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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/02/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Mariarosaria Renzetti, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 21.02.25 ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 2297/2024 R.G.L. promosso
Da
rappresentata e difesa dall'avv. A. Rizzi presso lo studio Parte_1 della quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura generale alle liti richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento e art 3 co 3 L. 104/92
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.03.2024 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto;
che la CTU aveva negato la sussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap in situazione di gravità (artt. 3 co 3 L. 104/92), chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire le prestazioni in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi CP_1 conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
1 Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
2 Nel merito , ai sensi dell'art.3, legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
L'istante con il ricorso per AT aveva chiesto accertarsi il diritto ai benefici in oggetto , con condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei arretrati conteggiati a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.
Il CTU nominato in sede di AT , dott. a seguito Per_1 dell'esame della parte ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie che facevano ritenere sussistente i n capo all'istante un grado invalidante pari all'84% (senza necessità di accompagnamento) dalla d omanda amministrativa e d i requisiti di cui all'art 3 co 3 L. 104/92 a decorrere dal marzo 2024.
Condividendo le censure mosse all'operato peritale è stata disposta la rinnovazione delle indagini peritali a mezzo di altro CTU.
Pe
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott.
ha consentito di accertare che le patologie dalle quali è Per_3 affetta l'istante risultano di entità tale da far ritenere la ricorrente invalida con percentuale dell'85% (senza necessità di accompagnamento) dalla domanda amministrativa e portatrice di handicap in condizione di
3 gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, legge n.104/92 sin dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto in capo al ricorrente lo status di portatore di handicap in situazione di gravità
a decorrere dalla domanda amministrativa.
Ferma la decorrenza sopra indicata, ritenuto di dover rivedere l'orientamento sinora condiviso alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, risulta invece inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data, condividendo questo Giudice il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell alla relativa erogazione. CP_1
Tale orientamento, cui si ritiene di dover dare seguito, prende le mosse dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass.
Civ. 9876/2019 tra le più recenti e Cass. n. 5338/2014, Cass. n.
6084/2014, Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando
4 dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della domanda rivolta ad ottenere la condanna dell alla erogazione delle prestazioni. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione.
Le spese di consulenza di entrambe le fasi, che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara la ricorrente portatrice di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge n.104/92, a far data dalla domanda amministrativa;
- rigetta la domanda relativa all'indennità di accompagnamento;
- dichiara la inammissibilità della domanda di condanna;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi euro 6.164,50, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP, con distrazione;
- pone le spese di CTU, relative alla fase di AT e alla fase del merito, che liquida con separati decreti, definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, 21.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Mariarosaria Renzetti
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Mariarosaria Renzetti, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 21.02.25 ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 2297/2024 R.G.L. promosso
Da
rappresentata e difesa dall'avv. A. Rizzi presso lo studio Parte_1 della quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura generale alle liti richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento e art 3 co 3 L. 104/92
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.03.2024 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto;
che la CTU aveva negato la sussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap in situazione di gravità (artt. 3 co 3 L. 104/92), chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire le prestazioni in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi CP_1 conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
1 Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
2 Nel merito , ai sensi dell'art.3, legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
L'istante con il ricorso per AT aveva chiesto accertarsi il diritto ai benefici in oggetto , con condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei arretrati conteggiati a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.
Il CTU nominato in sede di AT , dott. a seguito Per_1 dell'esame della parte ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie che facevano ritenere sussistente i n capo all'istante un grado invalidante pari all'84% (senza necessità di accompagnamento) dalla d omanda amministrativa e d i requisiti di cui all'art 3 co 3 L. 104/92 a decorrere dal marzo 2024.
Condividendo le censure mosse all'operato peritale è stata disposta la rinnovazione delle indagini peritali a mezzo di altro CTU.
Pe
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott.
ha consentito di accertare che le patologie dalle quali è Per_3 affetta l'istante risultano di entità tale da far ritenere la ricorrente invalida con percentuale dell'85% (senza necessità di accompagnamento) dalla domanda amministrativa e portatrice di handicap in condizione di
3 gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, legge n.104/92 sin dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto in capo al ricorrente lo status di portatore di handicap in situazione di gravità
a decorrere dalla domanda amministrativa.
Ferma la decorrenza sopra indicata, ritenuto di dover rivedere l'orientamento sinora condiviso alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, risulta invece inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data, condividendo questo Giudice il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell alla relativa erogazione. CP_1
Tale orientamento, cui si ritiene di dover dare seguito, prende le mosse dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass.
Civ. 9876/2019 tra le più recenti e Cass. n. 5338/2014, Cass. n.
6084/2014, Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando
4 dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della domanda rivolta ad ottenere la condanna dell alla erogazione delle prestazioni. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione.
Le spese di consulenza di entrambe le fasi, che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara la ricorrente portatrice di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge n.104/92, a far data dalla domanda amministrativa;
- rigetta la domanda relativa all'indennità di accompagnamento;
- dichiara la inammissibilità della domanda di condanna;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi euro 6.164,50, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP, con distrazione;
- pone le spese di CTU, relative alla fase di AT e alla fase del merito, che liquida con separati decreti, definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, 21.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Mariarosaria Renzetti
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