Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 22/01/2026, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01329/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12022/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12022 del 2022, proposto dai sigg.ri -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Spinozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il CNR - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 210, adottata nella seduta del 28 giugno 2022, con la quale l’organo di amministrazione, in modifica della precedente Delibera n. 158 del 24 maggio 2022, – “ ritenuto necessario stabilire la decorrenza della nuova retribuzione collegata alle suddette fasce di complessità per i bandi di nuova emanazione relativamente ai quali è stata già approntata la copertura finanziaria ” – ha stabilito “ 1. di sostituire il punto 4 della delibera n. 158 del 24 maggio 2022 con il seguente: 4. di disporre che le nuove retribuzioni riferite alle tre fasce retributive di cui al precedente punto 2 troveranno applicazione con riferimento ai bandi di selezione emanati successivamente all’adozione della presente delibera ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del CNR - Consiglio Nazionale Ricerche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. OS MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, premesso di essere titolari di contratto di lavoro individuale a tempo determinato con la qualifica di Direttori del CNR, espongono in fatto che:
- in data 24 maggio 2022 il Consiglio di Amministrazione del CNR ha adottato la Delibera n. 158, avente ad oggetto “ Aggiornamento della classificazione in fasce retributive legate alla complessità degli Istituti e revisione della disciplina relativa alla remunerazione dei Direttori facente funzione ”, mediante la quale è stato deliberato di “ approvare la revisione della classificazione in fasce delle retribuzioni dei Direttori di Istituto del CNR, secondo lo schema riportato nella tabella (A) allegata che costituisce parte integrante della presente deliberazione ”;
- con la successiva Delibera n. 210 del 28.6.2022 il Consiglio di Amministrazione del CNR ha modificato il punto n. 4 del deliberato della precedente seduta del 24.5.2022, il quale, rispetto alla formulazione originaria (“ di disporre che le nuove retribuzioni riferite alle tre fasce retributive di cui al precedente punto 2 troveranno applicazione a seguito della valutazione della capienza finanziaria ed all’approvazione del Bilancio di previsione 2023 ”), ha assunto la seguente formulazione (“ di disporre che le nuove retribuzioni riferite alle tre fasce retributive di cui al precedente punto 2 troveranno applicazione con riferimento ai bandi di selezione emanati successivamente all’adozione della presente delibera ”).
1.1. Con l’odierno ricorso i ricorrenti hanno quindi impugnato la delibera n. 210 del 28.6.2022, sostenendo che “ mentre con la Delibera n. 158 è stata prevista la possibilità di estendere le nuove retribuzioni anche ai contratti in corso, con la Delibera n. 210 tale possibilità è stata espressamente negata, stabilendo che i nuovi trattamenti stipendiali si sarebbero applicati solo ai Direttori selezionati con procedure competitive indette in data successiva all’adozione della Delibera n. 210 ”. La delibera in questione determinerebbe una disparità di trattamento tra i ricorrenti (destinatari di un determinato trattamento stipendiale) e i loro colleghi che verranno selezionati in base a bandi pubblicati successivamente all’adozione della delibera (destinatari di un trattamento stipendiale maggiore, pur a parità di mansioni e di contenuto di prestazione contrattuale).
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
1) “ Annullabilità, ex art. 21- octies L. n. 241/1990: per violazione di legge, sub specie di violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 (assenza e/o insufficienza della motivazione); ancora per violazione di legge sub specie di violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 1 L. n. 241/1990 (violazione del principio di eguaglianza e di parità di trattamento); per eccesso di potere per sviamento dal fine tipico ”;
2) “ Annullabilità, ex art. 21- octies L. n. 241/1990: per violazione di legge, sub specie di violazione dell’art. 21- quinquies L. n. 241/1990 (assenza dei presupposti legittimanti la revoca) ”.
In primo luogo i ricorrenti lamentano che:
- la delibera gravata non conterrebbe alcuna motivazione rispetto alla decisione di limitare il trattamento economico più favorevole solo ai Direttori che saranno incaricati solo a seguito delle procedure indette in futuro, escludendo i Direttori attualmente sotto contratto;
- difetterebbe integralmente la motivazione della decisione di modificare il precedente deliberato (più favorevole) in senso peggiorativo per i Direttori in carica, escludendoli dalla platea dei destinatari degli aumenti stipendiali;
- la delibera impugnata creerebbe una disparità di trattamento tra i Direttori in carica sino a fine mandato (percettori di un trattamento stipendiale inferiore) e i Direttori che saranno immessi in seguito, che saranno destinatari, nello stesso arco temporale di vigenza degli effetti dei contratti dei primi, di un trattamento stipendiale maggiore rispetto a questi, pur in costanza di stesse mansioni (a parità di fascia).
In secondo luogo i ricorrenti lamentano che la Delibera oggetto di impugnazione equivarrebbe ad una revoca della precedente Delibera n. 158, adottata tuttavia in assenza dei presupposti stabiliti dall’art. 21- quinquies della l. n. n. 241/1990 (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, nuova valutazione dell’interesse pubblico originario).
1.2. Si è costituito con memoria di stile il CNR.
1.3. All’udienza straordinaria di smaltimento del 24 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il legale di parte ricorrente ha rappresenta che, in seguito al ricevimento del pagamento delle spettanze richieste da parte del CNR, è sopravvenuta la carenza di interesse per tutti i ricorrenti ad eccezione del sig.-OMISSIS-, di cui non si hanno notizie. Indi, la causa è passata in decisione.
2. In via preliminare, alla luce di quanto dichiarato dalla difesa dei ricorrenti ed in ossequio al principio dispositivo, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse con riguardo a tutti i ricorrenti ad eccezione del sig.-OMISSIS-.
3. Con riferimento alla posizione di quest’ultimo, il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte nella modalità redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
3.1. Risultano dirimenti, ai fini dell’accoglimento, le censure dedotte circa il difetto di motivazione della decisione oggetto di gravame.
Ed invero, il provvedimento impugnato, come emerge dalla sua semplice lettura, risulta motivato in maniera non perspicua in quanto, limitandosi a stabilire la decorrenza del nuovo trattamento economico “agganciandola” ai bandi di selezione emanati successivamente all’adozione della stessa delibera, lascia intendere che il trattamento in questione non spetti anche ai ricorrenti.
Come dedotto da parte ricorrente, la delibera gravata è dunque viziata sotto il profilo motivazionale, perché non consente di conoscere e comprendere, nemmeno per relationem , il percorso logico-giuridico che ha condotto la p.a. a modificare la propria precedente delibera del 24 maggio 2022.
Tanto basta a concludere per la fondatezza del ricorso, potendo restare assorbita ogni altra questione. 4. In definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile con riguardo a tutti i ricorrenti ad eccezione del sig.-OMISSIS-, con riferimento al quale il ricorso va invece accolto con il conseguente annullamento in parte qua della delibera impugnata, fatto salvo il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi motivatamente – qualora lo ritenga ancora necessario - in relazione al trattamento economico in questione.
4.1. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile con riguardo a tutti i ricorrenti ad eccezione del sig.-OMISSIS-, con riferimento al quale il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
RO TO, Presidente
OS MA, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS MA | RO TO |
IL SEGRETARIO