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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 15/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
dott. Massimo Canosa - Presidente
dott. Giovanni Nappi - Giudice est.
dott.ssa Chiara D'Alfonso - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13/2025 R.G. e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Lanciano, Viale Rimembranze 23, presso lo studio dell'avv. Maria Pina Benedet- ti, che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
( ; CP_1 C.F._2
INTERDETTA CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente a oggetto: interdizione – revoca interdizione
1 conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza
Fatto e diritto
1. , madre e tutrice di ne ha chiesto la revoca Parte_1 CP_1
dell'interdizione pronunciata con sentenza di questo Tribunale 231/2021 del 19 luglio 2021, allegando e deducendo che la figlia, “responsabilizzata dalla mater- nità, si trova in condizioni psico fisiche del tutto mutate e decisamente migliora- te”; “infatti, ella si è sempre dedicata amorevolmente alla cura del figlio minore, purtroppo affetto da seria patologia [...] che ha determinato ripetuti ricoveri ed interventi [...] soprattutto nel primo anno di vita”; dalle “certificazioni allegate”
“emerge la [sua] capacità [...] di comprendere le proprie azioni e le conseguenze delle medesime, la capacità di gestione delle proprie emozioni, il rigetto dell'uso di sostanze, la capacità di accudimento e cura per sé e per il figlio”.
Il pubblico ministero ha concluso per il “nulla osta”.
2. Il Tribunale revoca l'interdizione di CP_1
2.1. Ai sensi dell'art. 429 (“Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione”) c.c.,
“Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono es- sere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli af- fini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero. [...] Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale,
d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutela- re”; ai sensi dell'art. 432 (“Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione”), c. 1, c.c., “L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fonda- ta l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo”.
2 2.2. Ebbene, il Tribunale ritiene che siano cessate le cause dell'interdizione; e che per non sia né “opportuna” l'assistenza di amministratore di soste- CP_1
gno, né sussistano i presupposti (“non [...] abbia riacquistato la piena capacità”) per una declaratoria di inabilitazione.
Nei nota di specialista in psichiatria (del 9 novembre 2024) e certificato di psico- terapeuta (del 10 dicembre 2024) in atti, si rappresenta che “ha trovato CP_1
nella relazione con il figlio una risorsa e una motivazione di vita formidabili. Me- se dopo mese la giovane donna si mostrava sempre più matura, attenta e consa- pevole, con una notevole capacità di auto-osservazione e di autocritica”; il “per- corso psicoterapeutico ha portato ad una riduzione significativa dei sintomi del disturbo borderline di personalità e ad una gestione efficace del desiderio di fare uso di sostanze. La paziente ha acquisito competenze per affrontare le proprie emozioni e ha mostrato un miglioramento nella stabilità delle relazioni interper- sonali e nella percezione di sé. Tuttavia, si ritiene fondamentale proseguire il monitoraggio dei progressi ottenuti, in quanto il percorso di cambiamento ri- chiede tempo e continuità per consolidare le competenze acquisite e mantenere i risultati nel lungo termine”; nella certificazione psichiatrica del Centro di salute mentale di Lanciano del 3 febbraio 2025, si rappresenta che dal “2021 CP_1
ha effettuato controlli ambulatoriali regolari e pur avendo scelto di essere curata da psichiatra di fiducia in regime privato, ha mantenuto con il C.S.M. contatti regolari e si è sottoposta a visite regolari. [...] Dalla raccolta anamnestica e dalla osservazione clinica effettuata emerge un quadro clinico compatibile con dia- gnosi di 'Disturbo borderline di Personalità', al momento non necessita di tera- pia psicofarmacologica essendo in una condizione [di] buon compenso clinico”; nella attestazione del Ser.D. di Lanciano del 13 febbraio 2025, si rappresenta che
“durante l'ultima presa in carico [...] ha affrontato una gravidanza con- CP_1
testualmente alla quale ha iniziato a presentare una forte motivazione a mante- nere una stabile astensione dall'uso di sostanze stupefacenti e un buono stato di
3 salute nell'interesse del nascituro. Ha così effettuato con regolarità i vari control- li ginecologici del caso e ha mantenuto una stabile aderenz[a] alle terapie per le patologie in comorbidità. Ha mostrato emancipazione dalle condotte d'abuso e una stabile alleanza terapeutica. La costanza nelle cure [...] si è mantenuta anche dopo la nascita del bambino e la paziente ha mostrato una crescente consapevo- lezza in merito alle sue fragilità e alla necessità di essere supportata per queste, le strategie di gestione delle emozioni in situazioni di stress sono apparse significa- tivamente migliorate e la paziente ha reagito in maniera funzionale a situazioni impegnative come quelle legate alle gravi patologie congenite del bambino che ha dovuto affrontare diversi interventi chirurgici durante tutto il primo anno di vita. La paziente ha mostrato un recupero di varie autonomie nella gestione di sé sempre rimanendo consapevole dell'importanza di essere supportata. [...]
L'adesione al programma presso il SerD[...] è stat[a] regolare ad eccezione di pe- riodi in cui la paziente ha dovuto seguire il bambino in regime di ricovero (anche di alcuni mesi), a volte fuori regione, per gli interventi e le cure del caso”; è “ri- scontrabile un'ideazione congrua ed aderente alla realtà: non sono presenti ele- menti disturbanti il contenuto del pensiero né tantomeno particolari meccanismi difensivi dell'ansia che, dunque, non viene somatizzata. [...] Sembra possedere buone capacità di controllo nei confronti della propria sfera pulsionale: le difese risultano sufficientemente adeguate. [...] In relazione agli obiettivi terapeutici raggiunti il percorso di follow-up è programmato indicativamente fino a Luglio
2025 quando è ipotizzabile la chiusura del percorso”.
Infine, l'esame ex artt. 473-bis 57 e 473-bis 54 c.p.c., condotto all'udienza del 6 marzo 2025, ha univocamente confermato e supportato le predette allegazioni e rappresentazioni: tra l'altro, ha dichiarato che “ha deciso di abbandona- CP_1
re lo stile di vita precedente non solo per amore del figlio, , che adesso Per_1
ha 3 anni;
ma anche per amore e rispetto di sé stessa”.
3. Nulla sulle spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) revoca l'interdizione di pronunciata con sentenza di questo CP_1
Tribunale 231/2021 pubblicata il 19 luglio 2021;
b) nulla sulle spese;
c) visti gli artt. 430 e 423 c.c., manda alla cancelleria per l'annotazione della pre- sente sentenza nel registro delle tutele e la comunicazione al competente Ufficio dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita ex art. 49 d.P.R.
396/2000;
d) visto l'art. 42 disp. att. c.c., manda alla cancelleria per la trasmissione in copia della presente sentenza al giudice tutelare.
Lanciano, 14 marzo 2025.
Il Presidente
Massimo Canosa
Il Giudice estensore
Giovanni Nappi
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