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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/12/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 1409 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale, formato dai Magistrati dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1409 dell'anno 2025 nel Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, in ordine al ricorso depositato in data 14.5.2025
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ID IC in forza di mandato da intendersi apposto in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Agrigento alla via Mazzini n. 205
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), (c.f. ), C.F._3 CP_3 C.F._4
(c.f. CP_4 C.F._5
- RESISTENTI CONTUMACI –
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2025 dinanzi al relatore il ricorrente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni, già rassegnate nel ricorso introduttivo: “accogliere il presente ricorso di revisione dei provvedimenti previsti nella sentenza n. 369/2006, con la 2
quale il Tribunale dichiarava lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, e disporre la dell'assegno di mantenimento nei confronti delle figlie a CP_5 seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio. Con vittoria di spese”.
FATTO E DIRITTO
1. , premesso l'obbligo, in forza di sentenza n. 369/2006, poi Parte_1 modificata in punto di statuizioni economiche all'esito di due procedimenti di revisione delle condizioni di divorzio, di corrispondere in favore dell'ex coniuge la somma di euro 300,00 a titolo di concorso al mantenimento delle CP_1 tre figlie (nata nel 1993), (nata nel 1997) e (nata nel CP_2 CP_3 CP_4
1998), chiedeva revocarsi il predetto obbligo in ragione dell'età delle figlie;
della raggiunta autosufficienza economica di e della capacità di CP_2 CP_4
, laureata in lingue e culture moderne, di inserirsi nel mondo del lavoro, CP_3 anche eventualmente al di fuori del campo di studi prescelto.
Non si costituivano le resistenti, di cui era dichiarata la contumacia.
All'udienza del 10.12.2025 aveva luogo l'audizione del ricorrente, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa in decisione al collegio.
2. La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
2.1 Va premesso che in forza di quanto chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha ribaltato di fatto gli oneri probatori a carico delle parti in materia,
i princìpi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. 26875/2023). Si è chiarito, altresì, che il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare 3
le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass. 12123/2024). Grava, quindi, sul figlio maggiorenne (o sul genitore convivente) che richieda il mantenimento l'onere della prova della sussistenza delle condizioni che fondano la relativa pretesa, per avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cass.
17183/2020).
Nel caso di specie, il ricorrente ha comprovato documentalmente la percezione di redditi da lavoro da parte delle figlie e (la prima ultratrentenne e CP_2 CP_4 peraltro non più convivente con la mamma, la seconda di anni 27) e anche per quanto riguarda la figlia (prossima ai trenta anni) non vi sono elementi in CP_3 atti che permettano di ritenere sussistente un'incapacità di lavoro e guadagno, in mancanza di rigorosa prova (alla luce dell'età) offerta dall'interessata o dal genitore convivente.
Va, pertanto, revocato l'obbligo di di corrispondere la somma di euro Parte_1
300,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie maggiorenni, come da ultimo stabilito con sentenza n. 5/2023 di questo Tribunale. Resta assorbito ogni diverso profilo.
3. In ragione della natura della controversia e degli interessi ad essa sottesi, nonché del comportamento processuale delle resistenti, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ed ogni diversa istanza disattesa, così provvede: Parte_2
- Accoglie il ricorso e per l'effetto revoca l'obbligo di di Parte_1 concorrere al mantenimento delle figlie e CP_2 CP_4 CP_3 mediante versamento della somma mensile di euro 300,00, come stabilito, da ultimo, nella sentenza n. 5/2023 di questo Tribunale, di modifica delle condizioni di divorzio tra il ricorrente e CP_1
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese e competenze del giudizio;
4
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma