Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01017/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03348/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3348 del 2025, proposto da
AN NN, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Craparotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Varese, non costituito in giudizio;
PER L’ESECUZIONE
della Sentenza n. 56/2025 resa a definizione del procedimento n. R.g. 247/2024 dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio – Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.01.2025 e notificata in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. NN CC e udito l’Avvocato dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- in vista dell’udienza camerale del 26.2.2026 l’esponente ha data atto dell’avvenuta esecuzione della sentenza ed ha chiesto l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, con spese a carico del Ministero;
- reputa il Tribunale che, a fronte della piena soddisfazione della pretesa del ricorrente, può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, del c.p.a.;
- le spese sono poste a carico del Ministero resistente, quale parte virtualmente soccombente e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dell’avv. Paola Craparotta dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 26 del c.p.a. e dell’art. 93 del c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6 bis .1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dell’avv. Paola Craparotta dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BR ZI, Presidente
NN CC, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN CC | BR ZI |
IL SEGRETARIO