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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/07/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 28.03.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 853/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione";
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. C.F. 1 Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Edoardo Cappello e dall'Avv. Rosario Avveduto del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro
:
(C.F. P.IVA_1 ), sede Controparte_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_1Con ricorso depositato il 21.04.2022 ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000252090 notificatagli il 23.03.2022 - a mezzo della quale l' CP_2 gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo sanzionatorio di € 23.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, atteso l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2012 di cui all'accertamento prot. N. CP 2.6500.22/08.2017.0118401 del 22.08.2017 notificato il 05.09.2017 -, della quale ha eccepito l'illegittimità e invocato l'annullamento per i seguenti motivi:
1- estinzione della pretesa sanzionatoria per decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981; 2- difetto di motivazione;
3- difetto di istruttoria. Costituitosi in lite, l' CP_2 ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, rilevando che: A) l'opponente, avendo omesso il versamento delle ritenute in relazione ai contributi dovuti ai propri dipendenti in agricoltura di cui al DMAG del 3° trim. 2011 (inseriti nell'AVA n. 59720130000393300 notificato l'11.04.2013), era già stato denunciato alla Procura della
Repubblica presso l'adito Tribunale per il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito con L. n. 638/1983, fattispecie successivamente depenalizzata dall'art. 3, comma 6, del D.Lvo n. 8/2016, per il quale “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, nè assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione"; B) l'art. 9 D.Lvo n. 8/2016 ha quindi disposto che "nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”; C) pertanto, attesa la mancata estinzione del debito nei prescritti termini, l'emissione dell'o.i. opposta costituiva atto dovuto.
Accordata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento, con note del 25.10.2023 1' CP_1 ha quindi rappresentato di avere riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando l'irrogata sanzione e rappresentandone la estinguibilità ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8 con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione in difetto di pagamento della riliquidata sanzione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 28.03.2025.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. L'art. 8, comma 1, del richiamato D.Lvo n. 8/2016, entrato in vigore il 06.02.2016, ha stabilito che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili"; a mente dell'art. 9, quindi, "nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data" e "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento". Non avendo l' CP_2 allegato la definizione del procedimento penale sollecitato con la richiamata denuncia dell'opponente alla Procura della Repubblica, né allegato o documentato la data di trasmissione, da parte di quest'ultima, degli atti del procedimento relativo al depenalizzato illecito al quale la disposizione ancora la decorrenza del termine di giorni novanta per la notifica
-
degli estremi della violazione -, deve riconoscersi fondatezza alla formulata eccezione di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, richiamato dall'art. 9 D.Lvo n. 8/2016, a mente dei cui commi secondo e sesto "se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” e “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto"; l'accertamento della violazione (nella specie non bisognoso di attività istruttoria alcuna, il mancato pagamento delle ritenute essendo già stato accertato dall' CP_1 nel dovuto importo, inferiore ad € 10.000,00, con l'AVA n. 59720130000393300 notificato al Parte_1 1'11.04.2013) è stato infatti notificato all'opponente il 05.09.2017, ad oltre un anno e mezzo dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, e perciò ben oltre lo spirare del termine di giorni novanta in commento, anche laddove decorrente dallo spirare del termine di giorni 90 assegnato alla Procura per la trasmissione degli atti del procedimento penale. Attesane dunque la tardiva notificazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, l'O.I. opposta va annullata, con conseguente condanna dell' CP_1 , giusta soccombenza, al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite, all'intervenuta riliquidazione della sanzione, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 853/2022 R.G.; annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000252090 notificata a Parte_1 il
23.03.2022 e condanna l' CP_2 al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.843,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 18.07.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 28.03.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 853/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione";
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. C.F. 1 Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Edoardo Cappello e dall'Avv. Rosario Avveduto del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro
:
(C.F. P.IVA_1 ), sede Controparte_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_1Con ricorso depositato il 21.04.2022 ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000252090 notificatagli il 23.03.2022 - a mezzo della quale l' CP_2 gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo sanzionatorio di € 23.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, atteso l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2012 di cui all'accertamento prot. N. CP 2.6500.22/08.2017.0118401 del 22.08.2017 notificato il 05.09.2017 -, della quale ha eccepito l'illegittimità e invocato l'annullamento per i seguenti motivi:
1- estinzione della pretesa sanzionatoria per decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981; 2- difetto di motivazione;
3- difetto di istruttoria. Costituitosi in lite, l' CP_2 ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, rilevando che: A) l'opponente, avendo omesso il versamento delle ritenute in relazione ai contributi dovuti ai propri dipendenti in agricoltura di cui al DMAG del 3° trim. 2011 (inseriti nell'AVA n. 59720130000393300 notificato l'11.04.2013), era già stato denunciato alla Procura della
Repubblica presso l'adito Tribunale per il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito con L. n. 638/1983, fattispecie successivamente depenalizzata dall'art. 3, comma 6, del D.Lvo n. 8/2016, per il quale “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, nè assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione"; B) l'art. 9 D.Lvo n. 8/2016 ha quindi disposto che "nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”; C) pertanto, attesa la mancata estinzione del debito nei prescritti termini, l'emissione dell'o.i. opposta costituiva atto dovuto.
Accordata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento, con note del 25.10.2023 1' CP_1 ha quindi rappresentato di avere riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando l'irrogata sanzione e rappresentandone la estinguibilità ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8 con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione in difetto di pagamento della riliquidata sanzione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 28.03.2025.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. L'art. 8, comma 1, del richiamato D.Lvo n. 8/2016, entrato in vigore il 06.02.2016, ha stabilito che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili"; a mente dell'art. 9, quindi, "nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data" e "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento". Non avendo l' CP_2 allegato la definizione del procedimento penale sollecitato con la richiamata denuncia dell'opponente alla Procura della Repubblica, né allegato o documentato la data di trasmissione, da parte di quest'ultima, degli atti del procedimento relativo al depenalizzato illecito al quale la disposizione ancora la decorrenza del termine di giorni novanta per la notifica
-
degli estremi della violazione -, deve riconoscersi fondatezza alla formulata eccezione di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, richiamato dall'art. 9 D.Lvo n. 8/2016, a mente dei cui commi secondo e sesto "se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” e “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto"; l'accertamento della violazione (nella specie non bisognoso di attività istruttoria alcuna, il mancato pagamento delle ritenute essendo già stato accertato dall' CP_1 nel dovuto importo, inferiore ad € 10.000,00, con l'AVA n. 59720130000393300 notificato al Parte_1 1'11.04.2013) è stato infatti notificato all'opponente il 05.09.2017, ad oltre un anno e mezzo dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, e perciò ben oltre lo spirare del termine di giorni novanta in commento, anche laddove decorrente dallo spirare del termine di giorni 90 assegnato alla Procura per la trasmissione degli atti del procedimento penale. Attesane dunque la tardiva notificazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, l'O.I. opposta va annullata, con conseguente condanna dell' CP_1 , giusta soccombenza, al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite, all'intervenuta riliquidazione della sanzione, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 853/2022 R.G.; annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000252090 notificata a Parte_1 il
23.03.2022 e condanna l' CP_2 al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.843,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 18.07.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella