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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giuseppe
Tango, nella causa iscritta al n. 2892/2022 promossa
D A
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Marra.
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1
- contumace –
All'udienza del 29 maggio 2025 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN
FATTO
Premesso che con ricorso depositato il 28 marzo 2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo aver esposto di aver prestato la propria attività di lavoro subordinato dal
23/11/2019 al 22/02/2020 alle dipendenze del sig. , svolgendo le mansioni di CP_1
“autista di autotreni/autoarticolati” e inquadramento al livello 3S di cui al CCNL autotrasporti merci e logistica, lamentava di aver osservato un orario di lavoro “ben superiore all'orario di lavoro settimanale contrattuale (39 ore)” e, segnatamente, “dal lunedì al venerdì con impegno dalle ore 22,00 al giorno successivo alle ore 9,00, di cui almeno 9 ore di guida.
Inoltre, lo stesso orario veniva prestato per n. due giornate di sabato al mese” (cfr. ricorso, pag. 1); deduceva, quindi, di aver maturato nei confronti del proprio datore di lavoro il credito complessivo di euro 12.875.00 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti, tredicesima mensilità e TFR;
per le superiori ragioni chiedeva
“ritenere e dichiarare che il ricorrente per tutto il rapporto di lavoro Parte_1 subordinato ha prestato la propria opera svolgendo le mansioni di autista di autotreni/autoarticolati; 1 - ritenere e dichiarare che il ricorrente in considerazione delle mansioni svolte ha diritto al riconoscimento del trattamento economico di cui al livello retributivo 3s dall'inizio del rapporto sino alla cessazione;
- Condannare la parte resistente ditta al pagamento in favore del CP_1 ricorrente , delle differenze retributive spettanti, in virtù del Contratto collettivo invocato ovvero in applicazione degli artt. 36 Costituzione e 2099 cod. civ. ed in relazione alle causali e all'inquadramento sopra meglio specificati, ammontanti complessivamente a euro 12875,00 al lordo delle ritenute, o nella diversa misura, anche maggiore, che verrà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dalle singole scadenze mensili fino al soddisfo.
- Con vittoria di spese”; premesso che la parte convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace;
premesso, infine, che la causa - istruita con i testi e , Persona_1 Persona_2
nonché mediante interrogatorio formale ammesso d'ufficio (cfr. verbale del 1° ottobre
2024) - veniva discussa e decisa all'udienza del 29 maggio 2025, come da dispositivo in epigrafe;
ritenuto, nel merito, che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di legittimità, per la qualificazione del contratto di lavoro come subordinato occorre accertare se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione, intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. da ult. Cass. n. 2728 del 2010), mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato
(Cass. n. 1717 del 2009); considerato tuttavia che, qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, detti caratteri, benché privi singolarmente considerati di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (Cass. n. 11207 del 2009); considerato ancora che l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive – ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia – costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di 2 per sé compatibile con altri tipi di rapporto e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre a sua volta la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività (cfr. Cass. n. 26986/2009); considerato che l'onere della prova circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare ricade, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul lavoratore ricorrente, dato che la natura subordinata della collaborazione non può presumersi neppure iuris tantum (cfr.
Cass. nn. 524/1989 e 4150/1988); ritenuto che, nel caso di specie, i testi escussi non hanno fornito elementi utili onde accertare se effettivamente il ricorrente collaborò stabilmente con la parte resistente, rimanendo assoggettato al suo potere direttivo e disciplinare (cfr. verbale di udienza del
4.3.2025); rilevato, infatti, che il teste ha riferito “non ho mai visto né conosciuto il Persona_1 sig. dichiarando invece di aver “lavorato alle dipendenze del sig. CP_1 CP_2 dal 2019 al 14 febbraio 2020 […] Le direttive venivano impartite dal sig. […]
[...] CP_2
Dovevamo giustificare la nostra assenza sempre al sig. , quest'ultimo, Per_3 CP_2 soggetto estraneo al presente giudizio;
il teste , invece, non ha mai reso la propria Per_2
prestazione lavorativa insieme alla parte ricorrente e/o nello stesso luogo, ed ha dichiarato “Non conosco il ricorrente. Conosco invece il sig. presso il quale ho CP_1 lavorato sino ad una settimana fa”; ritenuto, quindi, che nulla hanno riferito i testi circa le mansioni, direttive assolutamente pregnanti ed assidue, ordini specifici del datore di lavoro, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa;
ritenuto che
, in mancanza di ulteriori elementi di prova, non possono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale;
ritenuto, ancora, che la mancata prova della sussistenza di alcun vincolo d'orario e di alcun obbligo di giustificare l'assenza dal lavoro appaiono affatto incompatibili con la pretesa instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (per analoghe conclusioni cfr. ad es. Cass. nn. 11711 del 1998, 21380 del 2008);
3
ritenuto che
il ricorso, sulla scorta delle superiori considerazioni, non può trovare accoglimento e va, pertanto, rigettato;
rilevato che la mancata costituzione in giudizio del convenuto esime dall'adozione di alcuna statuizione sulle spese;
P. Q. M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 29 maggio 2025.
IL GIUDICE
Giuseppe Tango
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