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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4023 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11688/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa NA AT Presidente Dott. ssa Chiara Delmonte Giudice Dott. ssa NA Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto per la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis 51 e ss. c.p.c. depositato in data 22.10.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Arenosto presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ida Lombi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 1/3/2023 a Milano (anno 2003 atto n. 46 reg. 03 parte 2 serie A) in separazione dei beni con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia , ancora minorenne, verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti la figlia, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa.
3) verrà collocata in via prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre nella Persona_1 dimora familiare di Milano, Piazza De Angeli nr. 9, di proprietà esclusiva della signora ove Pt_1 rimarrà a vivere anche il figlio maggiorenne . Pt_3
4) Il signor si impegna a rilasciare la casa coniugale di Milano, Piazza De Angeli Parte_2 nr. 9, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso asportando con sé i propri beni ed effetti personali, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla moglie il proprio nuovo indirizzo di residenza e domicilio.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minorenne, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori: a) a weekend alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina;
b) un giorno infrasettimanale, con pernotto, individuato nella giornata di mercoledì, salvo esigenze scolastiche o sportive della minore. c) I figli trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori, in caso di disaccordo varrà il principio dell'alternanza ed il primo compleanno verrà trascorso con la madre;
d) per quanto concerne il periodo natalizio, trascorrerà metà delle proprie vacanze Per_1 scolastiche con un genitore e metà con l'altro (indicativamente dal 23 al 31 dicembre e dal 31 dicembre sino alla ripresa delle attività scolastiche), secondo il criterio dell'alternanza; le parti concordano che per il 2025 trascorrerà la prima settimana con la madre e Per_1 conseguentemente la seconda con il padre;
Fermo restando che, su accordo preso di volta in volta con congruo anticipo (entro il 1 dicembre di ogni anno) e sempre che ciò sia compatibile con i programmi del genitore di competenza della prima settimana, i figli potranno trascorrere con un genitore la cena del 24 dicembre e con l'altro genitore il pranzo del 25 dicembre;
e) durante le vacanze pasquali trascorrerà l'intero periodo di vacanza con un Per_1 genitore, ad anni alterni: il 2026 la minore starà con il padre;
f) i ponti scolastici saranno di competenza del genitore che, secondo il calendario concordato, avrebbe dovuto trascorrere con la figlia il relativo weekend;
g) per quanto concerne le vacanze estive scolastiche, trascorrerà due settimane con Per_1 la madre e almeno due settimane, anche non consecutive, con il padre. Tali settimane saranno definite di comune accordo entro il mese di marzo di ogni anno. In caso di disaccordo, per l'anno 2026 le prime due settimane di agosto saranno con la madre e così di seguito in via alternata per gli anni successivi, salvo diverso accordo di cui sopra, con l'auspicio di flessibilità e collaborazione tra i genitori, nel rispetto reciproco dei rispettivi impegni personali e lavorativi, oltre che dei preminenti interessi di che, in ogni caso, avrà ampia facoltà Per_1 di espressione in merito al calendario di visite come sopra delineato. In particolare, i genitori si garantiscono reciprocamente il recupero dei diritti di visita nel caso in cui si debbano assentare per lavoro nei giorni di propria competenza. In considerazione della maggiore età di , quest'ultimo provvederà a gestire autonomamente Pt_3 le frequentazioni col padre, tenendone sempre informata la madre e, per ragioni organizzative, cercando di attenersi al medesimo calendario stabilito per la figlia Per_1 6) Il signor verserà alla signora , a mezzo bonifico bancario sul Parte_2 Parte_1 conto corrente intestato a quest'ultima ( Popolare di Sondrio IBAN IT22 K056 9601 6380 0000 2037 X78), in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 1.200,00 (milleduecento/00), ovvero euro 600,00 per ciascun figlio, a titolo di mantenimento indiretto per minorenne, e , maggiorenne non autosufficiente economicamente, a decorrere dal Per_1 Pt_3 mese di novembre 2025; tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2026). Detto importo è da ritenersi comprensivo anche di tutte le spese degli automezzi (motocicletta Fantic Caballero 125 ed autovettura Toyota Yaris) concessi in uso esclusivo al figlio (a titolo Pt_3 esemplificativo ma non esaustivo: bollo, assicurazione, carburante, manutenzione, riparazioni) cosi come delle due utenze dei telefoni mobili di e;
dunque, in relazione a tali voci, Per_1 Pt_3 nessun ulteriore importo potrà essere richiesto al Sig. Pt_2 7) Le spese straordinarie per i figli, individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano (Linee guida 2025), che le parti assumono come riferimento, nonché la retta scolastica della figlia minore e quella del figlio , verranno sostenute dai genitori nella misura del 60% in capo al padre e 40% Pt_3 in capo alla madre secondo la procedura ivi disciplinata ossia:
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore.
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Le spese extra assegno di mantenimento verranno rimborsate a fine mese a mezzo bonifico bancario secondo le seguenti: MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata
o stabilita giudizialmente.”
8) la signora continuerà a sostenere integralmente e direttamente il costo della propria polizza Pt_1 medica privata, la quale garantisce copertura assicurativa delle spese mediche anche ai figli: eventuali franchigie e scoperti verranno suddivisi sempre in misura del 60% in capo al padre ed del 40% in capo alla madre. 9) Per quanto concerne le spese straordinarie già anticipate dalla madre da agosto 2025 sino alla data della sottoscrizione del presente accordo, nonché quelle maturate sino alla sentenza di separazione (segnatamente: campus, retta scolastica di e la retta universitaria di ad Per_1 Pt_3 oggi ammontanti rispettivamente ad euro 3.132,00, euro 2.250,00 ed euro 883,00= euro 6.265,00) vengono già suddivise nella misura del 60% in capo al padre (euro 3.759,00) e 40% alla madre (euro 2.506,00): pertanto, il padre si impegna a rimborsare alla signora tale importo, oltre le ulteriori Pt_1 e successive rate anticipate dalla madre, sempre secondo detta ripartizione, entro 15 giorni dall'emissione della sentenza di separazione.
10) L'assegno unico universale verrà percepito integralmente al 100% dalla signora . Parte_1
11) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé stessi, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo entrambi i mezzi per provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
12) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti validi per se stessi e per il figlio minore validi per l'espatrio e per le gite scolastiche.
13) Il cane Roky, di proprietà del Sig. si trasferirà con lui presso la nuova abitazione e sarà Pt_2 dallo stesso gestito e mantenuto. Resta ovviamente intesa la disponibilità del padre a consentire gli incontri dei figli con il cane quando gli stessi vorranno.
14) I coniugi dichiarano, altresì, che con la definizione degli accordi concordati, tutti funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, hanno regolato ogni e qualsiasi rapporto tra loro intercorrente e, pertanto, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
15) Spese di lite compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13, VIII comma, L.P. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Milano in data 1/3/2023;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di procedura al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge 6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. NA Di Peppe Dott. NA AT
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG