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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 3878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3878 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 19.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 280/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Falzone e Domenico Meringolo, come Parte_1 da procura in atti appellante -appellato incidentale
E
, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Carlo De Marchis Gomez e Silvia Conti, CP_1 come da procura in atti appellata-appellante incidentale
E
CP_2
appellata incidentale contumace E
CP_3
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 11036/2022, pubblicata il 27.12.2022.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Roma ha convenuto in giudizio la CP_1 Parte_1
Cont e la deducendo che: la aveva gestito il ristorante ubicato in CP_3 CP_2 CP_3
Santa Marinella sino al 23 luglio 2018, data a partire dalla quale aveva affidato in regime di affitto di azienda la gestione del locale alla controllata di cui possedeva il 100% delle quote;
CP_2 entrambe le società avevano la stessa sede operativa ed ammnistrativa ed erano di fatto gestite dal che ne era il titolare;
la ricorrente aveva lavorato presso il suddetto ristorante svolgendo Pt_1 sempre le stesse mansioni di commis di cucina, dapprima dall'8 dicembre 2017 al 4 luglio 2018 alle dipendenze della inquadrata al livello 5 del CCNL pubblici esercizi, e, successivamente, CP_3 dall'11 marzo 2019 al 10 settembre 2019 alle dipendenze della tuttavia con CP_2 inquadramento inferiore al livello 6S; la stessa aveva percepito una retribuzione mensile inferiore a quella dovuta, non aveva percepito somme per il maggior orario di lavoro effettivamente svolto, aveva goduto delle ferie in misura inferiore a quella spettante, aveva percepito solo acconti parziali degli stipendi relativi al periodo marzo-agosto 2019, ragion per cui aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 3 settembre 2019, non aveva ricevuto né la tredicesima mensilità né la quattordicesima né il TFR dovuto.
Ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto della sig.ra CP_1 all'inquadramento al 5° livello del Ccnl di riferimento e, comunque, condannare le società convenute, e la e il Dott. in solido tra loro per i motivi e i profili di CP_3 CP_2 Parte_1 responsabilità dedotti nel ricorso e, comunque ciascuno per quanto di competenza, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 19.168,85 per i motivi di cui all'allegato conteggio analitico, di cui euro 1.361,82 a titolo di TFR ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque per i motivi di cui al ricorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari con maggiorazione del 30% in ragione dei riferimenti ipertestuali ai sensi del d.m. 37/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 marzo 2018, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori”.
Si sono costituite in resistenza sia la che la svolgendo analoghe considerazioni, CP_3 CP_2 in particolare che: la gestione del ristorante era affidata a , amministratrice di Persona_1 entrambe le società, mentre il si ero occupato della contabilità e della consulenza di lavoro Pt_1 quale mero consulente esterno;
la ricorrente era stata sempre correttamente inquadrata e retribuita;
non sussisteva alcun collegamento funzionale tra i soggetti convenuti.
Si è costituito in giudizio anche il eccependo: di aver svolto la propria attività quale Pt_1 dipendente della in virtù del contratto di consulenza stipulato tra quest'ultima Parte_2
2 e la conseguentemente, la carenza di legittimazione passiva per le pretese avanzate nei CP_3 suoi confronti, alla luce della sua estraneità a qualsivoglia forma di rapporto di lavoro con la ricorrente e della inconfigurabilità nella fattispecie di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro o di una “supersocietà di fatto”/“società occulta”/“holding personale occulta” riconducibile allo stesso.
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza n. 11036/2022, pubblicata in data 27/12/2022, ha accolto parzialmente il ricorso.
In particolare, il giudice di prime cure sulle base delle dichiarazioni rese dai testi escussi: ha escluso il diritto della ricorrente all'inquadramento superiore per l'attività svolta alle dipendenze della
[...]
CP_
ha escluso, altresì, la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro;
ha, invece, accertato la spettanza della somma netta di euro 4404,27 in virtù delle buste paga relative al periodo marzo-agosto 2019 presenti agli atti, da cui risultava un dovuto netto di euro 8654,27, cui doveva detrarsi la somma netta di euro 4250,00 che la stessa ricorrente assumeva nei conteggi come percepita, escludendo invece qualsivoglia somma a titolo di permessi e ferie non goduti poiché sprovvista di prova;
ha, infine, ritenuto provata l'esistenza di una “società di fatto” tra la CP_2 formale datore di lavoro, ed il persona fisica, avendo egli di fatto mosso le fila della gestione Pt_1 del ristorante, con conseguente condanna di entrambi in via solidale al pagamento della somma riconosciuta in applicazione del regime della società semplice.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello il chiedendone l'integrale riforma. Pt_1
Si è costituita in resistenza l'originaria ricorrente, con appello incidentale limitato al riconoscimento di una maggior somma in proprio favore.
Le due società sono rimaste contumaci nel presente grado, nonostante la regolare notifica sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale.
All'udienza del 19/11/2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale risulta articolato in due motivi di doglianza.
1.1. Con il primo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha riconosciuto alla lavoratrice l'importo di euro 4404,27, come risultante dalle buste paga del periodo marzo-agosto 2019, nonostante la domanda della ricorrente fosse volta unicamente ad ottenere il riconoscimento dell'inquadramento superiore rivendicato e le connesse differenze retributive, così violando il principio tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
Non potrebbe infatti sostenersi che “la domanda volta ad ottenere le differenze retributive rapportata all'inquadramento superiore comprende quella volta ad ottenere il pagamento di
3 quanto dovuto per l'inquadramento riconosciuto”, dal momento che le due domande si fondano su differente causa petendi.
1.2. Con il secondo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha condannato al pagamento del suddetto importo la ed il in CP_2 Pt_1 solido tra loro, ritenendo dimostrato in giudizio, tramite la prova testi espletata, la sussistenza tra i medesimi di una società di fatto, nonostante la carenza di elementi idonei a tal fine e ricostruendo le prove testimoniali in maniera non conforme all'effettivo contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
2. In applicazione del principio della “ragione più liquida”, che impone di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. n. 23531/2016 e n. 15350/2017), è possibile valutare preliminarmente il secondo motivo dell'appello principale, il quale risulta fondato per i motivi di seguito esposti, restando assorbito il primo motivo.
2.1. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale non risulta che il sia stato individuato quale titolare dell'attività di ristorazione Pt_1 da parte di tutti i testi ascoltati, basti fare riferimento alle dichiarazioni dei testi e Tes_1 Tes_2 che hanno invece espressamente negato tale circostanza. Né lo stesso giudice ha evidenziato ragioni per ritenere maggiormente attendibili le deposizioni dei testi di parte ricorrente e Parte_3
che invece hanno descritto la figura del nei termini anzidetti. In ogni caso, la Parte_4 Pt_1 partecipazione del alla vita del ristorante, la sua presenza nell'esercizio commerciale, Pt_1
l'interessamento negli affari societari, non sono elementi sufficienti a provare né, da un lato, che egli fosse l'effettivo datore di lavoro della nel senso che esercitasse nei confronti di CP_1 quest'ultima i poteri direttivi/disciplinari/organizzativi che ne caratterizzano la figura, né, d'altro canto, l'esistenza di una società di fatto con la figura che, come precisato dalla CP_2 giurisprudenza di legittimità (si veda da ultimo Cassazione civile, sez. lav. 26/07/2025, n. 21536) postula la dimostrazione del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, quali il fondo comune,
l'esercizio in comune di attività economica, la ripartizione dei guadagni e delle perdite, il vincolo di collaborazione in vista di detta attività, circostanze tuttavia non specificatamente emerse nel corso del presente giudizio.
2.2. Venuto meno per le ragioni anzidette il presupposto per la condanna solidale a carico del Pt_1 perde rilievo decisorio l'esame del primo motivo, in cui si contesta la condanna al pagamento di somme asseritamente non richieste con il ricorso introduttivo, che come preannunciato deve dunque dichiararsi assorbito.
4 3. Con appello incidentale la ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in CP_1 cui ha quantificato la somma a lei spettante in euro 4.404,27, calcolata considerando l'importo netto risultante dalle buste paga, anziché lordo. Ciò si porrebbe in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore.
4. L'appello incidentale è fondato.
4.1. Come affermato da Cassazione civile, sez. lav, 25/05/2018, n. 13164 «"in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte"; e ciò, in quanto "l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dalla L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi
(anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere
d'interferire" (v., ex plurimis, Cass. nn. 18584/2008; 6337/2003; 9198/2000; 13735/1992; più di recente, nello stesso senso, Cass. nn. 18044/2015; 21010/2013)».
Dalle buste paga relative al periodo marzo-agosto 2019, presenti agli atti, le quali costituiscono prova del credito della lavoratrice, risulta dovuta la somma lorda complessiva di euro 10.827,69, da cui va sottratta, in applicazione del principio giurisprudenziale di cui sopra, la somma netta di euro
4.250,00, corrispondente a quanto effettivamente percepito a titolo di acconto dalla per un CP_1 totale di euro 6.577,69, di cui all'esito del presente giudizio risulta debitrice la sola e nei CP_2 confronti della quale la condanna al pagamento risulta passata in giudicato stante la mancata proposizione di appello.
5. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, sia l'appello principale che quello incidentale meritano accoglimento, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto va confermata, la sola deve essere condannata a corrispondere in favore di la CP_2 CP_1
5 somma di euro 6.577,69, a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, nei rapporti tra e la Parte_1 CP_1 [...]
CP_
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, determinato dall'ammontare accertato, come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (Cass. 9237/2022), nonché della maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, espressamente richiesta dall'odierna appellante incidentale con riferimento al solo giudizio di primo grado, nella misura del 20%.
Nulla sulle spese di lite del grado nei confronti della rimasta contumace. CP_3
P.Q.M.
Pronunciando sugli appelli principale e incidentale, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna la al CP_2 pagamento, in favore di della somma di euro 6.577,69, per i titoli di cui in CP_1 motivazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite del doppio grado CP_1 Parte_1 di giudizio, che liquida in euro 2.700,00 quanto al primo grado e in euro 2.000,00 quanto al secondo grado, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- condanna la al pagamento, in favore di delle spese di lite del doppio grado CP_2 CP_1 di giudizio, che liquida in euro 3.240,00 quanto al primo grado e in euro 2.000,00 quanto al secondo grado, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- nulla sulle spese di lite del grado nei confronti della CP_3
Roma, 19.11.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
* il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott. Valerio Verdecchia.
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