Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00752/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01501/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2025, proposto da
RA UR, rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Brandalise, Giorgia Galli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento codice pratica n. P-BO/L/N/2025/105687 del 12 agosto 2025, notificato in pari data, con il quale la Prefettura di Bologna ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio in motivi di lavoro subordinato, presentata, nell’interesse e per conto del ricorrente Sig. UR, dal datore di lavoro sig. Amara Abdelkarim, quale rappresentante legale di Amalog SAS di Amara Abdelkarim in data 13 giugno 2025,identificativo domanda BO2110547643, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale a esso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il dott. LE RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
Con ricorso notificato in data 29.10.2025 e munito di istanza cautelare, RA UR ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Bologna ha respinto la domanda di conversione del permesso di soggiorno per tirocinio in lavoro subordinato “ in quanto il CI risulta interrotto in data 30.4.2025 ”.
Il ricorrente, ricostruita la vicenda in punto di fatto, in buona sostanza ha lamentato che sarebbe irragionevole fondare il diniego di conversione del titolo di soggiorno sulla sola circostanza che il tirocinio non fosse più in essere al momento della presentazione della domanda di rilascio del nulla osta alla conversione; il contratto di lavoro sarebbe stato regolarmente sottoscritto e l’errore (sicuramente scusabile) sarebbe stato ammesso dallo stesso datore di lavoro.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 363, assunta alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 è stata accolta, ai fini del riesame, l’istanza cautelare ritenendo che “ alla luce di quanto emerso dagli atti, l’Amministrazione debba complessivamente rivalutare, anche in contraddittorio con la parte ricorrente e con l’ente di formazione, la situazione del ricorrente, anche al fine di accertare l’eventuale possibilità di riattivare il tirocinio per il periodo mancante, attivare un nuovo tirocinio ove ne sussistano i relativi presupposti, ovvero valutare altra soluzione che consenta di valorizzare l’attività lavorativa concretamente già svolta dall’interessato, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il rilascio di un titolo di soggiorno che consenta il proseguimento di regolare attività lavorativa; ”.
In data 25.2.2026 la difesa erariale ha depositato nota del 23.1.2025 con cui la Prefettura di Bologna ha, tra l’altro, precisato che l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna “ ha rilevato il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi e che, pertanto, l’indicazione dell’opzione <CI interrotto> – riportata nella relazione allegata all’istanza di conversione del permesso di soggiorno del cittadino straniero – potesse ritenersi erroneamente scelta in luogo dell’alternativa <CI terminato anticipatamente per raggiungimento degli obiettivi formativi>” e che il soggetto promotore del tirocinio (Fondazione Aldini Valeriani) ha prodotto “ la relazione corretta del suddetto errore e, conseguentemente, si è proceduto alla valutazione dell’ulteriore documentazione allegata all’istanza, necessaria ai fini del buon esito della procedura ”, richiedendo un’integrazione documentale; con successiva nota la Prefettura ha ulteriormente precisato che, a seguito della trasmissione della documentazione richiesta, l’ITL esprimeva parere positivo e che, quindi, “ questo Ufficio provvedeva alla convocazione del lavoratore presso i locali dello Sportello Unico e, in data 20/02/2026, venivano definiti tutti gli adempimenti di competenza di questa Amministrazione convenuta per l’invio alla Questura della domanda di conversione del permesso di soggiorno ”.
Alla pubblica udienza del 9 aprile 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va premesso che in sede di udienza pubblica parte ricorrente ha dichiarato, come emerge dal verbale di causa, che il nulla osta alla conversione è stato rilasciato e che, pertanto, è cessata la materia del contendere.
Pertanto, alla luce di quanto dichiarato dal ricorrente e delle note depositate dalla difesa erariale e sopra richiamate, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del CPA.
Quanto alle spese del giudizio, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per la totale compensazione tra le parti, stante l’incontestata circostanza che il ricorrente non aveva portato a termine il tirocinio previsto, aspetto che non poteva essere trascurato dall’Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 14, comma 6, del d.P.R. n. 394/1999
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
LE RI, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LE RI | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO