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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/06/2024, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
n. 3987/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 3987 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
.
N. Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
[...]
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_8
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del 06.06.2024
I. Con ricorso depositato in data 29.02.2024
Dott. Giovanni Calasso 1
1. nata a [...] – SP – AS il 20/03/1984, Controparte_1
Codice Fiscale e Registro Generale 43.530.506-2, residente in [...]C.F._1 SOTERO DE CASTRO, 255, BAURU – SP – AS;
che agisce per conto proprio nonché nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori
2. nata a [...] – SP – AS il 09/08/2014 Controparte_3
3. nata a [...] – SP – AS il Controparte_4
22/04/2020, rappresentati anche dal padre, esercente la postestà genitoriale, sig.
[...] Codice Fiscale e Registro Generale 366882983 Persona_1 C.F._2
4. nata a [...] – SP – AS il 01/01/1989, Controparte_5 Codice Fiscale e Registro Generale 30.712.385-6, residente in [...]C.F._3 PRUDENTE DE MORAES, 781, PIRAJUÍ – SP – AS;
5. nata a [...] – SP – AS il 20/09/1983, Codice Controparte_6 Fiscale e Registro Generale 30.712.384-4, residente in [...]C.F._4
BENEDITO MACHADO, 160, PIRAJUÍ – SP – AS;
6. , nata a [...] – SP – AS il 27/02/1988, Controparte_7
Codice Fiscale e Registro Generale 43.530.179-2, residente in [...]C.F._5 SERVIDÃO GARAPUVU DO SUL, 151, FLORIANÓPOLIS – SC – AS;
hanno convenuto innanzi al Tribunale di Venezia il formulando le Controparte_8 seguenti conclusioni:
1) accertare lo status di Cittadino italiano del ricorrenti 1) Controparte_1
2) 3) 4) CP_3 CP_1 Controparte_4 Controparte_5
5) e 6) per
[...] Controparte_6 Controparte_7 discendenza diretta dall'italiano per averla quest'ultimo legittimamente Persona_2 trasmessa ai propri discendenti sino agli odierni ricorrenti;
2) ordinare al e, per esso all'Ufficio del competente Stato Civile, di Controparte_8 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) in ogni caso, anche in considerazione della necessità per gli istanti di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto sia condannato al pagamento delle spese, competenze ed Controparte_8 onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo..
A sostegno della domanda precisavano che
- erano discendenti del cittadino italiano nato il [...] a Persona_2
NOGARA – VERONA il quale il 24/01/1891 in ATIBAIA – SP – AS, si sposava con
, senza mai naturalizzarsi e moriva il 22/01/1953 in PIRAJUÍ – SP Persona_3
– AS;
-dall'unione di e asceva n Parte_1 Persona_4 Persona_5 data 29/12/1916, in PIRAJUÍ – SP – AS il quale si univa in matrimonio in PIRAJUÍ –
Dott. Giovanni Calasso 2
SP – AS, in data 19/12/1951, con e moriva il Persona_6
23/06/2008 in PIRAJUÍ – SP – AS;
-dall'unione di ascevano: Persona_5 Persona_6
• n data 30/11/1954, in PIRAJUÍ – SP – AS il quale Persona_7 si sposava in PIRAJUÍ – SP – AS, in data 25/10/1980 con
[...] e moriva il 25/12/2011 in BAURU – SP – Persona_8
AS . Dalla predetta unione nascevano: (odierna ricorrente) in data 20/09/1983, in Persona_9
PIRAJUÍ – SP – AS
➢ (odierna ricorrente) in data 01/01/1989, in Controparte_5
PIRAJUÍ – SP – AS.
• in data 23/02/1957, in PIRAJUÍ – SP – Parte_2
AS che si sposava in PIRAJUÍ – SP – AS, in data 18/09/1982 con
. Dalla predetta unione nascevano: Persona_10
➢ (odierno ricorrente) in data CP_1 Controparte_1
20/03/1984, in BAURU – SP – AS che si sposava in BAURU – SP – AS, in data 22/03/2009, con e da Persona_1 quest'ultima nascevano:
✓ (odierno ricorrente) in data Controparte_3
09/08/2014, in SÃO PAULO – SP – AS
✓ (odierno ricorrente) in data Controparte_4
22/04/2020, in MOGI DAS CRUZES – SP – AS (ALL.09 -
certificato integrale Parte_3 di nascita).
(odierna ricorrente) in data 27/02/1988, Parte_4 in BAURU – SP – AS
-erano, di fatto, impossibilitati ad accedere alla procedura amministrativa finalizzata al riconoscimento del proprio status civitatis atteso che le prenotazioni per accedere al a San Paolo per richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana, si Parte_5 effettuavano mediante la piattaforma “Prenotami” presente sul sito del che Parte_5 risultava bloccata non consentendo l'inoltro delle richieste
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione della pendenza del procedimento in data 18.04.2024;
III Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto al presso Controparte_8 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia nei termini di legge
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della
Dott. Giovanni Calasso 3
cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_8 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_2
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_8 conseguenti.
Per quanto concerne le spese di lite, ritiene questo Giudice che nel caso de quo sussista una soccombenza parziale del in ragione del fatto che i ricorrenti sono obbligati -o per CP_8 il numero elevato di richieste a definire in via amministrativa i procedimenti (linea paterna), o per la mancata previsione legislativa (linea materna)- a proporre ricorso in via giudiziale. A tal riguardo, in altri analoghi giudizi, il , a mezzo dell'Avvocatura Controparte_8 distrettuale dello Stato, ha precisato che: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_8 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
Dott. Giovanni Calasso 4
Ciò premesso poiché i ricorrenti non possono essere gravati delle spese vive successive alla decisione essendo gli stessi stati costretti, per le ragioni sopra esposte, a promuovere il presente giudizio, pur sussistendo ragioni per compensare i meri onorari di lite (come precisato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato), le spese vive successive al deposito della decisione non possono gravare sugli stessi e, quindi, vanno poste a carico del . CP_8 Rimangono, per le ragioni sopra dette, a carico dei ricorrenti gli onorari e le spese iniziali di iscrizione a ruolo beneficiando gli stessi della esenzione della tassa prevista dalla Legge 89 del 23.06.2014 in via amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_8 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) Spese come in motivazione.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale alle ore 19,10
Lecce-Venezia, 5 giugno 2024.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 3987 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
.
N. Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
[...]
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_8
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del 06.06.2024
I. Con ricorso depositato in data 29.02.2024
Dott. Giovanni Calasso 1
1. nata a [...] – SP – AS il 20/03/1984, Controparte_1
Codice Fiscale e Registro Generale 43.530.506-2, residente in [...]C.F._1 SOTERO DE CASTRO, 255, BAURU – SP – AS;
che agisce per conto proprio nonché nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori
2. nata a [...] – SP – AS il 09/08/2014 Controparte_3
3. nata a [...] – SP – AS il Controparte_4
22/04/2020, rappresentati anche dal padre, esercente la postestà genitoriale, sig.
[...] Codice Fiscale e Registro Generale 366882983 Persona_1 C.F._2
4. nata a [...] – SP – AS il 01/01/1989, Controparte_5 Codice Fiscale e Registro Generale 30.712.385-6, residente in [...]C.F._3 PRUDENTE DE MORAES, 781, PIRAJUÍ – SP – AS;
5. nata a [...] – SP – AS il 20/09/1983, Codice Controparte_6 Fiscale e Registro Generale 30.712.384-4, residente in [...]C.F._4
BENEDITO MACHADO, 160, PIRAJUÍ – SP – AS;
6. , nata a [...] – SP – AS il 27/02/1988, Controparte_7
Codice Fiscale e Registro Generale 43.530.179-2, residente in [...]C.F._5 SERVIDÃO GARAPUVU DO SUL, 151, FLORIANÓPOLIS – SC – AS;
hanno convenuto innanzi al Tribunale di Venezia il formulando le Controparte_8 seguenti conclusioni:
1) accertare lo status di Cittadino italiano del ricorrenti 1) Controparte_1
2) 3) 4) CP_3 CP_1 Controparte_4 Controparte_5
5) e 6) per
[...] Controparte_6 Controparte_7 discendenza diretta dall'italiano per averla quest'ultimo legittimamente Persona_2 trasmessa ai propri discendenti sino agli odierni ricorrenti;
2) ordinare al e, per esso all'Ufficio del competente Stato Civile, di Controparte_8 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) in ogni caso, anche in considerazione della necessità per gli istanti di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto sia condannato al pagamento delle spese, competenze ed Controparte_8 onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo..
A sostegno della domanda precisavano che
- erano discendenti del cittadino italiano nato il [...] a Persona_2
NOGARA – VERONA il quale il 24/01/1891 in ATIBAIA – SP – AS, si sposava con
, senza mai naturalizzarsi e moriva il 22/01/1953 in PIRAJUÍ – SP Persona_3
– AS;
-dall'unione di e asceva n Parte_1 Persona_4 Persona_5 data 29/12/1916, in PIRAJUÍ – SP – AS il quale si univa in matrimonio in PIRAJUÍ –
Dott. Giovanni Calasso 2
SP – AS, in data 19/12/1951, con e moriva il Persona_6
23/06/2008 in PIRAJUÍ – SP – AS;
-dall'unione di ascevano: Persona_5 Persona_6
• n data 30/11/1954, in PIRAJUÍ – SP – AS il quale Persona_7 si sposava in PIRAJUÍ – SP – AS, in data 25/10/1980 con
[...] e moriva il 25/12/2011 in BAURU – SP – Persona_8
AS . Dalla predetta unione nascevano: (odierna ricorrente) in data 20/09/1983, in Persona_9
PIRAJUÍ – SP – AS
➢ (odierna ricorrente) in data 01/01/1989, in Controparte_5
PIRAJUÍ – SP – AS.
• in data 23/02/1957, in PIRAJUÍ – SP – Parte_2
AS che si sposava in PIRAJUÍ – SP – AS, in data 18/09/1982 con
. Dalla predetta unione nascevano: Persona_10
➢ (odierno ricorrente) in data CP_1 Controparte_1
20/03/1984, in BAURU – SP – AS che si sposava in BAURU – SP – AS, in data 22/03/2009, con e da Persona_1 quest'ultima nascevano:
✓ (odierno ricorrente) in data Controparte_3
09/08/2014, in SÃO PAULO – SP – AS
✓ (odierno ricorrente) in data Controparte_4
22/04/2020, in MOGI DAS CRUZES – SP – AS (ALL.09 -
certificato integrale Parte_3 di nascita).
(odierna ricorrente) in data 27/02/1988, Parte_4 in BAURU – SP – AS
-erano, di fatto, impossibilitati ad accedere alla procedura amministrativa finalizzata al riconoscimento del proprio status civitatis atteso che le prenotazioni per accedere al a San Paolo per richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana, si Parte_5 effettuavano mediante la piattaforma “Prenotami” presente sul sito del che Parte_5 risultava bloccata non consentendo l'inoltro delle richieste
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione della pendenza del procedimento in data 18.04.2024;
III Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto al presso Controparte_8 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia nei termini di legge
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della
Dott. Giovanni Calasso 3
cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_8 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_2
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_8 conseguenti.
Per quanto concerne le spese di lite, ritiene questo Giudice che nel caso de quo sussista una soccombenza parziale del in ragione del fatto che i ricorrenti sono obbligati -o per CP_8 il numero elevato di richieste a definire in via amministrativa i procedimenti (linea paterna), o per la mancata previsione legislativa (linea materna)- a proporre ricorso in via giudiziale. A tal riguardo, in altri analoghi giudizi, il , a mezzo dell'Avvocatura Controparte_8 distrettuale dello Stato, ha precisato che: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_8 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
Dott. Giovanni Calasso 4
Ciò premesso poiché i ricorrenti non possono essere gravati delle spese vive successive alla decisione essendo gli stessi stati costretti, per le ragioni sopra esposte, a promuovere il presente giudizio, pur sussistendo ragioni per compensare i meri onorari di lite (come precisato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato), le spese vive successive al deposito della decisione non possono gravare sugli stessi e, quindi, vanno poste a carico del . CP_8 Rimangono, per le ragioni sopra dette, a carico dei ricorrenti gli onorari e le spese iniziali di iscrizione a ruolo beneficiando gli stessi della esenzione della tassa prevista dalla Legge 89 del 23.06.2014 in via amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_8 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) Spese come in motivazione.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale alle ore 19,10
Lecce-Venezia, 5 giugno 2024.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5