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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/01/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 1307/2024 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Bisciotti, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bevilacqua, procuratore domiciliatario;
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.02.2024 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 8131/2023 R.S. del 20.10.2023 con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva respinto l'opposizione dallo stesso proposta avverso il verbale n. B002337 – N.R.G.
7643/23, elevato in data 22.03.2023 dalla Polizia Municipale di per la violazione CP_1 dell'art. 126bis co. 2 CdS, deducendone l'illegittimità per le diverse ragioni illustrate nell'atto di appello.
Con comparsa depositata in data 17.06.2024 si è costituito in giudizio l'Ente appellato al fine di resistere al gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento.
Premesso che l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 126bis CdS presuppone necessariamente la conoscenza da parte del sanzionato dell'infrazione alla quale l'omessa comunicazione è ricollegata, risulta dalla consultazione della documentazione in atti che il verbale n. V0151066 – N.R.G. 59310/22 di contestazione dell'illecito ex art. 142 CdS non
è mai stato ritualmente notificato al , in quanto trasmesso in data 28.10.2022 in Pt_1
via Giosuè Carducci n. 15 a Cirò Marina (KR), dove tuttavia dal certificato storico di residenza prodotto dall'appellante egli non risiedeva più dal 06.04.2021, ossia da oltre un anno prima.
Ne consegue che, non corrispondendo il luogo della comunicazione alla residenza del destinatario a detta data - la cui verifica da parte dell'agente notificatore non è coperta da fede privilegiata -, difetta la presunzione di conoscenza legale del verbale n. V0151066 –
N.R.G. 59310/22 da parte del , privando in tal guisa dell'elemento costitutivo la Pt_1
fattispecie contestata con il verbale n. B002337 – N.R.G. 7643/23 in questa sede opposto, notificato correttamente l'08.06.2023, che necessita quindi di essere annullato.
Restando assorbiti gli ulteriori motivi, conclude il Tribunale per l'accoglimento del gravame, con conseguente riforma della sentenza impugnata e condanna del CP_1
al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite sostenute per il presente
[...]
grado, cui ha resistito, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, e compensando quelle occorse per il primo grado, stante l'inimputabilità al del disguido verificatosi in CP_1
sede di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza n.8131/2023 R.S. del Giudice di Pace di Lecce:
[...]
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, integralmente riformando la sentenza impugnata, accoglie l'opposizione formulata da ed annulla il verbale n. Parte_1
B002337 – N.R.G. 7643/23, elevato in data 22.03.2023 dalla Polizia Municipale di
; CP_1
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
2 3) Condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite occorse per la difesa nel presente grado, che liquida ex D.M. 55/2014 in
€ 662,00, oltre € 64,50 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 21/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 1307/2024 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Bisciotti, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bevilacqua, procuratore domiciliatario;
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.02.2024 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 8131/2023 R.S. del 20.10.2023 con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva respinto l'opposizione dallo stesso proposta avverso il verbale n. B002337 – N.R.G.
7643/23, elevato in data 22.03.2023 dalla Polizia Municipale di per la violazione CP_1 dell'art. 126bis co. 2 CdS, deducendone l'illegittimità per le diverse ragioni illustrate nell'atto di appello.
Con comparsa depositata in data 17.06.2024 si è costituito in giudizio l'Ente appellato al fine di resistere al gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento.
Premesso che l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 126bis CdS presuppone necessariamente la conoscenza da parte del sanzionato dell'infrazione alla quale l'omessa comunicazione è ricollegata, risulta dalla consultazione della documentazione in atti che il verbale n. V0151066 – N.R.G. 59310/22 di contestazione dell'illecito ex art. 142 CdS non
è mai stato ritualmente notificato al , in quanto trasmesso in data 28.10.2022 in Pt_1
via Giosuè Carducci n. 15 a Cirò Marina (KR), dove tuttavia dal certificato storico di residenza prodotto dall'appellante egli non risiedeva più dal 06.04.2021, ossia da oltre un anno prima.
Ne consegue che, non corrispondendo il luogo della comunicazione alla residenza del destinatario a detta data - la cui verifica da parte dell'agente notificatore non è coperta da fede privilegiata -, difetta la presunzione di conoscenza legale del verbale n. V0151066 –
N.R.G. 59310/22 da parte del , privando in tal guisa dell'elemento costitutivo la Pt_1
fattispecie contestata con il verbale n. B002337 – N.R.G. 7643/23 in questa sede opposto, notificato correttamente l'08.06.2023, che necessita quindi di essere annullato.
Restando assorbiti gli ulteriori motivi, conclude il Tribunale per l'accoglimento del gravame, con conseguente riforma della sentenza impugnata e condanna del CP_1
al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite sostenute per il presente
[...]
grado, cui ha resistito, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, e compensando quelle occorse per il primo grado, stante l'inimputabilità al del disguido verificatosi in CP_1
sede di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza n.8131/2023 R.S. del Giudice di Pace di Lecce:
[...]
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, integralmente riformando la sentenza impugnata, accoglie l'opposizione formulata da ed annulla il verbale n. Parte_1
B002337 – N.R.G. 7643/23, elevato in data 22.03.2023 dalla Polizia Municipale di
; CP_1
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
2 3) Condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite occorse per la difesa nel presente grado, che liquida ex D.M. 55/2014 in
€ 662,00, oltre € 64,50 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 21/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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