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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/07/2024, n. 3970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3970 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7327/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n 7327/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con decreto del 15 gennaio 2024.
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, con sede legale in Palomonte (SA) alla via G. Carducci snc, elettivamente
[...]
domiciliata in Postiglione (SA) alla via I trav. Martiri Postiglionesi n. 5, nello studio dell'avv. Giovanni Vincenzo Arena (C.F. ), dal quale è CodiceFiscale_1
rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto. Per le comunicazioni della Cancelleria e per le notificazioni si indica il pagina 1 di 10 numero di fax 0828-971269 e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata
.salerno.it. Email_1 CP_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Eboli alla via Controparte_2
Michele Pesano, 30 P.IVA rapp.ta e difesa, giusta procura speciale P.IVA_2
firmata digitalmente e depositata telematicamente al PCT in uno alla comparsa di costituzione, dall'avvocato dall'avv. Ludovico Montera ( ed C.F._2
elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Diaz, 12 presso e nello studio del proprio difensore ove intende ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax
089- 241342, ovverosia al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv. .salerno.it Email_2 CP_1
OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti difensivi da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo la impugnava il Parte_1
decreto ingiuntivo n.1787/19 emesso dal Tribunale di Salerno in data 30.05.2019, con il quale veniva ingiunto alla prefata società di pagare, in favore della la Controparte_2
somma di € 50.839,02, oltre interessi di mora, spese del procedimento liquidate in €
286,00 per esborsi, ed € 1.305,00 per onorari, oltre IVA e CPA. per la fornitura di alcuni capi di bovini. A fondamento della opposizione la eccepiva l'inesistenza del Parte_1
pagina 2 di 10 credito ingiunto, per avvenuto pagamento della fornitura e spiegava domanda riconvenzionale ritenendo di essere, a sua volta, creditrice della Ge. per la CP_3
somma di euro 12.347,74 a titolo di saldo della fornitura di carni macellate e bovini vivi da macello.
Si costituiva in giudizio, la contestando le deduzioni avverse, Controparte_2
rilevando l'effettività della fornitura e quindi del credito azionato con il ricorso monitorio, ritenendo che i pagamenti esibiti dalla opponente fossero da imputare ad altre fatture non portate nel monitorio.
Negata la provvisoria esecuzione del decreto opposto, concessi i termini dell'art. 183
cpc, la causa documentalmente istruita e a mezzo di prova testimoniale è stata infine assegnata a sentenza, con i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contradditorio tra le parti.
Da tal premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificatici o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per pagina 3 di 10 l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditore dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in coso di causa.
Nel caso di specie la GE. ha domandato in via monitoria il pagamento CP_3
delle somme esposte in fatture, dell'importo complessivo di € 50.031,41 emesse nei confronti della segnatamente: la n. 260/16 del 17.08.2016, fattura n. Parte_1
269/2016 del 23.08.2016, fattura n. 405/16 del 31.10.2016, fattura n. 353bis del
30.09.2016, fattura n. 209/2017 del 19.05.2017, fattura n. 264/2017 del 23.06.2017,
fattura n. 513/2017 del 30.12.2017, fattura n. 518/2017 del 31.12.2017, fattura n.
15/2018 del 12.01.2018, fattura n. 350/2018 del 17.09.2018, fattura n. 50/2019 del
18.02.2019.
Incontroversa risulta essere la sussistenza del rapporto obbligatorio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. L'opponente ha provato di avere integralmente saldato le fatture, allegando documentazione rappresentativa (cfr. doc. all.
2 fasc. avv. Arena) di pagamenti per l'intero importo ingiunto, mediante il pagamento di nr. cinque assegni;
in particolare l'opponente ha provato di avere pagato gli assegni bancari emessi in favore della Ge. producendo per nr. tre assegni ( segnatamente CP_3
nr 0030250998-11 di 11.753,81- nr 0031565758-04 di 11.753,81 0026895745-06 di
11.323,79) le rispettive quietanze liberatorie a firma del sig. , quale Persona_1
legale rapp.te p.t. della GE. autenticata dal funzionario comunale, CP_3
pagina 4 di 10 attestanti l'avvenuto pagamento da parte della dei relativi assegni bancari Parte_1
originariamente non pagati per difetto di provvista, il cui importo veniva successivamente versato dalla al beneficiario, maggiorato della penale del Parte_1
10%, delle spese di protesto e degli interessi, mentre i due assegni e (segnatamente il nr
00268944845-03 di € 4200,00 pagato in data 13.01.2017 e il nr 00268955944-10 di €
11.000,00 pagato in data 23.03.2017), risultano pagati alla scadenza come si evince dagli estratti conto depositati dall'opponente. Emerge, quindi, l'avvenuto pagamento in favore della società convenuta della somma di € 50.031,41 ovvero della fornitura per cui
è causa. Si evidenzia che l'opposta, costituendosi, ha eccepito che le quietanze liberatorie prodotte erano riferite ad altre fatture che non venivano poste alla base dell'impugnato decreto ingiuntivo ma nessuna prova della fondatezza di tale allegazione viene fornita al Tribunale;
anche la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già
corrisposto all'attore una somma idonea alla sua estinzione, l'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione (cfr., ex multis,
Cass. 14 aprile 1970 n. 1031; Cass. 15 gennaio 1986 n. 173; Cass. 19 gennaio 2005 n.
1064; Cass. 27 luglio 2006 n. 17102; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 29/05/2020, n.
10322). Nel caso di specie, l'opposta non fornisce alcuna prova a fondamento della propria pretesa.
Alla luce del dimostrato adempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi indicati nelle fatture, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in ragione della prova offerta dal debitore. La contestazione, sollevata dall'opposta, non è tuttavia idonea a pagina 5 di 10 destituire di fondamento l'eccezione di pagamento, data la corrispondenza tra quanto richiesto in fattura e gli importi corrisposti.
Al riguardo si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “in funzione del cd. principio di prossimità della prova il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore.
Infatti "Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo,
la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace" (Cass. Sez. 2, Sentenza n.19527 del 09/11/2012, Rv. 624037; cfr. anche Sez.
6-3, Ordinanza n. 24837 del 21/11/2014, Rv.633269 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6217 del
31/03/2016, Rv.639263)” Cass. Civ. 21512/2019. Nel caso di specie, ritenuto che l'opponente ha provato di avere pagato le fatture azionate, mentre l'opposta, che contesta la riconducibilità dei pagamenti effettuati alle fatture azionate, non ha provato, che detti pagamenti siano riconducibili ad altre fatture, deve accogliersi l'opposizione ed il decreto ingiuntivo revocato. pagina 6 di 10 Anche la domanda riconvenzionale esperita dall'opponente è fondata e deve essere accolta.
evidenzia un diritto di credito nei confronti della er CP_4 Controparte_2
la fornitura di carni macellate e bovini vivi da macello di € 12.347,74 e da questa ultima non versata, di cui alle fatture n. 138 del 27.02.2017 di € 5.504,97, n. 153 del 04.03.2017 di € 2.231,62, n. 10.03.2017 di € 2.932,65, n. 178 del 15.03.2017 di € 264,00, n. 214 del
30.03.2017 di € 1.470,91, n. 221 del 31.03.2017 di € 1.314,72, n. 225 del 31.03.2017 di
€ 2.486,77, n. 232 del 01.04.2017 di € 1.864,99, n. 270 bis del 14.04.2017 di € 1.176,12,
n. 284 del 22.04.2017 di € 616,77, n. 290 del 26.04.2017 di € 500,50, n. 303 del
03.05.2017 di € 2.360,27, n. 307 del 05.05.2017 di € 677,05, n. 323 del 12.05.2017 di €
1.014,42, n.330 del 18.05.2017 di € 514,25, n. 598 del 22.11.2017 di € 113,74, n. 579 del 26.11.2018 di € 1.045,00, n. 589 del 30.11.2018 di € 1.943,08, n. 592 del 30.11.2018 di € 1.520,06, ed ai relativi D.D.T.
Ebbene, in ordine alla richiamata fornitura pari a complessivi € 29.551,89, la società debitrice versava diversi acconti per un ammontare complessivo di € 17.204,14, residuando ancora da corrispondere il saldo di € 12.347,74.
In dipendenza delle difese di controparte, sulla base del medesimo rapporto giuridico, la non disconosce il rapporto negoziale, ovvero la fornitura per la Controparte_2
complessiva somma di € 29.551,89 ma pur sostenendo l'intervenuto pagamento mediante la produzione di n 4 assegni bancari dell'importo complessivo di € 17.204,15,
e, precisamente: 1) assegno bancario n. 0002731587-01 di € 6.899,18; 2) assegno bancario n. 0002970254-01 di € 3.500,00; 3) assegno bancario n. 0002729370-07 di €
5.504,97; 4) assegno bancario n. 0002834306-07 di € 13500,00, non fornisce alcuna prova dell'adempimento della obbligazione dell'importo residuo. I testi escussi pagina 7 di 10 confermano: “che la consegna avveniva presso la ad Eboli in via Paesano CP_2
n. 30; talvolta, la ci indicava direttamente i propri clienti a cui recapitare la CP_2
merce; i DDT venivano sottoscritti da personale presente presso la e talvolta dal CP_2
legale rapp.te”. Confermavo la circostanza che residuava un credito nei confronti della di circa € 15.000,00 perché avevano assistito ad alcune conversazioni telefoniche CP_2
durante le quali il legale rapp.te della sollecitava il pagamento delle fatture Parte_1
residue” Disatteso è l'assunto formulato dall'opposta sulla inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla Ai fini dell'indagine circa il contenuto Parte_1
o, sotto diverso profilo, circa il rapporto esistente tra domanda riconvenzionale e domanda principale, occorre rilevare che la norma in esame prevede espressamente soltanto forme di connessione oggettiva.
La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il convenuto può proporre domanda riconvenzionale connessa con quella principale anche soltanto per identità di parti.
Ciò premesso, per individuare il legame che unisce domanda principale e riconvenzionale occorre tenere conto dello scopo che il convenuto intende conseguire.
In ipotesi di domanda riconvenzionale connessa con quella originaria per mera identità
di parti, il convenuto non fa altro che approfittare dell'instaurazione di un processo per far valere un diritto che egli vanta nei confronti dell'attore originario.
Analoghe considerazioni valgono per l'ipotesi, espressamente prevista dall'art. 36 c.p.c.,
in cui la domanda riconvenzionale dipende dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, ove questo non sia contestato dal convenuto, ma solo posto a fondamento della sua domanda contro l'attore.
La mancata funzione difensiva della riconvenzionale implica che in entrambe le fattispecie suindicate tale domanda si pone in rapporto di compatibilità con la domanda pagina 8 di 10 principale, nel senso che l'accoglimento della prima non pregiudica l'accoglimento della seconda.
Dalle esposte considerazioni discende l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1787/2019.
• Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente e Parte_1
condanna la al pagamento della somma pari ad euro 12.347,74, Controparte_2
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
• Condanna GE. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
al pagamento delle spese di giudizio in favore di in p.l.r.p.t., al Parte_1
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 259,00 per esborsi ed €
5.077,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge, con attribuzione all'avv. Giovanni Vincenzo Arena per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 26 luglio 2024.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n 7327/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con decreto del 15 gennaio 2024.
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, con sede legale in Palomonte (SA) alla via G. Carducci snc, elettivamente
[...]
domiciliata in Postiglione (SA) alla via I trav. Martiri Postiglionesi n. 5, nello studio dell'avv. Giovanni Vincenzo Arena (C.F. ), dal quale è CodiceFiscale_1
rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto. Per le comunicazioni della Cancelleria e per le notificazioni si indica il pagina 1 di 10 numero di fax 0828-971269 e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata
.salerno.it. Email_1 CP_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Eboli alla via Controparte_2
Michele Pesano, 30 P.IVA rapp.ta e difesa, giusta procura speciale P.IVA_2
firmata digitalmente e depositata telematicamente al PCT in uno alla comparsa di costituzione, dall'avvocato dall'avv. Ludovico Montera ( ed C.F._2
elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Diaz, 12 presso e nello studio del proprio difensore ove intende ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax
089- 241342, ovverosia al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv. .salerno.it Email_2 CP_1
OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti difensivi da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo la impugnava il Parte_1
decreto ingiuntivo n.1787/19 emesso dal Tribunale di Salerno in data 30.05.2019, con il quale veniva ingiunto alla prefata società di pagare, in favore della la Controparte_2
somma di € 50.839,02, oltre interessi di mora, spese del procedimento liquidate in €
286,00 per esborsi, ed € 1.305,00 per onorari, oltre IVA e CPA. per la fornitura di alcuni capi di bovini. A fondamento della opposizione la eccepiva l'inesistenza del Parte_1
pagina 2 di 10 credito ingiunto, per avvenuto pagamento della fornitura e spiegava domanda riconvenzionale ritenendo di essere, a sua volta, creditrice della Ge. per la CP_3
somma di euro 12.347,74 a titolo di saldo della fornitura di carni macellate e bovini vivi da macello.
Si costituiva in giudizio, la contestando le deduzioni avverse, Controparte_2
rilevando l'effettività della fornitura e quindi del credito azionato con il ricorso monitorio, ritenendo che i pagamenti esibiti dalla opponente fossero da imputare ad altre fatture non portate nel monitorio.
Negata la provvisoria esecuzione del decreto opposto, concessi i termini dell'art. 183
cpc, la causa documentalmente istruita e a mezzo di prova testimoniale è stata infine assegnata a sentenza, con i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contradditorio tra le parti.
Da tal premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificatici o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per pagina 3 di 10 l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditore dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in coso di causa.
Nel caso di specie la GE. ha domandato in via monitoria il pagamento CP_3
delle somme esposte in fatture, dell'importo complessivo di € 50.031,41 emesse nei confronti della segnatamente: la n. 260/16 del 17.08.2016, fattura n. Parte_1
269/2016 del 23.08.2016, fattura n. 405/16 del 31.10.2016, fattura n. 353bis del
30.09.2016, fattura n. 209/2017 del 19.05.2017, fattura n. 264/2017 del 23.06.2017,
fattura n. 513/2017 del 30.12.2017, fattura n. 518/2017 del 31.12.2017, fattura n.
15/2018 del 12.01.2018, fattura n. 350/2018 del 17.09.2018, fattura n. 50/2019 del
18.02.2019.
Incontroversa risulta essere la sussistenza del rapporto obbligatorio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. L'opponente ha provato di avere integralmente saldato le fatture, allegando documentazione rappresentativa (cfr. doc. all.
2 fasc. avv. Arena) di pagamenti per l'intero importo ingiunto, mediante il pagamento di nr. cinque assegni;
in particolare l'opponente ha provato di avere pagato gli assegni bancari emessi in favore della Ge. producendo per nr. tre assegni ( segnatamente CP_3
nr 0030250998-11 di 11.753,81- nr 0031565758-04 di 11.753,81 0026895745-06 di
11.323,79) le rispettive quietanze liberatorie a firma del sig. , quale Persona_1
legale rapp.te p.t. della GE. autenticata dal funzionario comunale, CP_3
pagina 4 di 10 attestanti l'avvenuto pagamento da parte della dei relativi assegni bancari Parte_1
originariamente non pagati per difetto di provvista, il cui importo veniva successivamente versato dalla al beneficiario, maggiorato della penale del Parte_1
10%, delle spese di protesto e degli interessi, mentre i due assegni e (segnatamente il nr
00268944845-03 di € 4200,00 pagato in data 13.01.2017 e il nr 00268955944-10 di €
11.000,00 pagato in data 23.03.2017), risultano pagati alla scadenza come si evince dagli estratti conto depositati dall'opponente. Emerge, quindi, l'avvenuto pagamento in favore della società convenuta della somma di € 50.031,41 ovvero della fornitura per cui
è causa. Si evidenzia che l'opposta, costituendosi, ha eccepito che le quietanze liberatorie prodotte erano riferite ad altre fatture che non venivano poste alla base dell'impugnato decreto ingiuntivo ma nessuna prova della fondatezza di tale allegazione viene fornita al Tribunale;
anche la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già
corrisposto all'attore una somma idonea alla sua estinzione, l'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione (cfr., ex multis,
Cass. 14 aprile 1970 n. 1031; Cass. 15 gennaio 1986 n. 173; Cass. 19 gennaio 2005 n.
1064; Cass. 27 luglio 2006 n. 17102; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 29/05/2020, n.
10322). Nel caso di specie, l'opposta non fornisce alcuna prova a fondamento della propria pretesa.
Alla luce del dimostrato adempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi indicati nelle fatture, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in ragione della prova offerta dal debitore. La contestazione, sollevata dall'opposta, non è tuttavia idonea a pagina 5 di 10 destituire di fondamento l'eccezione di pagamento, data la corrispondenza tra quanto richiesto in fattura e gli importi corrisposti.
Al riguardo si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “in funzione del cd. principio di prossimità della prova il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore.
Infatti "Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo,
la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace" (Cass. Sez. 2, Sentenza n.19527 del 09/11/2012, Rv. 624037; cfr. anche Sez.
6-3, Ordinanza n. 24837 del 21/11/2014, Rv.633269 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6217 del
31/03/2016, Rv.639263)” Cass. Civ. 21512/2019. Nel caso di specie, ritenuto che l'opponente ha provato di avere pagato le fatture azionate, mentre l'opposta, che contesta la riconducibilità dei pagamenti effettuati alle fatture azionate, non ha provato, che detti pagamenti siano riconducibili ad altre fatture, deve accogliersi l'opposizione ed il decreto ingiuntivo revocato. pagina 6 di 10 Anche la domanda riconvenzionale esperita dall'opponente è fondata e deve essere accolta.
evidenzia un diritto di credito nei confronti della er CP_4 Controparte_2
la fornitura di carni macellate e bovini vivi da macello di € 12.347,74 e da questa ultima non versata, di cui alle fatture n. 138 del 27.02.2017 di € 5.504,97, n. 153 del 04.03.2017 di € 2.231,62, n. 10.03.2017 di € 2.932,65, n. 178 del 15.03.2017 di € 264,00, n. 214 del
30.03.2017 di € 1.470,91, n. 221 del 31.03.2017 di € 1.314,72, n. 225 del 31.03.2017 di
€ 2.486,77, n. 232 del 01.04.2017 di € 1.864,99, n. 270 bis del 14.04.2017 di € 1.176,12,
n. 284 del 22.04.2017 di € 616,77, n. 290 del 26.04.2017 di € 500,50, n. 303 del
03.05.2017 di € 2.360,27, n. 307 del 05.05.2017 di € 677,05, n. 323 del 12.05.2017 di €
1.014,42, n.330 del 18.05.2017 di € 514,25, n. 598 del 22.11.2017 di € 113,74, n. 579 del 26.11.2018 di € 1.045,00, n. 589 del 30.11.2018 di € 1.943,08, n. 592 del 30.11.2018 di € 1.520,06, ed ai relativi D.D.T.
Ebbene, in ordine alla richiamata fornitura pari a complessivi € 29.551,89, la società debitrice versava diversi acconti per un ammontare complessivo di € 17.204,14, residuando ancora da corrispondere il saldo di € 12.347,74.
In dipendenza delle difese di controparte, sulla base del medesimo rapporto giuridico, la non disconosce il rapporto negoziale, ovvero la fornitura per la Controparte_2
complessiva somma di € 29.551,89 ma pur sostenendo l'intervenuto pagamento mediante la produzione di n 4 assegni bancari dell'importo complessivo di € 17.204,15,
e, precisamente: 1) assegno bancario n. 0002731587-01 di € 6.899,18; 2) assegno bancario n. 0002970254-01 di € 3.500,00; 3) assegno bancario n. 0002729370-07 di €
5.504,97; 4) assegno bancario n. 0002834306-07 di € 13500,00, non fornisce alcuna prova dell'adempimento della obbligazione dell'importo residuo. I testi escussi pagina 7 di 10 confermano: “che la consegna avveniva presso la ad Eboli in via Paesano CP_2
n. 30; talvolta, la ci indicava direttamente i propri clienti a cui recapitare la CP_2
merce; i DDT venivano sottoscritti da personale presente presso la e talvolta dal CP_2
legale rapp.te”. Confermavo la circostanza che residuava un credito nei confronti della di circa € 15.000,00 perché avevano assistito ad alcune conversazioni telefoniche CP_2
durante le quali il legale rapp.te della sollecitava il pagamento delle fatture Parte_1
residue” Disatteso è l'assunto formulato dall'opposta sulla inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla Ai fini dell'indagine circa il contenuto Parte_1
o, sotto diverso profilo, circa il rapporto esistente tra domanda riconvenzionale e domanda principale, occorre rilevare che la norma in esame prevede espressamente soltanto forme di connessione oggettiva.
La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il convenuto può proporre domanda riconvenzionale connessa con quella principale anche soltanto per identità di parti.
Ciò premesso, per individuare il legame che unisce domanda principale e riconvenzionale occorre tenere conto dello scopo che il convenuto intende conseguire.
In ipotesi di domanda riconvenzionale connessa con quella originaria per mera identità
di parti, il convenuto non fa altro che approfittare dell'instaurazione di un processo per far valere un diritto che egli vanta nei confronti dell'attore originario.
Analoghe considerazioni valgono per l'ipotesi, espressamente prevista dall'art. 36 c.p.c.,
in cui la domanda riconvenzionale dipende dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, ove questo non sia contestato dal convenuto, ma solo posto a fondamento della sua domanda contro l'attore.
La mancata funzione difensiva della riconvenzionale implica che in entrambe le fattispecie suindicate tale domanda si pone in rapporto di compatibilità con la domanda pagina 8 di 10 principale, nel senso che l'accoglimento della prima non pregiudica l'accoglimento della seconda.
Dalle esposte considerazioni discende l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1787/2019.
• Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente e Parte_1
condanna la al pagamento della somma pari ad euro 12.347,74, Controparte_2
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
• Condanna GE. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
al pagamento delle spese di giudizio in favore di in p.l.r.p.t., al Parte_1
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 259,00 per esborsi ed €
5.077,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge, con attribuzione all'avv. Giovanni Vincenzo Arena per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 26 luglio 2024.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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