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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 15/01/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE CE NC, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2351/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Tributari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 1T000286- 2017 4198,00 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni n.1T000286-2017 con n. M191/2025 in data 31.01.2025, notificato il 04.02.2025, per decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa ex lege previste, oltre interessi e sanzioni –
Anno d'imposta 2017.
Eccepisce che l'ufficio ha illegittimamente revocato l'agevolazione ed applicato la relativa sanzione benché, nel rispetto della normativa, la ricorrente entro un anno dalla vendita dell'immobile su cui aveva goduto delle agevolazioni, abbia acquistato un terreno su cui ha iniziato a costruire un immobile da destinare anch'esso ad abitazione principale.
Contesta il fatto che il nuovo immobile acquistato debba essere completato entro l'anno dall'alienazione, sostenendo che la decadenza dalle agevolazioni previste dal presente articolo non si verifica qualora il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale e precisa che, a tal fine, è sufficiente che lo stesso entro l'anno venga ad esistenza, cioè acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico;
deve quindi esistere almeno un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e deve essere stata completata la copertura ma non è necessario che sia ultimato come ritiene invece l'ufficio.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate di Salerno che, rispetto al nuovo immobile su cui il contribuente voglia spostare la residenza principale, entro l'anno dall'alineazione, deve sussistere il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale, non essendo sufficiente la mera intenzione di detta destinazione.
Rileva al riguardo che Parte ricorrente ha alienato l'immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni in data 21/06/2021, ha provveduto all'acquisto di un terreno in data 24/05/2022, ma non fornisce prova inconfutabile che entro l'anno dall'alienazione, il fabbricato sia giunto a costruzione comprensivo delle mura perimetrali, con completamento della copertura e che lo stesso sia stato adibito a propria abitazione principale. I rilievi fotografici forniti, non recano data certa e il permesso di costruire 85/2023 del 14/11/2023 unitamente alla comunicazione di sostituzione dell'impresa recante prot. 2604 del 06/03/2024, confermano, anzi, che entro l'anno dall'alienazione, ossia dal 2021, l'edificando fabbricato non possedeva le caratteristiche previste dalla legge, ossia le mura perimetrali e il completamento della copertura. Né la parte dimostra di averlo adibito a propria abitazione principale.
All'udienza del 12.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente dopo avere venduto la propria abitazione acquistata con i benefici “prima casa” e avere acquistato un terreno su cui ha avviato la costruzione di un nuovo fabbricato da destinare ad abitazione principale, rileva che è sufficiente che l'immobile sia venuto ad esistenza entro un anno dalla alienazione e non che sia ultimato ed assume di rientrare in tale specifica ipotesi.
Al riguardo il regime previsto dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/1986. (Testo unico dell'imposta di registro) individua le condizioni che consentono di applicare l'imposta di registro in misura agevolata per l'acquisto della prima casa (2% anziché 9%) e di accedere alle imposte ipotecaria e catastale fisse.
La norma prevede che non si decade dall'agevolazione se, entro un anno dalla vendita dell'immobile agevolato, il contribuente, come nel caso che ci occupa acquisti un terreno e vi costruisce un fabbricato abitativo da destinare ad abitazione principale. L'agenzia delle Entrate ha chiarito che, effettivamente, non
è necessario che il fabbricato sia ultimato entro l'anno bensì è sufficiente che l'immobile acquisti rilevanza urbanistica entro lo stesso termine e sia quindi almeno un rustico completo nelle sue parti essenziali, con mura perimetrali delle singole unità e copertura completata.
Nel caso che ci occupa la documentazione prodotta dal contribuente non fornisce la prova di tali presupposti ed, anzi, il permesso di costruire 85/2023 del 14/11/2023, unitamente alla comunicazione di sostituzione dell'impresa recante prot. 2604 del 06/03/2024, confermano, al contrario, che entro l'anno dall'alienazione, ossia dal 2021, l'edificando fabbricato non possedeva i requisiti di legge per consentire di poter mantenere l'agevolazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE SI
LIQUIDANO IN EURO 200
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE CE NC, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2351/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Tributari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 1T000286- 2017 4198,00 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni n.1T000286-2017 con n. M191/2025 in data 31.01.2025, notificato il 04.02.2025, per decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa ex lege previste, oltre interessi e sanzioni –
Anno d'imposta 2017.
Eccepisce che l'ufficio ha illegittimamente revocato l'agevolazione ed applicato la relativa sanzione benché, nel rispetto della normativa, la ricorrente entro un anno dalla vendita dell'immobile su cui aveva goduto delle agevolazioni, abbia acquistato un terreno su cui ha iniziato a costruire un immobile da destinare anch'esso ad abitazione principale.
Contesta il fatto che il nuovo immobile acquistato debba essere completato entro l'anno dall'alienazione, sostenendo che la decadenza dalle agevolazioni previste dal presente articolo non si verifica qualora il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale e precisa che, a tal fine, è sufficiente che lo stesso entro l'anno venga ad esistenza, cioè acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico;
deve quindi esistere almeno un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e deve essere stata completata la copertura ma non è necessario che sia ultimato come ritiene invece l'ufficio.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate di Salerno che, rispetto al nuovo immobile su cui il contribuente voglia spostare la residenza principale, entro l'anno dall'alineazione, deve sussistere il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale, non essendo sufficiente la mera intenzione di detta destinazione.
Rileva al riguardo che Parte ricorrente ha alienato l'immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni in data 21/06/2021, ha provveduto all'acquisto di un terreno in data 24/05/2022, ma non fornisce prova inconfutabile che entro l'anno dall'alienazione, il fabbricato sia giunto a costruzione comprensivo delle mura perimetrali, con completamento della copertura e che lo stesso sia stato adibito a propria abitazione principale. I rilievi fotografici forniti, non recano data certa e il permesso di costruire 85/2023 del 14/11/2023 unitamente alla comunicazione di sostituzione dell'impresa recante prot. 2604 del 06/03/2024, confermano, anzi, che entro l'anno dall'alienazione, ossia dal 2021, l'edificando fabbricato non possedeva le caratteristiche previste dalla legge, ossia le mura perimetrali e il completamento della copertura. Né la parte dimostra di averlo adibito a propria abitazione principale.
All'udienza del 12.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente dopo avere venduto la propria abitazione acquistata con i benefici “prima casa” e avere acquistato un terreno su cui ha avviato la costruzione di un nuovo fabbricato da destinare ad abitazione principale, rileva che è sufficiente che l'immobile sia venuto ad esistenza entro un anno dalla alienazione e non che sia ultimato ed assume di rientrare in tale specifica ipotesi.
Al riguardo il regime previsto dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/1986. (Testo unico dell'imposta di registro) individua le condizioni che consentono di applicare l'imposta di registro in misura agevolata per l'acquisto della prima casa (2% anziché 9%) e di accedere alle imposte ipotecaria e catastale fisse.
La norma prevede che non si decade dall'agevolazione se, entro un anno dalla vendita dell'immobile agevolato, il contribuente, come nel caso che ci occupa acquisti un terreno e vi costruisce un fabbricato abitativo da destinare ad abitazione principale. L'agenzia delle Entrate ha chiarito che, effettivamente, non
è necessario che il fabbricato sia ultimato entro l'anno bensì è sufficiente che l'immobile acquisti rilevanza urbanistica entro lo stesso termine e sia quindi almeno un rustico completo nelle sue parti essenziali, con mura perimetrali delle singole unità e copertura completata.
Nel caso che ci occupa la documentazione prodotta dal contribuente non fornisce la prova di tali presupposti ed, anzi, il permesso di costruire 85/2023 del 14/11/2023, unitamente alla comunicazione di sostituzione dell'impresa recante prot. 2604 del 06/03/2024, confermano, al contrario, che entro l'anno dall'alienazione, ossia dal 2021, l'edificando fabbricato non possedeva i requisiti di legge per consentire di poter mantenere l'agevolazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE SI
LIQUIDANO IN EURO 200