Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 157/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1 il 10.05.1984, con il patrocinio dell'Avv. Antonia Scialpi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.01.1981, con il patrocinio dell'Avv. Stefania Scotto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento Del Matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra la Sig.ra e il Sig. CP_1 contratto matrimonio a Monza in data 10.01.2009 ed iscritto al registro dello Stato Civile Pt_1 del Comune di Monza con atto n. 3 parte 1, anno 2009, in regime di comunione dei beni del Comune di Monza, a mezzo rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza
- Modificare parzialmente le condizioni di separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Monza
n.453/2024 datata 01.2.2024 e pubblicata in data 12.2.2024, del giudizio rubricato con il n.475/2023
R.G., dando atto delle volontà dei coniugi che vengono espresse nella seguente
CONVENZIONE
2) I figli minori vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocamento prevalente degli stessi presso il padre. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli minori quanto alla loro salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché quanto alla scelta della loro residenza abituale;
per le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti la vita quotidiana dei figli minori, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente quando li avranno con sé e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé i figli minori.
I genitori s'impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli minori garantendo, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Allorquando la madre avrà dato prova, pure documentale, del suo completo recupero psico-fisico, avrà diritto ad avere l'immediato ricollocamento dei figli minori presso la stessa nella casa coniugale.
3) La madre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, anche telefonicamente e con un preavviso di almeno due giorni, che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorrerà con gli stessi: due week al mese senza pernotto (sabato e domenica alle ore 10,00 alle ore 20,30); la madre potrà vedere liberamente i figli minori infrasettimanalmente, compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive degli stessi e comunque non meno di pomeriggi infrasettimanali, in mancanza di accordo il martedì e il giovedì; in ogni caso, salve eventuali e possibili integrazioni concordate tra i genitori.
- per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- per una settimana consecutiva, senza pernotto, durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- per tre giorni, senza pernotto, durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
4) In punto economico: le Parti concordano che durante il periodo di recupero psico-fisico della sig.ra , il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario dei figli minori. CP_1
Con riguardo alle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza, considerato il divario economico tra i genitori, le Parti concordano che nel detto periodo di recupero psico fisico della madre, le spese straordinarie saranno a carico del padre nella misura del 100%.
Pertanto, anche in compensazione, l'assegno unico della famiglia e/ o eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, saranno goduti in via integrale ed esclusiva dal padre: la RA resterà formalmente l'intestataria CP_1 dell'assegno unico per la famiglia ma lo stesso di fatto dovrà essere goduto temporaneamente dal padre per cui detto emolumento continuerà ad essere accreditato sul conto corrente comune ma la madre si obbliga ad astenersi dal prelievo del relativo importo fino al di lei rientro nella casa coniugale.
Una volta che la madre rientrerà nella casa coniugale in via definitiva, avverata la condizione di cui al n.1), riprenderanno vigore in merito le statuizioni di cui alla sentenza di separazione.
5) Per la durata del possesso e della temporanea assegnazione della casa coniugale in favore sig.
IG , stante la diminuita capacità economica della RA , le Parte_1 CP_1
Parti si accordano che il primo verserà integralmente la rata mensile di mutuo gravante sulla casa coniugale quindi anche la quota del 50% della rata di spettanza della moglie. Tuttavia, al riguardo le Parti con la presente convengono espressamente che tutte le somme pagate dal sig. Parte_1
per conto della RA a titolo di rate mutuo durante codesto periodo
[...] CP_1
(quindi a decorrere dal 15.4.2024) in caso di vendita dell'immobile, saranno decurtate dalla rispettiva quota di spettanza della sig.ra la quale fin da ora con il presente Controparte_1 atto si riconosce debitrice verso il sig. per le dette somme versate all'Istituto Bancario Pt_1 in sua vece dal sig. a titolo di quota mutuo. Pt_1
6) La RA dichiara di rinunciare espressamente al proprio mantenimento CP_1 nonostante il divario economico con il coniuge.
7) I coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio autorizzando il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori”;
8) Spese compensate tra le Parti.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 01.02.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Monza in data 10.01.2009 (atto n. 3, Parte I, Anno 2009 del registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.02.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti