Articolo 6 della Legge 9 marzo 1976, n. 75
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 aprile 1976
Art. 6.
Entro il primo trimestre di ogni armo il comune, con deliberazione del consiglio comunale, propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge da eseguirsi nell'esercizio successivo.
Entro tre mesi dalla presentazione del piano annuale, la regione, udita la sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue decisioni e le comunica al comune.
Il primo programma di lavori dovra' essere proposto dal comune entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 20 aprile 1976