal
, avrebbe dovuto essere riconosciuta per tutti i giorni CP_1
lavorativi.
Evidenzia, altresì, che controparte avrebbe dovuto provare la circostanza secondo cui il avrebbe rifiutato in diverse CP_1
occasioni di svolgere il servizio di trasporto.
Richiama quanto dichiarato dal teste laddove ha Tes_1
riconosciuto che la datrice di lavoro retribuiva i dipendenti a viaggio e dunque, in mancanza di servizi da svolgere, non retribuiva gli autisti, fatti figurare come assenti.
Illustra, infine, la correttezza dei conteggi prodotti, contestati solo genericamente dalla datrice di lavoro.
La causa, a seguito di un rinvio per riequilibrio del ruolo, è stata decisa all'udienza 23 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo d'appello è infondato.
1.1 - Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto raggiunta la prova in merito all'effettuazione di tutti i viaggi indicati nei prospetti riepilogativi di cui all'allegato 3 ric..
Il rilievo è tanto infondato quanto non concludente ai fini del decidere.
Il doc. 3 ric. è stato solo genericamente contestato nella memoria
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
difensiva di primo grado atteso che la società ha sostenuto che lo stesso fosse erroneo (pag. 5), ma non ha preso posizione sui singoli viaggi ivi indicati, né ha prodotto dei report alternativi e diversi nonostante sia emersa prova, all'esito dell'istruttoria orale, in merito alla prassi degli autisti di trasmettere alla società dei report mensili sui viaggi effettuati (cfr. teste ). Se ne deduce che la società Tes_5
avrebbe potuto produrre i riepiloghi corretti in suo possesso al fine di contestare specificamente i dati emergenti da quelli prodotti in giudizio dal ricorrente e, in ogni caso, avrebbe potuto contestare in modo puntuale l'effettuazione dei singoli viaggi ivi indicati.
In ogni caso, tali riepiloghi erano esclusivamente funzionali a dimostrare che gli autisti (e il ricorrente in particolare) venivano pagati a viaggio facendo emergere la corrispondenza tra le somme indicate come spettanti nei report e quella poi indicata nella relativa busta paga (il ricorrente, infatti, ha sostenuto che le buste paga venivano adattate al fine di ottenere un importo dovuto pari a quello calcolato “a viaggio” secondo i criteri indicati nel doc. 2). La rivendicazione retributiva avanzata dal lavoratore si fonda sul rilievo che non sarebbe stato rispettato il CCNL Trasporto Merci Logistica applicato dall'azienda a seguito dell'utilizzo di tale peculiare meccanismo di calcolo della retribuzione, che avrebbe determinato un incompleto pagamento delle ore di lavoro contrattuali. Il ricorrente, nella sostanza, sarebbe stato pagato solo per i singoli viaggi effettuati e le ulteriori ore contrattualmente previste sarebbero state imputate a ferie, permessi e assenze non retribuite che, nella prospettazione del ricorrente, erano conseguenza dalla scelta datoriale di non assegnare ulteriori viaggi e, dunque, di non utilizzare la prestazione lavorativa.
Parte appellante, di contro, sostiene che il lavoratore sia stato pagato per le ore di lavoro effettivamente prestate e che, essendo stata
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concessa agli autisti la possibilità di rifiutare i viaggi assegnati, nei casi di rifiuto della prestazione, le assenze venivano imputate in busta paga a ferie, permessi o assenze non retribuite.
La difesa del lavoratore nulla ha rivendicato in relazione alle ore, comunque retribuite, imputate a ferie o permessi, ma ha rivendicato il diritto alla retribuzione per le ore indicate come di assenza non retribuita atteso che il mancato svolgimento della prestazione lavorativa sarebbe stato imputabile al datore di lavoro. Nella prospettazione della società, invece, le ore di assenza non retribuite sarebbero conseguenza del rifiuto del lavoratore di prestare attività lavorativa.
1.2 – Tanto premesso e chiarito, si rileva che l'originario ricorrente è stato assunto con contratto di lavoro indeterminato e a tempo pieno, con inquadramento al livello 4s del CCNL Trasporto Merci e
Logistica. Nella lettera di assunzione è ben vero che, in relazione all'orario di lavoro, si prevede “dovrà rispettare l'orario di lavoro che le verrà comunicato” ma tale indicazione non determina l'applicazione di un orario settimanale determinato a scelta dal datore di lavoro (ma al più la collocazione temporale di tale orario) atteso che, tramite il richiamo al CCNL Trasporto Merci Logistica (“le saranno assicurate le condizioni normative e retributive del CCNL del settore
”) e in assenza di stipula di un regime Controparte_3
orario part time, il rapporto di lavoro doveva necessariamente considerarsi a tempo pieno. Peraltro, sia la comunicazione Unilav di inizio rapporto, sia le buste paga prodotte danno atto che si tratta di un rapporto a tempo pieno. In base a quanto previsto dal CCNL il regime orario applicabile era di 39 ore settimanali. Tale dato, da ultimo, si ricava dalla lettura delle buste paga ove, sommando le ore complessivamente contabilizzate per ciascuna settimana dal lunedì
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
alla domenica (ore lavorate, ore di ferie e permessi, ore di assenza non retribuita) si giunge ad un totale di 39 ore settimanali.
1.3 – A fronte, dunque, di un orario settimanale di 39 ore contrattuali e della rivendicazione attorea di ottenere la retribuzione per l'orario contrattuale previsto dal CCNL applicato, la società era onerata di dimostrare, quale fatto estintivo della pretesa, il rifiuto del lavoratore di svolgere la prestazione, così da giustificare le trattenute in busta paga per ore di assenza non lavorate. Tale prova non è stata fornita.
1.3.1 – Il teste , la cui dichiarazione non può ritenersi Tes_4
inattendibile solo perché aveva proposto un contenzioso analogo, ha riferito: “Alla sera precedente o poco prima di iniziare un turno se non c'era lavoro ce lo comunicavano solo poco prima dell'inizio del turno e a volte venivamo posti in ferie e/o in permesso non retribuito, in quanto eravamo pagati a viaggio”. Anche il teste ha riferito: Tes_2
“So che faceva l'autista delle scorte ai trasporti CP_1
eccezionali. Le scorte ai trasporti eccezionali si compivano sia di giorno che di notte;
i servizi da effettuare a me venivano comunicati con messaggio ricevuto normalmente il giorno prima;
ADR Non so come funzionasse per il;
posso solo riferire che sia io che i CP_1
colleghi che frequentavo ricevevamo le consegne mediante messaggio.
Se non vi erano trasporti eccezionali io non venivo chiamato;
non ricordo se le ore non lavorate venivano imputate a ferie/permessi e/o assenze non retribuite. Per quanto mi riguarda non ricordo di essere stato messo assente non retribuito, degli altri nulla so”. Ha inoltre, dichiarato che nel periodo successivo all'anno 2013 o 2014 (cioè, nel periodo in cui ha svolto la prestazione anche il ricorrente di primo grado) veniva pagato a viaggio. Il teste ha aggiunto: “preciso Tes_3
che io venivo retribuito a viaggi e/o giornate di lavoro ADR nel caso di rifiuto ad eseguire un trasporto non venivo pagato”.
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Tali testimonianze confortano la prospettazione di parte qui appellata atteso che risulta dimostrato il metodo di pagamento “a viaggio” e il fatto che gli autisti venivano lasciati inoccupati in caso di mancata assegnazione di viaggi. Inoltre, in base a quanto riferito dal , Tes_4
tali ore non lavorate potevano esse imputate tanto a ferie o permessi, quanto ad assenze non retribuite. Il teste ha confermato di Tes_3
essere stato pagato solo a viaggio o giornate di lavoro effettivo e il teste dando di aver lavorato solo quando chiamato, non ha Tes_2
saputo ricordare se le ore non lavorate venissero imputate ad assenza non retribuita (ma, evidentemente, non l'ha neppure escluso).
Il teste , di contro, si è limitato a dichiarare che Testimone_6
“l'amministratrice mi ha riferito che l'accordo era quello di imputare
i giorni in cui veniva rifiutata la prestazione lavorativa a giorni di assenza non retribuiti” e che “L'amministratrice della società (che è la mia compagna) e il responsabile del traffico Sig. Controparte_4
mi hanno riferito che il sovente si è rifiutato di svolgere i CP_1
trasporti eccezionali”. Come rilevato dal giudice di prime cure tale testimonianza risulta poco attendibile sotto un duplice profilo. Il teste
è socio comproprietario della società (con una quota del 5%), compagno di vita della legale rappresentante ed è stato indicato dal teste come il titolare dell'azienda (ha fatto riferimento a Tes_4
“ quale titolare dell'azienda). Inoltre, si è limitato a riferire Tes_6
circostanze apprese dalla stessa legale rappresentante, rendendo una dichiarazione de relato actoris, sostanzialmente priva di valore probatorio (“In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto
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dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” Cass. n. 569 del
15/01/2015). Laddove ha fatto riferimento a circostanza appresa non solo dalla legale rappresentante, ma anche dal responsabile del traffico sig. , viene comunque in rilievo una dichiarazione de relato, CP_4
non specificamente riscontrata (non essendo emersa alcuna altra dichiarazione o elemento di prova a supporto del rifiuto del ricorrente a svolgere l'attività lavorativa) e dal contenuto estremamente generico, non essendo neppur possibile individuare o quantificare il numero di ore di assenza che sarebbero da imputare a rifiuto espresso dal lavoratore qui appellato.
1.4 – Anche valorizzando le dichiarazioni testimoniali (il particolare teste ) secondo cui gli autisti potevano rifiutare i viaggi Tes_5
assegnati, in mancanza di prova positiva del rifiuto del a CP_1
svolgere la prestazione lavorativa, risulta ingiustificata l'imputazione ad ore di assenza non retribuita delle ore non lavorate, ma comunque rientranti nell'orario di lavoro a tempo pieno contrattualmente spettante (39 ore settimanali), dovendosi ritenere, alla luce degli elementi raccolti, che il mancato svolgimento dell'intero orario di lavoro sia dipeso dalla scelta datoriale di non servirsi della prestazione lavorativa dell'appellato. Dunque, viene in rilievo una illegittima riduzione unilaterale dell'orario di lavoro.
1.5 – Conseguentemente, risulta fondata la rivendicazione diretta ad ottenere il pagamento delle ore di “assenza non retribuita”. Altrettanto
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fondata è poi la richiesta di corresponsione dell'indennità di trasferta per tutte le giornate indicate come lavorate in busta paga. È dato pacifico e non contestato tra le parti che l'attività lavorativa del fosse quella di scortare trasporti eccezionali autostradali CP_1
(normalmente notturni); la stessa società, nel costituirsi in giudizio in primo grado ha dichiarato che “il lavoratore veniva retribuito esclusivamente sulla base delle ore effettivamente prestate così come riportato nei prospetti paga allegati percependo anche le relative indennità giornaliere per le trasferte effettuate ed i relativi rimborsi chilometrici” ma non ha preso posizione sulla rivendicazione attorea volta ad ottenere l'indennità di trasferta per ciascuna giornata lavorata
(atteso che nelle buste paga il numero di giorni lavorati è superiore ai giorni per i quali le indennità di trasferta sono state riconosciute). Se, dunque, l'attività lavorativa implicava trasferte e la società riconosce che il lavoratore percepiva le indennità giornaliere per le trasferte, tali indennità vanno riconosciute per ciascun giorno lavorato.
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato. È ben vero che la società aveva svolto in memoria difensiva delle contestazioni ai conteggi inizialmente dimessi dal lavoratore ma, a ben vedere, in parte risultavano del tutto generiche (“Si contestano i conteggi e i documenti avversari allegati in ricorso sub docc 2, 3, 6 e 9 in quanto erronei ed in quanto non tengono conto degli accordi intercorsi rispetto alla modalità di svolgimento del rapporto di lavoro”) e in parte erano riferite alle rivendicazioni per EDR ed elemento aggiuntivo ex art. 38 CCNL che, a ben vedere, non sono stati riconosciuti nella sentenza di primo grado. Il quantum liquidato, infatti, corrisponde alle differenze retributive calcolate sulle ore di assenza indicate in busta paga (ore che, invece, dovevano essere retribuite in mancanza di prova del rifiuto del ricorrente di svolgere
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attività lavorativa) cui è stata aggiunta la quantificazione delle indennità di trasferta illegittimamente non riconosciute in busta paga.
Tale quantificazione (riconducibile al conteggio sub doc. 10 ric. depositato in vista dell'udienza finale di discussione) neanche in sede d'appello viene specificamente contestato in merito alla sua correttezza matematica.
3 - Gli ulteriori motivi d'appello, terzo e quarto (sulle spese in conseguenza della richiesta riforma della sentenza gravata e sulla ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza) rimangono assorbiti. Entrambi, infatti, presuppongono la riforma della sentenza di primo grado.
4 – Con l'ultimo motivo d'appello si fa rinvio ai precedenti scritti difensivi e alle istanze istruttorie. Le deduzioni svolte in primo grado, qui genericamente riproposte sono disattese alla luce della suesposta motivazione. L'istruttoria svolta, invece, risulta completa ed esaustiva per poter giungere a decisione e, in ogni caso, si deve rilevare come sia stata la società a non ottemperare alle richieste di esibizione documentale formulate dal giudice di primo grado e, pur autorizzata a citare due testi in vista della prima udienza istruttoria, ne ha citato solo uno, senza giustificare la mancata citazione del secondo.
Analogamente, a seguito dell'ordinanza 28.01.21 con cui il giudice di prime cure ha disposto la prosecuzione della prova orale autorizzando la citazione di un teste per parte, la società non ha provveduto a citare alcun teste e all'esito dell'udienza istruttoria in cui è stato escusso il teste attoreo, ha chiesto fissarsi udienza di discussione (ne consegue la decadenza dalla prova orale ex art. 104 disp. att. c.p.c.).
5 – Per le ragioni esposte, l'appello va respinto e confermata la sentenza gravata. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e
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vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi Euro 3.966 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dell'appellato dichiaratisi antistatari.
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 23.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
PP AN NL ES
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