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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/09/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.SS Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 29 settembre 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2275/23 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Salvatore Zannini;
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Luigia CP_1
Ferrante;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.4.23, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 premettendo di essere impiegato di a far data dal 1.6.2006, presso Controparte_2
l'Ufficio di Napoli;
che la suddetta attività, consistente “nel lavorare a video terminale”, veniva espletata durante tutto il periodo pandemico da Covid 19, insieme a colleghi, le cui postazioni sono ravvicinate. Esponeva, poi, che il giorno 14.12.2020, a seguito di test molecolare, risultava positivo al Covid 19, cui seguiva “un periodo di malattia originariamente previsto fino al 28.12.2020, ma l'aggravarsi delle condizioni di salute del ricorrente lo costringeva al ricovero di urgenza presso l'U.O.C. Malattie Infettive Ospedale SM Goretti di Latina in data 18/12/2020, da cui era dimesso il 01/02/2021”. Precisava, altresì, che “dal 02/02/2021 al 23/05/2021 proseguiva la malattia a ragione dell'insufficienza respiratoria e dei postumi da polmonite interstiziale da Covid-19, tutt'oggi presenti”. Esponeva, ancora, che l' aveva riconosciuto l'esistenza di infortunio sul lavoro per CP_3 infezione da coronavirus, salvo poi procedere ad un indennizzo per soli pochi giorni a fronte di un ricovero ospedaliero di mesi ed a conseguenze “aSSi gravi ed ancor oggi perduranti”. Tanto premesso, parte ricorrente concludeva chiedendo “Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio ha diritto all'intera indennità temporanea assoluta certificata e comunicata all' ovvero dal 14/12/2020 al 01/02/2021 giusta documentazione medica e per l'effetto condannare CP_1
l' , in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere al dott. la dovuta CP_1 Parte_1 somma oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge, detratto quanto già percepito;
c) Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 16% o alla percentuale che risulterà più esatta a seguito di TU, con diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguentemente la corrispondente rendita ovvero indennizzo in capitale se inferiore alla misura minima per il riconoscimento della rendita;
d) per l'effetto dell'accertamento della menomazione dell'integrità psico fisica pari a sedici punti percentuali, o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000, condannare l' , in persona del Presidente pro tempore, a CP_1 corrispondere al dott. la dovuta rendita, come prevista dalla legge, sofferta a causa Parte_1 dell'infortunio del 14/12/2020, o in subordine il dovuto indennizzo in capitale, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge”. Con vittoria delle spese di lite. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' , che con varie CP_1 argomentazioni resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di consulenza medico-legale. ESS viene decisa all'esito della discussione orale mediante lettura della sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione. QUADRO NORMATIVO La questione oggetto del presente giudizio rientra nella nuova disciplina di cui al decreto legislativo n. 38/2000. L'art. 13, comma 2°, del d.lgs. n. 38/2000 stabilisce che la nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale (che prevede le tabelle delle menomazioni, degli indennizzi e dei coefficienti) e cioè dal 25.7.2000. In particolare, lo stesso prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell' fiSSndo i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo sulla base della CP_1 distinzione delle lesioni suddivise in tre fasce: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16% che danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure, della menomazione. POSIZIONE OGGETTO DI CAUSA Nel caso di specie, le parti sono concordi nel riconoscere la natura di malattia professionale dell'evento occorso alla parte ricorrente. Quest'ultima, tuttavia, contesta la valutazione fatta dall' sostenendo di aver diritto all'indennità temporanea assoluta per il periodo che CP_1 va dal 14.12.2020 al 01.02.2021. ritiene, inoltre, di aver riportato postumi invalidanti non valutati dall' .
CP_1
Ebbene il T ritiene di dover condividere le conclusioni raggiunte dal TU da ultimo nominato, Dott. largamente sovrapponibili a quelle raggiunte anche Persona_1 dalla dott.SS , per le motivazioni che di seguito si vanno ad esporre. Persona_2
La consulenza da ultimo espletata è particolarmente accurata ed approfondita, constando di oltre 100 pagine complete di anamnesi, inquadramento medico delle patologie, ricerche e studi in materia. L'elaborato peritale è ben motivato e perfettamente coerente con la documentazione in atti. Il dott. ha, invero, effettuato la seguente diagnosi: “esiti di pregreSS infezione da covid Per_1
19 con fibrosi polmonare e insufficienza respiratoria restrittiva. Il disturbo dell'adattamento cronico”. Si tratta di una conclusione ampiamente sovrapponibile a quella già raggiunta dalla TU precedentemente nominata, Dott.SS (“attualmente il è affetto da insufficienza Per_2 Pt_1 respiratoria lieve e disturbo da stress post traumatico”). La medesima diagnosi è stata effettuata anche dal CTP Dott. . Per_3
ESITI DI INFEZIONE DA COVID 19 E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA In apertura dell'elaborato peritale il TU ha delineato un quadro molto approfondito circa la genesi, la diffusione e le caratteristiche del virus Covid 19. Con riguardo alla insufficienza respiratoria, va premesso che la patologia risulta più che documentata dalle copiose certificazioni in atti, cartella clinica e visite di controllo effettuate tutte presso strutture pubbliche. Acclarata la sussistenza della patologia, è neceSSrio procedere alla valutazione della steSS. Si legge, in proposito, nell'esame peritale del STU che “Gli esiti di pregreSS infezione Per_1 da covid 19 con fibrosi polmonare e insufficienza respiratoria restrittiva rappresentati da lieve insufficienza respiratoria documentata funzionalmente dal mese di ottobre 2014 (cfr: esame spirometrico e DLCO agli atti allegati) trovano adeguata valutazione alla luce dei Barèmes di usuale consultazione medico-legale nella misura del 14%; la suddetta valutazione è più che equa visto che “Insufficienza respiratoria lieve (interstiziopatie)” è tabellata con una percentuale fino al 15% (Allegato 2 parte A – Tabella relativa alle interstiziopatie con riferimento all'indice DLCO)”. La conclusione, è pienamente sovrapponibile a quella già raggiunta dalla TU Dott.SS (“per la suddetta lesione ci si può rifare ai codici 333 Per_2
(…) del DL 38/2000” per il quale la tabella contempla “un danno biologico fino al 15% per
“insufficienza respiratoria lieve”). DISTURBO DELL'ADATTAMENTO CRONICO Anche in relazione a tale patologia, le conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale da ultimo redatte, risultano coincidenti son quelle già raggiunte in precedenza dalla Dott.SS
. Per_2
La Dott.SS , invero, ha riconosciuto una percentuale del 3%, facendo applicazione Per_2 del codice tabellare 180. Tale codice assegna una percentuale di danno biologico fino al 6% in presenza di “Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia”. Del pari, il TU ha affermato che il disturbo in parola “trova adeguata Per_1 valutazione alla luce dei di usuale consultazione medico-legale nella misura del 3%; valutazione Per_4 più che equa visto che per analogia il “disturbo post traumatico da stress moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia” è tabellato con un valore percentuale fino al 6% (Codice 180).” DECORRENZA ACCERTAMENTO Quanto, infine, alla decorrenza, il Tribunale ritiene condivisibile e corretta la valutazione operata dal TU Il dottore, invero, ha correttamente evidenziato che il disturbo Per_1 dell'adattamento è stato solo aggravato dalle conseguenze del Covid 19, (“il ricorrente presenta una preesistenza rappresentata da a disturbi psichici, quindi nel caso de quo è ammissibile solo un aggrabvamente di uno stato preesistente”). Ebbene, va evidenziato in proposito che la valutazione del TU risulta coerente con la documentazione in atti, posto che nell'unica certificazione attestante il disturbo post traumatico da stress, si legge che il ricorrente era già stato visitato presso l'UOSM – Distretto 14 Teano, nel febbraio del 2020 (dunque ben prima di contrarre il Covid-19) e che in quell'occasione era stato diagnosticato un disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso. Visionando la certificazione dell'UOSM Distretto 14 del febbraio 2020 (richiamata da quella del 26.03.22) si evince, tuttavia, che il ricorrente si era recato presso l'Unità di Salute Mentale anche in epoca precedente (il medico specialista, infatti, consiglia di continuare la terapia in atto, senza peraltro indicarla). L'analisi delle due certificazioni consente, allora, di ritenere che ben prima di contrarre il covid il ricorrente soffrisse di disturbi ansiosi, caratterizzati già prima dei fatti che hanno la stura al presente giudizio, da iperarousual, ansia, umore depresso, pensieri focalizzati sulla malattia. A ciò si aggiunga che anche l'insufficienza respiratoria è patologia cronica – evolutiva che ha subito un notevole peggioramento nel tempo. In particolare, solo nell'ottobre 2024 è stata dimostrata l'esistenza del deficit funzionale restrittivo (cfr. referto esame
“Spirometrico” eseguito presso il Distretto Sanitario n. 23 di Mondragone (CE) – CP_4
in data 02.10.2024, si riporta:“Deficit restrittivo di grado lieve. Riduzione della capacità di
[...] diffusione del CO di grado lieve”). Va, allora, condiviso il giudizio formulato nella perizia depositata il 26.07.2025 dal Dott.
che conclude per una percentuale complessiva di danno biologico pari Persona_1 al 16%, con decorrenza ottobre 2024. Prima di tale data gli esiti possono essere valutati con una percentuale del 5% valutazione più che equa visto che per cod. 331 “danno anatomico (a Tipo: placche pleuriche, ovvero esiti di processo specifico, esito di scissuriti) in assenza o con sfumata ipercussione funzionale” sono tabellati con una percentuale fino al 5%. Il Tribunale, sulla scorta dei dati presenti nel fascicolo, ritiene corretto riconoscere una inabilità temporanea totale al 100% per 50 giorni (dal 14.12.20 al 1.02.21, ossia dalla data della data del tampone molecolare fino alle dimissioni dall'Ospedale di Latina); ritiene, inoltre, di dover riconoscere una inabilità temporanea parziale al 50% pari a 113 giorni (dal 2.02.21 al 26.05.21, ossia dal giorno successivo alle dimissioni alla visita medica di idoneità al lavoro). Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto nei limiti di quanto appena esposto. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 1/2, tenuto conto della assoluta novità della questione oggetto di causa, trattandosi di patologia (Covid – 19) insorta solo a partire dall'anno 2020, e dell'accertamento per epoca successiva alla visita da parte dell' . Esse, per la restante CP_1 parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Spese di TU liquidate con separato decreto e poste a carico dell' , stante il mancato CP_1 riconoscimento anche solo dei giorni di inabilità assoluta per ricovero ospedaliero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.SS Francesca Stefanelli, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che , in seguito alla malattia Parte_1 professionale contratta, ha subito postumi invalidanti nella misura del 16%, con decorrenza ottobre 2024;
2) accerta che , per effetto della predetta malattia, ha diritto Parte_1 all'indennità per inabilità temporanea assoluta per giorni 50, per come indicato in parte motiva;
3) condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo differenziale ricalcolato CP_1 secondo la predetta percentuale invalidante, nonché l'indennità per inabilità temporanea assoluta quantificata in giorni 50;
4) compensa per 1/2 le spese di lite e condanna al pagamento della restante CP_1 parte, che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 29.09.25 Il Giudice del lavoro dott.SS Francesca Stefanelli
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Salvatore Zannini;
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Luigia CP_1
Ferrante;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.4.23, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 premettendo di essere impiegato di a far data dal 1.6.2006, presso Controparte_2
l'Ufficio di Napoli;
che la suddetta attività, consistente “nel lavorare a video terminale”, veniva espletata durante tutto il periodo pandemico da Covid 19, insieme a colleghi, le cui postazioni sono ravvicinate. Esponeva, poi, che il giorno 14.12.2020, a seguito di test molecolare, risultava positivo al Covid 19, cui seguiva “un periodo di malattia originariamente previsto fino al 28.12.2020, ma l'aggravarsi delle condizioni di salute del ricorrente lo costringeva al ricovero di urgenza presso l'U.O.C. Malattie Infettive Ospedale SM Goretti di Latina in data 18/12/2020, da cui era dimesso il 01/02/2021”. Precisava, altresì, che “dal 02/02/2021 al 23/05/2021 proseguiva la malattia a ragione dell'insufficienza respiratoria e dei postumi da polmonite interstiziale da Covid-19, tutt'oggi presenti”. Esponeva, ancora, che l' aveva riconosciuto l'esistenza di infortunio sul lavoro per CP_3 infezione da coronavirus, salvo poi procedere ad un indennizzo per soli pochi giorni a fronte di un ricovero ospedaliero di mesi ed a conseguenze “aSSi gravi ed ancor oggi perduranti”. Tanto premesso, parte ricorrente concludeva chiedendo “Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio ha diritto all'intera indennità temporanea assoluta certificata e comunicata all' ovvero dal 14/12/2020 al 01/02/2021 giusta documentazione medica e per l'effetto condannare CP_1
l' , in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere al dott. la dovuta CP_1 Parte_1 somma oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge, detratto quanto già percepito;
c) Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 16% o alla percentuale che risulterà più esatta a seguito di TU, con diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguentemente la corrispondente rendita ovvero indennizzo in capitale se inferiore alla misura minima per il riconoscimento della rendita;
d) per l'effetto dell'accertamento della menomazione dell'integrità psico fisica pari a sedici punti percentuali, o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000, condannare l' , in persona del Presidente pro tempore, a CP_1 corrispondere al dott. la dovuta rendita, come prevista dalla legge, sofferta a causa Parte_1 dell'infortunio del 14/12/2020, o in subordine il dovuto indennizzo in capitale, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge”. Con vittoria delle spese di lite. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' , che con varie CP_1 argomentazioni resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di consulenza medico-legale. ESS viene decisa all'esito della discussione orale mediante lettura della sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione. QUADRO NORMATIVO La questione oggetto del presente giudizio rientra nella nuova disciplina di cui al decreto legislativo n. 38/2000. L'art. 13, comma 2°, del d.lgs. n. 38/2000 stabilisce che la nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale (che prevede le tabelle delle menomazioni, degli indennizzi e dei coefficienti) e cioè dal 25.7.2000. In particolare, lo stesso prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell' fiSSndo i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo sulla base della CP_1 distinzione delle lesioni suddivise in tre fasce: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16% che danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure, della menomazione. POSIZIONE OGGETTO DI CAUSA Nel caso di specie, le parti sono concordi nel riconoscere la natura di malattia professionale dell'evento occorso alla parte ricorrente. Quest'ultima, tuttavia, contesta la valutazione fatta dall' sostenendo di aver diritto all'indennità temporanea assoluta per il periodo che CP_1 va dal 14.12.2020 al 01.02.2021. ritiene, inoltre, di aver riportato postumi invalidanti non valutati dall' .
CP_1
Ebbene il T ritiene di dover condividere le conclusioni raggiunte dal TU da ultimo nominato, Dott. largamente sovrapponibili a quelle raggiunte anche Persona_1 dalla dott.SS , per le motivazioni che di seguito si vanno ad esporre. Persona_2
La consulenza da ultimo espletata è particolarmente accurata ed approfondita, constando di oltre 100 pagine complete di anamnesi, inquadramento medico delle patologie, ricerche e studi in materia. L'elaborato peritale è ben motivato e perfettamente coerente con la documentazione in atti. Il dott. ha, invero, effettuato la seguente diagnosi: “esiti di pregreSS infezione da covid Per_1
19 con fibrosi polmonare e insufficienza respiratoria restrittiva. Il disturbo dell'adattamento cronico”. Si tratta di una conclusione ampiamente sovrapponibile a quella già raggiunta dalla TU precedentemente nominata, Dott.SS (“attualmente il è affetto da insufficienza Per_2 Pt_1 respiratoria lieve e disturbo da stress post traumatico”). La medesima diagnosi è stata effettuata anche dal CTP Dott. . Per_3
ESITI DI INFEZIONE DA COVID 19 E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA In apertura dell'elaborato peritale il TU ha delineato un quadro molto approfondito circa la genesi, la diffusione e le caratteristiche del virus Covid 19. Con riguardo alla insufficienza respiratoria, va premesso che la patologia risulta più che documentata dalle copiose certificazioni in atti, cartella clinica e visite di controllo effettuate tutte presso strutture pubbliche. Acclarata la sussistenza della patologia, è neceSSrio procedere alla valutazione della steSS. Si legge, in proposito, nell'esame peritale del STU che “Gli esiti di pregreSS infezione Per_1 da covid 19 con fibrosi polmonare e insufficienza respiratoria restrittiva rappresentati da lieve insufficienza respiratoria documentata funzionalmente dal mese di ottobre 2014 (cfr: esame spirometrico e DLCO agli atti allegati) trovano adeguata valutazione alla luce dei Barèmes di usuale consultazione medico-legale nella misura del 14%; la suddetta valutazione è più che equa visto che “Insufficienza respiratoria lieve (interstiziopatie)” è tabellata con una percentuale fino al 15% (Allegato 2 parte A – Tabella relativa alle interstiziopatie con riferimento all'indice DLCO)”. La conclusione, è pienamente sovrapponibile a quella già raggiunta dalla TU Dott.SS (“per la suddetta lesione ci si può rifare ai codici 333 Per_2
(…) del DL 38/2000” per il quale la tabella contempla “un danno biologico fino al 15% per
“insufficienza respiratoria lieve”). DISTURBO DELL'ADATTAMENTO CRONICO Anche in relazione a tale patologia, le conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale da ultimo redatte, risultano coincidenti son quelle già raggiunte in precedenza dalla Dott.SS
. Per_2
La Dott.SS , invero, ha riconosciuto una percentuale del 3%, facendo applicazione Per_2 del codice tabellare 180. Tale codice assegna una percentuale di danno biologico fino al 6% in presenza di “Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia”. Del pari, il TU ha affermato che il disturbo in parola “trova adeguata Per_1 valutazione alla luce dei di usuale consultazione medico-legale nella misura del 3%; valutazione Per_4 più che equa visto che per analogia il “disturbo post traumatico da stress moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia” è tabellato con un valore percentuale fino al 6% (Codice 180).” DECORRENZA ACCERTAMENTO Quanto, infine, alla decorrenza, il Tribunale ritiene condivisibile e corretta la valutazione operata dal TU Il dottore, invero, ha correttamente evidenziato che il disturbo Per_1 dell'adattamento è stato solo aggravato dalle conseguenze del Covid 19, (“il ricorrente presenta una preesistenza rappresentata da a disturbi psichici, quindi nel caso de quo è ammissibile solo un aggrabvamente di uno stato preesistente”). Ebbene, va evidenziato in proposito che la valutazione del TU risulta coerente con la documentazione in atti, posto che nell'unica certificazione attestante il disturbo post traumatico da stress, si legge che il ricorrente era già stato visitato presso l'UOSM – Distretto 14 Teano, nel febbraio del 2020 (dunque ben prima di contrarre il Covid-19) e che in quell'occasione era stato diagnosticato un disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso. Visionando la certificazione dell'UOSM Distretto 14 del febbraio 2020 (richiamata da quella del 26.03.22) si evince, tuttavia, che il ricorrente si era recato presso l'Unità di Salute Mentale anche in epoca precedente (il medico specialista, infatti, consiglia di continuare la terapia in atto, senza peraltro indicarla). L'analisi delle due certificazioni consente, allora, di ritenere che ben prima di contrarre il covid il ricorrente soffrisse di disturbi ansiosi, caratterizzati già prima dei fatti che hanno la stura al presente giudizio, da iperarousual, ansia, umore depresso, pensieri focalizzati sulla malattia. A ciò si aggiunga che anche l'insufficienza respiratoria è patologia cronica – evolutiva che ha subito un notevole peggioramento nel tempo. In particolare, solo nell'ottobre 2024 è stata dimostrata l'esistenza del deficit funzionale restrittivo (cfr. referto esame
“Spirometrico” eseguito presso il Distretto Sanitario n. 23 di Mondragone (CE) – CP_4
in data 02.10.2024, si riporta:“Deficit restrittivo di grado lieve. Riduzione della capacità di
[...] diffusione del CO di grado lieve”). Va, allora, condiviso il giudizio formulato nella perizia depositata il 26.07.2025 dal Dott.
che conclude per una percentuale complessiva di danno biologico pari Persona_1 al 16%, con decorrenza ottobre 2024. Prima di tale data gli esiti possono essere valutati con una percentuale del 5% valutazione più che equa visto che per cod. 331 “danno anatomico (a Tipo: placche pleuriche, ovvero esiti di processo specifico, esito di scissuriti) in assenza o con sfumata ipercussione funzionale” sono tabellati con una percentuale fino al 5%. Il Tribunale, sulla scorta dei dati presenti nel fascicolo, ritiene corretto riconoscere una inabilità temporanea totale al 100% per 50 giorni (dal 14.12.20 al 1.02.21, ossia dalla data della data del tampone molecolare fino alle dimissioni dall'Ospedale di Latina); ritiene, inoltre, di dover riconoscere una inabilità temporanea parziale al 50% pari a 113 giorni (dal 2.02.21 al 26.05.21, ossia dal giorno successivo alle dimissioni alla visita medica di idoneità al lavoro). Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto nei limiti di quanto appena esposto. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 1/2, tenuto conto della assoluta novità della questione oggetto di causa, trattandosi di patologia (Covid – 19) insorta solo a partire dall'anno 2020, e dell'accertamento per epoca successiva alla visita da parte dell' . Esse, per la restante CP_1 parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Spese di TU liquidate con separato decreto e poste a carico dell' , stante il mancato CP_1 riconoscimento anche solo dei giorni di inabilità assoluta per ricovero ospedaliero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.SS Francesca Stefanelli, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che , in seguito alla malattia Parte_1 professionale contratta, ha subito postumi invalidanti nella misura del 16%, con decorrenza ottobre 2024;
2) accerta che , per effetto della predetta malattia, ha diritto Parte_1 all'indennità per inabilità temporanea assoluta per giorni 50, per come indicato in parte motiva;
3) condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo differenziale ricalcolato CP_1 secondo la predetta percentuale invalidante, nonché l'indennità per inabilità temporanea assoluta quantificata in giorni 50;
4) compensa per 1/2 le spese di lite e condanna al pagamento della restante CP_1 parte, che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 29.09.25 Il Giudice del lavoro dott.SS Francesca Stefanelli