TAR Milano, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 673
TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erronea attribuzione punteggi criteri B.4.1 e B.4.2

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, affermando che il disciplinare di gara non prevede lo scorporo di lavorazioni preliminari o accessorie e che la commissione ha legittimamente considerato l'intero importo del contratto. Inoltre, la pista ciclabile e la rotatoria rientrano nella definizione di strada.

  • Improcedibile
    Erronea attribuzione punteggio criterio B.7

    Il Collegio ha dichiarato il motivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché anche in caso di accoglimento, non avrebbe permesso alla ricorrente di colmare il divario di punteggio con l'aggiudicataria.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria e di inefficacia del contratto

    La reiezione dei motivi di ricorso comporta anche il rigetto della domanda di dichiarazione dell'inefficacia del contratto di appalto e dell'istanza risarcitoria.

  • Improcedibile
    Violazione art. 18.1 del disciplinare di gara - criterio B.7

    Il Collegio ha dichiarato il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la società controinteressata ha conservato l'aggiudicazione e non potrebbe conseguire alcuna utilità aggiuntiva.

  • Improcedibile
    Violazione art. 18.1 del disciplinare di gara - criterio B.4.1

    Il Collegio ha dichiarato il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la società controinteressata ha conservato l'aggiudicazione e non potrebbe conseguire alcuna utilità aggiuntiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 673
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 673
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo