CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1266/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica: PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5022/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrentel Telefono 1 - P.IVA_1
Difeso da
-Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Difensore_2/0 Avv. Difensore _1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1-
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202103821317971864275575 TARSU/TIA 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato telematicamente in data 31/07/2025 al Comune di Catania e ad A.T.I. Municipia
§1.
s.p.a., qui inviato in data 05/09/2025 e iscritto al n. 5022/2025 R.G.R., Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, ricorreva avverso la comunicazione d'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati (art. 86 D.P.R. n. 602/1973) n. 2021 038213179718642755
75, mai notificato ma comunicato a mezzo PEC da A.T.I. in data 19/06/2025, a seguito del mancato pagamento dell'atto n. 2014 03820883800000066 86, asseritamente notificato in data 29/07/2015, relativo a TARSU 2014, per un importo complessivo di Euro € 2.928,27=. Deduceva omessa notifica degli atti prodromici, decadenza e prescrizione del credito, anche successiva alla eventuale notifica. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
§2. Nessuno si costituiva in giudizio.
§4. All'odierna udienza era presente il difensore del ricorrente che ha insistito nelle proprie deduzioni.
Nessun altro era presente. Indi il Giudice ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Il ricorso è inammissibile, non essendovi prova agli atti della sua tempestività.
§5. Osserva il Collegio che il ricorso è stato notificato a mezzo servizio telematico al Comune e all'Ente di riscossione (non costituitisi) in data 31/07/2025. La circostanza che l'atto impugnato sia stato notificato all'odierna ricorrente in data 19/06/2025 è stata da quest'ultima solo dedotta, ma non provata. In mancanza di costituzione dei resistenti, l'affermazione della ricorrente non può dirsi corroborata dalla non contestazione da parte del detto ente.
Sul punto, cfr. Cass. V, n. 15224 del 2024, nrg 2020/22230, ud. 15/03/2024 dep. 30/05/2024, In tema di cartella di pagamento, la questione della tempestività del ricorso introduttivo proposto nel rispetto dell'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precede logicamente ogni altra relativa alla validità della cartella e anche della sua notifica e, ove il contribuente contesti la validità della notifica, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, ai fini di dare prova della sua tempestiva impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni.>>
§6. Nessuna statuizione va adottata con riferimento alle spese, atteso che l'unica attività difensiva è stata spiegata dalla parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Catania, 09.02.2026.
Il Giudice Estensore
ES EI
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica: PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5022/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrentel Telefono 1 - P.IVA_1
Difeso da
-Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Difensore_2/0 Avv. Difensore _1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1-
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202103821317971864275575 TARSU/TIA 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato telematicamente in data 31/07/2025 al Comune di Catania e ad A.T.I. Municipia
§1.
s.p.a., qui inviato in data 05/09/2025 e iscritto al n. 5022/2025 R.G.R., Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, ricorreva avverso la comunicazione d'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati (art. 86 D.P.R. n. 602/1973) n. 2021 038213179718642755
75, mai notificato ma comunicato a mezzo PEC da A.T.I. in data 19/06/2025, a seguito del mancato pagamento dell'atto n. 2014 03820883800000066 86, asseritamente notificato in data 29/07/2015, relativo a TARSU 2014, per un importo complessivo di Euro € 2.928,27=. Deduceva omessa notifica degli atti prodromici, decadenza e prescrizione del credito, anche successiva alla eventuale notifica. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
§2. Nessuno si costituiva in giudizio.
§4. All'odierna udienza era presente il difensore del ricorrente che ha insistito nelle proprie deduzioni.
Nessun altro era presente. Indi il Giudice ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Il ricorso è inammissibile, non essendovi prova agli atti della sua tempestività.
§5. Osserva il Collegio che il ricorso è stato notificato a mezzo servizio telematico al Comune e all'Ente di riscossione (non costituitisi) in data 31/07/2025. La circostanza che l'atto impugnato sia stato notificato all'odierna ricorrente in data 19/06/2025 è stata da quest'ultima solo dedotta, ma non provata. In mancanza di costituzione dei resistenti, l'affermazione della ricorrente non può dirsi corroborata dalla non contestazione da parte del detto ente.
Sul punto, cfr. Cass. V, n. 15224 del 2024, nrg 2020/22230, ud. 15/03/2024 dep. 30/05/2024, In tema di cartella di pagamento, la questione della tempestività del ricorso introduttivo proposto nel rispetto dell'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precede logicamente ogni altra relativa alla validità della cartella e anche della sua notifica e, ove il contribuente contesti la validità della notifica, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, ai fini di dare prova della sua tempestiva impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni.>>
§6. Nessuna statuizione va adottata con riferimento alle spese, atteso che l'unica attività difensiva è stata spiegata dalla parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Catania, 09.02.2026.
Il Giudice Estensore
ES EI