Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 105
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità per omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la cartella n. 29220160007139770000 fosse prescritta per decorso dei termini di interruzione, considerando la sospensione dei termini dovuta all'emergenza COVID-19. Le altre cartelle sono state ritenute notificate validamente e tempestivamente interrotte.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione autografa

    La Corte ha rigettato la censura rilevando la presenza della firma del Responsabile Nominativo_1 sull'atto.

  • Rigettato
    Nullità per violazione obbligo relata di notifica e inserimento in altra sede topografica

    La Corte ha qualificato tali vizi come mere irregolarità non inficianti la validità dell'atto.

  • Rigettato
    Nullità della notifica effettuata direttamente a mezzo posta

    La Corte ha confermato la validità della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, richiamando la giurisprudenza di legittimità.

  • Altro
    Decadenza e prescrizione

    La Corte ha accolto la censura limitatamente alla cartella n. 29220160007139770000, dichiarandone la prescrizione, mentre ha rigettato le altre eccezioni di prescrizione per le restanti cartelle.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 105
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta
    Numero : 105
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo