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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1682/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI OR
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1682/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Passalacqua n. 10, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. MASCIAGA STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Via Donati n. 27, Torino presso lo studio dell'avv. CP_1
CASOLASCO ELENA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositate il 04/11/2024):
“Le parti nelle more del presente giudizio, tenuto conto della sentenza parziale di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono pervenute alla decisione congiunta di definire il presente giudizio alle seguenti CONDIZIONI Per_ 1-I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, mantenendo la collocazione Per_1 principale presso la casa materna dove manterranno, altresì, la residenza anagrafica.
2-La casa familiare, sita nel comune di Torino (TO), Via Sagra di San Michele 12, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata, con tutti gli arredi, alla NO , che continuerà a CP_1 viverci con i propri figli minori e . Per_1 Persona_3
3-il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze dei minori con le seguenti modalità:
a-a fine settimana alternati, dalle ore 10,00 di sabato, quando li preleverà dall'abitazione materna, al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola (o presso l'abitazione materna, alle ore 10,00, nei periodi non scolastici); b-nel corso della settimana che si conclude con il fine settimana di pertinenza del padre: il giovedì dalle ore 16,30, prelevandoli dall'abitazione materna, sino alle ore 21,00, quando li riaccompagnerà, dopo cena, presso l'abitazione materna;
-nel corso della settimana che si conclude con il fine settimana di pertinenza della madre: il mercoledì dalle ore 16,30, prelevandoli dall'abitazione materna, fino al rientro a scuola del venerdì (o alle ore 10,00, quando li porterà presso l'abitazione materna, nei periodi non scolastici); c- durante le vacanze natalizie, negli anni dispari, dal 23 dicembre dalle ore 16,30, prelevandoli dall'abitazione materna al 30 dicembre, alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà, dopo cena, presso l'abitazione materna, durante le vacanze natalizie, negli anni pari, dalle ore 21,00 del 30 dicembre, prelevandoli dalla casa materna al 6 gennaio, riaccompagnandoli, dopo cena, alle ore 21.00, presso l'abitazione materna;
d- durante le festività pasquali, negli anni dispari dalle ore 10,00 del primo giorno di vacanza scolastica alle ore 21,00 dell'ultimo giorno, sempre prelevandoli dall'abitazione materna e riportandoli nel medesimo luogo, dopo cena.
Negli anni pari i figli staranno con la madre per il medesimo periodo;
e-in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”), intendendo per tali solo quelle che cadono nei giorni dal lunedì al venerdì, in alternanza con la madre, dalle ore 10,00 alle ore 21,00, prelevandoli e riportandoli presso l'abitazione materna dopo averli fatti cenare, tali festività hanno la priorità sulle frequentazioni regolari e sospendono il diritto di visita, tra esse rientra anche la festa patronale di Torino (24 giugno). In caso di festività che cadono nel fine settimana saranno da intendersi di spettanza del genitore che tiene già i figli con sé nel medesimo fine settimana e non saranno contate ai fini dell'alternanza. f-Nel giorno del compleanno dei figli: negli anni dispari dalle ore 16.30, prelevandoli dall'abitazione materna, alle ore 21,00, quando li riaccompagnerà, dopo cena, presso l'abitazione materna;
negli anni pari i bambini staranno con la madre;
g-durante le vacanze estive, che iniziano con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finiscono con l'inizio del primo giorno di scuola, per due settimane anche non consecutive (dalle ore 10,00 del lunedì alle ore 21,00 del lunedì successivo o del secondo lunedì), così come la madre;
i periodi, con sospensione del diritto di visita, saranno fissati entro la fine del mese di marzo di ogni anno e in caso di mancato accordo dovuto all'individuazione dei medesimi giorni sceglierà prima, entro la medesima data, il NO negli anni dispari e la NO negli anni Parte_1 CP_1 pari.
h-Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un telefono “operativo” per scambiare informazioni relative ai figli con l'altro genitore. Inoltre, ciascuno potrà comunicare con i figli una volta al giorno nella fascia oraria dalle 19,30 alle ore 21,00. Sarà il genitore presso cui si trovano i ragazzi a farsi onere di prendere contatti con l'altro nella fascia oraria sopraindicata. Qualora tale genitore fosse impossibilitato a rispondere sarà sua cura provvedere a richiamare nel medesimo periodo di tempo.
i-Ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé, occupandosi pure di seguirli nelle attività scolastiche ed extrascolastiche con accompagnamento degli stessi presso le rispettive strutture di svolgimento. Nei periodi di vacanze e festività i compiti scolastici saranno suddivisi in rapporto al tempo di permanenza con ciascun genitore. Il NO
, nei casi di assenza della NO dalla propria abitazione, potrà prendere o lasciare Pt_1 CP_1 l'eventuale materiale dei figli presso i nonni materni, nell'androne della loro abitazione previo avviso tramite citofono, in prossimità dell'inizio o della fine delle lezioni scolastiche. Diversamente, il NO potrà prelevare o lasciare il medesimo materiale in luogo da lui individuato nelle Pt_1 immediate vicinanze dell'abitazione della madre, dando tempestivo avviso alla NO . CP_1
In caso di partite o manifestazioni cui partecipano i bambini, entrambi i genitori sono autorizzati ad assistere senza in alcun modo interferire nella gestione di chi li ha in carico.
l-Qualora i figli avessero diversi orari di termine delle lezioni scolastiche, il figlio che terminerà le lezioni prima, nei giorni di competenza del padre, resterà con la madre fino all'uscita da scuola del fratello o della sorella quando il padre passerà a prenderlo/a dalla sua abitazione.
m-La NO provvederà a fornire al padre due cambi di vestiario a stagione per ciascuno dei CP_1 due figli, che dovrà essere restituito dal NO alla fine di ogni periodo. Pt_1
n-Durante le vacanze, le festività e i giorni di sua competenza sarà onere del padre provvedere alla cura e al mantenimento dei figli nonché agli ulteriori bisogni di vestiario oltre i due cambi già forniti dalla madre. Al termine di tali periodi i bambini dovranno sempre ritornare a casa della madre con gli stessi abiti che indossavano quando si sono recati dal padre. o- Quando i ragazzi saranno dotati di un cellulare le telefonate all'altro genitore saranno sempre curate dal genitore presso cui si trovano.
4-Il NO , inoltre, corrisponderà alla NO , a titolo di contributo Parte_1 CP_1 perequativo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile, aggiornato ad oggi, di euro 576,00, da aggiornarsi a decorrere dal mese di maggio 2025, che dovrà essere accreditato sul conto corrente della NO entro il giorno 10 di ogni mese. CP_1
a-Sono a carico del NO , nella misura del 50%, anche le spese straordinarie Parte_1 relative ai figli, secondo le indicazioni del Protocollo d'intesa stipulato tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino in data 15 marzo 2016, fermo restando che egli vuole essere preventivamente informato e messo nelle condizioni di provvedere direttamente e personalmente al pagamento della quota di sua pertinenza, così come di poter utilizzare eventuali buoni aziendali, in favore di entrambi
i coniugi. Gli altri importi dovuti dovranno essere accreditati sul conto corrente intestato alla NO
entro il giorno 10 del mese successivo a quello della richiesta. CP_1
b-Il NO continuerà a pagare autonomamente, versando i relativi importi che Parte_1 dovranno essere disponibili entro le date delle rispettive scadenze sul conto corrente cointestato a entrambi i coniugi presso Credit Agricole Italia S.p.A., i seguenti oneri relativi all'immobile assegnato alla NO di cui è comproprietario: CP_1
A) 50% delle rate del mutuo a tasso fisso con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese, verificando preventivamente presso l'Istituto di credito l'effettivo importo da corrispondere, più la quota parte del canone mensile pari a euro 0,50; B) 50% delle rate del finanziamento relativo alle assicurazioni sulla vita contratte da entrambi i coniugi a copertura del predetto mutuo, con scadenza il giorno 8 di ogni mese per un totale di euro
47,47, di cui a suo carico euro 23,73;
C) 50% delle rate di assicurazione del fabbricato con scadenza il giorno 8 luglio di ogni anno per un totale di euro 279,43, di cui a suo carico euro 139,71. L'intestazione della polizza deve essere volturata a nome della NO . CP_1
Il NO provvederà personalmente al pagamento della sua quota di eventuali Parte_1 spese straordinarie relative all'immobile, accreditando i relativi importi sul conto del condominio alle scadenze previste. Entrambi i coniugi terranno indenne l'altro da eventuali ritardi od omissioni nel pagamento delle quote, sia ordinarie che straordinarie.
5-I coniugi nel prioritario interesse dei figli minori si impegnano a comunicare tra loro in merito alle esigenze dei medesimi, mantenendo toni e contegni rispettosi, garbati e corretti. Ù
6-I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o delle carte di identità proprie e per i minori, nonché sulla possibilità per ciascuno di essi di portare i figli all'estero nei rispettivi periodi di vacanze o festività.
7-Con compensazione delle spese di giudizio e reciproca rinuncia alla solidarietà professionale”.
Per il P.M.:
“Visto, nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I NOi e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in OR il 24/07/2010. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OR (atto n. 361 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: l'11/11/2011 e il 02/09/2014. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
25/07/2022.
Con ricorso depositato il 25/01/2023, il sig. chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55. Chiedeva, inoltre, disporsi preliminarmente una consulenza psicologica volta a verificare la necessità supporto psicologico per i figli. Nel merito, invece, domandava l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, la previsione di un calendario per il regime di visita padre-figli, nonché di un contributo al mantenimento dei figli pari a €532,00 mensili da versare alla madre oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio la sig.ra , con CP_1 comparsa depositata l'08/05/2023, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, tuttavia, disporsi l'affidamento congiunto dei minori a entrambi i genitori, con collocazione principale presso la madre, nonché l'assegnazione della casa familiare in suo favore. Domandava, altresì, disporsi un calendario per il regime di visita padre-figli, un contributo al mantenimento dei figli in capo al padre pari a €571,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 18/05/2023 le parti venivano sentite e il Presidente, esperito infruttuosamente in tentativo di conciliazione, si riservava.
Con ordinanza del 24/05/2023, a scioglimento della riserva assunta in udienza, venivano confermate le condizioni di separazione, veniva disposta l'immediata presa in carico della situazione del nucleo da parte dei Servizi sociali e di territorialmente competenti e, infine, Controparte_2 veniva nominato il G.I. Perveniva visto del P.M.
Il 25/07/2023 parte ricorrente depositava memoria integrativa. In data 29/90/2023, invece, parte resistente depositava memoria di costituzione innanzi al giudice istruttore. All'udienza dell'11/10/2023 i difensori delle parti, congiuntamente, chiedevano la pronuncia non definitiva in punto status. Il G.I., pertanto, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in punto status, disponendo che l'udienza fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte. Entrambe le parti, nel rispetto dei termini, depositavano fogli di precisazione delle conclusioni, insistendo nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva del 20/11/2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza. Perveniva, altresì, visto del P.M. All'udienza del 10/01/2024 i difensori chiedevano, congiuntamente, ulteriore monitoraggio della situazione familiare da parte dei Servizi. Il G.I., pertanto, disponeva la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi, fissando nuova udienza per ulteriori determinazioni giudiziali o per la precisazione delle conclusioni.
Il 04/11/2024 le parti, tenuto conto della sentenza parziale già emessa, depositavano foglio di precisazione delle conclusioni congiunte, come riportate in epigrafe. All'udienza del 05/11/2024 i difensori delle parti dichiaravano di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il G.I. assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. Le parti depositavano, nuovamente, foglio di precisazione delle conclusioni congiunte come già rassegnate.
A seguito di deposito e scambio di note scritte, il G.I. rimetteva la casa al Collegio per la decisione.
Sulle altre questioni Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte, anche per il tramite dei Servizi sociali territorialmente competenti. Per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c., non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale nonché del regime di visita con l'altro genitore.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
Dispone che i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori, mantenendo la Per_1 Per_2 collocazione principale presso la casa materna dove manterranno, altresì, la residenza anagrafica;
Dispone che la casa familiare, sita nel comune di Torino (TO), Via Sagra di San Michele 12, di proprietà di entrambi i coniugi, resti assegnata, con tutti gli arredi, alla NO che CP_1 continuerà a viverci con i propri figli minori e . Per_1 Persona_3
Dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze dei minori con le seguenti modalità:
- A fine settimana alternati, dalle ore 10,00 di sabato, quando li preleverà dall'abitazione materna, al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola (o presso l'abitazione materna, alle ore 10,00, nei periodi non scolastici);
- Nel corso della settimana che si conclude con il fine settimana di pertinenza del padre: il giovedì dalle ore 16,30, prelevandoli dall'abitazione materna, sino alle ore 21,00, quando li riaccompagnerà, dopo cena, presso l'abitazione materna;
- Nel corso della settimana che si conclude con il fine settimana di pertinenza della madre: il mercoledì dalle ore 16,30, prelevandoli dall'abitazione materna, fino al rientro a scuola del venerdì (o alle ore 10,00, quando li porterà presso l'abitazione materna, nei periodi non scolastici);
- Durante le vacanze natalizie, negli anni dispari, dal 23 dicembre dalle ore 16,30, prelevandoli dall'abitazione materna al 30 dicembre, alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà, dopo cena, presso l'abitazione materna;
- Durante le vacanze natalizie, negli anni pari, dalle ore 21,00 del 30 dicembre, prelevandoli dalla casa materna al 6 gennaio, riaccompagnandoli, dopo cena, alle ore 21.00, presso l'abitazione materna;
- Durante le festività pasquali, negli anni dispari, dalle ore 10,00 del primo giorno di vacanza scolastica alle ore 21,00 dell'ultimo giorno, sempre prelevandoli dall'abitazione materna e riportandoli nel medesimo luogo, dopo cena. Negli anni pari i figli staranno con la madre per il medesimo periodo;
- In occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”), intendendo per tali solo quelle che cadono nei giorni dal lunedì al venerdì, in alternanza con la madre, dalle ore 10,00 alle ore 21,00, prelevandoli e riportandoli presso l'abitazione materna dopo averli fatti cenare, tali festività hanno la priorità sulle frequentazioni regolari e sospendono il diritto di visita, tra esse rientra anche la festa patronale di Torino (24 giugno).
In caso di festività che cadono nel fine settimana saranno da intendersi di spettanza del genitore che tiene già i figli con sé nel medesimo fine settimana e non saranno contate ai fini dell'alternanza; - Nel giorno del compleanno dei figli: negli anni dispari dalle ore 16.30, prelevandoli dall'abitazione materna, alle ore 21,00, quando li riaccompagnerà, dopo cena, presso l'abitazione materna;
negli anni pari i bambini staranno con la madre;
- Durante le vacanze estive, che iniziano con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finiscono con l'inizio del primo giorno di scuola, per due settimane anche non consecutive (dalle ore 10,00 del lunedì alle ore 21,00 del lunedì successivo o del secondo lunedì), così come la madre;
i periodi, con sospensione del diritto di visita, saranno fissati entro la fine del mese di marzo di ogni anno e in caso di mancato accordo dovuto all'individuazione dei medesimi giorni sceglierà prima, entro la medesima data, il NO negli anni dispari Parte_1
e la NO negli anni pari. CP_1
Prende atto che entrambi i genitori si impegnano a mantenere un telefono “operativo” per scambiare informazioni relative ai figli con l'altro genitore. Inoltre, ciascuno potrà comunicare con i figli una volta al giorno nella fascia oraria dalle 19,30 alle ore 21,00. Sarà il genitore presso cui si trovano i ragazzi a farsi onere di prendere contatti con l'altro nella fascia oraria sopraindicata. Qualora tale genitore fosse impossibilitato a rispondere sarà sua cura provvedere a richiamare nel medesimo periodo di tempo.
Dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé, occupandosi pure di seguirli nelle attività scolastiche ed extrascolastiche con accompagnamento degli stessi presso le rispettive strutture di svolgimento.
Prende atto che nei periodi di vacanze e festività i compiti scolastici saranno suddivisi in rapporto al tempo di permanenza con ciascun genitore. Il NO , nei casi di assenza della NO Pt_1 CP_1 dalla propria abitazione, potrà prendere o lasciare l'eventuale materiale dei figli presso i nonni materni, nell'androne della loro abitazione previo avviso tramite citofono, in prossimità dell'inizio o della fine delle lezioni scolastiche. Diversamente, il NO potrà prelevare o lasciare il Pt_1 medesimo materiale in luogo da lui individuato nelle immediate vicinanze dell'abitazione della madre, dando tempestivo avviso alla NO . CP_1
Prende atto che, in caso di partite o manifestazioni cui partecipano i bambini, entrambi i genitori sono autorizzati ad assistere senza in alcun modo interferire nella gestione di chi li ha in carico.
Prende atto che, qualora i figli avessero diversi orari di termine delle lezioni scolastiche, il figlio che terminerà le lezioni prima, nei giorni di competenza del padre, resterà con la madre fino all'uscita da scuola del fratello o della sorella quando il padre passerà a prenderlo/a dalla sua abitazione.
Prende atto che la NO provvederà a fornire al padre due cambi di vestiario a stagione per CP_1 ciascuno dei due figli, che dovrà essere restituito dal NO alla fine di ogni periodo. Pt_1
Prende atto che, durante le vacanze, le festività e i giorni di sua competenza sarà onere del padre provvedere alla cura e al mantenimento dei figli nonché agli ulteriori bisogni di vestiario oltre i due cambi già forniti dalla madre. Al termine di tali periodi i bambini dovranno sempre ritornare a casa della madre con gli stessi abiti che indossavano quando si sono recati dal padre. Prende atto che quando i ragazzi saranno dotati di un cellulare le telefonate all'altro genitore saranno sempre curate dal genitore presso cui si trovano.
Dispone che il NO , inoltre, corrisponderà alla NO a titolo di Parte_1 CP_1 contributo perequativo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile, aggiornato ad oggi, di euro
576,00, da aggiornarsi a decorrere dal mese di maggio 2025, che dovrà essere accreditato sul conto corrente della NO entro il giorno 10 di ogni mese. CP_1
Dispone che sono a carico del NO , nella misura del 50%, anche le spese Parte_1 straordinarie relative ai figli, secondo le indicazioni del Protocollo d'intesa stipulato tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino in data 15 marzo 2016, fermo restando che egli vuole essere preventivamente informato e messo nelle condizioni di provvedere direttamente e personalmente al pagamento della quota di sua pertinenza, così come di poter utilizzare eventuali buoni aziendali, in favore di entrambi i coniugi. Gli altri importi dovuti dovranno essere accreditati sul conto corrente intestato alla NO entro il giorno 10 del mese successivo a quello della richiesta. CP_1 Prende atto che il NO continuerà a pagare autonomamente, versando i relativi Parte_1 importi che dovranno essere disponibili entro le date delle rispettive scadenze sul conto corrente cointestato a entrambi i coniugi presso Credit Agricole Italia S.p.A., i seguenti oneri relativi all'immobile assegnato alla NO di cui è comproprietario: CP_1 A) 50% delle rate del mutuo a tasso fisso con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese, verificando preventivamente presso l'Istituto di credito l'effettivo importo da corrispondere, più la quota parte del canone mensile pari a euro 0,50; B) 50% delle rate del finanziamento relativo alle assicurazioni sulla vita contratte da entrambi i coniugi a copertura del predetto mutuo, con scadenza il giorno 8 di ogni mese per un totale di euro
47,47, di cui a suo carico euro 23,73;
C) 50% delle rate di assicurazione del fabbricato con scadenza il giorno 8 luglio di ogni anno per un totale di euro 279,43, di cui a suo carico euro 139,71. L'intestazione della polizza deve essere volturata a nome della NO . CP_1
Prende atto che il NO provvederà personalmente al pagamento della sua quota Parte_1 di eventuali spese straordinarie relative all'immobile, accreditando i relativi importi sul conto del condominio alle scadenze previste. Entrambi i coniugi terranno indenne l'altro da eventuali ritardi od omissioni nel pagamento delle quote, sia ordinarie che straordinarie. Prende atto che i coniugi nel prioritario interesse dei figli minori si impegnano a comunicare tra loro in merito alle esigenze dei medesimi, mantenendo toni e contegni rispettosi, garbati e corretti.
Prende atto che i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o delle carte di identità proprie e per i minori, nonché sulla possibilità per ciascuno di essi di portare i figli all'estero nei rispettivi periodi di vacanze o festività. Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.12.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI OR
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1682/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Passalacqua n. 10, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. MASCIAGA STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Via Donati n. 27, Torino presso lo studio dell'avv. CP_1
CASOLASCO ELENA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositate il 04/11/2024):
“Le parti nelle more del presente giudizio, tenuto conto della sentenza parziale di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono pervenute alla decisione congiunta di definire il presente giudizio alle seguenti CONDIZIONI Per_ 1-I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, mantenendo la collocazione Per_1 principale presso la casa materna dove manterranno, altresì, la residenza anagrafica.
2-La casa familiare, sita nel comune di Torino (TO), Via Sagra di San Michele 12, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata, con tutti gli arredi, alla NO , che continuerà a CP_1 viverci con i propri figli minori e . Per_1 Persona_3
3-il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze dei minori con le seguenti modalità:
a-a fine settimana alternati, dalle ore 10,00 di sabato, quando li preleverà dall'abitazione materna, al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola (o presso l'abitazione materna, alle ore 10,00, nei periodi non scolastici); b-nel corso della settimana che si conclude con il fine settimana di pertinenza del padre: il giovedì dalle ore 16,30, prelevandoli dall'abitazione materna, sino alle ore 21,00, quando li riaccompagnerà, dopo cena, presso l'abitazione materna;
-nel corso della settimana che si conclude con il fine settimana di pertinenza della madre: il mercoledì dalle ore 16,30, prelevandoli dall'abitazione materna, fino al rientro a scuola del venerdì (o alle ore 10,00, quando li porterà presso l'abitazione materna, nei periodi non scolastici); c- durante le vacanze natalizie, negli anni dispari, dal 23 dicembre dalle ore 16,30, prelevandoli dall'abitazione materna al 30 dicembre, alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà, dopo cena, presso l'abitazione materna, durante le vacanze natalizie, negli anni pari, dalle ore 21,00 del 30 dicembre, prelevandoli dalla casa materna al 6 gennaio, riaccompagnandoli, dopo cena, alle ore 21.00, presso l'abitazione materna;
d- durante le festività pasquali, negli anni dispari dalle ore 10,00 del primo giorno di vacanza scolastica alle ore 21,00 dell'ultimo giorno, sempre prelevandoli dall'abitazione materna e riportandoli nel medesimo luogo, dopo cena.
Negli anni pari i figli staranno con la madre per il medesimo periodo;
e-in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”), intendendo per tali solo quelle che cadono nei giorni dal lunedì al venerdì, in alternanza con la madre, dalle ore 10,00 alle ore 21,00, prelevandoli e riportandoli presso l'abitazione materna dopo averli fatti cenare, tali festività hanno la priorità sulle frequentazioni regolari e sospendono il diritto di visita, tra esse rientra anche la festa patronale di Torino (24 giugno). In caso di festività che cadono nel fine settimana saranno da intendersi di spettanza del genitore che tiene già i figli con sé nel medesimo fine settimana e non saranno contate ai fini dell'alternanza. f-Nel giorno del compleanno dei figli: negli anni dispari dalle ore 16.30, prelevandoli dall'abitazione materna, alle ore 21,00, quando li riaccompagnerà, dopo cena, presso l'abitazione materna;
negli anni pari i bambini staranno con la madre;
g-durante le vacanze estive, che iniziano con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finiscono con l'inizio del primo giorno di scuola, per due settimane anche non consecutive (dalle ore 10,00 del lunedì alle ore 21,00 del lunedì successivo o del secondo lunedì), così come la madre;
i periodi, con sospensione del diritto di visita, saranno fissati entro la fine del mese di marzo di ogni anno e in caso di mancato accordo dovuto all'individuazione dei medesimi giorni sceglierà prima, entro la medesima data, il NO negli anni dispari e la NO negli anni Parte_1 CP_1 pari.
h-Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un telefono “operativo” per scambiare informazioni relative ai figli con l'altro genitore. Inoltre, ciascuno potrà comunicare con i figli una volta al giorno nella fascia oraria dalle 19,30 alle ore 21,00. Sarà il genitore presso cui si trovano i ragazzi a farsi onere di prendere contatti con l'altro nella fascia oraria sopraindicata. Qualora tale genitore fosse impossibilitato a rispondere sarà sua cura provvedere a richiamare nel medesimo periodo di tempo.
i-Ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé, occupandosi pure di seguirli nelle attività scolastiche ed extrascolastiche con accompagnamento degli stessi presso le rispettive strutture di svolgimento. Nei periodi di vacanze e festività i compiti scolastici saranno suddivisi in rapporto al tempo di permanenza con ciascun genitore. Il NO
, nei casi di assenza della NO dalla propria abitazione, potrà prendere o lasciare Pt_1 CP_1 l'eventuale materiale dei figli presso i nonni materni, nell'androne della loro abitazione previo avviso tramite citofono, in prossimità dell'inizio o della fine delle lezioni scolastiche. Diversamente, il NO potrà prelevare o lasciare il medesimo materiale in luogo da lui individuato nelle Pt_1 immediate vicinanze dell'abitazione della madre, dando tempestivo avviso alla NO . CP_1
In caso di partite o manifestazioni cui partecipano i bambini, entrambi i genitori sono autorizzati ad assistere senza in alcun modo interferire nella gestione di chi li ha in carico.
l-Qualora i figli avessero diversi orari di termine delle lezioni scolastiche, il figlio che terminerà le lezioni prima, nei giorni di competenza del padre, resterà con la madre fino all'uscita da scuola del fratello o della sorella quando il padre passerà a prenderlo/a dalla sua abitazione.
m-La NO provvederà a fornire al padre due cambi di vestiario a stagione per ciascuno dei CP_1 due figli, che dovrà essere restituito dal NO alla fine di ogni periodo. Pt_1
n-Durante le vacanze, le festività e i giorni di sua competenza sarà onere del padre provvedere alla cura e al mantenimento dei figli nonché agli ulteriori bisogni di vestiario oltre i due cambi già forniti dalla madre. Al termine di tali periodi i bambini dovranno sempre ritornare a casa della madre con gli stessi abiti che indossavano quando si sono recati dal padre. o- Quando i ragazzi saranno dotati di un cellulare le telefonate all'altro genitore saranno sempre curate dal genitore presso cui si trovano.
4-Il NO , inoltre, corrisponderà alla NO , a titolo di contributo Parte_1 CP_1 perequativo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile, aggiornato ad oggi, di euro 576,00, da aggiornarsi a decorrere dal mese di maggio 2025, che dovrà essere accreditato sul conto corrente della NO entro il giorno 10 di ogni mese. CP_1
a-Sono a carico del NO , nella misura del 50%, anche le spese straordinarie Parte_1 relative ai figli, secondo le indicazioni del Protocollo d'intesa stipulato tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino in data 15 marzo 2016, fermo restando che egli vuole essere preventivamente informato e messo nelle condizioni di provvedere direttamente e personalmente al pagamento della quota di sua pertinenza, così come di poter utilizzare eventuali buoni aziendali, in favore di entrambi
i coniugi. Gli altri importi dovuti dovranno essere accreditati sul conto corrente intestato alla NO
entro il giorno 10 del mese successivo a quello della richiesta. CP_1
b-Il NO continuerà a pagare autonomamente, versando i relativi importi che Parte_1 dovranno essere disponibili entro le date delle rispettive scadenze sul conto corrente cointestato a entrambi i coniugi presso Credit Agricole Italia S.p.A., i seguenti oneri relativi all'immobile assegnato alla NO di cui è comproprietario: CP_1
A) 50% delle rate del mutuo a tasso fisso con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese, verificando preventivamente presso l'Istituto di credito l'effettivo importo da corrispondere, più la quota parte del canone mensile pari a euro 0,50; B) 50% delle rate del finanziamento relativo alle assicurazioni sulla vita contratte da entrambi i coniugi a copertura del predetto mutuo, con scadenza il giorno 8 di ogni mese per un totale di euro
47,47, di cui a suo carico euro 23,73;
C) 50% delle rate di assicurazione del fabbricato con scadenza il giorno 8 luglio di ogni anno per un totale di euro 279,43, di cui a suo carico euro 139,71. L'intestazione della polizza deve essere volturata a nome della NO . CP_1
Il NO provvederà personalmente al pagamento della sua quota di eventuali Parte_1 spese straordinarie relative all'immobile, accreditando i relativi importi sul conto del condominio alle scadenze previste. Entrambi i coniugi terranno indenne l'altro da eventuali ritardi od omissioni nel pagamento delle quote, sia ordinarie che straordinarie.
5-I coniugi nel prioritario interesse dei figli minori si impegnano a comunicare tra loro in merito alle esigenze dei medesimi, mantenendo toni e contegni rispettosi, garbati e corretti. Ù
6-I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o delle carte di identità proprie e per i minori, nonché sulla possibilità per ciascuno di essi di portare i figli all'estero nei rispettivi periodi di vacanze o festività.
7-Con compensazione delle spese di giudizio e reciproca rinuncia alla solidarietà professionale”.
Per il P.M.:
“Visto, nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I NOi e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in OR il 24/07/2010. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OR (atto n. 361 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: l'11/11/2011 e il 02/09/2014. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
25/07/2022.
Con ricorso depositato il 25/01/2023, il sig. chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55. Chiedeva, inoltre, disporsi preliminarmente una consulenza psicologica volta a verificare la necessità supporto psicologico per i figli. Nel merito, invece, domandava l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, la previsione di un calendario per il regime di visita padre-figli, nonché di un contributo al mantenimento dei figli pari a €532,00 mensili da versare alla madre oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio la sig.ra , con CP_1 comparsa depositata l'08/05/2023, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, tuttavia, disporsi l'affidamento congiunto dei minori a entrambi i genitori, con collocazione principale presso la madre, nonché l'assegnazione della casa familiare in suo favore. Domandava, altresì, disporsi un calendario per il regime di visita padre-figli, un contributo al mantenimento dei figli in capo al padre pari a €571,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 18/05/2023 le parti venivano sentite e il Presidente, esperito infruttuosamente in tentativo di conciliazione, si riservava.
Con ordinanza del 24/05/2023, a scioglimento della riserva assunta in udienza, venivano confermate le condizioni di separazione, veniva disposta l'immediata presa in carico della situazione del nucleo da parte dei Servizi sociali e di territorialmente competenti e, infine, Controparte_2 veniva nominato il G.I. Perveniva visto del P.M.
Il 25/07/2023 parte ricorrente depositava memoria integrativa. In data 29/90/2023, invece, parte resistente depositava memoria di costituzione innanzi al giudice istruttore. All'udienza dell'11/10/2023 i difensori delle parti, congiuntamente, chiedevano la pronuncia non definitiva in punto status. Il G.I., pertanto, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in punto status, disponendo che l'udienza fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte. Entrambe le parti, nel rispetto dei termini, depositavano fogli di precisazione delle conclusioni, insistendo nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva del 20/11/2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza. Perveniva, altresì, visto del P.M. All'udienza del 10/01/2024 i difensori chiedevano, congiuntamente, ulteriore monitoraggio della situazione familiare da parte dei Servizi. Il G.I., pertanto, disponeva la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi, fissando nuova udienza per ulteriori determinazioni giudiziali o per la precisazione delle conclusioni.
Il 04/11/2024 le parti, tenuto conto della sentenza parziale già emessa, depositavano foglio di precisazione delle conclusioni congiunte, come riportate in epigrafe. All'udienza del 05/11/2024 i difensori delle parti dichiaravano di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il G.I. assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. Le parti depositavano, nuovamente, foglio di precisazione delle conclusioni congiunte come già rassegnate.
A seguito di deposito e scambio di note scritte, il G.I. rimetteva la casa al Collegio per la decisione.
Sulle altre questioni Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte, anche per il tramite dei Servizi sociali territorialmente competenti. Per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c., non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale nonché del regime di visita con l'altro genitore.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
Dispone che i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori, mantenendo la Per_1 Per_2 collocazione principale presso la casa materna dove manterranno, altresì, la residenza anagrafica;
Dispone che la casa familiare, sita nel comune di Torino (TO), Via Sagra di San Michele 12, di proprietà di entrambi i coniugi, resti assegnata, con tutti gli arredi, alla NO che CP_1 continuerà a viverci con i propri figli minori e . Per_1 Persona_3
Dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze dei minori con le seguenti modalità:
- A fine settimana alternati, dalle ore 10,00 di sabato, quando li preleverà dall'abitazione materna, al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola (o presso l'abitazione materna, alle ore 10,00, nei periodi non scolastici);
- Nel corso della settimana che si conclude con il fine settimana di pertinenza del padre: il giovedì dalle ore 16,30, prelevandoli dall'abitazione materna, sino alle ore 21,00, quando li riaccompagnerà, dopo cena, presso l'abitazione materna;
- Nel corso della settimana che si conclude con il fine settimana di pertinenza della madre: il mercoledì dalle ore 16,30, prelevandoli dall'abitazione materna, fino al rientro a scuola del venerdì (o alle ore 10,00, quando li porterà presso l'abitazione materna, nei periodi non scolastici);
- Durante le vacanze natalizie, negli anni dispari, dal 23 dicembre dalle ore 16,30, prelevandoli dall'abitazione materna al 30 dicembre, alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà, dopo cena, presso l'abitazione materna;
- Durante le vacanze natalizie, negli anni pari, dalle ore 21,00 del 30 dicembre, prelevandoli dalla casa materna al 6 gennaio, riaccompagnandoli, dopo cena, alle ore 21.00, presso l'abitazione materna;
- Durante le festività pasquali, negli anni dispari, dalle ore 10,00 del primo giorno di vacanza scolastica alle ore 21,00 dell'ultimo giorno, sempre prelevandoli dall'abitazione materna e riportandoli nel medesimo luogo, dopo cena. Negli anni pari i figli staranno con la madre per il medesimo periodo;
- In occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”), intendendo per tali solo quelle che cadono nei giorni dal lunedì al venerdì, in alternanza con la madre, dalle ore 10,00 alle ore 21,00, prelevandoli e riportandoli presso l'abitazione materna dopo averli fatti cenare, tali festività hanno la priorità sulle frequentazioni regolari e sospendono il diritto di visita, tra esse rientra anche la festa patronale di Torino (24 giugno).
In caso di festività che cadono nel fine settimana saranno da intendersi di spettanza del genitore che tiene già i figli con sé nel medesimo fine settimana e non saranno contate ai fini dell'alternanza; - Nel giorno del compleanno dei figli: negli anni dispari dalle ore 16.30, prelevandoli dall'abitazione materna, alle ore 21,00, quando li riaccompagnerà, dopo cena, presso l'abitazione materna;
negli anni pari i bambini staranno con la madre;
- Durante le vacanze estive, che iniziano con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finiscono con l'inizio del primo giorno di scuola, per due settimane anche non consecutive (dalle ore 10,00 del lunedì alle ore 21,00 del lunedì successivo o del secondo lunedì), così come la madre;
i periodi, con sospensione del diritto di visita, saranno fissati entro la fine del mese di marzo di ogni anno e in caso di mancato accordo dovuto all'individuazione dei medesimi giorni sceglierà prima, entro la medesima data, il NO negli anni dispari Parte_1
e la NO negli anni pari. CP_1
Prende atto che entrambi i genitori si impegnano a mantenere un telefono “operativo” per scambiare informazioni relative ai figli con l'altro genitore. Inoltre, ciascuno potrà comunicare con i figli una volta al giorno nella fascia oraria dalle 19,30 alle ore 21,00. Sarà il genitore presso cui si trovano i ragazzi a farsi onere di prendere contatti con l'altro nella fascia oraria sopraindicata. Qualora tale genitore fosse impossibilitato a rispondere sarà sua cura provvedere a richiamare nel medesimo periodo di tempo.
Dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé, occupandosi pure di seguirli nelle attività scolastiche ed extrascolastiche con accompagnamento degli stessi presso le rispettive strutture di svolgimento.
Prende atto che nei periodi di vacanze e festività i compiti scolastici saranno suddivisi in rapporto al tempo di permanenza con ciascun genitore. Il NO , nei casi di assenza della NO Pt_1 CP_1 dalla propria abitazione, potrà prendere o lasciare l'eventuale materiale dei figli presso i nonni materni, nell'androne della loro abitazione previo avviso tramite citofono, in prossimità dell'inizio o della fine delle lezioni scolastiche. Diversamente, il NO potrà prelevare o lasciare il Pt_1 medesimo materiale in luogo da lui individuato nelle immediate vicinanze dell'abitazione della madre, dando tempestivo avviso alla NO . CP_1
Prende atto che, in caso di partite o manifestazioni cui partecipano i bambini, entrambi i genitori sono autorizzati ad assistere senza in alcun modo interferire nella gestione di chi li ha in carico.
Prende atto che, qualora i figli avessero diversi orari di termine delle lezioni scolastiche, il figlio che terminerà le lezioni prima, nei giorni di competenza del padre, resterà con la madre fino all'uscita da scuola del fratello o della sorella quando il padre passerà a prenderlo/a dalla sua abitazione.
Prende atto che la NO provvederà a fornire al padre due cambi di vestiario a stagione per CP_1 ciascuno dei due figli, che dovrà essere restituito dal NO alla fine di ogni periodo. Pt_1
Prende atto che, durante le vacanze, le festività e i giorni di sua competenza sarà onere del padre provvedere alla cura e al mantenimento dei figli nonché agli ulteriori bisogni di vestiario oltre i due cambi già forniti dalla madre. Al termine di tali periodi i bambini dovranno sempre ritornare a casa della madre con gli stessi abiti che indossavano quando si sono recati dal padre. Prende atto che quando i ragazzi saranno dotati di un cellulare le telefonate all'altro genitore saranno sempre curate dal genitore presso cui si trovano.
Dispone che il NO , inoltre, corrisponderà alla NO a titolo di Parte_1 CP_1 contributo perequativo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile, aggiornato ad oggi, di euro
576,00, da aggiornarsi a decorrere dal mese di maggio 2025, che dovrà essere accreditato sul conto corrente della NO entro il giorno 10 di ogni mese. CP_1
Dispone che sono a carico del NO , nella misura del 50%, anche le spese Parte_1 straordinarie relative ai figli, secondo le indicazioni del Protocollo d'intesa stipulato tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino in data 15 marzo 2016, fermo restando che egli vuole essere preventivamente informato e messo nelle condizioni di provvedere direttamente e personalmente al pagamento della quota di sua pertinenza, così come di poter utilizzare eventuali buoni aziendali, in favore di entrambi i coniugi. Gli altri importi dovuti dovranno essere accreditati sul conto corrente intestato alla NO entro il giorno 10 del mese successivo a quello della richiesta. CP_1 Prende atto che il NO continuerà a pagare autonomamente, versando i relativi Parte_1 importi che dovranno essere disponibili entro le date delle rispettive scadenze sul conto corrente cointestato a entrambi i coniugi presso Credit Agricole Italia S.p.A., i seguenti oneri relativi all'immobile assegnato alla NO di cui è comproprietario: CP_1 A) 50% delle rate del mutuo a tasso fisso con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese, verificando preventivamente presso l'Istituto di credito l'effettivo importo da corrispondere, più la quota parte del canone mensile pari a euro 0,50; B) 50% delle rate del finanziamento relativo alle assicurazioni sulla vita contratte da entrambi i coniugi a copertura del predetto mutuo, con scadenza il giorno 8 di ogni mese per un totale di euro
47,47, di cui a suo carico euro 23,73;
C) 50% delle rate di assicurazione del fabbricato con scadenza il giorno 8 luglio di ogni anno per un totale di euro 279,43, di cui a suo carico euro 139,71. L'intestazione della polizza deve essere volturata a nome della NO . CP_1
Prende atto che il NO provvederà personalmente al pagamento della sua quota Parte_1 di eventuali spese straordinarie relative all'immobile, accreditando i relativi importi sul conto del condominio alle scadenze previste. Entrambi i coniugi terranno indenne l'altro da eventuali ritardi od omissioni nel pagamento delle quote, sia ordinarie che straordinarie. Prende atto che i coniugi nel prioritario interesse dei figli minori si impegnano a comunicare tra loro in merito alle esigenze dei medesimi, mantenendo toni e contegni rispettosi, garbati e corretti.
Prende atto che i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o delle carte di identità proprie e per i minori, nonché sulla possibilità per ciascuno di essi di portare i figli all'estero nei rispettivi periodi di vacanze o festività. Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.12.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.