CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 657/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Studio Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate RI - AL
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249003186817000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249003186817000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249003186817000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 292 2024 90031868 17/000 avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 1.028,48 per bollo auto 2012, 2013 e 2014 di cui alle sottese cartelle.
Deduceva;
-la nullità per omessa notifica degli atti presupposti.
-la nullità dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione autografa da parte del funzionario che lo ha emesso;
-la violazione dell'obbligo di apporre la relata di notifica in calce all'atto e la nullità dell'atto per l'inserimento in altra sede topografica;
-La nullità della notifica effettuata direttamente a mezzo posta;
-Decadenza e la prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate RI chiedendo il rigetto del ricorso. Formulava
"espressa richiesta ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 112/99 di intervento volontario dell'Agenzia dell'Entrate di
Catania al fine di controdedurre nel merito della controversia de quo. Nell'ipotesi in cui la Regione Lombardia
e l'Agenzia delle Entrate di AL non intervengano volontariamente nel processo in questione e non contesti il merito della domanda, si chiede dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del Concessionario della RI con compensazione delle spese di lite.".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in parte fondato.
Quanto al primo motivo deve rilevarsi che la cartella di pagamento n° 29220160007139770000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con deposito dell'atto alla casa comunale e invio raccomandata A/R al destinatario, restituita per compiuta giacenza il 15.3.2017. La cartella di pagamento n°
29220170006534243000 è stata notificata in data 20.12.2017 e rifiutata come si evince dalla raccomandata
A/R versata in atti e la cartella di pagamento n° 29220180001620283000 è stata notificata in data 06.06.2018
a mezzo raccomandata A/R. L'Ader ha prodotto, altresì, le notifiche delle intimazioni di pagamento n° 29220229000230461000 in data 04.04.2022 rifiutata dal destinatario e la successiva intimazione
29220249003186817000 in data 14.03.2024 a mezzo pec. Nulla ha eccepito sul punto il ricorrente.
Alla notifica della cartella n.29220160007139770000 - 15.3.2017- avrebbe dovuto seguire la notifica di un atto interruttivo entro il successivo triennio e, dunque, entro il 15.3.2020; alla notifica della cartella n. 29220170006534243000 20.12.2017 -entro il 20.12.2020; alla notifica della cartella n°
29220180001620283000 -06.06.2018- entro il 6.6.2021. L'atto interruttivo versato in atti da Ader, ovvero l'intimazione n. 29220229000230461000, è stato notificato in data 4.4.2022 per rifiuto del Ricorrente_1 di ricevere l'atto.
Orbene, sul punto occorre richiamare la normativa emergenziale ed il 1° comma dell'art. 68 DI 18/2020, che, con previsione residuale di carattere generale, ha statuito il rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 12 del
Dlgs 159/2015 (articolo intitolato «Sospensione dei termini per eventi eccezionali»), il cui 1° comma dispone la proroga di tutti i termini pendenti nel periodo di moratoria per una uguale durata: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione»: si tratta dei 542 giorni relativi allo spazio temporale dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, giacché 1° comma dello stesso art. 68 aveva sospeso, «con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, [...] i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione».
Ne consegue che aggiungendo 542 giorni al termine del 15.3.2020 si perviene al 4.11.2021; aggiungendo
542 giorni al termine del 20.12.2020 si perviene al 15.6.2022 e aggiungendo 542 giorni al 6.6.2021 si perviene al 30.11.2022. La notifica dell'intimazione n.29220229000230461000 in data 4.4.2022 deve ritenersi atto certamente idoneo ad interromprere il termine del 15.6.2022 e quello del 30.11.2022 ma non anche quello del 4.11.2021 già maturato in precedenza.
In data 18 settembre 2024 l'Ader ha notificato all'indirizzo "Email_3" ed all'indirizzo "Email 4" la richiesta di intervento volontario. Nessuno si è costituito e, pertanto, in mancanza di precedenti atti interruttivi in relazione alla cartella n.29220160007139770000 la relativa pretesa deve dichiararsi prescritta.
Le ulteriori censure devono essere rigettate.
Quanto alla nullità dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione autografa da parte del funzionario che lo ha emesso deve rilevarsi che l'atto contiene la firma del Responsabile Nominativo_1.
Quanto alla violazione dell'obbligo di apporre la relata di notifica in calce all'atto e la nullità dell'atto per l'inserimento in altra sede topografica trattasi, al più, di mera irregolarità che non inficerebbe l'atto.
Quanto alla nullità della notifica effettuata direttamente a mezzo raccomandata deve rilevarsi che il concessionario può ricorrere alla notificazione a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, notifica di cui la giurisprudenza di legittimità Cassazione ha ribadito la validità (cass. Civ. Sentenza n 14649/2024)
Al parziale accoglimento segue la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella n.29220160007139770000.
Rigetta nel resto. Spese compensate,
AL 17 febbraio 2026
La Corte in composizione monocratica
RA B. GI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 657/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Studio Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate RI - AL
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249003186817000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249003186817000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249003186817000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 292 2024 90031868 17/000 avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 1.028,48 per bollo auto 2012, 2013 e 2014 di cui alle sottese cartelle.
Deduceva;
-la nullità per omessa notifica degli atti presupposti.
-la nullità dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione autografa da parte del funzionario che lo ha emesso;
-la violazione dell'obbligo di apporre la relata di notifica in calce all'atto e la nullità dell'atto per l'inserimento in altra sede topografica;
-La nullità della notifica effettuata direttamente a mezzo posta;
-Decadenza e la prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate RI chiedendo il rigetto del ricorso. Formulava
"espressa richiesta ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 112/99 di intervento volontario dell'Agenzia dell'Entrate di
Catania al fine di controdedurre nel merito della controversia de quo. Nell'ipotesi in cui la Regione Lombardia
e l'Agenzia delle Entrate di AL non intervengano volontariamente nel processo in questione e non contesti il merito della domanda, si chiede dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del Concessionario della RI con compensazione delle spese di lite.".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in parte fondato.
Quanto al primo motivo deve rilevarsi che la cartella di pagamento n° 29220160007139770000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con deposito dell'atto alla casa comunale e invio raccomandata A/R al destinatario, restituita per compiuta giacenza il 15.3.2017. La cartella di pagamento n°
29220170006534243000 è stata notificata in data 20.12.2017 e rifiutata come si evince dalla raccomandata
A/R versata in atti e la cartella di pagamento n° 29220180001620283000 è stata notificata in data 06.06.2018
a mezzo raccomandata A/R. L'Ader ha prodotto, altresì, le notifiche delle intimazioni di pagamento n° 29220229000230461000 in data 04.04.2022 rifiutata dal destinatario e la successiva intimazione
29220249003186817000 in data 14.03.2024 a mezzo pec. Nulla ha eccepito sul punto il ricorrente.
Alla notifica della cartella n.29220160007139770000 - 15.3.2017- avrebbe dovuto seguire la notifica di un atto interruttivo entro il successivo triennio e, dunque, entro il 15.3.2020; alla notifica della cartella n. 29220170006534243000 20.12.2017 -entro il 20.12.2020; alla notifica della cartella n°
29220180001620283000 -06.06.2018- entro il 6.6.2021. L'atto interruttivo versato in atti da Ader, ovvero l'intimazione n. 29220229000230461000, è stato notificato in data 4.4.2022 per rifiuto del Ricorrente_1 di ricevere l'atto.
Orbene, sul punto occorre richiamare la normativa emergenziale ed il 1° comma dell'art. 68 DI 18/2020, che, con previsione residuale di carattere generale, ha statuito il rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 12 del
Dlgs 159/2015 (articolo intitolato «Sospensione dei termini per eventi eccezionali»), il cui 1° comma dispone la proroga di tutti i termini pendenti nel periodo di moratoria per una uguale durata: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione»: si tratta dei 542 giorni relativi allo spazio temporale dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, giacché 1° comma dello stesso art. 68 aveva sospeso, «con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, [...] i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione».
Ne consegue che aggiungendo 542 giorni al termine del 15.3.2020 si perviene al 4.11.2021; aggiungendo
542 giorni al termine del 20.12.2020 si perviene al 15.6.2022 e aggiungendo 542 giorni al 6.6.2021 si perviene al 30.11.2022. La notifica dell'intimazione n.29220229000230461000 in data 4.4.2022 deve ritenersi atto certamente idoneo ad interromprere il termine del 15.6.2022 e quello del 30.11.2022 ma non anche quello del 4.11.2021 già maturato in precedenza.
In data 18 settembre 2024 l'Ader ha notificato all'indirizzo "Email_3" ed all'indirizzo "Email 4" la richiesta di intervento volontario. Nessuno si è costituito e, pertanto, in mancanza di precedenti atti interruttivi in relazione alla cartella n.29220160007139770000 la relativa pretesa deve dichiararsi prescritta.
Le ulteriori censure devono essere rigettate.
Quanto alla nullità dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione autografa da parte del funzionario che lo ha emesso deve rilevarsi che l'atto contiene la firma del Responsabile Nominativo_1.
Quanto alla violazione dell'obbligo di apporre la relata di notifica in calce all'atto e la nullità dell'atto per l'inserimento in altra sede topografica trattasi, al più, di mera irregolarità che non inficerebbe l'atto.
Quanto alla nullità della notifica effettuata direttamente a mezzo raccomandata deve rilevarsi che il concessionario può ricorrere alla notificazione a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, notifica di cui la giurisprudenza di legittimità Cassazione ha ribadito la validità (cass. Civ. Sentenza n 14649/2024)
Al parziale accoglimento segue la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella n.29220160007139770000.
Rigetta nel resto. Spese compensate,
AL 17 febbraio 2026
La Corte in composizione monocratica
RA B. GI