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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11584 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20705 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, co. I, c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Marco Ganguzza (C.F. , ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via Carlo Poerio 5;
opponente
CONTRO
(C.F. ), in qualità di procuratore di se Controparte_1 C.F._3
stesso, nonché rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Liguori (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, C.F._4
sito in Napoli al Centro Direzionale Is. F4
opposto CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
27.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11.10.2023, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto del 21.09.2023 con il quale l'Avv. gli ha Controparte_1
intimato il pagamento della somma complessiva di euro 26.696,89, oltre interessi e spese successive occorrende, in forza del decreto ingiuntivo n. 5036/2020 del
10.09.2020, con il quale il Tribunale di Napoli ingiunse all'opponente in epigrafe di pagare, in favore dell'Avv. la somma di euro 16.673,98, a titolo di Controparte_1
spese e compensi professionali, atteso il patrocinio da questo prestato nel procedimento recante RG 5140/2016 e definito con sentenza n. 1310/2020; nonché in forza dell'ordinanza ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. e 14 D. Lgs. 150/2011, (Cron. n.
2410/2022 Rep. 5432/2022), con la quale il medesimo Tribunale confermò il provvedimento monitorio in ragione del rigetto della relativa opposizione.
A sostegno della proposta domanda, l'istante ha eccepito la nullità del precetto in parola attesa l'inesistenza di un valido titolo esecutivo. Nello specifico il Pt_1
evidenziando che con provvedimento del 25.07.2023 la Suprema Corte di
Cassazione ha cassato la menzionata ordinanza, (Cron. n. 2410/2022 Rep.
5432/2022), travolgendo non solo la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo n. 5036/2020, ma anche il capo della medesima decisione di condanna alle spese, ha dedotto che i provvedimenti giudiziali, richiamati nell'opposto atto di precetto, siano inidonei a costituire titolo esecutivo per il recupero coattivo della somma precettata.
Sulla scorta di tali assunti ha chiesto, pertanto, che l'adito Tribunale accerti che parte convenuta non abbia alcun diritto di procedere esecutivamente in danno di esso opponente e che la condanni al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 18.12.2023, l'Avv. ha CP_1
dichiarato che, avvedutosi dell'errore in cui era incorso nel notificare il precetto del
21.09.2023 una volta preso atto dell'ordinanza emessa dalla Suprema Corte di
Cassazione in data 25.07.2023, non ha attivato alcuna azione esecutiva ai danni dell'esecutato, attendendo che l'atto di intimazione di pagamento andasse perento.
Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento della spiegata opposizione, con compensazione delle spese di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia,
all'udienza del 27.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, mette conto evidenziare che, in ipotesi di opposizioni esecutive,
costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti in virtù della disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. Cass., 24 settembre 1999 n. 10493; Cass.,
20 marzo 1999 n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica si osserva che l'eccezione relativa all'inesistenza di un valido titolo esecutivo, sollevata nel libello introduttivo,
integra senza dubbio alcuno motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, I comma. c.p.c., poiché volto a porre in discussione il diritto di parte creditrice a procedere in executivis ai danni della debitrice.
Orbene, nel caso di specie, il precetto opposto è stato notificato da parte convenuta in spregio all'art. 474 c.p.c. per cui: “l'esecuzione forzata non può avere luogo che in
virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”.
Detta disposizione normativa è espressione del più generale principio “nulla
executio sine titulo”, principio efficacemente invocato dalla difesa di parte opponente in quanto postula due corollari.
Anzitutto, un valido ed efficace titolo esecutivo deve sussistere fin dal momento in cui l'esecuzione è minacciata, con la notificazione dell'atto di precetto, ed iniziata con il compimento del primo atto esecutivo (Cfr. Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2002, n.
11769; Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2002 n. 7631; Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2007,
n. 8061; più di recente Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014, n. 13249); in caso contrario si configura un difetto originario del titolo esecutivo, il quale non è suscettibile di essere sanato dalla sua successiva sopravvenienza.
Nulla executio sine titulo significa, altresì, che il titolo esecutivo, sussistente nel momento in cui l'esecuzione è intrapresa, debba permanere, valido ed efficace, per tutta la sua durata e fino alla sua conclusione (cfr. Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2002,
n. 11769; Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2002 n. 7631; Cass. civ., sez. III, 31 marzo
2007, n. 8061; Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014, n. 13249.) Ove questo,
originariamente esistente, venga meno per vicende che si verificano quando il processo di esecuzione forzata è già pendente, risulta integrato un difetto sopravvenuto del titolo esecutivo, il quale determina l'illegittimità, con efficacia “ex
tunc”, della esecuzione in atto, privando di efficacia gli atti esecutivi già compiuti,
essendo venuto meno il loro fondamentale presupposto processuale.
Dunque, condizione indispensabile per l'esercizio dell'azione esecutiva è l'esistenza di un valido titolo esecutivo, che nella specie si intende mancante. Invero, nei fatti di causa, la minacciata esecuzione risulta essere sprovvista di titoli idonei, in quanto l'efficacia esecutiva di quelli richiamati nell'atto di precetto del
21.09.2023 deve escludersi in forza della già emanata ordinanza del 25.07.2023 della
Suprema Corte di Cassazione.
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Passando, infine, allo scrutinio della domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dal questa non può trovare accoglimento, Pt_1
poichè nel caso in esame in ogni caso manca la prova specifica circa la sussistenza dei danni subiti, né tale sussistenza può desumersi dagli atti di causa (con riferimento alla domanda ex art. 96, co. 1, c.p.c., cfr., tra le altre, Corte di
Cassazione, sentenza n. 9080 del 2013: “In tema di responsabilità aggravata per lite
temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod.
proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del
"quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di
ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”). Né si ravvisano i presupposti per la condanna di parte soccombente ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Quanto al governo delle spese di lite, queste seguono la soccombenza dell'Avv.
e si liquidano come da dispositivo. Controparte_1
Sul punto, privo di pregio è il rilievo dell'opposto per cui, non avendo intrapreso alcuna azione esecutiva ai danni del decorsi dieci giorni dalla notifica Pt_1
dell'atto di precetto in contestazione, alcun pregiudizio è stato arrecato a quest'ultimo. Infatti, ai sensi dell'art. 481 c.p.c. “Il precetto diventa inefficace, se nel
termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione. Se contro il
precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma
dell'articolo 627”. La norma, quindi, prevede che il termine di efficacia del precetto rimane sospeso nel caso, come quello di specie, in cui venga proposta opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. Né alcuna rinuncia all'atto di precetto de quo risulta essere stata mai notificata o comunque portata a conoscenza della parte interessata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
, nei confronti dell'Avv. così dispone: Parte_1 Controparte_1
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta l'inesistenza del diritto dell'Avv. a procedere a esecuzione forzata;
Controparte_1
b) condanna l'Avv. al pagamento delle spese di giudizio, in Controparte_1
favore di , che si liquidano in euro 545,00 per esborsi, Parte_1
euro 2.906,00 per compensi professionali, per spese, oltre IVA e CPA come per legge se dovuti, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20705 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, co. I, c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Marco Ganguzza (C.F. , ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via Carlo Poerio 5;
opponente
CONTRO
(C.F. ), in qualità di procuratore di se Controparte_1 C.F._3
stesso, nonché rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Liguori (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, C.F._4
sito in Napoli al Centro Direzionale Is. F4
opposto CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
27.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11.10.2023, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto del 21.09.2023 con il quale l'Avv. gli ha Controparte_1
intimato il pagamento della somma complessiva di euro 26.696,89, oltre interessi e spese successive occorrende, in forza del decreto ingiuntivo n. 5036/2020 del
10.09.2020, con il quale il Tribunale di Napoli ingiunse all'opponente in epigrafe di pagare, in favore dell'Avv. la somma di euro 16.673,98, a titolo di Controparte_1
spese e compensi professionali, atteso il patrocinio da questo prestato nel procedimento recante RG 5140/2016 e definito con sentenza n. 1310/2020; nonché in forza dell'ordinanza ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. e 14 D. Lgs. 150/2011, (Cron. n.
2410/2022 Rep. 5432/2022), con la quale il medesimo Tribunale confermò il provvedimento monitorio in ragione del rigetto della relativa opposizione.
A sostegno della proposta domanda, l'istante ha eccepito la nullità del precetto in parola attesa l'inesistenza di un valido titolo esecutivo. Nello specifico il Pt_1
evidenziando che con provvedimento del 25.07.2023 la Suprema Corte di
Cassazione ha cassato la menzionata ordinanza, (Cron. n. 2410/2022 Rep.
5432/2022), travolgendo non solo la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo n. 5036/2020, ma anche il capo della medesima decisione di condanna alle spese, ha dedotto che i provvedimenti giudiziali, richiamati nell'opposto atto di precetto, siano inidonei a costituire titolo esecutivo per il recupero coattivo della somma precettata.
Sulla scorta di tali assunti ha chiesto, pertanto, che l'adito Tribunale accerti che parte convenuta non abbia alcun diritto di procedere esecutivamente in danno di esso opponente e che la condanni al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 18.12.2023, l'Avv. ha CP_1
dichiarato che, avvedutosi dell'errore in cui era incorso nel notificare il precetto del
21.09.2023 una volta preso atto dell'ordinanza emessa dalla Suprema Corte di
Cassazione in data 25.07.2023, non ha attivato alcuna azione esecutiva ai danni dell'esecutato, attendendo che l'atto di intimazione di pagamento andasse perento.
Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento della spiegata opposizione, con compensazione delle spese di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia,
all'udienza del 27.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, mette conto evidenziare che, in ipotesi di opposizioni esecutive,
costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti in virtù della disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. Cass., 24 settembre 1999 n. 10493; Cass.,
20 marzo 1999 n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica si osserva che l'eccezione relativa all'inesistenza di un valido titolo esecutivo, sollevata nel libello introduttivo,
integra senza dubbio alcuno motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, I comma. c.p.c., poiché volto a porre in discussione il diritto di parte creditrice a procedere in executivis ai danni della debitrice.
Orbene, nel caso di specie, il precetto opposto è stato notificato da parte convenuta in spregio all'art. 474 c.p.c. per cui: “l'esecuzione forzata non può avere luogo che in
virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”.
Detta disposizione normativa è espressione del più generale principio “nulla
executio sine titulo”, principio efficacemente invocato dalla difesa di parte opponente in quanto postula due corollari.
Anzitutto, un valido ed efficace titolo esecutivo deve sussistere fin dal momento in cui l'esecuzione è minacciata, con la notificazione dell'atto di precetto, ed iniziata con il compimento del primo atto esecutivo (Cfr. Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2002, n.
11769; Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2002 n. 7631; Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2007,
n. 8061; più di recente Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014, n. 13249); in caso contrario si configura un difetto originario del titolo esecutivo, il quale non è suscettibile di essere sanato dalla sua successiva sopravvenienza.
Nulla executio sine titulo significa, altresì, che il titolo esecutivo, sussistente nel momento in cui l'esecuzione è intrapresa, debba permanere, valido ed efficace, per tutta la sua durata e fino alla sua conclusione (cfr. Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2002,
n. 11769; Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2002 n. 7631; Cass. civ., sez. III, 31 marzo
2007, n. 8061; Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014, n. 13249.) Ove questo,
originariamente esistente, venga meno per vicende che si verificano quando il processo di esecuzione forzata è già pendente, risulta integrato un difetto sopravvenuto del titolo esecutivo, il quale determina l'illegittimità, con efficacia “ex
tunc”, della esecuzione in atto, privando di efficacia gli atti esecutivi già compiuti,
essendo venuto meno il loro fondamentale presupposto processuale.
Dunque, condizione indispensabile per l'esercizio dell'azione esecutiva è l'esistenza di un valido titolo esecutivo, che nella specie si intende mancante. Invero, nei fatti di causa, la minacciata esecuzione risulta essere sprovvista di titoli idonei, in quanto l'efficacia esecutiva di quelli richiamati nell'atto di precetto del
21.09.2023 deve escludersi in forza della già emanata ordinanza del 25.07.2023 della
Suprema Corte di Cassazione.
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Passando, infine, allo scrutinio della domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dal questa non può trovare accoglimento, Pt_1
poichè nel caso in esame in ogni caso manca la prova specifica circa la sussistenza dei danni subiti, né tale sussistenza può desumersi dagli atti di causa (con riferimento alla domanda ex art. 96, co. 1, c.p.c., cfr., tra le altre, Corte di
Cassazione, sentenza n. 9080 del 2013: “In tema di responsabilità aggravata per lite
temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod.
proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del
"quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di
ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”). Né si ravvisano i presupposti per la condanna di parte soccombente ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Quanto al governo delle spese di lite, queste seguono la soccombenza dell'Avv.
e si liquidano come da dispositivo. Controparte_1
Sul punto, privo di pregio è il rilievo dell'opposto per cui, non avendo intrapreso alcuna azione esecutiva ai danni del decorsi dieci giorni dalla notifica Pt_1
dell'atto di precetto in contestazione, alcun pregiudizio è stato arrecato a quest'ultimo. Infatti, ai sensi dell'art. 481 c.p.c. “Il precetto diventa inefficace, se nel
termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione. Se contro il
precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma
dell'articolo 627”. La norma, quindi, prevede che il termine di efficacia del precetto rimane sospeso nel caso, come quello di specie, in cui venga proposta opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. Né alcuna rinuncia all'atto di precetto de quo risulta essere stata mai notificata o comunque portata a conoscenza della parte interessata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
, nei confronti dell'Avv. così dispone: Parte_1 Controparte_1
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta l'inesistenza del diritto dell'Avv. a procedere a esecuzione forzata;
Controparte_1
b) condanna l'Avv. al pagamento delle spese di giudizio, in Controparte_1
favore di , che si liquidano in euro 545,00 per esborsi, Parte_1
euro 2.906,00 per compensi professionali, per spese, oltre IVA e CPA come per legge se dovuti, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone