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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/12/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
679/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. E. Di Prinzio (C.F.: C.F._2
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ) C.F._3
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “ipoacusia neurosensoriale;
sindrome del tunnel carpale bilaterale;
rachipatia lombare;
epicondilite bilaterale di gomiti;
tendinopatia bilaterale delle spalle”, asseritamente contratte in conseguenza della sua attività lavorativa, ha convenuto in giudizio l' , al fine di contestare l'illegittima CP_1
reiezione da parte dell'istituto assicurativo della domanda volta all'accertamento dell'eziologia professionale delle dedotte affezioni ed alla correlata corresponsione delle relative provvidenze economiche. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Nel merito: a) ritenere e dichiarare che l'odierno ricorrente è affetto da “ipoacusia neurosensoriale in orecchio sinistro di media entità, STC bilaterale di media gravità, ernie discali plurime con radicolopatia motoria, epicondilite bilaterale dei gomiti e tendinopatia bilaterale delle spalle” – di origine professionale
– quantificabile, quanto a danno biologico, nella complessiva misura del 21% (4% ipoacusia, 4% STC, 6% rachipatia, 2% epicondilite e 6% tendinopatia); conseguentemente, in via principale: b) condannare l
[...]
a corrispondere in favore Controparte_1
di esso ricorrente il trattamento economico (costituzione di rendita) stabilito dal citato D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., con decorrenza a far data dalla data di presentazione della domanda di malattia professionale, ovvero dalla data diversa che dovesse risultare di giustizia, per l'ammontare previsto dalla legge oltre interessi legali e rivalutazione, se dovuta;
in via subordinata: c) condannare l'
[...]
a Controparte_1
corrispondere in favore di esso ricorrente il trattamento economico stabilito dal D.
Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., corrispondente al grado di menomazione riscontrato in sede di espletanda consulenza tecnica di ufficio, tenendo conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., anche dell'eventuale aggravamento della
Pag. 2 di 12 malattia denunciata, nonché di tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario;
con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione, se dovuta, sugli arretrati.”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l ha domandato il rigetto del ricorso, con vittoria di CP_1
spese di giudizio.
Il ricorso è parzialmente fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale delle patologie lamentate dal ricorrente, nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle
Pag. 3 di 12 malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto,
Pag. 4 di 12 inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra talune delle patologie lamentate e attività lavorativa, di talché non può dirsi vinta la presunzione relativa alla sua qualificazione come tecnopatia connessa all'attività lavorativa medesima.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, , ha confermato le Testimone_1
circostanze che il ricorrente svolge da lungo tempo attività di artigiano muratore, da oltre vent'anni e per oltre otto ore quotidiane, occupandosi della realizzazione e ristrutturazione di fabbricati di civile abitazione, utilizzando attrezzi manuali, quali, cazzuole, martelli e tenaglie, oltre che attrezzi meccanici vibranti, quali martelli demolitori elettrici e ad aria compressa, trapani, mole e vibratori per il cemento, lavorando in posizione prona, piegata ed incongrua durante le fasi di armatura delle travi e dei solai, di posa dei pavimenti e di intonacatura delle parti basse dei muri, oltre che sollevando e movimentando manualmente con le braccia, sollevandole anche sopra la linea delle spalle, pesi vari, quali sacchi di cemento, secchi di malta cementizia, blocchi di cemento, pignatte per solai, blocchi di laterizio per
Pag. 5 di 12 tamponatura, ferri per armatura di pilastri, travi e solai, ponteggi, tavolame e puntelli in ferro ed in legno, aventi un peso oscillante dai pochi chilogrammi e fino a 40-50 chilogrammi, al riguardo riferendo che “… Non so se dal 2004, in quanto non me lo ricordo, ma posso dire che da più di vent'anni lo conosco e so che ha fatto sempre qual mestiere, anche prima che io lo conoscessi… o so perché ha lavorato anche alla ristrutturazione della mia abitazione e, quindi, l'ho visto utilizzare detti attrezzi… posso dire di averlo visto anche in altre circostanze, ovvero lavorare in altri cantieri nel paese… sono le attrezzature da muratore e gliele ho viste usare quando ha lavorato a casa mia;
mentre lavorava in altri cantieri, invece, non mi sono soffermato, ad eccezione di quando l'ho visto sui ponteggi, in caso di ristrutturazioni esterne… come ho detto sopra, glieli ho visti usare a casa mia, dove ha lavorato di continuo tre o quattro anni. E, comunque, è questo il tipo di attività lavorativa che ha svolto…”.
In modo non dissimile, il secondo teste di parte ricorrente, , ha al Testimone_2
riguardo dichiarato che “… Da una ventina d'anni e più è mio genero, ma lo conosco da quando era bambino… Lo so perché ha lavorato anche a casa mia, per tre o quattro mesi, e ha lavorato ai pavimenti, intonaci, alzava pesi. Conosco l'attività da muratore, avendola fatta io stesso ma non insieme a lui… glieli ho visti usare a casa mia. I lavori a casa mia risalgono a circa il 2017-2018 e ha fatto un lavoro di ristrutturazione importante… Ho visto mio genero lavorare anche in altri cantieri, sempre a Questo tipo di lavoro gliel'ho visto fare anche in altri posti, oltre Per_1
che a casa mia… sono attrezzi che gli ho visto usare, anche perché sono gli attrezzi tipici del muratore…”.
Dunque, i testi escussi – direttamente a conoscenza dei fatti di causa, con dichiarazioni del tutto lineari e convergenti, senza apparenti contraddizioni di sorta, dunque con piena attendibilità e credibilità, hanno integralmente confermato la lunga
Pag. 6 di 12 attività lavorativa del ricorrente, con modalità analiticamente indicate in ricorso e comprovati dall'istruttoria orale, adoperando gli strumenti altrettanto specificati, come riferite dai testi medesimo. Trattasi, dunque, di attività che, poiché svolte con detta costanza temporale, in modo sistematico e prolungato, nonché per diverse ore della giornata e per l'intero arco della settimana, unitamente alle modalità di svolgimento in termini di strumenti ed attrezzi adoperati, appaiono certamente idonee, quanto a compatibilità, a cagionare la patologia denunciata, ciò che consente di ritenere dimostrato, secondo il richiamato criterio di “probabilità qualificata”, il nesso eziologico l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza della stessa, così dimostrando, giustappunto, l'eziologia professionale di quest'ultima.
Fa eccezione la dedotta patologia dell'ipoacusia, atteso che parte ricorrente ho solo genericamente allegato l'uso di attrezzature, in tesi, provocanti rumori, ma non è stata fornita idonea prova circa le tempistiche di sottoposizione, l'eventuale utilizzo in locali chiusi per un prolungato periodo di tempo, il superamento di limiti qualificanti l'eziologia da sordità da rumore.
Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “…
Il lavoro di artigiano muratore, come documentato dall'anamnesi lavorativa, è caratterizzato da attività essenzialmente manuali, con movimenti ripetitivi e sistematici che coinvolgono l'intero apparato muscolo-scheletrico. Tali sollecitazioni funzionali, protratte nel tempo, possono determinare l'insorgenza di patologie a carattere cronico-degenerativo, a eziologia multifattoriale, nelle quali l'attività lavorativa può assumere il ruolo di concausa diretta ed efficiente. Il DVR
(Documento di Valutazione del Rischio Lavorativo, ai sensi D. lgs n. 81/2008), più volte citato nelle considerazioni mediche del 13.12.2024, peraltro ad esclusivo CP_1
Pag. 7 di 12 uso preventivo, fornisce indicazioni di massima in ordine alla compatibilità delle mansioni lavorative con la tutela della salute del lavoratore, compatibilità che, a seguito dell'anamnesi lavorativa e delle dichiarazioni dei testi, può venir meno in concreto, nel senso che il loro svolgimento effettivo, può incidere sullo stato psicofisico del lavoratore. Infatti i FATTORI DI RISCHIO quali la ripetitività del gesto, l'impegno di forza, la postura/gesti lavorativi incongrui (rispetto alla posizione fisiologica o alla posizione indifferente), pressioni e impatti sulle articolazioni e sistema muscolo-scheletrico, sono presenti nelle attività del ricorrente, sulla base degli elementi forniti in sede di istruttoria medico legale.
L'azione micro-traumatica reiterata, causa processi di flogosi dei tendini e delle loro guaine sinoviali (tenosinovite) delle articolazioni muscolo-scheletriche delle spalle, gomiti e polsi. L'intrappolamento del nervo mediano con alterazioni della conduzione dello stimolo sensitivo e motorio come accertato con l'EMG ne è un esempio. A parere dello scrivente, l'attività svolta per la sua natura, entità e durata, è compatibile con un ruolo nel determinismo della sindrome del tunnel carpale bilaterale, della rachipatia lombare, della epicondilite bilaterale di gomiti e della tendinopatia bilaterale delle spalle, per cui è soddisfatto il criterio di efficacia qualitativa e quantitativa necessario al riconoscimento del nesso causale. Pertanto, tenuto conto della occupazione lavorativa (muratore) da quanto si evince dalla documentazione sanitaria in atti, comprese le prove testimoniali e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo attuale, vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità una correlazione concausale, tra le mansioni lavorative svolte e le patologie denunciate che, con riferimento al combinato dei criteri cronologico e di adeguatezza quali/quantitativa, possono essere inquadrate quali tecnopatie… Per la richiesta di riconoscimento della ipoacusia (ricorrente già affetto da anacusia come da audiogramma sin dall'infanzia per cause imprecisate), si evidenzia che
Pag. 8 di 12 l'esposizione al rumore, non è da per sé sufficiente a presumere il possibile o probabile manifestarsi di un danno uditivo permanente, in quanto è necessario ed indispensabile che il rumore sia idoneo a causare il danno e che quest'ultimo abbia le caratteristiche proprie della “sordità da rumore”. La documentazione sanitaria, presente nella pratica esaminata, non consente di porre diagnosi di ipoacusia da rumore (vedi audiogramma)”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, la patologia per cui è causa, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di “probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotta e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato. Il tutto, fatta eccezione per l'ipoacusia.
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale delle patologia cui il ricorrente è affetto, ad eccezione della ipoacusia.
Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso, tenuto conto delle plurime affezioni tecnopatiche dedotte ed accertate – eccezion fatta per l'ipoacusia - è stato calcolato nella misura complessiva del 14%.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Pag. 9 di 12 Deve dichiararsi l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 14%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso – giusta l'accetamento dell'origine professionale delle patologie denunziate, fatta eccezione per una di esse, giustifica la compensazione delle stesse nella misura di
1/3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa
(procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia
(indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, definitivamente ed interamente a carico di parte resistente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Pag. 10 di 12 definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 14%;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della residua parte, che liquida in € 3.140,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 11 di 12 Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
679/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. E. Di Prinzio (C.F.: C.F._2
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ) C.F._3
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “ipoacusia neurosensoriale;
sindrome del tunnel carpale bilaterale;
rachipatia lombare;
epicondilite bilaterale di gomiti;
tendinopatia bilaterale delle spalle”, asseritamente contratte in conseguenza della sua attività lavorativa, ha convenuto in giudizio l' , al fine di contestare l'illegittima CP_1
reiezione da parte dell'istituto assicurativo della domanda volta all'accertamento dell'eziologia professionale delle dedotte affezioni ed alla correlata corresponsione delle relative provvidenze economiche. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Nel merito: a) ritenere e dichiarare che l'odierno ricorrente è affetto da “ipoacusia neurosensoriale in orecchio sinistro di media entità, STC bilaterale di media gravità, ernie discali plurime con radicolopatia motoria, epicondilite bilaterale dei gomiti e tendinopatia bilaterale delle spalle” – di origine professionale
– quantificabile, quanto a danno biologico, nella complessiva misura del 21% (4% ipoacusia, 4% STC, 6% rachipatia, 2% epicondilite e 6% tendinopatia); conseguentemente, in via principale: b) condannare l
[...]
a corrispondere in favore Controparte_1
di esso ricorrente il trattamento economico (costituzione di rendita) stabilito dal citato D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., con decorrenza a far data dalla data di presentazione della domanda di malattia professionale, ovvero dalla data diversa che dovesse risultare di giustizia, per l'ammontare previsto dalla legge oltre interessi legali e rivalutazione, se dovuta;
in via subordinata: c) condannare l'
[...]
a Controparte_1
corrispondere in favore di esso ricorrente il trattamento economico stabilito dal D.
Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., corrispondente al grado di menomazione riscontrato in sede di espletanda consulenza tecnica di ufficio, tenendo conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., anche dell'eventuale aggravamento della
Pag. 2 di 12 malattia denunciata, nonché di tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario;
con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione, se dovuta, sugli arretrati.”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l ha domandato il rigetto del ricorso, con vittoria di CP_1
spese di giudizio.
Il ricorso è parzialmente fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale delle patologie lamentate dal ricorrente, nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle
Pag. 3 di 12 malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto,
Pag. 4 di 12 inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra talune delle patologie lamentate e attività lavorativa, di talché non può dirsi vinta la presunzione relativa alla sua qualificazione come tecnopatia connessa all'attività lavorativa medesima.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, , ha confermato le Testimone_1
circostanze che il ricorrente svolge da lungo tempo attività di artigiano muratore, da oltre vent'anni e per oltre otto ore quotidiane, occupandosi della realizzazione e ristrutturazione di fabbricati di civile abitazione, utilizzando attrezzi manuali, quali, cazzuole, martelli e tenaglie, oltre che attrezzi meccanici vibranti, quali martelli demolitori elettrici e ad aria compressa, trapani, mole e vibratori per il cemento, lavorando in posizione prona, piegata ed incongrua durante le fasi di armatura delle travi e dei solai, di posa dei pavimenti e di intonacatura delle parti basse dei muri, oltre che sollevando e movimentando manualmente con le braccia, sollevandole anche sopra la linea delle spalle, pesi vari, quali sacchi di cemento, secchi di malta cementizia, blocchi di cemento, pignatte per solai, blocchi di laterizio per
Pag. 5 di 12 tamponatura, ferri per armatura di pilastri, travi e solai, ponteggi, tavolame e puntelli in ferro ed in legno, aventi un peso oscillante dai pochi chilogrammi e fino a 40-50 chilogrammi, al riguardo riferendo che “… Non so se dal 2004, in quanto non me lo ricordo, ma posso dire che da più di vent'anni lo conosco e so che ha fatto sempre qual mestiere, anche prima che io lo conoscessi… o so perché ha lavorato anche alla ristrutturazione della mia abitazione e, quindi, l'ho visto utilizzare detti attrezzi… posso dire di averlo visto anche in altre circostanze, ovvero lavorare in altri cantieri nel paese… sono le attrezzature da muratore e gliele ho viste usare quando ha lavorato a casa mia;
mentre lavorava in altri cantieri, invece, non mi sono soffermato, ad eccezione di quando l'ho visto sui ponteggi, in caso di ristrutturazioni esterne… come ho detto sopra, glieli ho visti usare a casa mia, dove ha lavorato di continuo tre o quattro anni. E, comunque, è questo il tipo di attività lavorativa che ha svolto…”.
In modo non dissimile, il secondo teste di parte ricorrente, , ha al Testimone_2
riguardo dichiarato che “… Da una ventina d'anni e più è mio genero, ma lo conosco da quando era bambino… Lo so perché ha lavorato anche a casa mia, per tre o quattro mesi, e ha lavorato ai pavimenti, intonaci, alzava pesi. Conosco l'attività da muratore, avendola fatta io stesso ma non insieme a lui… glieli ho visti usare a casa mia. I lavori a casa mia risalgono a circa il 2017-2018 e ha fatto un lavoro di ristrutturazione importante… Ho visto mio genero lavorare anche in altri cantieri, sempre a Questo tipo di lavoro gliel'ho visto fare anche in altri posti, oltre Per_1
che a casa mia… sono attrezzi che gli ho visto usare, anche perché sono gli attrezzi tipici del muratore…”.
Dunque, i testi escussi – direttamente a conoscenza dei fatti di causa, con dichiarazioni del tutto lineari e convergenti, senza apparenti contraddizioni di sorta, dunque con piena attendibilità e credibilità, hanno integralmente confermato la lunga
Pag. 6 di 12 attività lavorativa del ricorrente, con modalità analiticamente indicate in ricorso e comprovati dall'istruttoria orale, adoperando gli strumenti altrettanto specificati, come riferite dai testi medesimo. Trattasi, dunque, di attività che, poiché svolte con detta costanza temporale, in modo sistematico e prolungato, nonché per diverse ore della giornata e per l'intero arco della settimana, unitamente alle modalità di svolgimento in termini di strumenti ed attrezzi adoperati, appaiono certamente idonee, quanto a compatibilità, a cagionare la patologia denunciata, ciò che consente di ritenere dimostrato, secondo il richiamato criterio di “probabilità qualificata”, il nesso eziologico l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza della stessa, così dimostrando, giustappunto, l'eziologia professionale di quest'ultima.
Fa eccezione la dedotta patologia dell'ipoacusia, atteso che parte ricorrente ho solo genericamente allegato l'uso di attrezzature, in tesi, provocanti rumori, ma non è stata fornita idonea prova circa le tempistiche di sottoposizione, l'eventuale utilizzo in locali chiusi per un prolungato periodo di tempo, il superamento di limiti qualificanti l'eziologia da sordità da rumore.
Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “…
Il lavoro di artigiano muratore, come documentato dall'anamnesi lavorativa, è caratterizzato da attività essenzialmente manuali, con movimenti ripetitivi e sistematici che coinvolgono l'intero apparato muscolo-scheletrico. Tali sollecitazioni funzionali, protratte nel tempo, possono determinare l'insorgenza di patologie a carattere cronico-degenerativo, a eziologia multifattoriale, nelle quali l'attività lavorativa può assumere il ruolo di concausa diretta ed efficiente. Il DVR
(Documento di Valutazione del Rischio Lavorativo, ai sensi D. lgs n. 81/2008), più volte citato nelle considerazioni mediche del 13.12.2024, peraltro ad esclusivo CP_1
Pag. 7 di 12 uso preventivo, fornisce indicazioni di massima in ordine alla compatibilità delle mansioni lavorative con la tutela della salute del lavoratore, compatibilità che, a seguito dell'anamnesi lavorativa e delle dichiarazioni dei testi, può venir meno in concreto, nel senso che il loro svolgimento effettivo, può incidere sullo stato psicofisico del lavoratore. Infatti i FATTORI DI RISCHIO quali la ripetitività del gesto, l'impegno di forza, la postura/gesti lavorativi incongrui (rispetto alla posizione fisiologica o alla posizione indifferente), pressioni e impatti sulle articolazioni e sistema muscolo-scheletrico, sono presenti nelle attività del ricorrente, sulla base degli elementi forniti in sede di istruttoria medico legale.
L'azione micro-traumatica reiterata, causa processi di flogosi dei tendini e delle loro guaine sinoviali (tenosinovite) delle articolazioni muscolo-scheletriche delle spalle, gomiti e polsi. L'intrappolamento del nervo mediano con alterazioni della conduzione dello stimolo sensitivo e motorio come accertato con l'EMG ne è un esempio. A parere dello scrivente, l'attività svolta per la sua natura, entità e durata, è compatibile con un ruolo nel determinismo della sindrome del tunnel carpale bilaterale, della rachipatia lombare, della epicondilite bilaterale di gomiti e della tendinopatia bilaterale delle spalle, per cui è soddisfatto il criterio di efficacia qualitativa e quantitativa necessario al riconoscimento del nesso causale. Pertanto, tenuto conto della occupazione lavorativa (muratore) da quanto si evince dalla documentazione sanitaria in atti, comprese le prove testimoniali e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo attuale, vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità una correlazione concausale, tra le mansioni lavorative svolte e le patologie denunciate che, con riferimento al combinato dei criteri cronologico e di adeguatezza quali/quantitativa, possono essere inquadrate quali tecnopatie… Per la richiesta di riconoscimento della ipoacusia (ricorrente già affetto da anacusia come da audiogramma sin dall'infanzia per cause imprecisate), si evidenzia che
Pag. 8 di 12 l'esposizione al rumore, non è da per sé sufficiente a presumere il possibile o probabile manifestarsi di un danno uditivo permanente, in quanto è necessario ed indispensabile che il rumore sia idoneo a causare il danno e che quest'ultimo abbia le caratteristiche proprie della “sordità da rumore”. La documentazione sanitaria, presente nella pratica esaminata, non consente di porre diagnosi di ipoacusia da rumore (vedi audiogramma)”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, la patologia per cui è causa, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di “probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotta e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato. Il tutto, fatta eccezione per l'ipoacusia.
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale delle patologia cui il ricorrente è affetto, ad eccezione della ipoacusia.
Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso, tenuto conto delle plurime affezioni tecnopatiche dedotte ed accertate – eccezion fatta per l'ipoacusia - è stato calcolato nella misura complessiva del 14%.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Pag. 9 di 12 Deve dichiararsi l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 14%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso – giusta l'accetamento dell'origine professionale delle patologie denunziate, fatta eccezione per una di esse, giustifica la compensazione delle stesse nella misura di
1/3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa
(procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia
(indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, definitivamente ed interamente a carico di parte resistente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Pag. 10 di 12 definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 14%;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della residua parte, che liquida in € 3.140,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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