Ordinanza cautelare 25 febbraio 2022
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00156/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso, anche separatamente, dagli avvocati Claudio Demaria e Giacomo Tommaso Beltrutti di San Biagio, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Torino, via dell’Arsenale n. 21;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, n. -OMISSIS- notificato al ricorrente in data 27-11-2021, nonché del conseguente provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale civile (1° reparto - 1^ Divisione - 1^ Sezione), n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 16-12-2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. GL EL Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 156 dell’anno 2022, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere un Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente presso il 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte” (di stanza a Moncalieri);
- che, in data 8 dicembre 2020, esso ricorrente veniva trovato all’esterno del condominio di residenza, in tuta ginnica, scalzo ed in palese stato di agitazione, con in mano un coltello di circa 30 cm. di lunghezza, con il quale aveva poco prima minacciato un inquilino; nell’occasione, si rendeva necessaria una sua immobilizzazione anche con uso di spray urticante;
- che, a seguito di successiva verifica all’interno della propria abitazione, veniva trovato in possesso di grammi 8 circa di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, con relativo materiale per uso personale, un dosatore di cocaina con tracce pulviscolari di colore bianco ed un pugnale tipo “katana” non dichiarato all’Autorità di Pubblica Sicurezza;
- che il 20 gennaio 2021, esso ricorrente veniva quindi sottoposto ad esame di matrice cheratinica, dal cui rapporto di prova n. -OMISSIS-, relativo a “screening per abuso di droghe”, risultava “non negatività” alla “benzoilecgonina” (con 0.24 ng/mg su valore soglia di 0.05 ng/mg), alla NA (con 0,89 ng/mg su valore soglia di 0,50 ng/mg) ed al AE (con 0.16 ng/mg in assenza di valore soglia);
- che, all’esito di tali fatti, il Comandante del 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte”, in data 22 aprile 2021, ordinava “inchiesta formale”, i cui addebiti venivano contestati il 27 aprile 2021;
- che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con Determinazione n. -OMISSIS-, disponeva conseguentemente la “sospensione disciplinare dall’impiego a titolo facoltativo” del suddetto graduato, a decorrere dalla data della notifica del provvedimento (avvenuta in data 12 giugno 2021), connessa al già attivato procedimento disciplinare a carico, ai sensi dell’art. 917 del Decreto Legislativo n. 66 del 2010;
- che il Comando di Corpo, acquisita la “relazione finale” redatta dall’Ufficiale Inquirente, il quale riteneva gli addebiti “fondati” (21 giugno 2021), deferiva l’inquisito al giudizio di una Commissione di Disciplina (23 giugno 2021) che, nella seduta del 23 agosto 2021, lo riteneva “non meritevole di conservare il grado”;
- che, successivamente, il Centro Ospedaliero Militare di Milano, con verbale modello -OMISSIS-, comunicava che la competente Commissione Medica aveva dichiarato esso ricorrente “non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato e d’istituto nell’Arma dei Carabinieri in modo assoluto”;
- di aver quindi presentato la richiesta di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione;
- che, a causa della pendenza del procedimento disciplinare di cui sopra, la procedura di transito (avviata sulla base della predetta domanda) veniva sospesa in attesa della definizione del procedimento disciplinare;
- che la Direzione Generale dell’Amministrazione resistente, con Determinazione Dirigenziale n.-OMISSIS-, notificata il 27 novembre 2021 disponeva, nei riguardi di esso ricorrente la “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza camerale del 23.02.2022, con ordinanza cautelare n. 374/2022, l’istanza cautelare è stata respinta.
All’udienza di smaltimento straordinario del 23 gennaio 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) non sono stati valutati elementi quali l’età, l’anzianità di servizio ed il grado del militare incolpato; il ricorrente, dal 2013, è addetto al minuto mantenimento della Caserma ove è sito il predetto reggimento, e cioè svolge esclusivamente attività materiali di carattere manutentivo (come potare le piante, tagliare l’erba, dare il bianco alle pareti e simili, in base agli ordini che vengono impartiti a lui ed alla squadra di cui faceva parte); come risulta sempre dalla propria scheda personale di servizio sia presso l’Arma dei Carabinieri, sia presso l’Esercito Italiano non ha mai riportato alcun precedente disciplinare né è mai stato sottoposto ad alcun procedimento di tale natura; 2) non è stato preso in considerazione né il fatto che il ricorrente, al momento della sua adozione, era stato dichiarato dalla stessa amministrazione resistente come non idoneo al servizio, né il fatto che il ricorrente, in conseguenza della predetta inidoneità al servizio (dovuta alla propria condizione patologica psichiatrica) aveva già presentato istanza di transito nei corrispondenti ruoli civili del Ministero della Giustizia; 3) l’Amministrazione non ha in alcun modo tenuto conto della patologia psichiatrica di cui soffre l’odierno ricorrente, condizione nell’ambito della quale avrebbero comunque dovuto essere ricondotti gli accadimenti oggetto di addebito; 4) l’Amministrazione resistente non ha in alcun modo tenuto conto della intervenuta archiviazione per infondatezza degli addebiti oggetto del procedimento penale incardinato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.
L’Amministrazione eccepiva di aver valutato i diversi elementi segnalati nel ricorso, e di aver condiviso le conclusioni della citata Commissione di Disciplina, avendo egli evidenziato gravissime carenze morali e di carattere, ponendo in essere una condotta con la quale, per un verso, aveva leso profondamente quei principi di moralità e rettitudine che devono sempre caratterizzare il comportamento di un militare, specie se appartenente all’Arma dei Carabinieri, così violando così del giuramento prestato e, per altro verso, egli aveva irrimediabilmente compromesso quella relazione fiduciaria che deve necessariamente permanere tra Amministrazione e dipendente.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Come si evince dal provvedimento impugnato, in data 8 dicembre 2020, a seguito di intervento da parte dei Carabinieri, il ricorrente veniva trovato all’esterno del condominio di residenza, in tuta ginnica, scalzo ed in palese stato di agitazione, con in mano un coltello di circa 30 cm. di lunghezza, con il quale aveva poco prima minacciato un inquilino. Ripetutamente invitato dagli operanti a riporre l’arma, celata tra le mani dietro la schiena, si avvicinava pericolosamente in direzione degli stessi, al punto da rendere necessaria una sua immobilizzazione anche con uso di spray urticante. A seguito di successiva verifica all’interno della propria abitazione, veniva trovato in possesso di grammi 8 circa di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, con relativo materiale per uso personale, un dosatore di cocaina con tracce pulviscolari di colore bianco ed un pugnale tipo “katana” non dichiarato all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
È evidente la gravità dei fatti addebitati; sicché non può sostenersi che la sanzione inflitta sia irragionevole o sproporzionata.
Come del resto già rilevato in sede cautelare, l’Amministrazione ha valutato elementi quali l’età, l’anzianità di servizio ed il grado del militare incolpato; che, comunque, alla luce della gravità degli addebiti, non avrebbero potuto comportare l’applicazione di una sanzione meno grave.
Sul punto, come ritenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, “ l'accertata assunzione di sostanze stupefacenti, anche occasionale ed episodica, determina una frontale ed eclatante violazione dei doveri di correttezza e di lealtà assunti dal Militare con il giuramento, tanto più inaccettabile ed intollerabile allorché posta in essere da un appartenente all'Arma dei Carabinieri, forza di polizia impegnata istituzionalmente in compiti di prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi connessi proprio con lo spaccio di tali sostanze ”; e che “ la massima sanzione (perdita del grado) non palesa evidenti profili di illogicità in relazione al consumo di droghe, anche "leggere", da parte di un appartenente ad un Corpo, quale l'Arma dei Carabinieri, istituzionalmente preposto, inter alia, alla repressione proprio del fenomeno dello spaccio e della diffusione di sostanze stupefacenti, tenuto conto che la provvista di sostanza stupefacente anche per il mero uso personale impone necessariamente il contatto con soggetti che cedono tale sostanza e che, dunque, compiono un reato ” (così, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, n. 522/2023; n. 774/2023).
Pertanto, come eccepito dall’Avvocatura dello Stato, il ricorrente ha tenuto una condotta con la quale, per un verso, ha leso profondamente quei principi di moralità e rettitudine che devono sempre caratterizzare il comportamento di un militare, specie se appartenente all’Arma dei Carabinieri, così violando così del giuramento prestato e, per altro verso, ha irrimediabilmente compromesso quella relazione fiduciaria che deve necessariamente permanere tra Amministrazione e dipendente.
Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Piemonte, Terza Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 156 dell’anno 2022;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
GL EL Di OL, Presidente, Estensore
CC Vampa, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GL EL Di OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.