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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/11/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice, esaminati gli atti della causa n. 1502/2012, lette le note di trattazione scritta depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del giudice monocratico dott. Mario Miele, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 470/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015, promossa
DA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Loria, giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Alfieri in Agropoli alla via Pio X Corso Diaz n. 30
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale il , esponendo di avere la gestione del Controparte_1 servizio idrico integrato di cui all'art. 141 del dlg. 156/2006 nell'area dell'alta e bassa valle del Sele ed in particolare nel territorio dei Comuni soci, tra i quali il Comune di;
che il rapporto CP_1 con tale ente non era regolamentato da alcun regolamento scritto;
che la stessa aveva più volte Pt_1 invitato il socio a sottoscrivere il contratto ma lo stesso non aveva mai ritenuto di adempiere;
che nel corso del rapporto il aveva sempre onorato i suoi impegni di pagamento nei Controparte_1 confronti della società erogatrice del servizio;
che solo alcune prestazioni non risultavano adempiute da parte dell'ente convenuto, il quale non aveva pagato il corrispettivo della fornitura ricevuta per le seguenti fatture: a. 14/177/S del 08/09/14 per euro 58.115,21; b. 14/234/S del 10/11/2014 per euro
49.670,67; c. 14/286/S del 31/12/14 per euro 37.691,36, d. 15/010/I del 12/02/15 per euro 5.755,05; che per le prime due fatture vi era regolare approvazione ed impegno di spesa da parte del
Responsabile dell'Area VII – Lavori Pubblici – Ambiente – Patrimonio – Demanio del Comune di
; che con lettera di messa in mora inviata a mezzo pec in data 26/03/15 veniva intimato CP_1 al debitore il pagamento della somma di euro 151.232,29, equivalente all'importo complessivo spettante alla società per la fornitura idrica.
Tanto premesso in fatto, concludeva di “condannare il in persona del Controparte_1
Sindaco, per le causali di cui in premessa, al pagamento della somma di €. 151.232,29 o a quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
Espletata l'istruttoria solo documentalmente, la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., per cui veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Ad esito del decorso del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., letta la nota depositata dalla sola parte attrice, la causa è decisa nei termini che seguono.
È bene premettere che secondo la giurisprudenza di legittimità, l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; b) la unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cd. arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito (Cass. 2011, n. 1833).
Tale precisazione è necessaria poiché l'attore in questa sede, pacifica essendo l'assenza di una convenzione tra le parti in forza scritta (ad substantiam), ha esperito azione di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.) nei confronti della p.a. ed è alla luce di tale azione, siccome proposta, che bisogna esaminare in particolare la questione della proponibilità dell'azione medesima per difetto di sussidiarietà (quanto alla questione di proponibilità dell'azione, trattasi di questione rilevabile d'ufficio, vedi Cass. 2007, n. 25439; vedi anche Cass. 2007, n. 9297 sulla rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo dal giudice delle questioni attinenti alla proponibilità delle azioni in generale).
Orbene, l'articolo 2042 del Codice Civile sancisce che “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”, in tal modo sancendo il requisito della sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Secondo la giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n.
7285/1996; Cass. Civ., Sez. I, n. 27014/2008) la sussidiarietà dell'“actio de in rem verso” va intesa in astratto, cioè come mancanza astratta di qualsiasi rimedio giuridico a presidio di una specifica ipotesi, in mancanza del quale, dunque, diventa esperibile il rimedio, generale e residuale di chiusura del sistema, dell'azione di ingiustificato arricchimento, volta ad evitare, in una logica equitativa, che vi siano spostamenti patrimoniali ingiustificati, con depauperamento di un soggetto e corrispondente arricchimento senza causa dell'altro.
Venendo al caso di specie, risulta chiaramente che la società attrice ha, quale unico strumento per ottenere quanto di sua spettanza nei confronti della P.A. convenuta, solo ed esclusivamente l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'articolo 2041 c.c.; infatti, la circostanza, dedotta e non contestata, per cui non risulta intervenuta alcuna contrattualizzazione tra le parti in ordine alla fornitura del servizio idrico, preclude radicalmente la possibilità per l'attrice di esperire un'azione contrattuale al fine di ottenere la condanna della P.A. al pagamento del corrispettivo residuo, appunto contrattuale, ad essa spettante. Pertanto, proprio la circostanza, pacifica, dell'assenza di un contratto tra le stesse, dimostra l'esistenza del primo requisito dell'azione proposta dall'attrice, ovvero quello della sussidiarietà della medesima. Del resto, a ragionare diversamente non si comprende nel caso di specie parte attrice quale rimedio potrebbe azionare per tutelare le proprie ragioni nei confronti della
P.A.
In virtù di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea è ammissibile.
Fermo quanto innanzi esposto, occorre ora esaminare nel merito la fondatezza della suddetta domanda.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
È noto che l'ordinamento subordina l'accoglimento dell'azione di cui all'art. 2041 del Codice
Civile alla sussistenza di cinque requisiti, che devono sussistere cumulativamente: l'assenza di qualsiasi azione predisposta dall'ordinamento per farsi indennizzare del danno subito (c.d.
“sussidiarietà”), l'assenza di una causa che giustifichi lo spostamento patrimoniale da una parte all'altra, il depauperamento di un soggetto cui corrisponde l'arricchimento di un altro e la medesimezza del fatto generatore del depauperamento e dell'arricchimento.
Facendo applicazione di tali regole alla vicenda che si occupa, sussiste innanzitutto il requisito del depauperamento consistente nelle perdite patrimoniali subite dalla società erogatrice del servizio idrico;
perdite patrimoniali che si risolvono nei costi sostenuti dalla società attrice per tale fornitura il cui contratto non è mai stato sottoscritto, come da fatture emesse e determinazioni (v. documentazione depositata).
Nella fattispecie concreta ricorre altresì il requisito dell'arricchimento dell'ente. Al riguardo, si segnala che ormai deve ritenersi superato quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui in caso di azione di ingiustificato arricchimento proposta contro la P.A. non sarebbe sufficiente il mero fatto oggettivo dell'arricchimento, bensì quello ulteriore del riconoscimento dell'utilitas da parte della P.A. stessa, ed in particolare che il riconoscimento circa l'arricchimento ricevuto provenga dagli organi rappresentativi dell'Ente pubblico, cioè quelli deputati a formarne e manifestarne la volontà.
Sul punto la Corte di Cassazione Civile, a Sezioni Unite, con sentenza n. 10798 del 2015 hanno superato il tradizionale orientamento giurisprudenziale, rilevando che il requisito speciale del riconoscimento dell'utilitas non ha alcun fondamento normativo, ragion per cui i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento, a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto che ha conseguito la locupletazione, sono sempre e comunque quelli di cui agli articoli 2041 e 2042 c.c.; pertanto, al fine del riparto dell'onere della prova l'attore deve provare, ed il Giudice accertare, il fatto oggettivo dell'altrui “locupletatio” cui corrisponde la “deminutio patrimonii” e l'assenza di una giusta causa, oltre l'insussistenza di altre azioni, mentre la P.A. deve eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o che di esso non fu consapevole. Dunque, il requisito dell'arricchimento va inteso in termini oggettivi anche nei casi in cui l'azione ex art. 2041
c.c. sia proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione, poiché non vi è alcuna norma, costituzionale o di diritto positivo, che giustifichi un diverso trattamento di tale rimedio per il caso in cui sia coinvolta la P.A..
Alla luce di quanto innanzi esposto sussiste anche il requisito dell'arricchimento del
[...]
. Controparte_1
Risulta, infatti, provato e non contestato stante la contumacia, che la società attrice ha eseguito la fornitura del servizio idrico (cfr. all.ti 3, 4, 5, 6, 7, 8 all'atto di citazione di parte attrice), gestione del servizio che si è risolto indubbiamente in un arricchimento in termini patrimoniali per la parte convenuta.
Tutto ciò, inoltre, risulta confermato dalla circostanza che nelle more del giudizio il
[...]
ha provveduto ha provveduto al pagamento della somma complessiva di euro 107.785,88 CP_1 con il versamento il 02/07/2015 della somma di euro 58.115,21 e in data 03/02/2016 quella di euro
49.670,67.
All'attualità, dunque, non risulta onorato unicamente il pagamento della residua somma di euro
43.446,441 risultante dal mancato esborso delle fatture nn. 14/286/S del 31/12/14 per euro 37.691,36
e 15/010/I del 12/02/15 per euro 5.755,05 (v. note di trattazione scritte depositate il 07/10/2025).
Ricorre poi anche il presupposto della medesimezza o identità del fatto generatore del depauperamento e dell'arricchimento, poiché tale fatto va individuato soltanto nelle prestazioni eseguite dalla in favore del . Controparte_1
Oltre ai sopracitati requisiti nel caso di specie vi è anche quello consistente nell'assenza di una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale, cioè dell'arricchimento della P.A., dal momento che non vi è alcuna ragione per cui questa debba beneficiare dei vantaggi patrimoniali ad essa derivanti gestione di un servizio essenziale per la comunità da parte della società attrice senza corrispondere quanto dovuto.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che la domanda attorea di ingiustificato arricchimento è fondata e va accolta.
Occorre quindi quantificare l'indennizzo spettante alla società ai sensi dell'articolo 2041 c.c.: sul punto si ritiene di dover dare continuità all'interpretazione giurisprudenziale consolidata (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU. n. 23385/2008), che esclude dalla liquidazione del “quantum” dell'indennizzo il c.d. “lucro cessante”. Ciò perché il rimedio di cui all'articolo 2041 del Codice
Civile è estraneo alla logica della riparazione – peraltro integrale – che è propria del risarcimento del danno (artt. 1218 e 2043 c.c.), poiché mentre l'obbligazione di indennizzo scaturisce da un atto lecito, quella risarcitoria deriva da un fatto illecito. La logica che permea l'“actio de in rem verso” è, piuttosto, quella di riequilibrare le sfere economiche dei soggetti coinvolti nell'ambito di uno spostamento patrimoniale ingiustificato in ottica equitativa, senza dare vita, dunque, ad un ripristino della situazione anteriore al fatto generatore del depauperamento e dell'arricchimento.
Orbene, parte attrice riformulava in tali termini le conclusioni (come da ultime note scritte depositate in data 07/10/2025): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accertato l'intervenuto pagamento parziale in corso di causa della somma di €. 58.115,21 in data
02/07/2015 e quella di €. 49.670,67 in data 03/02/2016, condannare il in Controparte_1 persona del l.r.p.t., per le causali di cui in premessa al pagamento della residua somma di CP_2
€. 43.446,441 risultante dalle mancato esborso delle fatture nn. 14/286/S del 31/12/14 per €.
37.691,36 e 15/010/I del 12/02/15 per €. 5.755,05, oltre gli interessi sia sulle somme pagate in corso di causa nonché quelli sulla somma ancora a debito, con decorrenza dalla maturazione al soddisfo, con vittoria di spese di lite attribuite al sottoscritto difensore anticipatario, ivi comprese le spese vive per contributo unificato e spese forfettarie per complessivi €. 786,00”.
Da quanto sopra esposto consegue che il va condannato al pagamento Controparte_1 in favore della società a titolo di indennizzo dell'importo di euro 43.446,41 risultante dal mancato esborso delle fatture nn. 14/286/S del 31/12/14 per euro 37.691,36 e 15/010/I del 12/02/15 per euro
5.755,05, pari al credito residuo della società attrice, oltre gli interessi sia sulle somme pagate in corso di causa nonché quelli sulla somma ancora a debito, con decorrenza dalla maturazione del credito, ovvero dalla scadenza sulle singole somme portate in fatture (60 giorni dall'emissione della stessa, v. fatture in produzione di parte), fino al soddisfo.
Nello specifico sull'importo di euro 37.691,36 portato nella fattura nn. 14/286/S del 31/12/2014 gli interessi decorrono dal 02/03/2014; mentre sull'importo di euro 5.755,05 portato nella fattura n.
15/010/I del 12/02/2015 gli interessi decorrono dal 14/04/2015. Sono inoltre dovuti gli interessi sulle somme già pagate, in particolare, sulla somma di euro 58.115,21 portata nella fattura n. 14/177/S dell'08/09/2014 gli interessi decorrono dall'08/11/2014 sino al pagamento avvenuto in data
02/07/2015; ancora sulla somma di euro 49.670,67 portata nella fattura n. 14/234/S del 10/11/2014 gli interessi decorrono dal 10/01/2015 fino al pagamento avvenuto in data 15/01/2016 (come da documentazione depositata in sede di note di udienza del 21/09/2024).
Su tali singoli importi, inoltre, va effettuata la rivalutazione monetaria, poiché l'obbligazione di indennizzo ex art. 2041 c.c. ha natura di obbligazione di valore, come tale soggetta a rivalutazione, da calcolarsi come da interessi.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che la domanda attorea è fondata e va accolta e, pertanto, il va condannato al pagamento, a titolo di indennizzo per Controparte_1 ingiustificato arricchimento, in favore della società attrice per l'importo di euro 43.446,41 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione dei singoli importi portati in fattura fino all'effettivo soddisfo, nonché rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme portate in fattura e già pagate come sopra indicate.
In applicazione del principio di causalità (art. 91 cod. proc. civ.), le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione del DM 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della controversia, riconoscendosi gli scaglioni minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate e vista l'attività effettivamente espletata (nessuna istruttoria).
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo oggi dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale (motivazione succinta, limitata ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con riferimento ai fatti rilevanti della causa, alle ragioni giuridiche della decisione ed ai precedenti conformi), firmata e depositata con firma digitale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie la domanda avanzata dalla parte attrice e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, della CP_1 somma di euro 43.446,41 in favore della società attrice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme portate in fattura e già pagate, come in parte motiva;
2) Condanna il al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in euro 786,00 per esborsi ed euro 1.700,00, per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Vallo della Lucania, 5/12/2025
Il Giudice dott. Mario Miele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del giudice monocratico dott. Mario Miele, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 470/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015, promossa
DA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Loria, giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Alfieri in Agropoli alla via Pio X Corso Diaz n. 30
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale il , esponendo di avere la gestione del Controparte_1 servizio idrico integrato di cui all'art. 141 del dlg. 156/2006 nell'area dell'alta e bassa valle del Sele ed in particolare nel territorio dei Comuni soci, tra i quali il Comune di;
che il rapporto CP_1 con tale ente non era regolamentato da alcun regolamento scritto;
che la stessa aveva più volte Pt_1 invitato il socio a sottoscrivere il contratto ma lo stesso non aveva mai ritenuto di adempiere;
che nel corso del rapporto il aveva sempre onorato i suoi impegni di pagamento nei Controparte_1 confronti della società erogatrice del servizio;
che solo alcune prestazioni non risultavano adempiute da parte dell'ente convenuto, il quale non aveva pagato il corrispettivo della fornitura ricevuta per le seguenti fatture: a. 14/177/S del 08/09/14 per euro 58.115,21; b. 14/234/S del 10/11/2014 per euro
49.670,67; c. 14/286/S del 31/12/14 per euro 37.691,36, d. 15/010/I del 12/02/15 per euro 5.755,05; che per le prime due fatture vi era regolare approvazione ed impegno di spesa da parte del
Responsabile dell'Area VII – Lavori Pubblici – Ambiente – Patrimonio – Demanio del Comune di
; che con lettera di messa in mora inviata a mezzo pec in data 26/03/15 veniva intimato CP_1 al debitore il pagamento della somma di euro 151.232,29, equivalente all'importo complessivo spettante alla società per la fornitura idrica.
Tanto premesso in fatto, concludeva di “condannare il in persona del Controparte_1
Sindaco, per le causali di cui in premessa, al pagamento della somma di €. 151.232,29 o a quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
Espletata l'istruttoria solo documentalmente, la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., per cui veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Ad esito del decorso del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., letta la nota depositata dalla sola parte attrice, la causa è decisa nei termini che seguono.
È bene premettere che secondo la giurisprudenza di legittimità, l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; b) la unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cd. arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito (Cass. 2011, n. 1833).
Tale precisazione è necessaria poiché l'attore in questa sede, pacifica essendo l'assenza di una convenzione tra le parti in forza scritta (ad substantiam), ha esperito azione di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.) nei confronti della p.a. ed è alla luce di tale azione, siccome proposta, che bisogna esaminare in particolare la questione della proponibilità dell'azione medesima per difetto di sussidiarietà (quanto alla questione di proponibilità dell'azione, trattasi di questione rilevabile d'ufficio, vedi Cass. 2007, n. 25439; vedi anche Cass. 2007, n. 9297 sulla rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo dal giudice delle questioni attinenti alla proponibilità delle azioni in generale).
Orbene, l'articolo 2042 del Codice Civile sancisce che “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”, in tal modo sancendo il requisito della sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Secondo la giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n.
7285/1996; Cass. Civ., Sez. I, n. 27014/2008) la sussidiarietà dell'“actio de in rem verso” va intesa in astratto, cioè come mancanza astratta di qualsiasi rimedio giuridico a presidio di una specifica ipotesi, in mancanza del quale, dunque, diventa esperibile il rimedio, generale e residuale di chiusura del sistema, dell'azione di ingiustificato arricchimento, volta ad evitare, in una logica equitativa, che vi siano spostamenti patrimoniali ingiustificati, con depauperamento di un soggetto e corrispondente arricchimento senza causa dell'altro.
Venendo al caso di specie, risulta chiaramente che la società attrice ha, quale unico strumento per ottenere quanto di sua spettanza nei confronti della P.A. convenuta, solo ed esclusivamente l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'articolo 2041 c.c.; infatti, la circostanza, dedotta e non contestata, per cui non risulta intervenuta alcuna contrattualizzazione tra le parti in ordine alla fornitura del servizio idrico, preclude radicalmente la possibilità per l'attrice di esperire un'azione contrattuale al fine di ottenere la condanna della P.A. al pagamento del corrispettivo residuo, appunto contrattuale, ad essa spettante. Pertanto, proprio la circostanza, pacifica, dell'assenza di un contratto tra le stesse, dimostra l'esistenza del primo requisito dell'azione proposta dall'attrice, ovvero quello della sussidiarietà della medesima. Del resto, a ragionare diversamente non si comprende nel caso di specie parte attrice quale rimedio potrebbe azionare per tutelare le proprie ragioni nei confronti della
P.A.
In virtù di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea è ammissibile.
Fermo quanto innanzi esposto, occorre ora esaminare nel merito la fondatezza della suddetta domanda.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
È noto che l'ordinamento subordina l'accoglimento dell'azione di cui all'art. 2041 del Codice
Civile alla sussistenza di cinque requisiti, che devono sussistere cumulativamente: l'assenza di qualsiasi azione predisposta dall'ordinamento per farsi indennizzare del danno subito (c.d.
“sussidiarietà”), l'assenza di una causa che giustifichi lo spostamento patrimoniale da una parte all'altra, il depauperamento di un soggetto cui corrisponde l'arricchimento di un altro e la medesimezza del fatto generatore del depauperamento e dell'arricchimento.
Facendo applicazione di tali regole alla vicenda che si occupa, sussiste innanzitutto il requisito del depauperamento consistente nelle perdite patrimoniali subite dalla società erogatrice del servizio idrico;
perdite patrimoniali che si risolvono nei costi sostenuti dalla società attrice per tale fornitura il cui contratto non è mai stato sottoscritto, come da fatture emesse e determinazioni (v. documentazione depositata).
Nella fattispecie concreta ricorre altresì il requisito dell'arricchimento dell'ente. Al riguardo, si segnala che ormai deve ritenersi superato quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui in caso di azione di ingiustificato arricchimento proposta contro la P.A. non sarebbe sufficiente il mero fatto oggettivo dell'arricchimento, bensì quello ulteriore del riconoscimento dell'utilitas da parte della P.A. stessa, ed in particolare che il riconoscimento circa l'arricchimento ricevuto provenga dagli organi rappresentativi dell'Ente pubblico, cioè quelli deputati a formarne e manifestarne la volontà.
Sul punto la Corte di Cassazione Civile, a Sezioni Unite, con sentenza n. 10798 del 2015 hanno superato il tradizionale orientamento giurisprudenziale, rilevando che il requisito speciale del riconoscimento dell'utilitas non ha alcun fondamento normativo, ragion per cui i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento, a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto che ha conseguito la locupletazione, sono sempre e comunque quelli di cui agli articoli 2041 e 2042 c.c.; pertanto, al fine del riparto dell'onere della prova l'attore deve provare, ed il Giudice accertare, il fatto oggettivo dell'altrui “locupletatio” cui corrisponde la “deminutio patrimonii” e l'assenza di una giusta causa, oltre l'insussistenza di altre azioni, mentre la P.A. deve eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o che di esso non fu consapevole. Dunque, il requisito dell'arricchimento va inteso in termini oggettivi anche nei casi in cui l'azione ex art. 2041
c.c. sia proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione, poiché non vi è alcuna norma, costituzionale o di diritto positivo, che giustifichi un diverso trattamento di tale rimedio per il caso in cui sia coinvolta la P.A..
Alla luce di quanto innanzi esposto sussiste anche il requisito dell'arricchimento del
[...]
. Controparte_1
Risulta, infatti, provato e non contestato stante la contumacia, che la società attrice ha eseguito la fornitura del servizio idrico (cfr. all.ti 3, 4, 5, 6, 7, 8 all'atto di citazione di parte attrice), gestione del servizio che si è risolto indubbiamente in un arricchimento in termini patrimoniali per la parte convenuta.
Tutto ciò, inoltre, risulta confermato dalla circostanza che nelle more del giudizio il
[...]
ha provveduto ha provveduto al pagamento della somma complessiva di euro 107.785,88 CP_1 con il versamento il 02/07/2015 della somma di euro 58.115,21 e in data 03/02/2016 quella di euro
49.670,67.
All'attualità, dunque, non risulta onorato unicamente il pagamento della residua somma di euro
43.446,441 risultante dal mancato esborso delle fatture nn. 14/286/S del 31/12/14 per euro 37.691,36
e 15/010/I del 12/02/15 per euro 5.755,05 (v. note di trattazione scritte depositate il 07/10/2025).
Ricorre poi anche il presupposto della medesimezza o identità del fatto generatore del depauperamento e dell'arricchimento, poiché tale fatto va individuato soltanto nelle prestazioni eseguite dalla in favore del . Controparte_1
Oltre ai sopracitati requisiti nel caso di specie vi è anche quello consistente nell'assenza di una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale, cioè dell'arricchimento della P.A., dal momento che non vi è alcuna ragione per cui questa debba beneficiare dei vantaggi patrimoniali ad essa derivanti gestione di un servizio essenziale per la comunità da parte della società attrice senza corrispondere quanto dovuto.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che la domanda attorea di ingiustificato arricchimento è fondata e va accolta.
Occorre quindi quantificare l'indennizzo spettante alla società ai sensi dell'articolo 2041 c.c.: sul punto si ritiene di dover dare continuità all'interpretazione giurisprudenziale consolidata (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU. n. 23385/2008), che esclude dalla liquidazione del “quantum” dell'indennizzo il c.d. “lucro cessante”. Ciò perché il rimedio di cui all'articolo 2041 del Codice
Civile è estraneo alla logica della riparazione – peraltro integrale – che è propria del risarcimento del danno (artt. 1218 e 2043 c.c.), poiché mentre l'obbligazione di indennizzo scaturisce da un atto lecito, quella risarcitoria deriva da un fatto illecito. La logica che permea l'“actio de in rem verso” è, piuttosto, quella di riequilibrare le sfere economiche dei soggetti coinvolti nell'ambito di uno spostamento patrimoniale ingiustificato in ottica equitativa, senza dare vita, dunque, ad un ripristino della situazione anteriore al fatto generatore del depauperamento e dell'arricchimento.
Orbene, parte attrice riformulava in tali termini le conclusioni (come da ultime note scritte depositate in data 07/10/2025): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accertato l'intervenuto pagamento parziale in corso di causa della somma di €. 58.115,21 in data
02/07/2015 e quella di €. 49.670,67 in data 03/02/2016, condannare il in Controparte_1 persona del l.r.p.t., per le causali di cui in premessa al pagamento della residua somma di CP_2
€. 43.446,441 risultante dalle mancato esborso delle fatture nn. 14/286/S del 31/12/14 per €.
37.691,36 e 15/010/I del 12/02/15 per €. 5.755,05, oltre gli interessi sia sulle somme pagate in corso di causa nonché quelli sulla somma ancora a debito, con decorrenza dalla maturazione al soddisfo, con vittoria di spese di lite attribuite al sottoscritto difensore anticipatario, ivi comprese le spese vive per contributo unificato e spese forfettarie per complessivi €. 786,00”.
Da quanto sopra esposto consegue che il va condannato al pagamento Controparte_1 in favore della società a titolo di indennizzo dell'importo di euro 43.446,41 risultante dal mancato esborso delle fatture nn. 14/286/S del 31/12/14 per euro 37.691,36 e 15/010/I del 12/02/15 per euro
5.755,05, pari al credito residuo della società attrice, oltre gli interessi sia sulle somme pagate in corso di causa nonché quelli sulla somma ancora a debito, con decorrenza dalla maturazione del credito, ovvero dalla scadenza sulle singole somme portate in fatture (60 giorni dall'emissione della stessa, v. fatture in produzione di parte), fino al soddisfo.
Nello specifico sull'importo di euro 37.691,36 portato nella fattura nn. 14/286/S del 31/12/2014 gli interessi decorrono dal 02/03/2014; mentre sull'importo di euro 5.755,05 portato nella fattura n.
15/010/I del 12/02/2015 gli interessi decorrono dal 14/04/2015. Sono inoltre dovuti gli interessi sulle somme già pagate, in particolare, sulla somma di euro 58.115,21 portata nella fattura n. 14/177/S dell'08/09/2014 gli interessi decorrono dall'08/11/2014 sino al pagamento avvenuto in data
02/07/2015; ancora sulla somma di euro 49.670,67 portata nella fattura n. 14/234/S del 10/11/2014 gli interessi decorrono dal 10/01/2015 fino al pagamento avvenuto in data 15/01/2016 (come da documentazione depositata in sede di note di udienza del 21/09/2024).
Su tali singoli importi, inoltre, va effettuata la rivalutazione monetaria, poiché l'obbligazione di indennizzo ex art. 2041 c.c. ha natura di obbligazione di valore, come tale soggetta a rivalutazione, da calcolarsi come da interessi.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che la domanda attorea è fondata e va accolta e, pertanto, il va condannato al pagamento, a titolo di indennizzo per Controparte_1 ingiustificato arricchimento, in favore della società attrice per l'importo di euro 43.446,41 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione dei singoli importi portati in fattura fino all'effettivo soddisfo, nonché rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme portate in fattura e già pagate come sopra indicate.
In applicazione del principio di causalità (art. 91 cod. proc. civ.), le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione del DM 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della controversia, riconoscendosi gli scaglioni minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate e vista l'attività effettivamente espletata (nessuna istruttoria).
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo oggi dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale (motivazione succinta, limitata ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con riferimento ai fatti rilevanti della causa, alle ragioni giuridiche della decisione ed ai precedenti conformi), firmata e depositata con firma digitale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie la domanda avanzata dalla parte attrice e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, della CP_1 somma di euro 43.446,41 in favore della società attrice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme portate in fattura e già pagate, come in parte motiva;
2) Condanna il al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in euro 786,00 per esborsi ed euro 1.700,00, per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Vallo della Lucania, 5/12/2025
Il Giudice dott. Mario Miele