CASS
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2025, n. 4930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4930 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA SE, nato il [...] in [...] avverso l'ordinanza del 20/06/2024 della Corte di appello di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL CI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Macerata in data 12 gennaio 2023 nei confronti di SE CA, per violazione dell'onere di allegare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza di primo grado previsto dall'art. 581 comma 1-quater cod. Penale Sent. Sez. 6 Num. 4930 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 12/12/2024 proc. pen., contenente la dichiarazione/elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo la violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., rappresentando che l'imputato non era rimasto assente nel corso del giudizio di primo grado, come dimostrato dal verbale dell'udienza del 24 febbraio 2022, dal quale risulta la presenza in quella specifica udienza, ove lo stesso, all'epoca in detenzione domiciliare presso località protetta, aveva reso dichiarazioni spontanee. Seppure quindi non intervenuto alle udienze successive, egli non poteva essere considerato assente nel giudizio di primo grado. Sotto diverso profilo rappresentava che nel corso del giudizio di primo grado l'imputato aveva depositato tre nomine, confermando sempre il medesimo difensore (una nel 2019, una nel 2021 con istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e una terza inviata all'Ufficio di sorveglianza di Roma, ma comunque relativa al medesimo procedimento, proprio per richiedere la presenza alla udienza del 24 febbraio 2022, ove veniva specificata anche l'elezione di domicilio presso lo stesso difensore). Anche con l'atto di appello del 26 maggio 2023 egli aveva depositato una nuova e specifica nomina presso la Corte di appello di Ancona, conferendo sempre all'Avv. Paolo Carnevali una specifica procura speciale per esercitare il diritto all'impugnazione. Donde sarebbe sempre stata certa la rappresentanza dell'imputato con l'Avv. Carnevali e l'elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo. Richiama in tal senso giurisprudenza di legittimità secondo la quale il disposto dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. deve interpretarsi nel senso che è sufficiente in atti la presenza di una dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione o allegata al medesimo. Con successiva memoria del 3 dicembre 2024 il difensore, contrastando le conclusioni del P.G., ha insistito per l'accoglimento del ricorso, evidenziando che la perdurante applicabilità dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., trova il proprio limite, nel caso di specie, nella condizione dell'imputato, il quale alla data della pronuncia della sentenza del Tribunale di Macerata del 12 gennaio 2023 si trovava sottoposto a programma di protezione, collocato in località protetta, in quanto collaboratore di giustizia. Del resto, nel corso del procedimento penale incardinato dinanzi al Tribunale di Macerata, tutte le notifiche erano pervenute, sia al difensore che all'imputato, nel domicilio previsto ex lege, ovvero nella residenza posta in Viale dell'Arte 81/A in Roma, proprio in ragione del domicilio eletto presso la località protetta. Pertanto, nel momento in cui l'imputato è stato ammesso al programma di protezione, l'elezione di domicilio presso il Servizio Centrale di protezione si sarebbe realizzata in virtù dell'art. 12, comma 3-bis, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in I. 15 marzo 1991 n. 8. 2 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato, anche se per ragioni diverse da quelle poste a fondamento del provvedimento impugnato, comunque rilevabili da questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunciato. 2. Il ricorrente documenta adeguatamente che l'imputato, pur assente all'udienza conclusiva del giudizio di primo grado, aveva presenziato a una udienza dibattimentale in data 24 febbraio 2022, ove era intervenuta la revoca dell'originaria dichiarazione di assenza, così da dover essere considerato rientrante nella previsione dell'art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen., vigente all'epoca dell'udienza, secondo cui «l'imputato che. .presente ad una udienza non compaia alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore». Discende da detta considerazione la sufficienza, ai fini dell'interposizione dell'appello, della nomina difensiva, includente il conferimento della facoltà di esercizio dell'impugnazione, rilasciata prima dell'emissione del dispositivo della sentenza impugnata, posto che l'art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen. limita la necessità del successivo mandato speciale all'imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza durante il processo di primo grado. 3. Premesso che l'impugnazione è stata proposta in data 26 maggio 2023, si rileva però dall'atto di appello presente nel fascicolo che a questo non era allegata la dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dall'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen., né lo stesso recava l'indicazione specifica di una dichiarazione o di un'elezione di domicilio precedentemente rilasciata. Le Sezioni Unite, con decisione adottata all'udienza del 24 ottobre 2024, hanno affermato, secondo la diramata informazione provvisoria, la perdurante applicabilità della previsione dell'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. alle impugnazioni proposte in epoca anteriore alla data del 25 agosto 2024, nella quale è entrata in vigore la legge 9 agosto 2024, n. 114 che ha abrogato la previsione in parola (e dunque al caso di specie). È stata altresì ritenuta la sufficienza, per ritenere soddisfatto l'onere di allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio, del richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. E però deve rilevarsi come tale allegazione o indicazione non sia rinvenibile nell'atto di appello versato nel fascicolo, al quale era allegata la sola procura 3 speciale e non erano contenute indicazioni specifiche circa precedenti elezioni di domicilio, individuate solo in sede di ricorso per cassazione. Mette, infine, conto di rilevare, in rito, la inammissibilità della questione sollevata dal difensore con la memoria aggiunta in data 3 dicembre 2024. Si osserva, al riguardo, che la speciale domiciliazione di un collaboratore di giustizia presso il Servizio centrale di protezione, prevista dall'art. 12, comma 3-bis, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82, va equiparata, ad ogni effetto, al domicilio eletto, con conseguente applicazione della disciplina in materia. Questa Corte ha anche precisato che tale elezione di domicilio ha natura volontaristica, in quanto coessenziale alla sottoscrizione delle speciali misure di protezione, pur essendo individuato ex lege il domiciliatario (Sez. 5, n. 25225 del 14/07/2020, G., Rv. 279463). Ciò contrasta con le affermazioni contenute nel ricorso, ove si fa riferimento alla presenza negli atti del giudizio di primo grado di nomine difensive plurime recanti l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia. In ogni modo, va rimarcato il novum della questione dedotta per la prima volta nella memoria. Si tratta di un motivo nuovo non consentito, né la questione è rilevabile di ufficio. 4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/12/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL CI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Macerata in data 12 gennaio 2023 nei confronti di SE CA, per violazione dell'onere di allegare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza di primo grado previsto dall'art. 581 comma 1-quater cod. Penale Sent. Sez. 6 Num. 4930 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 12/12/2024 proc. pen., contenente la dichiarazione/elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo la violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., rappresentando che l'imputato non era rimasto assente nel corso del giudizio di primo grado, come dimostrato dal verbale dell'udienza del 24 febbraio 2022, dal quale risulta la presenza in quella specifica udienza, ove lo stesso, all'epoca in detenzione domiciliare presso località protetta, aveva reso dichiarazioni spontanee. Seppure quindi non intervenuto alle udienze successive, egli non poteva essere considerato assente nel giudizio di primo grado. Sotto diverso profilo rappresentava che nel corso del giudizio di primo grado l'imputato aveva depositato tre nomine, confermando sempre il medesimo difensore (una nel 2019, una nel 2021 con istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e una terza inviata all'Ufficio di sorveglianza di Roma, ma comunque relativa al medesimo procedimento, proprio per richiedere la presenza alla udienza del 24 febbraio 2022, ove veniva specificata anche l'elezione di domicilio presso lo stesso difensore). Anche con l'atto di appello del 26 maggio 2023 egli aveva depositato una nuova e specifica nomina presso la Corte di appello di Ancona, conferendo sempre all'Avv. Paolo Carnevali una specifica procura speciale per esercitare il diritto all'impugnazione. Donde sarebbe sempre stata certa la rappresentanza dell'imputato con l'Avv. Carnevali e l'elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo. Richiama in tal senso giurisprudenza di legittimità secondo la quale il disposto dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. deve interpretarsi nel senso che è sufficiente in atti la presenza di una dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione o allegata al medesimo. Con successiva memoria del 3 dicembre 2024 il difensore, contrastando le conclusioni del P.G., ha insistito per l'accoglimento del ricorso, evidenziando che la perdurante applicabilità dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., trova il proprio limite, nel caso di specie, nella condizione dell'imputato, il quale alla data della pronuncia della sentenza del Tribunale di Macerata del 12 gennaio 2023 si trovava sottoposto a programma di protezione, collocato in località protetta, in quanto collaboratore di giustizia. Del resto, nel corso del procedimento penale incardinato dinanzi al Tribunale di Macerata, tutte le notifiche erano pervenute, sia al difensore che all'imputato, nel domicilio previsto ex lege, ovvero nella residenza posta in Viale dell'Arte 81/A in Roma, proprio in ragione del domicilio eletto presso la località protetta. Pertanto, nel momento in cui l'imputato è stato ammesso al programma di protezione, l'elezione di domicilio presso il Servizio Centrale di protezione si sarebbe realizzata in virtù dell'art. 12, comma 3-bis, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in I. 15 marzo 1991 n. 8. 2 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato, anche se per ragioni diverse da quelle poste a fondamento del provvedimento impugnato, comunque rilevabili da questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunciato. 2. Il ricorrente documenta adeguatamente che l'imputato, pur assente all'udienza conclusiva del giudizio di primo grado, aveva presenziato a una udienza dibattimentale in data 24 febbraio 2022, ove era intervenuta la revoca dell'originaria dichiarazione di assenza, così da dover essere considerato rientrante nella previsione dell'art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen., vigente all'epoca dell'udienza, secondo cui «l'imputato che. .presente ad una udienza non compaia alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore». Discende da detta considerazione la sufficienza, ai fini dell'interposizione dell'appello, della nomina difensiva, includente il conferimento della facoltà di esercizio dell'impugnazione, rilasciata prima dell'emissione del dispositivo della sentenza impugnata, posto che l'art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen. limita la necessità del successivo mandato speciale all'imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza durante il processo di primo grado. 3. Premesso che l'impugnazione è stata proposta in data 26 maggio 2023, si rileva però dall'atto di appello presente nel fascicolo che a questo non era allegata la dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dall'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen., né lo stesso recava l'indicazione specifica di una dichiarazione o di un'elezione di domicilio precedentemente rilasciata. Le Sezioni Unite, con decisione adottata all'udienza del 24 ottobre 2024, hanno affermato, secondo la diramata informazione provvisoria, la perdurante applicabilità della previsione dell'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. alle impugnazioni proposte in epoca anteriore alla data del 25 agosto 2024, nella quale è entrata in vigore la legge 9 agosto 2024, n. 114 che ha abrogato la previsione in parola (e dunque al caso di specie). È stata altresì ritenuta la sufficienza, per ritenere soddisfatto l'onere di allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio, del richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. E però deve rilevarsi come tale allegazione o indicazione non sia rinvenibile nell'atto di appello versato nel fascicolo, al quale era allegata la sola procura 3 speciale e non erano contenute indicazioni specifiche circa precedenti elezioni di domicilio, individuate solo in sede di ricorso per cassazione. Mette, infine, conto di rilevare, in rito, la inammissibilità della questione sollevata dal difensore con la memoria aggiunta in data 3 dicembre 2024. Si osserva, al riguardo, che la speciale domiciliazione di un collaboratore di giustizia presso il Servizio centrale di protezione, prevista dall'art. 12, comma 3-bis, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82, va equiparata, ad ogni effetto, al domicilio eletto, con conseguente applicazione della disciplina in materia. Questa Corte ha anche precisato che tale elezione di domicilio ha natura volontaristica, in quanto coessenziale alla sottoscrizione delle speciali misure di protezione, pur essendo individuato ex lege il domiciliatario (Sez. 5, n. 25225 del 14/07/2020, G., Rv. 279463). Ciò contrasta con le affermazioni contenute nel ricorso, ove si fa riferimento alla presenza negli atti del giudizio di primo grado di nomine difensive plurime recanti l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia. In ogni modo, va rimarcato il novum della questione dedotta per la prima volta nella memoria. Si tratta di un motivo nuovo non consentito, né la questione è rilevabile di ufficio. 4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/12/2024