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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 09/02/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 535/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GALLO ANTONIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4115/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240041277158000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 734363400304 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, regolarmente notificato all'Ader ed alla Regione Campania, rispettivamente in data 16/9/2025 e pervenuto in Corte in data 14/10/2025, Ricorrente_1 esponeva che in data 14/08/2025 l'Agente della Riscossione per la provincia di Caserta le aveva notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la cartella n. 0282024004127715800 per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2017 in relazione all'autoveicolo targato Targa_1
Detta cartella era illegittima per: - omessa notifica dell'avviso di accertamento. L'iscrizione a ruolo, come indicato in cartella, derivava dall'omesso pagamento degli importi accertati con l'avviso n. 734363400304.
Tale avviso, tuttavia, non le era stato mai notificato.
Nella descrizione del ruolo si faceva, inoltre, riferimento ad un altro accertamento, il n. 734151413672, riguardante la stessa tassa automobilistica oggetto dell'avviso n. 734363400304. Ebbene, non era inspiegabile perchè la stessa tassa fosse stata accertata due volte.
All'omesso pagamento degli importi di cui al primo accertamento, invero, avrebbe dovuto seguire l'iscrizione a ruolo e non un altro avviso. Ad ogni modo, anche l'accertamento n. 734151413672 non le era stato mai notificato.
Adduceva, quindi, la prescrizione del credito. Ai sensi dell'art. 5, comma 51, del D L. 30 dicembre 1982, n.
953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che prevede che “l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Nella specie, come anticipato, trattavasi di tassa automobilistica riferita all'anno 2017, mentre la cartella, con cui per la prima volta era venuta a conoscenza della pretesa, era stata notificata il 14/08/2025, quando, in assenza di ulteriori atti interruttivi, il termine prescrizionale era ormai spirato.
La pretesa sarebbe prescritta anche considerando i suindicati avvisi di accertamento notificati.
La Cassazione ha, ripetutamente, sancito che il termine prescrizionale normativamente previsto per la tassa automobilistica “si riferisce sia all'attività di accertamento posta in essere dalla Regione - vale a dire alla fase procedimentale che si colloca “a monte” di quella propriamente riscossiva, costituita dall'emissione dell'avviso di accertamento o del primo atto (compresa a cartella di pagamento del tributo iscritto a ruolo) - che alla fase riscossiva” (Cass. Sent. 14312/2024).
Quindi, la presunta notifica dell'avviso di accertamento n. 734363400304 (quello su cui si fonda il ruolo) del 26/04/2023 sarebbe avvenuta a prescrizione già spirata e, pertanto, sarebbe stata, in ogni caso, inidonea ad interromperne il termine.
Stesso discorso per l'avviso n. 734151413672. La tassa automobilistica per il 2017, invero, andava versata entro il 31 gennaio del 2018, mese successivo alla sua scadenza. Conseguentemente, il termine di prescrizione spirava il 31/01/2021, visto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità “in tema di tasse automobilistiche, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) non è regolato dall'articolo 163, primo comma, della legge n. 296/2006 (ndr comma 163, della legge n. 296/2006) (legge finanziaria per il 2007), secondo cui il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, in quanto detta disciplina concerne i tributi locali e non la tassa auto. L'art. 5 cit. non indica – così come l'art. 163 (ndr comma 163) cit. – il termine del 31 dicembre quale data ultima in cui notificare la cartella, prevedendo che la tassa si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere corrisposta la tassa.
In data 28/10/2025 si costituiva la Regione Campania, deducendo che gli avvisi di accertamento erano stati regolarmente notificati al contribuente con semplice raccomandata A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007. Orbene, alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni. I Cass. n. 8293 del
2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010), ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD: ordinanza n.
2339/2021 sez. VI quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 () e 4.
In riferimento, poi, alle doglianze sollevate dal contribuente non attinenti all'attività di accertamento, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, indicando il concessionario Agenzia delle Entrate/
Riscossione quale litisconsorte;
qualsiasi contestazione, pertanto, afferente alla fase della riscossione doveva essere rivolta esclusivamente nei confronti di detto concessionario.
La Regione Campania concludeva per la conferma della legittimità degli atti da essa emessi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 29/10/2025 si costituiva l'Ader nei termini che seguono.
Con riferimento alla eccepita prescrizione, l'eccezione era infondata, poiché l'avviso di accertamento n.
734363400304 era stato notificato dall'ente impositore il 26/04/2023, mentre la cartella impugnata era stata notificata il 14/8/2025, anche per ammissione di parte ricorrente, in tal modo interrompendo regolarmente il decorso della prescrizione, tenuto conto anche della sospensione legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della Riscossione, di cui all'art. 68, commi
1 e 2, del D.L. 18/2020 e della sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività, di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
Chiedeva il rigetto del ricorso con spese.
All'odierna udienza camerale questo Presidente, nelle funzioni monocratiche, decideva come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Invero e sul presupposto che la cartella impugnata, avuta notificata dalla ricorrente in data 14/8/2025, si fondava sull'avviso di accertamento n. 734363400304, assunto notificato per compiuta giacenza il
26/4/2023, ritiene questo giudice fondata l'eccezione di nullità di quest'ultima notifica nei termini dedotti e che vanno completati come segue. La disamina della controversia va incentrata, quindi, sulla avvenuta regolare notifica o meno del citato avviso di accertamento, che sarebbe avvenuta per la c.d. compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c..
In ordine a tale modalità di notifica, la giurisprudenza prevalente della S.C. (constano anche pronunzie isolate nel senso obiettato da parte ricorrente con il riferimento al perfezionamento della notifica con la spedizione/ricezione della c.d. CAD), riaffermata di recente con l'ordinanza n. 26371 del 30/9/2025, esclude la necessità della Cad.
Al riguardo si reputano convenienti le seguenti considerazioni.
Invero, va osservato, in tema, che a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 l. n.
146 del 1998, che ha modificato l'art. 14 l. n. 890 del 1982, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione, a mezzo posta ed in modo diretto, degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente;
anche le cartelle esattoriali e gli avvisi di pagamento ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del
1973, possono essere notificati, direttamente, da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 (relativa alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), poiché la notifica diretta a mezzo raccomandata AR è diversa da quella prevista dalla l. n. 890 del 1982, trattandosi della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento postale disciplinata dal d.P.R. n. 655 del 1982 e dal D.
M. 9 aprile 2001, mentre le disposizioni di cui alla l. n. 890 del 1982 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c..
Nei casi, come quello in esame, di mancato recapito della raccomandata ordinaria per asserita assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona con il deposito del plico presso l'ufficio postale e con il rilascio dell'avviso di giacenza all'indirizzo del destinatario e la prova viene fornita con l'originale restituito dall'ufficio postale al mittente, contenente la dicitura “compiuta giacenza”.
Va, come anticipato, ribadito che per le raccomandate "ordinarie", a differenza di quanto concerne quelle
"per atti giudiziari", la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un "avviso di giacenza"
(modello 26), che normalmente viene imbucato nella cassetta postale e che indica l'ufficio postale, ove può essere effettuato il ritiro. I dati giurisprudenziali di cui all'esposto principio, si rinvengono, tra l'altro, nella sentenza della S. C. n. 10131/2020, in cui si afferma” costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass. n.
12083/2016, Cass. n. 17598/2010). La Corte ha ricordato che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto). Il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del Fisco, come sancito anche dalla Corte Costituzionale (n. 175/2018), che ha, peraltro, ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi, pubblici e privati, è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 10131/2020).
Nella specie, contrariamente a quanto osservato dalle parti resistenti, non può ritenersi valida la notifica dell'avviso di accertamento suindicato, di cui è stata prodotta copia. Invero, avuto riguardo alla prodotta relata di notifica ad opera della CRC poste, si constata che non vi è, innanzitutto, il riferimento al n. dell'atto da consegnare;
vi è solo l'abbr. Ass e la data 26/4/2023 nonché l'attestazione, non sottoscritta, di compiuta giacenza;
addirittura, manca anche la dicitura Mod 26, che accompagna simili notifiche.
Del pari, sul modulo manca ogni riferimento alle indicazioni tipiche dell'art. 140 cpc ovvero l'assenza del destinatario o dei soggetti abilitati ex art. 139 cpc;
né vi è l'attestazione dell'agente postale della data, in cui lo stesso avrebbe immesso il prescritto avviso di deposito/giacenza nella cassetta postale del destinatario medesimo. In presenza delle evidenziate omissioni, non può non pervenirsi alla assoluta non regolarità/validità della notifica per compiuta giacenza dell'avviso di accertamento n.f. 734363400304, titolo posto a fondamento dell'impugnata cartella afferente alla tassa auto 2017.
Inoltre, poiché nella cartella si nota anche il riferimento ad un pregresso avviso n. 734151413672, assunto notificato il 7/2/2021 sempre per la tassa auto 2017, si osserva che la documentazione prodotta a comprova di una notifica sempre per compiuta giacenza, questa volta ad opera della Società_1 poste private, neppure dimostra una notifica regolare, atteso che sul modulo, pur indicato il numero dell'atto in consegna (a differenza dell'altro della CRC), si rinvengono solo le annotazioni di assenza alla data del
22/12/2020 ed una stampigliatura di compiuta giacenza;
dette indicazioni neppure risultano controfirmate dall'agente postale, rimasto ignoto;
infine, non è dato comprendere perché il perfezionamento della procedura sarebbe avvenuto alla data del 7/2/2021.
Conclusivamente, non può non pervenirsi alla assoluta non regolarità/validità della notifica dell'avviso di accertamento menzionato nella cartella che, in difetto del titolo, deve essere dichiarato nulla, anche aggiungendo che, nelle more, il credito vantato dalla Regione Campania, soggetto a prescrizione triennale, si è estinto per il decorso di esso termine come eccepito da parte ricorrente.
Le spese di giudizio si reputa giusto compensarle (pacifico è che la tassa auto 2017 non sia stata versata dalla ricorrente, che giammai ha contestato la sua legittimazione passiva).
P.Q.M.
Il G.M. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Caserta, 2/2/2026 Il Presidente G.M.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GALLO ANTONIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4115/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240041277158000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 734363400304 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, regolarmente notificato all'Ader ed alla Regione Campania, rispettivamente in data 16/9/2025 e pervenuto in Corte in data 14/10/2025, Ricorrente_1 esponeva che in data 14/08/2025 l'Agente della Riscossione per la provincia di Caserta le aveva notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la cartella n. 0282024004127715800 per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2017 in relazione all'autoveicolo targato Targa_1
Detta cartella era illegittima per: - omessa notifica dell'avviso di accertamento. L'iscrizione a ruolo, come indicato in cartella, derivava dall'omesso pagamento degli importi accertati con l'avviso n. 734363400304.
Tale avviso, tuttavia, non le era stato mai notificato.
Nella descrizione del ruolo si faceva, inoltre, riferimento ad un altro accertamento, il n. 734151413672, riguardante la stessa tassa automobilistica oggetto dell'avviso n. 734363400304. Ebbene, non era inspiegabile perchè la stessa tassa fosse stata accertata due volte.
All'omesso pagamento degli importi di cui al primo accertamento, invero, avrebbe dovuto seguire l'iscrizione a ruolo e non un altro avviso. Ad ogni modo, anche l'accertamento n. 734151413672 non le era stato mai notificato.
Adduceva, quindi, la prescrizione del credito. Ai sensi dell'art. 5, comma 51, del D L. 30 dicembre 1982, n.
953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che prevede che “l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Nella specie, come anticipato, trattavasi di tassa automobilistica riferita all'anno 2017, mentre la cartella, con cui per la prima volta era venuta a conoscenza della pretesa, era stata notificata il 14/08/2025, quando, in assenza di ulteriori atti interruttivi, il termine prescrizionale era ormai spirato.
La pretesa sarebbe prescritta anche considerando i suindicati avvisi di accertamento notificati.
La Cassazione ha, ripetutamente, sancito che il termine prescrizionale normativamente previsto per la tassa automobilistica “si riferisce sia all'attività di accertamento posta in essere dalla Regione - vale a dire alla fase procedimentale che si colloca “a monte” di quella propriamente riscossiva, costituita dall'emissione dell'avviso di accertamento o del primo atto (compresa a cartella di pagamento del tributo iscritto a ruolo) - che alla fase riscossiva” (Cass. Sent. 14312/2024).
Quindi, la presunta notifica dell'avviso di accertamento n. 734363400304 (quello su cui si fonda il ruolo) del 26/04/2023 sarebbe avvenuta a prescrizione già spirata e, pertanto, sarebbe stata, in ogni caso, inidonea ad interromperne il termine.
Stesso discorso per l'avviso n. 734151413672. La tassa automobilistica per il 2017, invero, andava versata entro il 31 gennaio del 2018, mese successivo alla sua scadenza. Conseguentemente, il termine di prescrizione spirava il 31/01/2021, visto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità “in tema di tasse automobilistiche, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) non è regolato dall'articolo 163, primo comma, della legge n. 296/2006 (ndr comma 163, della legge n. 296/2006) (legge finanziaria per il 2007), secondo cui il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, in quanto detta disciplina concerne i tributi locali e non la tassa auto. L'art. 5 cit. non indica – così come l'art. 163 (ndr comma 163) cit. – il termine del 31 dicembre quale data ultima in cui notificare la cartella, prevedendo che la tassa si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere corrisposta la tassa.
In data 28/10/2025 si costituiva la Regione Campania, deducendo che gli avvisi di accertamento erano stati regolarmente notificati al contribuente con semplice raccomandata A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007. Orbene, alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni. I Cass. n. 8293 del
2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010), ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD: ordinanza n.
2339/2021 sez. VI quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 () e 4.
In riferimento, poi, alle doglianze sollevate dal contribuente non attinenti all'attività di accertamento, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, indicando il concessionario Agenzia delle Entrate/
Riscossione quale litisconsorte;
qualsiasi contestazione, pertanto, afferente alla fase della riscossione doveva essere rivolta esclusivamente nei confronti di detto concessionario.
La Regione Campania concludeva per la conferma della legittimità degli atti da essa emessi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 29/10/2025 si costituiva l'Ader nei termini che seguono.
Con riferimento alla eccepita prescrizione, l'eccezione era infondata, poiché l'avviso di accertamento n.
734363400304 era stato notificato dall'ente impositore il 26/04/2023, mentre la cartella impugnata era stata notificata il 14/8/2025, anche per ammissione di parte ricorrente, in tal modo interrompendo regolarmente il decorso della prescrizione, tenuto conto anche della sospensione legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della Riscossione, di cui all'art. 68, commi
1 e 2, del D.L. 18/2020 e della sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività, di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
Chiedeva il rigetto del ricorso con spese.
All'odierna udienza camerale questo Presidente, nelle funzioni monocratiche, decideva come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Invero e sul presupposto che la cartella impugnata, avuta notificata dalla ricorrente in data 14/8/2025, si fondava sull'avviso di accertamento n. 734363400304, assunto notificato per compiuta giacenza il
26/4/2023, ritiene questo giudice fondata l'eccezione di nullità di quest'ultima notifica nei termini dedotti e che vanno completati come segue. La disamina della controversia va incentrata, quindi, sulla avvenuta regolare notifica o meno del citato avviso di accertamento, che sarebbe avvenuta per la c.d. compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c..
In ordine a tale modalità di notifica, la giurisprudenza prevalente della S.C. (constano anche pronunzie isolate nel senso obiettato da parte ricorrente con il riferimento al perfezionamento della notifica con la spedizione/ricezione della c.d. CAD), riaffermata di recente con l'ordinanza n. 26371 del 30/9/2025, esclude la necessità della Cad.
Al riguardo si reputano convenienti le seguenti considerazioni.
Invero, va osservato, in tema, che a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 l. n.
146 del 1998, che ha modificato l'art. 14 l. n. 890 del 1982, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione, a mezzo posta ed in modo diretto, degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente;
anche le cartelle esattoriali e gli avvisi di pagamento ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del
1973, possono essere notificati, direttamente, da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 (relativa alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), poiché la notifica diretta a mezzo raccomandata AR è diversa da quella prevista dalla l. n. 890 del 1982, trattandosi della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento postale disciplinata dal d.P.R. n. 655 del 1982 e dal D.
M. 9 aprile 2001, mentre le disposizioni di cui alla l. n. 890 del 1982 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c..
Nei casi, come quello in esame, di mancato recapito della raccomandata ordinaria per asserita assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona con il deposito del plico presso l'ufficio postale e con il rilascio dell'avviso di giacenza all'indirizzo del destinatario e la prova viene fornita con l'originale restituito dall'ufficio postale al mittente, contenente la dicitura “compiuta giacenza”.
Va, come anticipato, ribadito che per le raccomandate "ordinarie", a differenza di quanto concerne quelle
"per atti giudiziari", la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un "avviso di giacenza"
(modello 26), che normalmente viene imbucato nella cassetta postale e che indica l'ufficio postale, ove può essere effettuato il ritiro. I dati giurisprudenziali di cui all'esposto principio, si rinvengono, tra l'altro, nella sentenza della S. C. n. 10131/2020, in cui si afferma” costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass. n.
12083/2016, Cass. n. 17598/2010). La Corte ha ricordato che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto). Il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del Fisco, come sancito anche dalla Corte Costituzionale (n. 175/2018), che ha, peraltro, ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi, pubblici e privati, è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 10131/2020).
Nella specie, contrariamente a quanto osservato dalle parti resistenti, non può ritenersi valida la notifica dell'avviso di accertamento suindicato, di cui è stata prodotta copia. Invero, avuto riguardo alla prodotta relata di notifica ad opera della CRC poste, si constata che non vi è, innanzitutto, il riferimento al n. dell'atto da consegnare;
vi è solo l'abbr. Ass e la data 26/4/2023 nonché l'attestazione, non sottoscritta, di compiuta giacenza;
addirittura, manca anche la dicitura Mod 26, che accompagna simili notifiche.
Del pari, sul modulo manca ogni riferimento alle indicazioni tipiche dell'art. 140 cpc ovvero l'assenza del destinatario o dei soggetti abilitati ex art. 139 cpc;
né vi è l'attestazione dell'agente postale della data, in cui lo stesso avrebbe immesso il prescritto avviso di deposito/giacenza nella cassetta postale del destinatario medesimo. In presenza delle evidenziate omissioni, non può non pervenirsi alla assoluta non regolarità/validità della notifica per compiuta giacenza dell'avviso di accertamento n.f. 734363400304, titolo posto a fondamento dell'impugnata cartella afferente alla tassa auto 2017.
Inoltre, poiché nella cartella si nota anche il riferimento ad un pregresso avviso n. 734151413672, assunto notificato il 7/2/2021 sempre per la tassa auto 2017, si osserva che la documentazione prodotta a comprova di una notifica sempre per compiuta giacenza, questa volta ad opera della Società_1 poste private, neppure dimostra una notifica regolare, atteso che sul modulo, pur indicato il numero dell'atto in consegna (a differenza dell'altro della CRC), si rinvengono solo le annotazioni di assenza alla data del
22/12/2020 ed una stampigliatura di compiuta giacenza;
dette indicazioni neppure risultano controfirmate dall'agente postale, rimasto ignoto;
infine, non è dato comprendere perché il perfezionamento della procedura sarebbe avvenuto alla data del 7/2/2021.
Conclusivamente, non può non pervenirsi alla assoluta non regolarità/validità della notifica dell'avviso di accertamento menzionato nella cartella che, in difetto del titolo, deve essere dichiarato nulla, anche aggiungendo che, nelle more, il credito vantato dalla Regione Campania, soggetto a prescrizione triennale, si è estinto per il decorso di esso termine come eccepito da parte ricorrente.
Le spese di giudizio si reputa giusto compensarle (pacifico è che la tassa auto 2017 non sia stata versata dalla ricorrente, che giammai ha contestato la sua legittimazione passiva).
P.Q.M.
Il G.M. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Caserta, 2/2/2026 Il Presidente G.M.