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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 899/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 899/2024
Oggi 6 febbraio 2025, alle ore 11.33 innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per e l'avv. VERONICA PEPOLI oggi sostituito dall'avv. Parte_1 Parte_2
QUERCI
Per il Ministero nessuno
Il difensore dei ricorrenti si riporta al ricorso .
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Il difensore si allontana dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo N. 899/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 899/2024 promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), con l'avv. PEPOLI VERONICA (c.f. ) C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, docenti a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione resistente, lamentano la mancata erogazione in loro favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L.
107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali hanno prestato servizio come docenti precari alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti a tempo determinato. Nel ricorso introduttivo hanno chiesto, Controparte_1 pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: - accertare il diritto del Sig. Parte_1 al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per
l'annualità 2024/2025 e così per complessivi €uro 500,00= e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del
Pag. 2 di 6 Cont
e condannare il resistente all'adempimento in forma specifica per Controparte_1
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto
(€uro 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. - accertare il diritto della Sig.ra al beneficio della Parte_2
“Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per l'annualità
2024/2025 e così per complessivi €uro 500,00= e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del
[...]
Cont
e condannare il resistente all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Controparte_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€uro 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
L'amministrazione scolastica convenuta, cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, non si è costituita in giudizio e ne va dunque dichiarata la contumacia.
Svolta istruttoria solo documentale, all'odierna udienza la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale 4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati
Pag. 3 di 6 di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, si esaminano di seguito partitamente le posizioni di ciascun ricorrente.
2. Il ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un contratto individuale Parte_1 di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta per l'a.s.
2024/2025, in virtù di contratto fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto del predetto ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, relativamente all'anno scolastico suindicato.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad
Pag. 4 di 6 accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro
500,00 per ciascuno l'anno scolastico 2024/2025, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. La ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un contratto individuale Parte_2 di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta per l'a.s.
2024/2025 in virtù di contratto fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, relativamente all'anno scolastico suibndicato.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro
500,00 per l'anno scolastico 2024/2025, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate per l'intero in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (fino ad euro 1.100) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali).
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto del sig. a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro Parte_1
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente all'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto ricorrente la somma di euro 500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio economico di Parte_2 euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente all'anno scolastico 2024/2025 e, per
Pag. 5 di 6 l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente della metà delle spese di lite che si liquidano per l'intero in euro 258,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- compensa tra le parti per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 6 febbraio 2025 Il giudice Emanuele Venzo
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 899/2024
Oggi 6 febbraio 2025, alle ore 11.33 innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per e l'avv. VERONICA PEPOLI oggi sostituito dall'avv. Parte_1 Parte_2
QUERCI
Per il Ministero nessuno
Il difensore dei ricorrenti si riporta al ricorso .
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Il difensore si allontana dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo N. 899/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 899/2024 promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), con l'avv. PEPOLI VERONICA (c.f. ) C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, docenti a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione resistente, lamentano la mancata erogazione in loro favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L.
107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali hanno prestato servizio come docenti precari alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti a tempo determinato. Nel ricorso introduttivo hanno chiesto, Controparte_1 pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: - accertare il diritto del Sig. Parte_1 al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per
l'annualità 2024/2025 e così per complessivi €uro 500,00= e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del
Pag. 2 di 6 Cont
e condannare il resistente all'adempimento in forma specifica per Controparte_1
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto
(€uro 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. - accertare il diritto della Sig.ra al beneficio della Parte_2
“Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per l'annualità
2024/2025 e così per complessivi €uro 500,00= e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del
[...]
Cont
e condannare il resistente all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Controparte_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€uro 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
L'amministrazione scolastica convenuta, cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, non si è costituita in giudizio e ne va dunque dichiarata la contumacia.
Svolta istruttoria solo documentale, all'odierna udienza la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale 4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati
Pag. 3 di 6 di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, si esaminano di seguito partitamente le posizioni di ciascun ricorrente.
2. Il ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un contratto individuale Parte_1 di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta per l'a.s.
2024/2025, in virtù di contratto fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto del predetto ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, relativamente all'anno scolastico suindicato.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad
Pag. 4 di 6 accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro
500,00 per ciascuno l'anno scolastico 2024/2025, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. La ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di un contratto individuale Parte_2 di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della amministrazione scolastica convenuta per l'a.s.
2024/2025 in virtù di contratto fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della predetta ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, relativamente all'anno scolastico suibndicato.
Posto che l'amministrazione convenuta ha omesso di allegare e provare, come era suo onere, l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta parte ricorrente la somma di euro
500,00 per l'anno scolastico 2024/2025, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate per l'intero in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (fino ad euro 1.100) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali).
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto del sig. a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro Parte_1
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente all'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto ricorrente la somma di euro 500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio economico di Parte_2 euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente all'anno scolastico 2024/2025 e, per
Pag. 5 di 6 l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente della metà delle spese di lite che si liquidano per l'intero in euro 258,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- compensa tra le parti per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 6 febbraio 2025 Il giudice Emanuele Venzo
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